CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2017
875.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, a cui sono state successivamente abbinate le proposte di legge C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini;
   condivise le finalità complessive dell'intervento legislativo, che reca una serie di opportune, puntuali integrazioni al codice della strada;
   rilevato come la Commissione Finanze abbia già esaminato in sede consultiva il provvedimento in una precedente fase del suo iter presso la Camera, esprimendo su di esso parere favorevole con un'osservazione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 13-ter, corrispondente all'articolo 9 del testo esaminato dalla Commissione Finanze in occasione del precedente esame in sede consultiva, il quale modifica l'articolo 201 del codice della strada e l'articolo 31 del decreto – legge n. 1 del 2012, in materia di accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa, si ribadisce l'opportunità di assicurare il coordinamento del nuovo dettato dell'articolo 201 del codice della strada con i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del medesimo codice, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni tra le diverse previsioni.

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ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (C. 4365 Bernardo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Busin, Giorgetti.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   al capoverso lettera 1-ter) sostituire le parole: interamente ammessi in deduzione con le seguenti: ammessi in deduzione ai sensi del comma 1-quater;
   dopo il capoverso lettera 1-ter) aggiungere il seguente:
    1-quater) nel caso in cui il procuratore agisca nell'interesse sia delle società sportive professionistiche che degli sportivi professionisti il contratto tra le suddette società ed il procuratore deve indicare la percentuale di prestazione di cui al precedente comma riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti. La deducibilità di tali prestazioni per le società sportive professionistiche coincide con la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica. In assenza di indicazioni nel contratto della percentuale di prestazione riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti la deducibilità è ammessa nella misura del 50 per cento del valore complessivo della prestazione.
1. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   al capoverso comma 1-ter) sostituire le parole: interamente ammessi in deduzione con le seguenti: ammessi in deduzione ai sensi del comma 1-quater;
   dopo il capoverso comma 1-ter) aggiungere il seguente:
    1-quater) nel caso in cui il procuratore agisca nell'interesse sia delle società sportive professionistiche che degli sportivi professionisti il contratto tra le suddette società ed il procuratore deve indicare la percentuale di prestazione di cui al precedente comma riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti. La deducibilità di tali prestazioni per le società sportive professionistiche coincide con la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica.
1. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso lettera 1-ter, dopo le parole: ammessi in deduzione inserire le seguenti: purché strettamente inerenti i relativi ricavi di esercizio.
1. 4. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

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  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso lettera 1-ter:
    1) dopo le parole: «ovvero di rinnovi contrattuali» aggiungere le seguenti: «, nei limiti e a condizione che la prestazione di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sia stata posta in essere nell'interesse, esclusivo o parziale, della società sportiva.»;
    2) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I costi di cui al precedente periodo si presumono sostenuti, in egual misura, nell'interesse della società sportiva e degli sportivi professionisti se non risulta diversamente dal contratto di conferimento dell'incarico di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale.»;
    3) al secondo periodo, dopo le parole: «sportivo professionista tesserato» aggiungere le seguenti: «nei limiti e a condizione che i detti costi concorrano effettivamente al conseguimento di ricavi per la società sportiva».
   b) al comma 2, lettera a), capoverso lettera i-ter sostituire le parole: nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato con le seguenti: , a condizione che i detti costi siano stati posti in essere nell'interesse esclusivo della società sportiva;
   c) al comma 2, lettera b), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I costi di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sono ammessi in deduzione nei limiti e a condizione che la prestazione di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sia stata posta in essere nell'interesse, esclusivo o parziale, della società sportiva. I costi di cui al precedente periodo si presumono sostenuti nell'interesse della società sportiva e degli sportivi professionisti se non risulta diversamente dal contratto di conferimento dell'incarico di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale. I compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato sono deducibili nei limiti e a condizione che concorrano effettivamente al conseguimento di ricavi per la società sportiva.
1. 5. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, lettera a), capoverso lettera i-ter), prima delle parole: i compensi corrisposti inserire le seguenti: per gli sportivi professionisti.
1. 6. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, lettera a), capoverso lettera 1-ter), sopprimere le parole: nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato»;.
1. 7. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso comma 5-bis, sopprimere le seguenti parole: ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto.
3. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.