CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2017
875.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11404 Marco Di Stefano: Sull'implementazione delle procedure di verifica in ordine alla regolarità delle liste elettorali nell'ambito delle elezioni amministrative.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi,
  con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Di Stefano, richiamando quanto accaduto durante l'ultima consultazione amministrativa per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Ardea, relativamente alla presenza di una stessa candidata in due liste di diversi schieramenti politici, chiede di conoscere quali rimedi si intendano assumere per implementare le procedure di verifica della regolarità delle liste elettorali e garantire il corretto svolgimento delle elezioni amministrative nell'interesse dei cittadini.
  Voglio sottolineare, in via preliminare, che il sistema normativo vigente contempla una serie di disposizioni dirette a garantire la regolarità delle operazioni di voto e di composizione delle liste elettorali. In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, all'articolo 30 lett. c), stabilisce che «la Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature (...) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza».
  Tale disposizione prefigura, dunque, un sistema di verifica e di controllo a garanzia della trasparenza delle operazioni elettorali, con riferimento alle quali anche l'Amministrazione dell'interno impartisce specifiche direttive in occasione delle consultazioni elettorali.
  Quanto alla questione delle elezioni nel comune di Ardea, informo che la Commissione elettorale circondariale di Velletri, competente per quell'ambito territoriale, ha effettivamente verificato che la signora Maria Bruna Pagnotti risultava iscritta sia nella lista «Fratelli d'Italia» che in quella di «Patto per Ardea».
  La signora Pagnotti ha però rinunciato alla carica di consigliere della lista civica «Patto per Ardea» inviando formale comunicazione il 12 maggio 2017, cioè entro il termine previsto per la presentazione delle candidature che, nel caso di specie, scadeva alle ore 12 di sabato 13 maggio.
  Infatti, per garantire le esigenze di certezza del procedimento elettorale, è opportuno che la rinuncia venga prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature e, comunque, non oltre la conclusione degli adempimenti di ammissione da parte della Commissione elettorale circondariale.
  Conseguentemente, la Commissione elettorale circondariale di Velletri – effettuati i controlli di rito – ha provveduto all'approvazione delle liste, procedendo alla cancellazione del nominativo della predetta candidata dalla lista civica «Patto per Ardea».

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ALLEGATO 2

5-11602 Labriola: Sul personale idoneo al concorso a 814 posti nel ruolo di vigile del fuoco.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,
  con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'Onorevole Labriola lamenta la carenza di organico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e chiede che si tenga conto delle sollecitazioni dei rappresentanti sindacali adottando le misure finalizzate ad assorbire il personale idoneo del concorso a 814 posti di vigili del fuoco.
  L'Onorevole chiede, inoltre, di conoscere i motivi per i quali il Governo non abbia ancora provveduto a utilizzare le somme stanziate dalla legge di bilancio del 2017 previste per l'assunzione del personale idoneo del citato concorso.
  Premetto che l'Amministrazione dell'interno, pur in presenza di ripetute manovre di contenimento della spesa pubblica connesse alla difficile congiuntura economico-finanziaria del Paese, ha dedicato una particolare attenzione al ripianamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale, da un lato con iniziative legislative che hanno determinato un incremento dell'organico teorico di circa 2.500 unità, dall'altro, con iniziative mirate al rafforzamento delle presenze effettive presso le strutture territoriali dei vigili del fuoco, anche grazie al ripristino del turn over al cento per cento a decorrere dal 2016.
  Tali misure hanno permesso di assumere, negli ultimi mesi dell'anno 2016, 845 unità di vigili del fuoco, di cui 398 sono state assegnate alle sedi di servizio il 5 giugno scorso, mentre i restanti 447 sono stati assegnati alle sedi servizio lo scorso 7 agosto.
  Un ulteriore potenziamento di personale è derivato dall'assorbimento, nel dicembre del 2016, di 390 unità del Corpo forestale dello Stato, assegnati nei ruoli ad esaurimento AIB – antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Informo, inoltre, che l'Amministrazione è stata autorizzata a bandire una nuova procedura concorsuale per l'immissione di 250 unità dei vigili del fuoco, la cui prova preselettiva si è conclusa recentemente. La procedura presumibilmente avrà termine entro la fine del 2018.
  Tale misura, oltre a ridurre le carenze di organico del Corpo nazionale, attualmente pari nel complesso a 3.359 unità su un organico di 37.481, consentirà anche di incidere sul fenomeno dell'aumento dell'età media del personale in servizio, che rischia di diventare una seria criticità sia sul piano operativo.
  Quanto all'assorbimento degli idonei del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, ricordo che la relativa procedura concorsuale è stata bandita nel 2008 e con successivi provvedimenti normativi è stata più volte confermata la vigenza della relativa graduatoria, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017 per effetto dell'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  In ragione delle assunzioni effettuate nel corso degli anni, la graduatoria del concorso in parola, ha visto uno scorrimento di circa 4500 idonei a fronte di un concorso bandito per 814 posti. Numeri che confermano un'importante risposta alle aspettative dei circa 7.600 idonei della graduatoria in questione, oggi ridotti a circa 3.100 persone.Pag. 25
  Inoltre, entro la data del 15 dicembre 2017, a valere sempre sulla graduatoria del concorso pubblico a 814 posti, è prevista l'assunzione di altre 301 unità di vigili del fuoco a copertura del turn over per l'anno 2016.
  In riferimento all'ultimo quesito posto dall'interrogante, faccio presente che effettivamente con la legge di bilancio 2017 è stato attivato uno specifico Fondo per finanziare una serie di istituti attinenti al personale del pubblico impiego, compreso il personale del Corpo dei vigili del fuoco. Con la ripartizione del predetto Fondo, avvenuta con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio scorso, sono stati destinati 119,12 milioni di euro per l'anno 2017 e 153,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Tali assunzioni riguarderanno le Amministrazioni dello Stato ivi compresi i Corpi di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
  Preciso che per le assunzioni straordinarie del Corpo nazionale sono stati stanziati 16 milioni di euro che consentiranno l'assunzione di 400 unità.
  Tali assunzioni straordinarie consentiranno di ridurre ulteriormente le carenze di organico evidenziate nell'interrogazione.

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ALLEGATO 3

5-11879 Incerti: Sull'utilizzo del fondo destinato all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor/a Presidente, On.li Colleghi,
  con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Incerti, unitamente ad altri interroganti, chiede quali iniziative si intendano adottare per ammodernare il parco macchine del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare nella Regione Emilia Romagna.
  A tale proposito, inoltre, chiede quale sia la tempistica per rendere disponibili le somme stanziate dalla legge di bilancio 2017.
  Effettivamente, come evidenziato dagli interroganti, l'età media dei mezzi dei vigili del fuoco nella regione Emilia Romagna si attesta intorno ai 16 anni.
  Tale valore risulta di poco inferiore alla media nazionale e, comunque, va inquadrato nella situazione generale di carenza e vetustà degli automezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che risente di un prolungato periodo di scarsità di risorse finanziarie a causa del quale non è stato possibile dar luogo ad un adeguato ricambio e ammodernamento del parco mezzi.
  Ricordo, però, che negli ultimi anni, per quanto riguarda il potenziamento delle risorse strumentali, sono stati approvati specifici interventi normativi che hanno disposto linee di finanziamento per la realizzazione, almeno in parte, di un piano di ammodernamento dei mezzi operativi.
  Mi limito, in proposito, a richiamare le più recenti misure:
   il decreto-legge n. 113 del 2016, che ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Per l'anno 2016 si è già provveduto all'acquisto di n. 100 autoveicoli jeep, per una spesa di euro 2.029.917,74 e di n. 40.000 uniformi invernali per una spesa di euro 7.528.376,00.
  I fondi previsti per gli anni 2017 e 2018, saranno utilizzati per il rinnovo di dispositivi di protezione individuale;
   il decreto-legge 189 del 2016, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45 milioni di euro per l'anno corrente. Con l'utilizzo delle predette risorse del 2016, unitamente a fondi ordinari, sono stati stipulati contratti per l'acquisizione di 8 autoscale, attualmente in fase di allestimento e 10 autocarri in fase di assegnazione. Inoltre, le risorse stanziate per il 2017 verranno utilizzate per l'acquisizione di 160 autopompe, 16 automezzi per soccorso nei centri storici, ed infine 10 autoscale;
   la legge di bilancio 2017, che ha stanziato 70 milioni di euro per l'anno in corso e 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 da ripartire tra le Forze di polizia e il Corpo nazionale secondo un programma pluriennale di finanziamento. A tal riguardo comunico che è in corso di definizione il D.P.C.M. per la suddivisione del fondo ed è stata predisposta una bozza di piano di ripartizione delle risorse in argomento, che tiene conto anche delle esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
   da ultimo, segnalo l'incremento, pari a 5 milioni di euro, delle risorse destinate Pag. 27all'acquisto di automezzi in considerazione dell'eccezionale sforzo operativo del Corpo nazionale sostenuto quest'estate per lo spegnimento degli incendi boschivi.

  Tali provvedimenti legislativi potranno consentire – e in parte hanno già consentito – di ridurre le lamentate carenze del parco automezzi del Corpo nazionale.

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ALLEGATO 4

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga).

EMENDAMENTO PRESENTATO

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente articolo.
  3. Il commissario di cui al comma 2 è nominato dal Ministro dell'interno anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione del presente articolo, da realizzarsi per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, al fine di accompagnare il processo di trasferimento, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e al fine di definire e regolare i profili successori, anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e assistono i cittadini, gli enti e le imprese al fine di arrecare loro il minore disagio possibile a seguito del processo di distacco e di aggregazione. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.
  4. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
  5. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 2 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino Pag. 29non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dal presente articolo, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.
  7. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.
  8. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
1. 01. Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 5

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (Nuovo testo C. 4407 Fanucci).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4407 Fanucci, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia»;
   considerato che il provvedimento reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni;
   osservato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «acque minerali e termali», che, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, rientra nella competenza delle regioni;
   osservato tuttavia che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sulla materia continua a sussistere – sotto molteplici profili e con vari gradi di «intensità» – anche una potestà legislativa statale, le cui fonti di legittimazione sono: l'attribuzione alla potestà legislativa statale esclusiva della tutela della concorrenza, della tutela dell'ambiente nonché l'attribuzione allo Stato della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di alimentazione, che legittima la posizione dei principi fondamentali volti a garantire l'igiene dei processi produttivi e dei prodotti, nonché – per le acque termali – del loro trattamento e della gestione degli stabilimenti termali e le misure di controllo sanitarie conseguenti (sentenze della Corte costituzionale n. 93 del 2003 e n. 1 del 2010);
   osservato, dunque, che, secondo la Corte, nell'ambito di tale materia vi è un evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso (in tale senso cfr. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2008);
   rilevato poi che ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento attengono alle materia della tutela della concorrenza e del sistema tributario che, come sopra ricordato, l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato e che, con riferimento alle disposizioni disciplinanti l'erogazione delle cure termali (articolo 1, comma 1, lettera b-ter)) la materia trattata è quella della «tutela della salute», mentre, con riferimento a quelle che ridefiniscono e disciplinano il profilo professionale dell'operatore termale (articolo 1, comma 1, lettera g-bis)), la materia trattata riguarda sia le «professioni» che la «tutela della salute», profili che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente;Pag. 31
   osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede, tramite l'inserimento del comma 4-bis all'articolo 5 della legge n. 323 del 2000, che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta Direttiva Bolkestein) – il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni;
   ricordato che, con riguardo all'esclusione delle attività termali dalla Direttiva Bolkestein, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 117 del 2015 ha sottolineato che l'attività di sfruttamento oggetto di concessione termominerale ricade nel campo applicativo della richiamata direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/UE, attuata dal predetto decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, posto che tali fonti hanno ad oggetto «qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione» (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010), salve le eccezioni specificamente indicate;
   osservato che, in tale sentenza, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'applicabilità della direttiva 2006/123/UE e del decreto legislativo n. 59 del 2010 alle concessioni del demanio idrico, affermando che «Tra tali eccezioni non rientra lo sfruttamento delle acque termali per fini terapeutici ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 59 del 2010, come questa Corte ha già ritenuto, dichiarando l'illegittimità costituzionale di una norma regionale campana che aveva sottratto le concessioni termominerali al campo applicativo del decreto legislativo n. 59 del 2010, in quanto afferenti alle attività sanitarie (sentenza n. 235 del 2011)»;
   rilevato che, nella medesima sentenza, la Corte costituzionale, in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 – in particolare l'articolo 16 di quel decreto legislativo – favoriscono l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori (sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010), ha ritenuto che l'automatica proroga delle concessioni termominerali, per un periodo di tempo peraltro considerevole e superiore a quanto strettamente necessario ai fini della definizione di una gara pubblica, contrasta con le regole espressive del diritto dell'Unione e proprie della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza;
   richiamato inoltre quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità di diverse norme per il contrasto con quella comunitaria cui il legislatore nazionale ha dato attuazione, in quanto in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di accesso ed esercizio dell'attività dei servizi (in particolare in tema dei residuali regimi autorizzatori), ma anche perché essa non viene neanche a prevedere forme di «bilanciamento tra liberalizzazione e [...] i motivi imperativi di interesse generale», come, invece, richiesto dalla normativa comunitaria (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 giugno 1996);
   osservato che le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono da ascrivere, secondo la giurisprudenza della Corte, alla tipologia di disposizioni che tendono ad assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la loro strutturazione in modo da consentire «la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici» (sentenza n. 401 del 2007) e che sono da ricomprendere, secondo la giurisprudenza costituzionale, nella nozione di concorrenza che «non può che riflettere quella operante in ambito Pag. 32comunitario» (sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 401 del 2007), che ha «un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo l'insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a promuovere la concorrenza «nel mercato» e «per il mercato», secondo gli sviluppi ormai consolidati nell'ordinamento europeo e internazionale (sentenza n. 200 del 2012);
   richiamata dunque l'esigenza di valutare l'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2006/123/UE delle attività termali alla luce della sopracitata giurisprudenza costituzionale,
   considerato, infine, che il nuovo articolo 4, comma 7, della legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b-ter) – dispone l'obbligo per le Regioni di riservare apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per stipulare gli accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, istituendo a tal fine il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, senza tuttavia prevedere una dotazione annua e definire le relative modalità di gestione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera c), sia valutata l'esclusione delle attività termali dall'applicazione della Direttiva 2006/123/UE, alla luce della sopracitata giurisprudenza costituzionale;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 4, comma 7, al fine di garantire alle Regioni le necessarie risorse per l'attuazione della legge, sia indicata la dotazione del neo-istituito Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza e siano disciplinate le modalità di gestione del Fondo, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza.

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ALLEGATO 6

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità (Nuovo testo C. 3653 Mongiello).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3653 Mongiello, recante «Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità»;
   preso atto che il contenuto del provvedimento può essere ricondotto in primo luogo alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», nonché alle materie «ordinamento civile» e «organi di Governo e funzioni fondamentali dei comuni», di cui alle lettere l) e p) del citato articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
   rilevato che vengono altresì in rilievo le materie «alimentazione», che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della costituzione e «agricoltura», di competenza legislativa regionale ai sensi del medesimo articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   evidenziato che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che i comuni nei quali ricadono produzioni rappresentative dell'enogastronomia e della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità;
   osservato che, con riguardo alla suddetta previsione, appare necessario valutare se specificare dettagliatamente i requisiti necessari per assumere la denominazione di città di identità, anche definendo le principali caratteristiche richieste, demandando poi ad un atto normativo secondario la relativa attuazione;
   sottolineato che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità di valorizzazione delle produzioni di pregio agroalimentari e che il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che con un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel Registro e le relative modalità di iscrizione;
   rilevato che, al fine del rispetto delle competenze legislative sopra indicate, appare necessario valutare la previsione di forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nella procedura di adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel suddetto Registro;
   sottolineato che, sempre con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere nel testo gli effetti conseguenti all'iscrizione delle associazioni del Registro, al fine di evitare incertezze in sede applicativa,Pag. 34
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, sia valutata l'esigenza di specificare dettagliatamente i requisiti necessari per assumere la denominazione di città di identità, anche definendo le principali caratteristiche richieste, demandando poi ad un atto normativo secondario la relativa attuazione;
   2) all'articolo 1, comma 3, sia valutata l'esigenza di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nella procedura di adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel suddetto Registro;

  e con la seguente osservazione:
   con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere nel testo gli effetti conseguenti all'iscrizione delle associazioni del Registro, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.