CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2017
861.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro». Nuovo testo C. 3211 Gnecchi.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3211 Gnecchi, recante nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro»;
   espresso apprezzamento per l'intervento normativo, che intende aggiornare la normativa vigente sulla concessione della «Stella al merito del lavoro» alla luce dei mutamenti intervenuti nel mondo del lavoro e dei nuovi compiti che i maestri del lavoro possono svolgere nei confronti dei giovani assicurando il trasferimento delle loro esperienze;
   osservato che l'articolo 1 individua le categorie dei lavoratori dipendenti beneficiari dell'onorificenza, confermando sostanzialmente quelle indicate dalla normativa vigente;
   rilevato che l'articolo 2, innovando la normativa vigente, prevede che i singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale, indicati tra i requisiti per il conferimento dell'onorificenza, debbano essere posseduti in modo contestuale, e non alternativo, rispetto ad almeno uno degli altri titoli elencati dalla norma;
   apprezzato che l'articolo 3, tenendo anche conto dell'evoluzione del mercato del lavoro, che ha portato alla diffusione di percorsi lavorativi più articolati e frammentari, non richiede che il periodo lavorativo di venticinque anni indicato tra i requisiti per la concessione dell'onorificenza sia ininterrotto e consente di considerare, ai fini del raggiungimento del medesimo requisito di anzianità lavorativa, anche i periodi di attività prestata con contratti di lavoro a tempo determinato, di somministrazione, con contratti parasubordinati o a tempo parziale e periodi trascorsi in stato di disoccupazione involontaria, in cassa integrazione o in mobilità;
   ritenuto che le modifiche introdotte dall'articolo 3 possano favorire l'attribuzione dell'onorificenza alle lavoratrici, che tendenzialmente hanno carriere lavorative più discontinue, anche in relazione allo svolgimento di lavori di cura parentale e di assistenza familiare;
   considerato che l'articolo 7 destina al finanziamento delle attività della Federazione nazionale dei maestri del lavoro un contributo di 250.000 euro annui a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene contestualmente rifinanziato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito se sia opportuno integrare l'articolo 1, comma 1, al fine di chiarire espressamente che, analogamente a quanto previsto nell'ambito della disciplina applicativa riferita alla normativa vigente, la decorazione può Pag. 109essere concessa anche a pensionati che siano stati lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal medesimo articolo 1, comma 1;
   con riferimento all'articolo 2, comma 1, alinea, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «abbiano perseguito uno dei seguenti obiettivi» con le seguenti: «siano in possesso di almeno uno dei seguenti titoli»;
   con riferimento all'articolo 8, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere che i membri delle commissioni territoriali che rappresentano i lavoratori siano designati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.