CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 settembre 2017
880.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 26 SETTEMBRE 2017

ALLEGATO 1

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (C. 1039-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1039-B ed abb. approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»;
   rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento penale» e «giurisdizione e norme processuali», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   preso atto che, in materia di misure di prevenzione, deve essere segnalata la recente sentenza della Corte EDU, Grande Camera, depositata il 23 febbraio 2017 (De Tommaso c. Italia), con la quale è stata dichiarata la violazione della libertà di circolazione (articolo 2, Prot. 4 alla Convenzione) da parte dello Stato italiano per aver imposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (articolo 6 del Codice antimafia, già articolo 3, legge n. 1423 del 1956) sulla base della generica prognosi di pericolosità per la sicurezza pubblica;
   rilevato, inoltre, che identico giudizio di indeterminatezza colpisce, secondo la sopra citata sentenza, la norma di cui all'articolo 8 della legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui prevede che venga imposta al prevenuto di «vivere onestamente», «rispettare le leggi» e «non dare ragioni di sospetti» (quest'ultima locuzione è stata espunta con l'entrata in vigore del Codice antimafia);
   evidenziato che la violazione della libertà di circolazione è stata ravvisata, nel caso di specie (che risale al 2008, prima della vigenza del Codice antimafia del 2011), nel difetto di prevedibilità e precisione delle norme di cui agli 1, 3 e 5 della citata legge n. 1423 del 1956, oggi parzialmente trasposti negli articoli 1, 6 e 8 del Codice antimafia – relative ai soggetti idonei e alle condizioni necessarie per l'applicazione della misura di prevenzione, nonché nella descrizione del contenuto precettivo delle misure e connesse prescrizioni conseguenti all'imposizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – che, a giudizio della Corte, conferiscono un potere discrezionale assai ampio al giudice e hanno un coefficiente di prevedibilità troppo basso, con la conseguenza Pag. 36che al cittadino non è dato conformare con certezza e a priori le proprie condotte al precetto normativo;
   preso atto, a seguito della citata sentenza della Corte EDU vi sono stati numerosi casi di rimessione alla Corte costituzionale delle disposizioni del Codice antimafia sulle misure di prevenzione (si segnalano, ad esempio, Corte di appello di Napoli, ordinanza 14 marzo 2017 e Tribunale di Udine, ordinanza 4 aprile 2017) e preso atto, altresì, che la Corte costituzionale non si è pronunciata, ad oggi, su tali ricorsi;
   considerata, quindi, l'esigenza di valutare la sentenza CEDU in questione in relazione alle possibili ricadute sull'intero sistema di prevenzione, in considerazione del fatto che anche le misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca) sono ancorate allo stesso parametro di pericolosità sociale dei soggetti proposti (di cui all'articolo 4 del Codice antimafia);
   ricordato, peraltro, che la Corte costituzionale, aderendo all'orientamento prevalente della dottrina sul tema della compatibilità costituzionale delle misure di prevenzione, in alcune decisioni ha affermato che il principio di prevenzione e di sicurezza sociale affianca la repressione in ogni ordinamento (Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 1968);
   fatto notare, in proposito, che la Corte costituzionale, argomentando in materia di obbligo di soggiorno, ha ritenuto tale misura finalizzata alla prevenzione dell'attività criminosa (Corte costituzionale, n. 309 del 2003), prevenzione che, insieme con la repressione dei reati, costituisce indubbiamente, secondo la Costituzione, un compito primario della pubblica autorità, come riconosciuto dalla stessa Corte già con la sentenza n. 27 del 1959;
   rilevato, poi, che, secondo la Corte, «le misure che la legge, nel rispetto dell'articolo 13 della Costituzione, autorizza a prendere per lo svolgimento di questo compito, possono comportare limitazioni direttamente sulla libertà personale e, come nel caso in esame, anche sulla libertà di circolazione e soggiorno del soggetto considerato socialmente pericoloso, ripercuotendosi inevitabilmente su altri diritti del cui esercizio esse costituiscono il presupposto»;
   sottolineato, infine, che la Corte costituzionale ha avuto modo di escludere il possibile contrasto con il principio di tassatività e determinatezza delle prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi nella misura in cui la violazione delle stesse sia costitutiva di reato (cfr. Corte costituzionale ordinanza n. 354 del 2003 e sentenza n. 282 del 2010),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Norme in materia di domini collettivi (C. 4522, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 4522, approvata dal Senato, recante «Norme in materia di domini collettivi»;
   rilevato che l'articolo 3, comma 7, prevede, al primo periodo, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che prevede l'adozione di leggi regionali in materia di organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali;
   osservato che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti regionali nel termine previsto, il medesimo articolo 3, comma 7, secondo e terzo periodo, dispone che ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza, con provvedimenti resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali;
   preso atto, dunque, che l'articolo 3, comma 7, sembra dunque riconoscere in capo agli enti esponenziali delle collettività un potere sostitutivo in caso di mancato esercizio di competenze delegate in questa fase dallo Stato alle regioni, che interessano l'autorizzazione alla destinazione dei beni, le forme di iscrizione in pubblici registri, la pianificazione urbanistica ed i procedimenti amministrativi, prevedendo inoltre che le Regioni adottino i provvedimenti di tali enti rendendoli esecutivi con delibere delle Giunte regionali;
   richiamata l'opportunità di valutare tale disposizione alla luce dei contenuti dell'articolo 120 della Costituzione;
   osservato che il provvedimento appare riconducibile nel suo complesso alle materia ordinamento civile e tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità dei contenuti dell'articolo 3, comma 7, alla luce del disposto dell'articolo 120 della Costituzione.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTA DI TESTO BASE DEL RELATORE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
  2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali indicati nella Tabella A.1.
  3. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.
  4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico, alle liste e alle coalizioni di liste».

  2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; è abrogato.
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale Pag. 39dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, inclusi i seggi spettanti ai collegi uninominali.»;
   b) il comma 3 è soppresso.

  4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.».

  5. L'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.
  6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali» e dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali».
  7. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.».

  8. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».
  9. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle Pag. 40sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito al comma 2, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate»;
   c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. I candidati nei singoli collegi uninominali aderiscono alla candidatura con l'accettazione della stessa; ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Nel caso di liste collegate in coalizione queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali e l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, delle liste che presentano il candidato. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio uninominale per il quale viene presentato.»;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»;
   e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)».

  10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.
  2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità. Pag. 41
  3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.
  4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di tre.
  5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.».

  11. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali».
  12. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».
  13. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3) le parole: «e quarto» sono soppresse;
   b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) al numero 6-bis):
    1) all'alinea:
     1.1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati di ciascun collegio uninominale»;
     1.2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19».

  14. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
  «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

  15. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio.».

  16. All'articolo 30, comma 1, numero 4), dopo le parole: «collegio plurinominale» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».
  17. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.
  2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista cui il Pag. 42candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.
  4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24».

  18. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»;
   b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale.».

  19. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche».
  20. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».

  21. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    2) al quarto periodo:
     2.1) le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
     2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste»;Pag. 43
    b) al comma 3-bis, le parole: « di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo».

  22. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
  23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  24. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
   b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
   c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; nella ripartizione dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione esclude dal computo di tale ripartizione i voti espressi nei collegi uninominali in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis comma 1-bis;
   d) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato percento;
   e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;Pag. 44
   g) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

  25. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   a-bis) determina il totale nazionale dei voti validi. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista;
   a-ter) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore all'1 per cento;
   a-quater) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera a-ter);
   b) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico;
   c) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b) del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera b) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni Pag. 45di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera c). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   e) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera b). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero di seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di Pag. 46liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   f) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera d), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera e). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera e). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali Pag. 47circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  26. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

  27. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
  3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione Pag. 48dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
  4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell’àmbito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.
  5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  6. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

  28. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera d)»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».

  29. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta» sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale» e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione»;
   b) al comma 2, le parole: «e 4» sono sostituite dalle seguenti: «,4 e 5»;
   c) al comma 3 le parole: «dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito in un collegio uninominale»;
   d) il comma 3-bis è soppresso.

  30. La rubrica del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni Pag. 49speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».
  31. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, i numeri 1-bis e 2-bis sono soppressi;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.»

  32. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.
  2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
  3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.» 

  33. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 361, sono abrogati.
  34. Le Tabelle A, A-bis e A-ter, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 361, sono sostituite dalle Tabelle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

  1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 102 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.
  2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei. L'assegnazione dei seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.
  2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, inclusi i seggi spettanti ai collegi uninominali.».

  2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, è Pag. 50disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni»;
   b) il comma 3 è soppresso;
   c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
  4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  5. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».

  6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato Pag. 51nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale.
  3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  «Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;
   b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
   c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; nella ripartizione dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione esclude dal computo di tale ripartizione i voti espressi nei collegi uninominali in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 1957, n. 361;
   d) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
   e) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   g) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
  Art. 16-bis. – L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data Pag. 52dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista;
   c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore all'1 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);
   e) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;
   f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2).» 

  8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera e), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera f). A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, determinati ai sensi dell'articolo 1, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra Pag. 53elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; 
   c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati per il numero di seggi da attribuire nel collegio plurinominale ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

  9. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 17-bis. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha Pag. 54diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica quanto previsto dall'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
  3. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».

  10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21-ter.
  2. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinominale si applica quanto previsto dall'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  11. La rubrica del titolo VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
  12. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è soppressa. 
  13. L'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è soppresso.
  14. Le tabelle A e B, allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'Allegato 4 alla presente legge.

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).

  1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificata dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali quali territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 30 marzo 1957, n. 361, come modificata dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica; 
   b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione ed il territorio di ciascuno di essi Pag. 55sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente con il metodo di cui alla lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero di collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a sei; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;
   c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 percento in eccesso o in difetto;
   d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; 
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

  2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 102 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige e Molise in ciascuna delle regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione ed il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente con il metodo di cui alla lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero di collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a sei. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;
   c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi Pag. 56uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto; 
   d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
  6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 5. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari regionali sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie. Entrata in vigore).

  1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni, » sono aggiunte le seguenti: «, per la Camera e per il Senato,» e le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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