CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 settembre 2017
883.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, che reca una serie di modifiche al Codice della Strada;
   rilevato che:
    l'articolo 7 del provvedimento interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 93-bis nel Codice della Strada. Tale nuovo articolo, al comma 1, prevede il divieto per i soggetti residenti in Italia da più di sessanta giorni di circolare alla guida di veicoli immatricolati all'estero, «salva l'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia (...), nel rispetto del codice doganale comunitario»;
    tale ultimo inciso, considerato che la massima parte delle truffe in materia assicurativa è commessa proprio attraverso veicoli immatricolati all'estero, concessi in leasing o in locazione da parte di imprese straniere, non appare coerente con la ratio della disposizione, che è diretta ad assicurare il contrasto all'elusione della tassa automobilistica, nonché alle frodi assicurative;
    sembra, infatti, non essere precluso dalla disciplina europea imporre l'immatricolazione di un veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea, con il vincolo di prevedere termini ragionevoli per l'immatricolazione dello stesso;
   ritenuto che:
    la ratio dell'articolo 11 del nuovo testo unificato, che introduce disposizioni di contrasto all'uso improprio di smartphone e di altri dispositivi elettronici, è quella di sanzionare esclusivamente l'utilizzo di smartphone durante la marcia e pertanto in forme tali da compromettere l'attenzione alla guida e che implichino l'uso delle mani. L'utilizzo di un navigatore satellitare, che dovrebbe essere impostato prima della partenza per indicare il percorso da seguire, non costituisce, pertanto, alle condizioni sopra indicate, un pericolo per la circolazione;
   osservato che:
    l'articolo 13-ter del provvedimento, alla lettera g)-ter, modifica le modalità di accertamento e comunicazione della violazione delle norme in materia di revisione e di assicurazione obbligatoria, indicando i casi in cui le violazioni del codice della strada possono non essere oggetto di contestazione immediata e contestualmente prevedendo, in relazione a tali fattispecie, la possibilità di utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, omologate o approvate per il funzionamento completamente automatico, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati. La norma in discussione non pone alcuna questione di Pag. 33violazione della privacy, limitandosi a definire il valore probatorio assunto dalla documentazione fotografica prodotta (che costituisce un atto di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981), in particolare in relazione al fatto che un veicolo, non coperto da assicurazione o non revisionato, abbia circolato su strada in un determinato momento. Si rammenta, peraltro, che la medesima ratio è già presente nell'attuale formulazione della lettera g-ter del comma 1-bis dell'articolo 201 del Codice della strada, che viene novellato proprio dall'articolo 13-ter;
    il medesimo articolo 13-ter novella altresì il contenuto dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 («Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»), eliminando l'obbligo di regolarizzare, entro 15 giorni, la posizione assicurativa da parte di coloro che risultino proprietari dei veicoli inseriti nell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Si prevede, inoltre, in luogo della comunicazione ai rispettivi proprietari dei mezzi, la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, dando sul medesimo sito l'informazione ai proprietari dei veicoli delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione. Si dispone, infine, che l'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione venga messo a disposizione delle prefetture e degli organi di polizia;
    al riguardo, al fine di scongiurare la possibilità di equivoci interpretativi, appare opportuno chiarire le modalità ed i termini decorsi i quali, successivamente alla pubblicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione debba essere trasmesso alle prefetture e agli organi di polizia. Qualora, invece, l'intento sia di pubblicare l'elenco e contestualmente inviare l'elenco agli organi sopra indicati, andrebbe prevista espressamente tale modalità;
   osservato infine che:
    l'articolo 13-quater del testo unificato, nel modificare l'articolo 206, comma 1, del Codice della strada, riduce l'interesse dovuto in caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del medesimo Codice;
    la disposizione oggetto di novella risale ad un'epoca nella quale il tasso di inflazione annuo in Italia era assai più elevato rispetto a quello attuale (nel 1981 l'inflazione si attestava, infatti, al 17,99 per cento). Si è pertanto ritenuto opportuno riponderare il tasso di interesse in considerazione dell'attuale livello di inflazione, al fine di evitare che l'effetto dell'applicazione dello stesso tasso sia obiettivamente sproporzionato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 7, capoverso articolo 93-bis, comma 1, sopprimere le parole da: «l'ipotesi» sino a «nonché»;
  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 13-ter, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare se la trasmissione agli organi di polizia e delle prefetture dell'elenco dei proprietari dei veicoli a motore che risultino sprovvisti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi sia successiva alla pubblicazione del predetto elenco sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e trasporti e segua alla mancata regolarizzazione oppure se la trasmissione stessa sia contestuale, in tale ultimo caso precisandone le modalità.