CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2017
875.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori», quale risultante dagli emendamenti approvati;
   condivise, in generale, le finalità del provvedimento, volto a rafforzare le tutele a favore dei minori, colmando alcune lacune che attualmente rendono difficoltosa la messa in sicurezza tempestiva di minori che si trovano in situazione di difficoltà;
   apprezzato, in particolare, il fatto che il provvedimento faccia esplicito riferimento al ruolo dei servizi sociali locali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori», quale risultante dagli emendamenti approvati;
   condivise, in generale, le finalità del provvedimento, volto a rafforzare le tutele a favore dei minori, colmando alcune lacune che attualmente rendono difficoltosa la messa in sicurezza tempestiva di minori che si trovano in situazione di difficoltà;
   apprezzati, in particolare, la scelta di prevedere che si debba valutare prioritariamente la possibilità di collocare il minore presso parenti entro il quarto grado, nonché il fatto che il provvedimento faccia esplicito riferimento al ruolo dei servizi sociali locali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2546 Marchi, recante «Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia», quale risultante dagli emendamenti approvati;
   espresso apprezzamento per la scelta di dedicare l'anno 2018 alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978;
   rilevato che a tal fine è disposto che il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria, indìca e sostenga su tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della stessa legge n. 180 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici;
   segnalato che sono già operative sul territorio nazionale altre realtà che potrebbero anch'esse collaborare con il Ministero della salute in relazione a tale tema,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 6, comma 2, sia previsto che, in relazione alle iniziative volte a diffondere la conoscenza della n. 180 del 1978 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario della sua entrata in vigore, il Ministero della salute si avvalga anche della collaborazione di altre istituzioni già esistenti che operano nel campo della storia della psichiatria.

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ALLEGATO 4

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2546 Marchi, recante «Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia», quale risultante dagli emendamenti approvati;
   espresso apprezzamento per la scelta di dedicare l'anno 2018 alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978;
   osservato, in generale, che sarebbe opportuno prevedere nel provvedimento in oggetto un maggior coinvolgimento del Ministero della salute, fin dall'istituzione della Fondazione, in ragione della sua competenza nella materia;
   rilevato, in particolare, che all'articolo 6, comma 2, è disposto che il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria, indìca e sostenga su tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della stessa legge n. 180 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici;
   segnalato che sono già operative sul territorio nazionale altre realtà che potrebbero anch'esse collaborare con il Ministero della salute in relazione a tale tema,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità che fin dall'istituzione della Fondazione si possa prevedere un coinvolgimento del Ministero della salute, anche in considerazione della sua competenza nella materia;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 6, comma 2, sia previsto che, in relazione alle iniziative volte a diffondere la conoscenza della legge n. 180 del 1978 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario della sua entrata in vigore, il Ministero della salute si avvalga anche della collaborazione di altre istituzioni già esistenti che operano nel campo della storia della psichiatria.

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ALLEGATO 5

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb., recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», quale risultante dagli emendamenti approvati;
   rilevato che l'articolo 2-quater stabilisce che gli attraversamenti pedonali non semaforizzati, ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti, devono essere dotati di appositi segnali luminosi di pericolo nonché di sistemi di videosorveglianza qualora siano situati in prossimità di luoghi quali scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni;
   rilevato altresì che l'articolo 5-bis porta da 65 a 68 anni l'età in cui è autorizzata la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva superiore a 20 tonnellate e da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica specialistica annuale che attesti il permanere dei requisiti fisici e psichici per la guida di tali mezzi. Inoltre, con riferimento ai mezzi adibiti al trasporto di persone quali bus, autosnodati, autoarticolati, viene elevata da 60 a 65 anni l'età in cui è autorizzata la guida di tali mezzi e da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica annuale;
   manifestata perplessità in relazione a tali nuovi limiti di età per quanto concerne la tutela della salute dei conducenti e, più in generale, la sicurezza degli utenti della strada;
   espresso, altresì, particolare apprezzamento per la previsione recata dall'articolo 10-bis del testo in esame, che introduce l'obbligo di prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini negli autoveicoli siano dotati di un dispositivo di allarme anti-abbandono,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere le modifiche ai limiti di età per i conducenti introdotti dall'articolo 5-bis del testo in esame, alla luce di potenziali rischi per la salute dei conducenti e per la sicurezza degli utenti della strada.

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ALLEGATO 6

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.105 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofisioterapista, di terapista della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi», Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 «, tutela sanitaria delle attività sportive» limitatamente alla frase «corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403, a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione «Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi».
  4-ter. Dall'entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
  4-quater. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo o continuazione dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
  4-quinquies. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
  4-sexies. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l'area della riabilitazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 1o febbraio 2006 n. 43.Pag. 116
  4-septies. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.
0. 3. 105 (Nuova formulazione).1. Rondini.
(Irricevibile)

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ALLEGATO 7

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

  Al comma 5, lettera f), dopo le parole: le sanzioni aggiungere le seguenti:, opportunamente graduate,.
3. 32. (Nuova formulazione). Lenzi, Paola Boldrini, Mariano.

  Sopprimere il comma 14.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. (Modifica alla legge 1o febbraio 2006, n. 43). – 1. L'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente: «Art. 5. (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). – 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.
  2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attività di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione Pag. 118universitaria delle nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.
  4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».
3. 105. (Nuova formulazione). Il Relatore.