CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 agosto 2017
866.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni (C. 4083 Gigli).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge intende facilitare l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di veicoli elettrici, anche in progressiva sostituzione delle autovetture in dotazione, in modo da promuovere l'innovazione tecnologica e tutelare efficacemente la salute dei cittadini e l'ambiente.
1. 1. (Nuova formulazione) Mazziotti di Celso.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: all'acquisto, aggiungere le seguenti:, per una quota non inferiore al 70 per cento della quota complessiva del parco veicoli da rinnovare,.
2. 5. (Nuova formulazione) Sisto.

  Al comma 1, dopo le parole: all'acquisto di, aggiungere la seguente: nuovi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o alla riqualificazione, ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dei veicoli già in dotazione, da intendersi come opera di manutenzione straordinaria dei medesimi veicoli.
2. 8. (ex 1. 2.) Catalano, Fiano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, al contempo provvedendo alla contestuale e progressiva dismissione, secondo le disposizioni della normativa vigente, delle autovetture in dotazione non oggetto di riqualificazione.
2. 6. (Nuova formulazione) Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parola pubbliche amministrazioni sono con le seguenti: si intendono per pubbliche amministrazioni

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: da il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sino alla fine del comma con le seguenti: i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-amministrativa della difesa, i servizi di vigilanza e di intervento sulla rete stradale gestita dalla società ANAS Spa e sulla rete delle strade provinciali e comunali.
2. 4. (nuova formulazione) Mazziotti di Celso.

  Al comma 3, sostituire le parole da: le amministrazioni di cui al comma 2 fino alla fine del comma, con le seguenti: si Pag. 77applica l'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24.
2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

  Al comma 3, dopo le parole: di un'intesa, aggiungere le seguenti:, in sede di Conferenza unificata,.
3. 100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

  1. Dal 1o gennaio 2020 è fatto obbligo per i comuni di acquistare esclusivamente veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica in sostituzione delle vetture in dotazione e in via di dismissione, a patto che il fatto non leda la piena funzionalità operativa del comune.
3. 01. Mazziotti di Celso.

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ALLEGATO 2

7-01313 Fabbri: Sul personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La I Commissione,
   premesso che:
    il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge, rivelandosi spesso decisivo per la salvezza di numerose vite umane;
    è sufficiente ripercorrere le pagine di cronaca degli ultimi mesi, dalla tragedia invernale dell'Albergo Rigopiano, all'emergenza terremoto o ai numerosi incendi estivi che proprio in questi giorni dilaniano l'Italia per avere un'idea, anche solo parziale, della delicatezza dei compiti svolti da questo Corpo, i cui appartenenti sono spesso chiamati a mettere a rischio la propria incolumità al servizio dei cittadini;
    secondo dati forniti dal Governo il solo Corpo nazionale, dal 15 giugno fino al 18 di luglio 2017, la fase più acuta dell'emergenza legata agli incendi boschivi, ha effettuato circa 27.500 interventi a terra, più di 2.900 ore di volo, a fronte delle 733 dell'anno precedente, e più di 15.800 lanci d'acqua a fronte dei circa 3.600 dello stesso periodo del 2016;
    tuttavia, a fronte di un organico operativo complessivo di 28.343 unità, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha una carenza strutturale di organico di circa 3.500 unità rispetto a quella che sarebbe la dotazione organica teorica;
    tale carenza rischia di aggravarsi da un lato alla luce delle previsioni di un consistente numero di pensionamenti attesi nei prossimi anni e, dall'altro, alla luce dell'acquisizione delle nuove competenze in materia di spegnimento degli incendi boschivi, trasferite a seguito del decreto legislativo n. 177 del 2016 che ha soppresso il Corpo forestale dello Stato, che precedentemente assolveva a questa funzione, e assegnato al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco 390 unità di personale rispetto alle maggiori necessità;
    la competenza primaria in materia di lotta attiva a questa minaccia spetta alle regioni, ma è riservato allo Stato il concorso nell'attività di spegnimento dato che, il Corpo nazionale, su richiesta delle regioni, può concorrere alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi sulla base di specifici accordi stipulati con le regioni medesime, ad oggi sono 13 gli atti convenzionali sottoscritti o in fase conclusiva con il CNVF;
    come è noto, l'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017), ha destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato di tutte le amministrazioni dello Stato – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente – una quota della dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
    tuttavia, alla luce della carenza di organico rappresentata in premessa è evidente che un'eventuale ripartizione di tali risorse sulla base del criterio della mera dotazione organica teorica rischierebbe di Pag. 79non rispondere adeguatamente all'esigenza di una piena funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che necessiterebbe di un piano di assunzioni straordinarie pari ad almeno 569 unità; del resto, lo stesso articolo 1, comma 365, della legge di bilancio per l'anno 2017, ha stabilito che il finanziamento delle assunzioni straordinarie di personale debba avvenire, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni;
    nell'attesa dello svolgimento delle procedure concorsuali in atto, e considerata l'assoluta urgenza di procedere al potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riguardo alle regioni meridionali del nostro Paese, appare altresì opportuno garantire la proroga successivamente al 31 dicembre 2017 della graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008;
    oltre alla carenza di organico si apprende, altresì, una carenza dei mezzi a disposizione del comparto dei vigili del fuoco,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di assumere iniziative per assicurare che la quota di risorse stanziate dall'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia sufficiente almeno all'assunzione straordinaria per l'anno 2017 di 569 unità, anche alla luce della previsione della citata legge n. 232 del 2016 che stabilisce di tener conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni;
   a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare ulteriormente l'organico dei vigili del fuoco, al fine di scongiurare che un ulteriore carenza di personale si ripercuota sulla piena funzionalità di un Corpo destinato a svolgere compiti di estrema delicatezza a cui è stata aggiunta la delicata funzione dello spegnimento attivo degli incendi boschivi; ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad aggiornare le previsioni contenute nella legge n. 353 del 2000 – legge quadro in materia di incendi boschivi – alla luce delle nuove competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in questa materia;
   a prevedere, nella prima iniziativa normativa utile, la proroga al 31 dicembre del 2018 della graduatoria del concorso pubblico per 814 vigili del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008;
   ad assumere iniziative per prevedere lo stanziamento di nuove risorse al fine di potenziare i mezzi a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo svolgimento tempestivo dei compiti istituzionali e convenzionali.
(8-00250) Fabbri, Fiano, De Menech, Marco Di Maio, Famiglietti, Ferrari, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Mauri, Naccarato, Nardi, Piccione, Richetti, Francesco Sanna, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Ermini, D'Ottavio, De Maria, Paola Boldrini, Giovanna Sanna, Pagani, Baruffi, Casellato, Gnecchi, Montroni, Pastorino, Andrea Maestri, Civati, Vico, Zardini, Ginato, Albanella, Venittelli, Sani, Impegno, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Crivellari.

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ALLEGATO 3

7-01320 Sisto: Sul personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La I Commissione,
   premesso che:
    il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini svolgendo quotidianamente attività di prevenzione, vigilanza e soccorso a sostegno di soggetti pubblici e privati grazie al proficuo impegno del proprio personale;
    negli ultimi anni, peraltro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha realizzato uno sforzo straordinario per sopperire, nonostante le decrescenti risorse finanziarie e le carenze di organico, alle numerose richieste di intervento della popolazione per le piccole e le grandi emergenze;
    al fine di fronteggiare i tragici eventi che hanno colpito il territorio italiano, specialmente negli ultimi anni, come l'emergenza terremoto ed i numerosi incendi, gli operatori del comparto dei vigili del fuoco sono chiamati, nonostante l'evidente carenza di organico, a fronteggiare situazioni di estrema complessità mettendo a serio rischio la propria incolumità;
    con l'interrogazione a risposta immediata n. 5-11798 indirizzata al Ministro dell'interno, alla luce del dramma degli incendi che si stanno verificando nel nostro territorio, è stato chiesto quali iniziative si intendano adottare in relazione all'emergenza incendi del periodo estivo, per ammodernare il parco macchine del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per rendere disponibili le somme stanziate dalla legge di bilancio 2017 per il potenziamento dell'organico del Corpo medesimo, nonché per incrementare il numero degli aeromobili necessari al tempestivo spegnimento degli incendi;
    il Governo ha risposto che «in base a una prima ipotesi di riparto, le somme destinate alle assunzioni nel Corpo nazionale erano state stimate in 23 milioni di euro. Successivamente, si è optato per la destinazione di maggiori risorse, rispetto a quelle inizialmente preventivate, a un'altra finalità, cioè il riordino del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dello stesso Corpo nazionale. Ragion per cui alle assunzioni del Corpo nazionale è stata destinata la minore somma di circa 16 milioni, utili all'assunzione di 400 vigili del fuoco»;
    la decurtazione di ben 7 milioni di euro destinati all'assunzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad avviso dei firmatari del presente atto, ha influito e influisce sul mantenimento in efficienza delle risorse strumentali del Corpo stesso;
    secondo le ultime stime, sono circa 3 mila le unità mancanti nel comparto dei vigili del fuoco che ogni anno fronteggerebbero oltre 5000 roghi e incendi il cui lavoro ricade sui circa 30 mila operatori e migliaia di volontari;
    alla luce della riforma operata dal decreto legislativo n. 177 del 2016 che ha previsto il trasferimento delle competenze del Corpo forestale dello Stato – a seguito della sua soppressione – al comparto dei vigili del fuoco in materia di incendi Pag. 81boschivi, non possono non rilevarsi le evidenti problematiche che scaturiscono dalla carenza di organico;
    gli standard europei prevedono la necessaria presenza di un vigile del fuoco ogni 1000 abitanti quando in Italia il rapporto è di un vigile del fuoco ogni 15 mila abitanti; tale carenza evidenzia la necessità di potenziare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di incrementare la sicurezza e la tutela dei cittadini;
    nel frattempo, sarebbe rimasta indeterminata la sorte degli oltre 4 mila idonei della graduatoria del concorso pubblico bandito nel 2008 (Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008) per il reclutamento di 814 vigili del fuoco;
    a seguito delle prove preselettive, fisico/motorie, pratica e, infine, di quella orale è stata pubblicata, sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1/25 del 16 luglio 2010, la graduatoria finale del concorso;
    nella graduatoria sopra citata figurano, oltre ai vincitori regolarmente assorbiti, 7599 candidati classificati come idonei, ma allo stato attuale nella graduatoria tuttora vigente restano 4120 idonei da assorbire;
    oltre alla carenza di organico si apprende, altresì, una evidente carenza dei mezzi a disposizione del comparto dei vigili del fuoco utili per far fronte al soccorso tecnico urgente,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di intraprendere le opportune iniziative di competenza al fine di garantire, la ripartizione originaria del fondo per il pubblico impiego di cui alla legge di bilancio 2017, che aveva previsto uno stanziamento di 23 milioni di euro destinati all'assunzione dei vigili del fuoco che consentirebbero di procedere all'assorbimento di 569 unità;
   a valutare la possibilità di assumere iniziative al fine di potenziare ulteriormente l'organico dei vigili del fuoco, oltre l'esaurimento dei posti dell'unica graduatoria esistente pubblicata, sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1/25 del 16 luglio 2010;
   a prevedere, nella prima iniziativa normativa utile, la proroga al 31 dicembre 2018 della graduatoria del concorso pubblico per 814 vigili del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008;
   ad assumere iniziative per prevedere lo stanziamento di nuove risorse per potenziare i mezzi a disposizione del corpo dei vigili del fuoco al fine di svolgere tempestivamente il compito istituzionale del soccorso tecnico urgente.
(8-00253) Sisto, Labriola, Vito.

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ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final);
   richiamato il parere favorevole espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 2 agosto 2017;
   osservato che:
    appare pienamente condivisibile l'intenzione della Commissione europea di integrare la vigente disciplina del SIS in materia di controlli alle frontiere esterne con una serie di disposizioni volte a regolare l'inserimento nella banca dati delle segnalazioni relative alle decisioni di rimpatrio emesse ai sensi della direttiva 2008/115/CE. Tale misura, rispondendo all'esigenza di monitorare efficacemente le persone non aventi titolo a soggiornare nell'UE, può offrire un concreto contributo ad una più ordinata gestione degli ingenti flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell'UE, atteso che i dati in possesso delle competenti Agenzie europee confermerebbero che la maggior parte dei migranti, non avendo diritto alla protezione internazionale, dovrebbero essere soggetti a provvedimenti di rimpatrio che spesso non trovano esecuzione;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA
  con le seguenti osservazioni:
   a) occorre valutare l'opportunità di anticipare, già in sede di negoziato sulla proposta in esame, piuttosto che rinviare ad una successiva proposta normativa, l'inserimento di disposizioni volte ad introdurre un sistema diretto a tenere traccia delle segnalazioni cancellate a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rimpatrio, considerata l'utilità di una simile informazione nel caso in cui un cittadino di Paese terzo espatriato rientri nel territorio degli Stati membri e ne venga constatato il soggiorno irregolare in uno Stato membro diverso;
   b) occorre valutare l'opportunità di garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento del rimpatrio di un cittadino di Stato terzo e l'attivazione nel SIS della segnalazione relativa al respingimento o al rifiuto di soggiorno concernente la medesima persona.

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ALLEGATO 5

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del Sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final);
   richiamato il parere favorevole espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 2 agosto 2017;
   considerato che:
    il Sistema di informazione Schengen consiste in una banca dati a livello europeo, più volte aggiornata attraverso una serie di interventi successivi, e attualmente impiegata dalla maggior parte degli Stati membri per i controlli all'ingresso dello Spazio Schengen e per l'identificazione di persone e beni ricercati da parte delle autorità di contrasto al crimine;
    nella valutazione della Commissione europea i risultati sino ad ora ottenuti grazie a tale sistema, in termini di arresti effettuati, individuazione di persone scomparse, divieto di ingresso alle frontiere e risoluzione di casi riguardanti varie tipologie di reati sono largamente positivi;
    ciononostante, la Commissione europea ha opportunamente inteso potenziare il Sistema prevedendo una serie di migliorie nell'uso della banca dati al fine di affrontare con maggiore efficacia le attuali sfide derivanti dall'aumento dei flussi migratori e dalla drammatica recrudescenza dei fenomeni terroristici in Europa e della criminalità transfrontaliera in Europa;
    la Commissione ha, quindi, proposto una riforma complessiva del SIS che da un lato risponda alla crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini europei e, dall'altro, non pregiudichi i valori irrinunciabili dell'Unione europea relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto;
   osservato che:
    la proposta di regolamento fa parte di un pacchetto costituito anche dalla proposta di regolamento relativa all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e dalla proposta di regolamento sull'uso del SIS nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La ratio generale del pacchetto è un potenziamento delle funzionalità della banca dati, in particolare ampliando il novero delle segnalazioni che vengono inserite nel sistema e delle informazioni Pag. 84utili ad individuare persone e beni oggetto della segnalazione;
    appare condivisibile la proposta di modificare l'attuale regime nel senso di rendere obbligatorio per gli Stati membri l'inserimento – attualmente soltanto facoltativo – di una segnalazione nel SIS nei casi in cui sia stato emanato un divieto di ingresso, in virtù di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE nei confronti di un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare; tale obbligo ha carattere del tutto complementare alla misura contenuta nella proposta COM(20179881, recante l'obbligo di inserire nel SIS le segnalazioni concernenti le decisioni di rimpatrio;
    risulta altresì apprezzabile lo sforzo della Commissione europea volto a risolvere eventuali conflitti tra decisioni contraddittorie da parte di diversi Stati membri con la previsione di una procedura ad hoc (cosiddetta procedura di consultazione), attraverso la quale gli Stati interessati potranno pervenire a conclusioni condivise;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA
  con le seguenti condizioni:
   1) occorre valutare, per quanto concerne la procedura di consultazione, se sia opportuna, nell'attuale situazione contrassegnata dagli ingenti flussi migratori e dalla ripresa dei fenomeni terroristici e della criminalità transfrontaliera, la scelta, operata nel regolamento, di ritenere prevalente, in caso di orientamenti discordanti tra diversi Stati membri, la decisione che autorizza il cittadino di un Paese terzo a soggiornare in uno Stato membro rispetto alla segnalazione finalizzata al respingimento e al rifiuto di soggiorno della medesima persona;
   2) occorre valutare attentamente la coerenza del regime relativo alla durata della conservazione delle segnalazioni con l'esigenza di preservare i diritti fondamentali delle persone, per quanto concerne in particolare la facoltà accordata a ciascuno Stato membro di disporre il prolungamento della registrazione. A tale riguardo potrebbe risultare opportuno stabilire comunque una durata massima dell'eventuale proroga.

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ALLEGATO 6

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883 final);
   richiamato il parere favorevole espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 2 agosto 2017;
   osservato che:
    la proposta disciplina le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS delle segnalazioni di persone e oggetti e allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale;
    le principali novità introdotte dalla proposta riguardano l'estensione del campo di applicazione del SIS, con particolare riferimento alla previsione di nuove categorie di segnalazioni, di nuovi elementi di identificazione biometrica e la previsione di un uso più efficace delle informazioni già contenute nell'attuale SIS;
    appare opportuna, in particolare, la previsione recante l'obbligo di utilizzare i dati dattiloscopici per interrogare il SIS qualora l'identità della persona non possa essere accertata in altro modo;
    è altresì apprezzabile la facoltà di archiviare nel SIS dati dattiloscopici non collegati a persone segnalate, fattispecie ricollegabile, tra l'altro, alla rilevazione di impronte digitali o palmari latenti sul luogo di un reato oggetto di indagine, un reato grave o un reato di terrorismo, qualora si possa stabilire con elevato grado di probabilità che le impronte appartengano all'autore di tale reato, da considerarsi «ignoto sospettato o ricercato», a condizione che le autorità competenti non possano stabilire l'identità della persona ricorrendo a un'altra banca dati nazionale, europea o internazionale;
    risponde ad un interesse generale quanto mai attuale l'inserimento nel SIS di segnalazioni preventive qualora si configuri un alto rischio di sottrazione di minori da parte di un genitore, in presenza Pag. 86di un'apposita decisione dell'autorità giudiziaria di affidamento del minore ad uno solo dei genitori;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA
  con la seguente condizione:
   appare opportuno confermare che il cosiddetto controllo d'indagine, introdotto agli articoli 36 e 37 della proposta, deve essere inteso come controllo discrezionale rafforzato che non incide sui diritti della persona costituzionalmente garantiti e che le informazioni acquisite a seguito di tale attività vanno considerate informazioni di polizia e non costituiscono fonti di prova, come precisato dalla Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, nell'ambito dei lavori del gruppo Schengen Acquis.

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ALLEGATO 7

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori (Nuovo testo C. 4299 Agostinelli).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4299 Agostinelli, recante «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento civile», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che il secondo comma del novellato articolo 403 del codice civile, inserito dal provvedimento in esame, dispone che l'autorità che adotta il provvedimento di allontanamento debba darne notizia al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni entro ventiquattro ore, al fine della eventuale promozione, da parte del medesimo procuratore, degli opportuni provvedimenti;
   osservato che l'articolo 9 della legge n. 184 del 1983, richiamato anche dal suddetto secondo comma dell'articolo 403, al comma 1, impone già ai pubblici ufficiali, agli incaricati di un pubblico servizio e agli esercenti di un servizio di pubblica necessità di riferire «al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova» le situazioni di abbandono del minore di età;
   evidenziato che andrebbe valutata l'opportunità di verificare l'eventuale sovrapposizione tra le due norme e, quindi, l'opportunità di un conseguente coordinamento tra le norme medesime,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 8

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici (Testo unificato C. 66 Realacci e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 66 Realacci ed abb., recante «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici»
   rilevato che la disciplina recata dal testo unificato è riconducibile alla materia «promozione e organizzazione di beni e attività culturali» – che comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche, come specificato dalle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005 della Corte costituzionale – inclusa tra le materie di legislazione concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   ricordato che una costante giurisprudenza costituzionale ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni;
   preso atto che l'articolo 2, nel disporre che gli eventi oggetto del provvedimento sono organizzati da associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio, prevede che devono essere rispettati i criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   rilevato che andrebbe valutata l'opportunità che il decreto ivi previsto sia essere emanato dal Ministro, e non dal Ministero e la necessità di prevedere l'intesa con la Conferenza unificata, in virtù della competenza legislativa concorrente;
   osservato che l'articolo 3 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, alla cui tenuta provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che aggiorna annualmente i dati forniti dalle regioni e rilevato che l'Albo nazionale e l'Elenco sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   sottolineato al riguardo che, nel presupposto che Albo ed Elenco siano pubblicati una prima volta e aggiornati annualmente, al comma 4 occorrerebbe sopprimere le parole «annualmente» e le parole «e ivi aggiornati» (concetto, quest'ultimo, già ricompreso in quello più generale della pubblicazione);
   osservato che l'articolo 5 dispone che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo istituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica;
  rilevato che andrebbe valutata l'opportunità di specificare l'atto con il quale si procede all'istituzione del suddetto Comitato e andrebbe altresì valutata l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Pag. 89Stato-regioni nella composizione del Comitato, fermo restando che la nomina dei professori è effettuata d'intesa con la Conferenza stessa;
   preso atto che il medesimo articolo 5 inserisce tra i compiti del Comitato, il parere sul rilascio del logo «Rievocazione storica italiana» alle manifestazioni inserite nell'Elenco e dispone che tale logo è attribuito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   considerato che, al fine di evitare interpretazioni per cui, ai fini dell'attribuzione del logo, sia necessario il possesso di ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti per l'inserimento nell'Elenco, andrebbe valutata l'opportunità che la definizione della disciplina sia demandata al decreto già previsto, ad altri fini, dall'articolo 3;
   evidenziato che l'articolo 6 dispone che le sovvenzioni per il settore a carico dello Stato, previste dall'articolo 4, comma 2, sono riconosciute a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dall'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, legge di bilancio 2017);
   rilevato che il medesimo articolo 6 dispone la soppressione del secondo periodo del citato comma 627, secondo il quale l'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto dello stesso Ministro, che sarebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza peraltro intervenire sul primo periodo del medesimo comma 627, il quale dispone che il Fondo è finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività, nonché alla valorizzazione di beni culturali attraverso la rievocazione storica;
   evidenziata al riguardo la necessità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del suddetto decreto ministeriale;
   osservato, inoltre, che andrebbe valutata l'opportunità di novellare complessivamente l'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, si preveda l'intesa della Conferenza unificata al fine dell'emanazione del decreto ivi previsto;
   2) all'articolo 6, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi richiamato;
  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, al comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le parole «annualmente» e le parole «e ivi aggiornati»;
   b) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare l'atto con il quale si procede all'istituzione del suddetto Comitato nonché l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nella composizione del Comitato;
   c) al medesimo articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire che la disciplina per il rilascio del logo «Rievocazione storica italiana» sia demandata al decreto già previsto, ad altri fini, dall'articolo 3;
   d) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di novellare complessivamente l'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 per le ragioni esposte in premessa.

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ALLEGATO 9

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 423-A ed abb., recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»,
   richiamato il parere favorevole espresso da questo Comitato l'8 ottobre 2014 sul provvedimento, successivamente rinviato in Commissione dall'Assemblea;
   rilevato che il progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
  rilevato, altresì, che, per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra nella competenza a porre i precetti della cui violazione si tratta (Corte Costituzionale n. 428 del 2004; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 106 del 2006, n. 384 del 2005, n. 50 del 2005; n. 12 del 2004) e sottolineato che, per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenza n. 428 del 2004);
   evidenziato che l'articolo 01 al comma 1, lettera b), modificando l'articolo 2, comma 3, del codice della strada, individua le tipologie di veicoli ammessi alla circolazione nelle vie forestali e mentre al comma 2 rimette tale individuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle regioni;
   rilevato che andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento tra le due norme e che andrebbe altresì valutata l'opportunità di specificare l'atto con cui procedere alla suddetta individuazione e le modalità di coinvolgimento delle regioni;
   osservato che l'articolo 2 aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 16 del codice, che disciplina le cosiddette «fasce di rispetto», e prevede che con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possa essere definita la disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti;
   considerato che il comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada pone dei divieti ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati;
   rilevato, quindi, che andrebbe valutata l'opportunità di una diversa collocazione della disposizione dettata dall'articolo 2 che non sembra attinente alla materia disciplinata dall'articolo 16, comma;
   osservato che all'articolo 13-ter, comma 2, che modifica l'articolo 31 del Pag. 91decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dispone che l'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione delle prefetture e degli organi di polizia;
   considerata l'esigenza chiarire le modalità ed i termini decorsi i quali, successivamente alla pubblicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione debba essere trasmesso alle prefetture e agli organi di polizia;
   rilevato altresì che, qualora l'intento sia di pubblicare l'elenco e contestualmente inviare l'elenco agli organi sopra indicati, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente tale modalità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 01 valuti la Commissione di merito, sulla base di quanto esposto in premessa, l'opportunità di un coordinamento tra le norme di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, relative all'individuazione delle tipologie di veicoli ammessi alla circolazione nelle vie forestali e l'opportunità di specificare altresì l'atto con cui procedere alla suddetta individuazione e le modalità di coinvolgimento delle regioni;
   b) all'articolo 13-ter, comma 2, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, appare opportuno chiarire le modalità ed i termini decorsi i quali, successivamente alla pubblicazione, debba essere trasmesso alle prefetture ed agli organi di polizia l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione.

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ALLEGATO 10

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (Nuovo testo C. 3265 Romanini).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3265 Romanini., recante «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane»
   considerato che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quelle relative alla tutela della salute e all'alimentazione, nelle quali può sicuramente rientrare la disciplina della produzione e della commercializzazione del pane;
   evidenziato che per alcuni profili – connessi alla finalità di garantire il diritto all'informazione ai consumatori – vengono altresì in rilievo le materie «tutela della concorrenza» ed «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l);
   ricordato che il 24 settembre 2015 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'intesa sul decreto che contiene il regolamento che definisce le denominazioni di «panificio», «pane fresco» e «pane conservato», adottato in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, secondo il quale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avrebbe dovuto emanare un decreto di disciplina delle soprarichiamate definizioni. Il termine veniva a scadenza il 12 agosto 2007 e il regolamento non è stato, ad oggi, adottato. Il testo in esame interviene dunque con fonte di rango legislativo su una materia che era stata affidata ad un decreto di natura regolamentare dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 223 del 2006, che non ha tuttavia proseguito il proprio iter;
   ricordato che sulla materia sono, ad oggi, intervenute alcune leggi regionali (tra cui la legge della regione Abruzzo n. 14/2016, della regione Campania n. 2 del 2005, della regione Sardegna n. 4 del 2016; della regione Toscana n. 18 del 2011, della regione Valle d'Aosta n. 7 del 1995, della regione Veneto n. 36 del 2013;
   evidenziata pertanto l'opportunità di valutare la possibilità di definire con fonte di rango legislativo solo i principi fondamentali in materia di produzione e vendita del pane e di corretta informazione al consumatore, demandando alla fonte regolamentare – d'intesa con la Conferenza Stato-regioni- la definizione degli elementi di carattere tecnico e di dettaglio anche al fine di rispettare il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE Pag. 93
  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità che siano definiti con fonte di rango legislativo solo i principi fondamentali in materia di produzione e vendita del pane e di corretta informazione al consumatore, demandando alla fonte regolamentare – d'intesa con la Conferenza Stato-regioni- la definizione degli elementi di carattere tecnico e di dettaglio, anche al fine di rispettare il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite.