CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2017
861.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11969 D'Attorre: Su iniziative di modifica dell'articolo 81 della Costituzione per l'introduzione del principio relativo alla cosiddetta «golden rule».

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente una proposta di modifica dell'articolo 81 della Costituzione per ciò che riguarda il c.d. vincolo di bilancio, si rappresenta, per quanto di competenza, e sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quanto segue.
  Fermo rimanendo che l'iniziativa legislativa in materia costituzionale può essere in qualsiasi momento esercitata anche dal singolo parlamentare ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, il Governo non ha all'esame la predisposizione di disegni di riforma Costituzionale.
  Appare opportuno segnalare che la procedura prevista per le modifiche costituzionali dell'articolo 138, richiede un iter articolato in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi da parte di ciascuna Camera.
  Si tratta di un procedimento assai complesso, che richiede, sempre ai sensi dell'articolo 138, altresì il raggiungimento di maggioranza più elevate di quella semplice – la maggioranza dei due terzi dei componenti o la maggioranza assoluta – per l'approvazione definitiva del testo.
  Alla luce del richiamato dettato costituzionale non appare, quindi, che data l'imminente scadenza naturale della legislatura in corso sia possibile esaurire una procedura così lunga, articolata e scandita nel tempo.
  Peraltro, per le proposte di revisione costituzionale i regolamenti parlamentari non prevedono la possibilità di repechage nel corso della successiva legislatura – come, invece, per quelle di iniziativa popolare e regionale – e dunque avviare un procedimento di riforma dell'articolo 81 della Costituzione in questa legislatura senza portarlo a compimento, comporterebbe la perdita dei risultati acquisiti, anche se esso venisse interrotto in fase di avanzata elaborazione da parte di uno o di entrambi i rami del Parlamento.

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ALLEGATO 2

5-11968 Gigli: Sull'organizzazione della Conferenza nazionale sulla famiglia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione a risposta in Commissione in oggetto, concernente gli interventi che il Governo intende adottare in seguito alle dimissioni del Ministro per gli Affari Regionali con delega alle politiche della famiglia Enrico Costa, si rappresenta, per quanto di competenza, quanto segue.
  In primo luogo, si evidenzia che le dimissioni del Ministro Enrico Costa, avvenute in data 19 luglio, sono state automaticamente seguite dalla riassunzione delle sue deleghe, compresa quella per le politiche della famiglia, in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione delle norme di legge che regolano l'attribuzione delle deleghe ai Ministri senza portafoglio, come avvenuto nel corso di precedenti legislature. Di conseguenza, preme dunque rassicurare gli interroganti circa l'attenzione che il Governo, nella persona stessa del Presidente del Consiglio, sarà in condizione di riservare alle politiche per la tutela della famiglia, proseguendo il lavoro svolto in questi mesi dall'allora Ministro e quello delle strutture competenti della Presidenza del Consiglio, in primo luogo il Dipartimento per le politiche della famiglia, che operano senza soluzioni di continuità.
  Con riferimento alla necessità segnalata dagli interroganti di tutelare le esigenze della famiglia nella prossima legge di bilancio anche tramite la valutazione d'impatto familiare di tutti i provvedimenti che in essa saranno previsti, si assicura che il Governo presterà la massima attenzione ad interventi volti a tenere conto delle suddette esigenze, coerentemente con le politiche già realizzate dall'attuale esecutivo a sostegno delle famiglie, della maternità e della natalità, in continuità di quanto già intrapreso e realizzato dal precedente Governo.
  Infine, il Governo valuterà, coerentemente con gli impegni istituzionali del Presidente, la conferma delle date per lo svolgimento della Conferenza nazionale sulla famiglia richiamata dall'interrogante.

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ALLEGATO 3

5-11970 Toninelli ed altri: Sul coordinamento delle politiche di settore e il rafforzamento delle strutture amministrative per il rilancio delle politiche giovanili.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione a risposta in commissione in oggetto, concernente le attività volte alla promozione e all'attuazione delle politiche in favore della gioventù, si rappresenta, per quanto di competenza, quanto segue.
  In primo luogo, si fa presente che l'attività del Governo ha ritenuto sempre prioritaria la realizzazione di azioni volte a favorire la partecipazione dei giovani alla vita attiva del Paese, nonché a creare condizioni migliori per assicurare alle nuove generazioni occupabilità, sviluppo della personalità, riconoscimento dei meriti, della capacità di innovazione e della creatività. A tal fine il Dipartimento, insieme agli altri attori istituzionali competenti – Regioni, Comuni, Agenzia giovani e altre Amministrazioni pubbliche centrali e locali – e agli Enti del terzo settore ha avviato una serie di attività.
  In particolare, per quanto riguarda le politiche giovanili – fermo rimanendo che l'esercizio delle funzioni in materia è assegnato al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali – è attivo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.
  L'azione del suddetto Dipartimento ha sostenuto progetti ed interventi in materia di «orientamento e placement dei giovani talenti» per promuovere l'inserimento lavorativo e l'autoimprenditorialità dei giovani talenti, nonché progetti, da realizzarsi nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), finalizzati a favorire, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC), sia la promozione dell'imprenditoria e dell'occupazione sociale giovanile, sia l'inclusione sociale e la partecipazione attiva nella società civile.
  Il Dipartimento promuove, inoltre, da anni la realizzazione dell'iniziativa «Campo Giovani», in collaborazione con la Marina Militare e la Guardia Costiera. Si tratta di progetti di educazione civica finalizzati all'empowerment dei giovani su tematiche, quali la protezione ambientale e l'aiuto alle popolazioni in stato di bisogno, nonché all'acquisizione di nuove competenze ed abilità.
  A livello internazionale, il Dipartimento ha partecipato ai negoziati per la definizione del nuovo programma comunitario pluriennale 2014-2020 denominato Erasmus + a supporto dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport.
  Un'azione più decisa di apertura verso le esigenze dei giovani nello sviluppo di una cittadinanza attiva, non disgiunta da una prospettiva di occupabilità, è rappresentata dal servizio civile nazionale, di recente riformato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che ha istituito il servizio civile universale.
  L'istituto del servizio civile ha registrato nell'ultimo triennio un considerevole incremento dei giovani impegnati nella realizzazione dei progetti di servizio civile, grazie all'aumento delle risorse finanziarie stanziate dal Governo sono passati da circa 70 milioni per l'anno 2012 ad oltre 200 milioni per gli anni 2016 e 2017. In particolare, l'ultimo bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile, pubblicato dal Dipartimento in data 24 maggio 2017, prevede l'avvio di circa 48.000 volontari.Pag. 25
  Inoltre, col progetto denominato «Garanzia Giovani», il Governo ha voluto rilanciare, investendo nuove risorse, una strategia complessiva volta a migliorare l'occupabilità dei NEET, ottenendo dati positivi come dimostra l'andamento del suddetto incentivo occupazionale che, dal 1o gennaio 2017, mette a disposizione 200 milioni di risorse da destinare a sgravi contributivi per le assunzioni di giovani iscritti al programma. Al 28 giugno le domande presentate sono state 49.369 di cui 30.687 risultano già accolte. Di queste ultime, il 50,35 per cento sono per contratti di apprendistato professionalizzante, il 31,06 per cento per il tempo determinato e il 18,59 per cento per contratti a tempo indeterminato.
  Infine, il Dipartimento ha avviato la sperimentazione dei Corpi civili di pace, iniziativa che tende a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione e alla pace tra i popoli. Il progetto è stato già concretamente avviato e costituirà un'utile base di riferimento per una stabilizzazione di questo Istituto che ha visto una grande partecipazione da parte dei giovani.
  Si ricorda, infine, che oltre alle attività sopra menzionate il Governo, nell'ambito della sua attività complessiva, ha adottato, nell'ambito della scuola, dell'università nonché delle politiche attive del lavoro, numerose iniziative a vantaggio dei giovani.

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ALLEGATO 4

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità (C. 2019 Santerini).

TESTO BASE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità).

  1. La Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n. 3/2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata europea di memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.
  2. La Giornata dei Giusti dell'umanità, di cui al comma 1, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
  3. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge.
  4. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale, paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Tali spazi possono essere individuati anche in parchi e giardini già esistenti, e in alberi già piantumati, attraverso l'intitolazione ufficiale e la dedica pubblica. Le amministrazioni e gli enti di cui al primo periodo promuovono inoltre convegni, incontri e dibattiti, favoriscono e patrocinano la realizzazione di studi sul tema.
  5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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ALLEGATO 5

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello).

TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I
MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

Art. 1.

  1. All'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole: «la maggioranza assoluta» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento più uno».

Art. 2.

  1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, le parole: «e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia» sono soppresse;
   b) al comma 9, le parole: «di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «di quelle che abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi»;
   c) il comma 10 è sostituito dal seguente:
   «10. Nel caso in cui la lista o il gruppo di liste collegato al candidato proclamato sindaco non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnata loro tale percentuale di seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 8».

Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 3.

  1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieti di nomina nella giunta comunale e provinciale».

Art. 4.

  1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, Pag. 28dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni per l'elezione dei sindaco e del consiglio comunale, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro dell'interno. Con tale decreto sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che siano costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo.

Art. 5.

  1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a), le parole: «1.000 e da non più di 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 e da non più di 3.000»;
    2) alla lettera b), le parole: «500 e da non più di 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 e da non più di 2.000»;
    3) alla lettera c), le parole: «350 e da non più di 700» sono sostituite dalle seguenti: «700 e da non più di 1.400»;
    4) alla lettera d), le parole: «200 e da non più di 400» sono sostituite dalle seguenti: «400 e da non più di 800»;
    5) alla lettera e), le parole: «175 e da non più di 350» sono sostituite dalle seguenti: «350 e da non più di 700»;
    6) alla lettera f), le parole: «100 e da non più di 200» sono sostituite dalle seguenti: «150 e da non più di 300»;
    7) alla lettera g), le parole: «60 e da non più di 120» sono sostituite dalle seguenti: «100 e da non più di 200»;
    8) alla lettera h), le parole: «30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001» sono sostituite dalle seguenti: «50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001»;
    9) alla lettera i), le parole: «tra 1.000 e 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 500 e 1.000»;
   b) al comma 2, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500 abitanti».

Art. 6.

  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali».

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ALLEGATO 6

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia (Nuovo testo C. 2546 Marchi).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2546 Marchi recante «Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia»;
   evidenziato che la disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta, prevalentemente, alla materia dei «beni culturali» di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente;
   rilevato, inoltre, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE