CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2017
860.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. (Nuovo testo C. 3265 Romanini).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 2.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Nella produzione dei diversi tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti anche altri ingredienti così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. Ai fini della corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti della panetteria sulla base degli ingredienti impiegati, si rinvia all'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

  Conseguentemente, all'articolo 12:
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;
   alla rubrica, dopo la parola: abrogazioni aggiungere le seguenti: e modifiche.
2. 32. Gianluca Pini.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: Per lievito si intende, con le seguenti: Ai fini della presente legge per lievito si intende.
4. 1. Mongiello.

  Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e materiali fino alla fine del periodo.
4. 3. (Nuova formulazione) L'Abbate, Gagnarli, Gallinella.

  Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: Nella produzione del pane di cui al presente comma è ammesso l'utilizzo delle paste acide di cui all'articolo 5.
4. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 6.

  Al comma 3, sopprimere le parole: in aree pubbliche e.

Pag. 176

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: arredi dell'azienda inserire le seguenti: con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e.
*6. 4. Mucci, *6. 3. Venittelli.

  Al comma 5, dopo le parole: il consumatore inserire le seguenti: su luogo e data del primo impasto e.
6. 1. Taricco.

ART. 8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6 è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.
*8. 2. Falcone, *8. 5. Taricco, *8. 12. Schullian, *8. 11. Causin, *8. 1. Romanini.

  Al comma 4, dopo le parole: sono deliberati aggiungere le seguenti:, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale,.
8. 4. Taricco, Antezza.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato.
8. 3. Taricco, Antezza.

ART. 9.

  All'emendamento 9.5 del relatore, sopprimere le parole: o in Turchia.
0. 9. 5. 1. Gianluca Pini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
9. 5. Il Relatore.

ART. 10.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: alta.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: alta;
   al comma 3, sopprimere la parola: alta;
   alla rubrica, sopprimere la parola: alta.
10. 1. (Nuova formulazione) Cristian Iannuzzi, Oliverio, Antezza, Taricco.

Pag. 177

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Adeguamento della normativa regionale. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi in essa contenuti.
  2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
11. 01. (Nuova formulazione) Romanini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502).

  1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.
11. 02. Romanini.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 13.
(Entrata in vigore).

  Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della Direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
12. 01. Romanini.