CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2017
860.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06764 Vallascas: Utilizzo delle risorse previste dall'articolo 3 della legge n. 140/1999 per gli anni dal 2011 al 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Inizialmente si fa presente che il MiSE trasmette annualmente alla Commissione Attività produttive, la relazione concernente la Legge 11 maggio 1999, n. 140 – Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale), ne recepisce il parere e le annesse osservazioni sul programma di utilizzo per l'anno successivo.
  Ciò premesso, si segnala che l'impiego delle risorse stanziate sul capitolo 2234 «Elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive – comprese le spese di funzionamento del Nucleo di esperti per la politica industriale (NEPI) e della relativa struttura di supporto – e coordinamento degli interventi nei settori aeronautico ed elettronico» ha risentito del progressivo ridursi degli stanziamenti nel corso degli anni in oggetto.
  Inoltre il Nucleo esperti di politica industriale (NEPI) non è più attivo dal 2010.
  Pur in un quadro di crescente limitazione delle risorse, l'utilizzo delle stesse è stato indirizzato alla realizzazione di analisi, studi e ricerche sui temi dello sviluppo economico sostenibile e dell'innovazione finalizzata a promuovere i settori e le filiere della green economy.
  In particolare, per rispondere dettagliatamente a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, riguardo ai settori specifici, oggetto di studi, ricerche e supporto tecnico, ritengo opportuno lasciare un prospetto degli impegni finanziari per gli anni dal 2011 al 2015.
  Concludo rappresentando che, sulla base di quanto si evidenzierà nel prospetto allegato, l'impiego complessivo sul capitolo 2234 nel periodo 2011 – 2015 è stato pari ad euro 536,165.

ALLEGATO
   Analisi delle potenzialità e degli sviluppi della «chimica verde» nei vari comparti industriali, attraverso lo studio delle dinamiche di settore presenti nelle filiere produttive interessate;
   studio delle tematiche relative alla «mobilità sostenibile» e al comparto automotive, anche su base comparata con altri paesi europei (in particolare Germania e Regno Unito);
   assistenza e supporto tecnico per le attività relative all'attuazione dei Regolamenti europei relativi alle sostanze chimiche che possono comportare rischi per la salute umana e l'ambiente (biocidi, cosmetici, CLP), e del Regolamento REACH e in attuazione degli obblighi derivanti dall'articolo 124 del predetto regolamento e dell'articolo 5-bis della legge n. 46 del 6 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2007 e relativo piano attuativo, che affidano al Ministero dello sviluppo economico l'istituzione ed il funzionamento di un servizio nazionale di assistenza tecnica (Helpdesk) per fornire ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle di sostanze chimiche adeguate informazioni sugli obblighi e le responsabilità che competono loro, in particolare in relazione alle procedure di registrazione;Pag. 125
   studio delle tematiche attinenti all’ «industria del riciclo», in particolare per quanto riguarda i settori della plastica e dei materiali di imballaggio;
   analisi e studio sulle prospettive e le criticità dell'industria farmaceutica e biotecnologica in Italia;
   realizzazione di una piattaforma informatica avanzata di business intelligence denominata SIPI (Sistema Informativo per le Politiche Industriali);
   analisi di tematiche relative all'approvvigionamento energetico, in particolare sul GNL (Gas Naturale Liquefatto).

  Come richiesto, si riportano di seguito i principali studi svolti annualmente:

  Esercizio finanziario 2015

  In data 16 giugno 2015, avendo accertato la mancata disponibilità di risorse interne con adeguate competenze tecnico-scientifiche, è stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto e assistenza tecnica al settore chimico, con particolare riferimento al Regolamento Europeo REACH sulla sicurezza delle sostanze chimiche, ed ai Regolamenti CLP, Biocidi e Cosmetici. Tale contratto ha avuto la durata di 12 mesi a valere sull'esercizio 2015 ed ha comportato un impegno di euro 36.000.
  Il contratto ha consentito di rafforzare l'assistenza alle imprese nella fase di attuazione degli obblighi derivanti dal Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), per il quale sono sopraggiunte esigenze di carattere straordinario e temporalmente delimitato, legate alla scadenza di registrazione del 31/05/2018 per le sostanze chimiche prodotte o importate in quantità pari o superiori a una tonnellata/anno, scadenza riguardante direttamente un grandissimo numero di piccole e medie imprese (PMI), nonché da altri regolamenti accessori sulla sicurezza delle sostanze chimiche: il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), il Regolamento UE 528/2012 (biocidi) e il Regolamento CE 1223/2009 (cosmetici). In particolare, il supporto tecnico scientifico ha implicato lo svolgimento di attività di comunicazione alle imprese finalizzato alla scadenza di registrazione REACH del 31 maggio 2018, l'elaborazione di pareri tecnici sulle norme nazionali di attuazione dei suddetti regolamenti europei, l'elaborazione di posizioni per la partecipazione ai processi di revisione europei dei regolamenti citati, l'organizzazione di, e partecipazione a, riunioni istituzionali volte ad affrontare criticità poste alle imprese dagli obblighi derivanti dalle norme comunitarie. Inoltre, nel 2015 sono stati impegnati euro 22.000,00 per la predisposizione di uno studio in materia di politiche industriali per il settore delle imprese culturali e creative (ICC) che rappresenti una base metodologica di supporto alla Direzione e ai lavori del Tavolo istituzionale di settore istituito da questo Ministero in accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Più in dettaglio si è previsto la realizzazione di uno studio da parte di Symbola – Fondazione per le qualità italiane. Lo studio ha per oggetto il riesame della perimetrazione della filiera delle ICC e delle professioni che vi rientrano, tenendo conto anche delle indicazioni dell'Unione Europea e delle classificazioni Ateco e Istat; elaborazione e analisi di dati sulle dinamiche in atto, ivi compresa la natalità/mortalità, l'impatto in termini di occupazione e valore della produzione nei settori afferenti le ICC, nonché le industrie e le professioni che, pur non producendo cultura o beni e servizi creativi tout court, sono correlate alle ICC stesse; indagine sulle strategie e sui processi di contaminazione tra settori manifatturieri, in particolare quelli del c.d. Made in Italy e le professionalità espresse dalle imprese creative, e studio su possibili modalità di promozione di tali dinamiche.
  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico all'attuazione dei Regolamenti biocidi, cosmetici, REACH e CLP della durata di 12 mesi. L'impegno delle risorse è stato finalizzato ad acquisire le necessarie competenze Pag. 126tecnico-professionali in grado di fornire supporto e assistenza tecnica in merito all'attuazione dei Regolamenti europei su biocidi, cosmetici, REACH e CLP.
  Totale impegni sul capitolo 2234 – nel 2015 EURO 58.000

  Esercizio finanziario 2014

  Nel 2014 è proseguita l'attività di studio e ricerca finalizzata a migliorare il funzionamento e l'efficacia delle normative attinenti alla politica industriale sulla base degli impegni assunti nel 2013 sulle due seguenti linee di attività:
   1) realizzazione di uno studio da parte dell'Istituto Motori del CNR sulle barriere e opportunità tecnologiche del Gas Naturale Liquefatto per il settore della produzione di mezzi di trasporto in Italia;
   2) fornitura di supporto e assistenza tecnica (mediante apposito contratto di collaborazione) volto a supportare ulteriormente il Ministero dello Sviluppo Economico, con elevate competenze tecnico scientifiche non disponibili internamente, nei processi di attuazione dei Regolamenti europei REACH e CLP e di quelli sui prodotti biocidi e sui cosmetici, con particolare riguardo agli impatti per le imprese derivanti dagli obblighi comunitari;
   3) nel 2014 sono proseguite le attività finanziate a valere sugli impegni 2013, riguardanti lo studio sul GNL del CNR e le attività di supporto e assistenza tecnica per l'attuazione dei Regolamenti europei sulle sostanze chimiche (biocidi, cosmetici, REACH e CLP). Tali Linee si sono regolarmente svolte nel corso del 2014 e si sono concluse negli mesi del medesimo anno; durante l'esercizio finanziario 2014 non si è ritenuto quindi di assumere nuovi impegni.

  Totale impegni sul capitolo 2234 – nel 2014 – (nessun impegno).

  Esercizio finanziario 2013

  Nel 2013 è proseguita l'attività di studio e ricerca finalizzata a migliorare il funzionamento e l'efficacia delle normative attinenti alla politica industriale, in base al programma di attività presentato alle Commissioni parlamentari competenti.
  Lo stanziamento iniziale, pari a euro 104.097,00 è stato ridotto a seguito di accantonamenti per complessivi euro 31.419,00.
  In particolare nel 2013, nell'ambito delle attività di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, sono state realizzate le seguenti attività:
   1) studio sulle barriere e opportunità tecnologiche del Gas Naturale Liquefatto (GNL) per il settore della produzione di mezzi di trasporto in Italia;
   2) supporto alle attività di assistenza tecnica al settore chimico con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH – contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il supporto tecnico scientifico ha avuto per oggetto l'assistenza diretta alle imprese sugli obblighi loro imposti dal predetto Regolamento.

  Con riferimento agli impegni previsti per il 2013 si evidenzia che, in aggiunta a quanto riportato nella sottostante tabella, euro 900,00 sono stati impegnati per l'adeguamento IVA relativo al contratto sottoscritto nel 2012 con la società EIDOS – Sistemi di formazione – Srl.
  Supporto alle attività di assistenza tecnica previste dal Regolamento REACH; supporto tecnico-scientifico alle attività di assistenza tecnica al settore chimico con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento Europeo REACH.
  Proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico alla gestione dell'helpdesk REACH dal 16 maggio al 31 agosto 2013.
  La proroga del contratto in scadenza si è resa necessaria nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione per l'individuazione di una idonea figura tecnica. Pag. 127
  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico all'attuazione del Regolamento REACH e dei Regolamenti biocidi, cosmetici e CLP della durata di 12 mesi. L'impegno delle risorse è stato finalizzato ad acquisire le necessarie competenze tecnico-professionali in grado di fornire supporto e assistenza tecnica in merito all'attuazione dei Regolamenti europei su biocidi, cosmetici, REACH e CLP.
  Affidamento all'Istituto Motori del CNR di un incarico di studio sulle barriere e opportunità tecnologiche del Gas Naturale Liquefatto (GNL) per il settore della produzione di mezzi di trasporto in Italia. I risultati dello studio sul GNL nei trasporti sono stati presentati da parte dell'Istituto Motori del CNR a tutti gli stakeholders industriali e istituzionali coinvolti nei Gruppi di Lavoro per lo «Studio di Fattibilità per un Piano Nazionale per il GNL», coordinato dalla «Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche». Studio di Fattibilità che si è ampiamente alimentato, anche nella sua stesura finale, proprio del lavoro di analisi sviluppato dal CNR-IM.
  Collaborazione per la realizzazione di studi a supporto della Direzione Politiche industriali, competitività e PMI finalizzati ad approfondire le dimensioni e caratteristiche di alcuni comparti e filiere industriali (in particolare automotive) e le relative dinamiche in atto rispetto a tecnologie emergenti, quadro regolatorio europeo e andamento dell'economia nazionale e dei mercati internazionali, per predisporre una base di dati e conoscenze da alimentare parallelamente allo sviluppo e all'attuazione degli indirizzi governativi, avanzando, laddove del caso, eventuali specifiche proposte di policy.
  Totale impegni sul capitolo 2234 – nel 2013 – Euro 70.602,18

  Esercizio finanziario 2012

  Nel 2012 è proseguita l'attività di studio e ricerca finalizzata a migliorare il funzionamento e l'efficacia delle normative attinenti alla politica industriale, in base al programma di attività presentato alle Commissioni parlamentari competenti.
  Lo stanziamento iniziale, pari a euro 165.476 è stato integrato con prelevamento dal capitolo 1735 di ulteriori euro 75.271.
  In particolare nel 2012, nell'ambito delle attività di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, sono state realizzate le seguenti attività:
   studio sulle dinamiche in atto nella filiera automotive, a supporto della costituzione di una Consulta Nazionale per l’automotive;
   studio sulle dinamiche in atto nella filiera della chimica verde, a supporto dell'apposito protocollo di intesa;
   studio sui processi di riorganizzazione della Ricerca e Sviluppo nei settori Farmaceutico e Biotecnologico;
   supporto alle attività di assistenza tecnica al settore chimico con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH. Il supporto tecnico scientifico ha avuto per oggetto l'assistenza diretta alle imprese sugli obblighi loro imposti dal predetto Regolamento;
   completamento di un sistema informativo di gestione di dati e informazioni, basato sulla business intelligence, focalizzato sui temi di politica industriale di competenza della DGPIC e di supporto alle attività della Direzione.

  Al netto di quanto sopra, sono stati assunti impegni per complessivi euro 240.732,60 per le attività di seguito descritte:
   Supporto alle attività di assistenza tecnica previste dal Regolamento REACH; supporto tecnico-scientifico alle attività di assistenza tecnica al settore chimico con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento Europeo REACH.

Pag. 128

  Dettaglio attività:
   Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto tecnico alla gestione dell'Helpdesk REACH della durata di 12 mesi. L'impegno delle risorse è stato finalizzato ad acquisire le necessarie competenze tecnico-professionali per il supporto e l'implementazione del servizio di assistenza tecnica Helpdesk REACH, non disponendo di risorse interne in possesso di così specifiche competenze tecnico-scientifiche.
  Affidamento a CERIS-CNR – Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche – di un incarico di studio sulla filiera automotive a supporto della costituzione di una Consulta Nazionale dell'Automotive, per un importo; CERIS-CNR ha condotto un'attività di analisi, raccolta ed elaborazione dei dati sulle dinamiche in atto nella filiera dell’automotive a supporto della costituzione di una Consulta Nazionale del settore.
  Affidamento a COTEC – Fondazione per l'Innovazione Tecnologica di un incarico di studio sui processi di riorganizzazione della Ricerca e Sviluppo nei settori Farmaceutico e Biotecnologico.
  La Fondazione COTEC ha prodotto uno studio analitico su criticità e prospettive dell'industria farmaceutica-biotecnologica in Italia.
  Contratto con la società EIDOS – Sistemi di Formazione Srl – per la fornitura di un sistema di business intelligence con la relativa banca dati, per un importo complessivo di 108.900 euro (IVA compresa). EIDOS ha realizzato e rilasciato un sistema di business intelligence con la relativa banca dati, denominato SIPI (Sistema Informativo per le Politiche Industriali) completo di documentazione tecnica e della manualistica prevista.
  Affidamento a Plastic Consult Srl di un incarico di studio sulle dinamiche competitive dei comparti industriali afferenti alla «chimica verde» a supporto di un apposito protocollo di intesa.
  La società incaricata ha prodotto uno studio analitico sulle dinamiche di settore delle varie filiere industriali afferenti alla «chimica verde».
  Collaborazione per la realizzazione di studi a supporto del piano d'azione sull'industria sostenibile della Direzione Politiche industriali e competitività, destinata ad approfondire le dimensioni e caratteristiche di alcuni comparti e filiere industriali e le relative dinamiche in atto rispetto all'economia nazionale e al contesto internazionale, predisposizione di una base dati informativa da alimentare parallelamente allo sviluppo e all'attuazione del piano d'azione, nonché di mettere a punto un nucleo metodologico propedeutico al rilancio dell'Osservatorio Unico per il monitoraggio delle attività produttive, avanzando, laddove del caso, eventuali specifiche proposte di policy, euro 86.100,00
  Sistema informativo di gestione di dati e informazioni, basato sulla business intelligence, focalizzato sui temi di politica industriale di competenza della DGPIC e di supporto alle attività della Direzione euro 108.900,00
  Totale impegni sul capitolo 2234 nel 2012 EURO 40.732,60

  Esercizio finanziario 2011

  Nel 2011 è proseguita l'attività di studio e ricerca finalizzata a migliorare il funzionamento e l'efficacia delle normative di politica industriale in base al programma di attività presentato alle Commissioni Parlamentari competenti.
  A seguito di variazioni esposte nella Relazione annuale e come riportato dall'On. interrogante il capitolo di spesa ridotto a 166.831 euro è stato impiegato come di seguito riportato: compensi per gli esperti a supporto delle azioni svolte per il sostegno alle attività dei tavoli di crisi aperti presso il MiSE.
  Per il supporto tecnico scientifico all'attività di assistenza tecnica prevista dal REACH, in particolare per il 2011 sono stati effettuati i seguenti interventi: contratto di collaborazione coordinata e continuativa Pag. 129per attività di supporto tecnico alla gestione dell'Helpdesk REACH della durata di 12 mesi. L'impegno delle risorse è stato finalizzato ad acquisire le necessarie competenze tecnico-professionali per il supporto e l'implementazione del servizio di assistenza tecnica Helpdesk REACH, non disponendo di risorse interne in possesso di così specifiche competenze tecnico-scientifiche.
  Affidamento a Plastic Consult srl di un incarico di studio sui comparti industriali afferenti alla chimica verde. La società incaricata ha prodotto uno studio analitico sulle potenzialità e gli sviluppi della chimica verde nei vari comparti industriali, non solo ai fini della crescita sostenibile ma anche in termini di innovazione competitiva.
  Affidamento a CERIS-CNR – Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche – di un incarico di studio sui comparti industriali afferenti alla «mobilità sostenibile». L'istituto di ricerca ha prodotto uno studio sulla mobilità sostenibile nel comparto automotive e le relative politiche pubbliche di sostegno, analizzando i casi di Italia, Germania e Regno Unito.
  Realizzazione di studi su industria sostenibile: approfondire le dimensioni e le caratteristiche di alcuni comparti e filiere industriali e le relative dinamiche in atto rispetto all'economia nazionale e internazionale al fine di predisporre un data base propedeutico al rilancio dell'Osservatorio Unico per il monitoraggio delle attività produttive, avanzando, eventuali specifiche proposte di policy (euro 83.000).
  Totale impegni sul capitolo 2234 – 2011: euro 166.831,75.

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ALLEGATO 2

5-11499 Giacobbe: Criteri per la definizione dei costi di riattivazione della fornitura del gas.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Secondo quanto riportato dall'interrogante, a seguito del mancato pagamento di una fattura a Enel Gas da parte di un utente, residente in Liguria, Enel Gas avrebbe incaricato Italgas di interrompere la fornitura, cosa che Italgas ha effettuato con la rimozione del misuratore. A seguito di ciò l'utente ha pagato la fattura oggetto della morosità e chiesto ad Enel Gas il ripristino della fornitura per la quale la citata società ha comunicato all'utente un preventivo di spesa di 1.256 euro, dichiarando che tale preventivo è stato predisposto dal distributore che, tuttavia, non risulta abbia confermato tale circostanza.
  A seguito di ciò l'utente, ritenendo eccessivamente oneroso il preventivo, ha affidato alla Federconsumatori del proprio territorio l'incarico di contestare la citata spesa la quale si sarebbe rivolta direttamente ad Italgas per chiedere quale fosse il costo per il ripristino della fornitura di gas, la quale avrebbe risposto che per quel tipo di ripristino, prevedeva una spesa di 450 euro più Iva e che, nel caso specifico, avendo l'utente nel frattempo deciso di cambiare società fornitrice, quest'ultima società applicava un costo aggiuntivo.
  Su tali aspetti l'On. interrogante fa presente che le deliberazioni dell'Autorità non fanno riferimento ai criteri per la determinazione dei costi di riattivazione della fornitura, che sono variabili da caso a caso, ma prescrivono l'obbligo per il cliente finale del pagamento delle somme dovute, anche se molto spesso il ritardato pagamento delle bollette riguarda persone e famiglie in condizioni di difficoltà economica.
  Al riguardo, faccio presente che le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico prevedono già adesso standard di qualità per il servizio di distribuzione gas e, in particolare, anche tempistiche di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità (deliberazione 574/2013/R/gas) molto stringenti, pari a 2 giorni feriali; a fronte del mancato rispetto di tali standard i clienti finali possono ottenere degli indennizzi automatici, che variano in funzione della classe del misuratore e sono crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, nonché la condotta della società di distribuzione in violazione di tali standard può essere passibile di sanzione amministrativa.
  Inoltre, evidenzio che, la medesima Autorità prevede un iter ben definito (Delibera ARG/gas 99/11) per la sospensione e l'interruzione della fornitura di gas naturale, che garantisce il cliente finale, il quale, prima di essere distaccato, deve necessariamente essere costituito in mora, con specificazione del termine (non inferiore a 15/20 giorni solari) decorso il quale, in costanza di mora, l'utente del servizio di distribuzione provvederà ad inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. A tutela del cliente, tale richiesta può essere revocata dal richiedente entro le ore 14:00 del giorno lavorativo precedente l'intervento programmato.
  Nel caso in oggetto, non è stata eseguita la chiusura del punto ma un'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna a seguito della quale la fornitura può essere attivata solo tramite una richiesta di accesso per attivazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo Pag. 13113 della deliberazione n. 138/04, configurandosi come una nuova attivazione. L'attivazione della fornitura è subordinata ad una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta che l'impresa di distribuzione fa all'utente della distribuzione, che a sua volta può rivalersi sul cliente finale o ritirare la richiesta di attivazione.
  Infine, rilevo che, oltre al caso dei clienti cd. non disalimentabili (es. clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita, o clienti che svolgono funzioni di pubblica utilità), per il caso di clienti in situazioni di disagio economico, la vigente normativa già prevede meccanismi che agevolano la spesa per la fornitura di energia elettrica e gas (c.d. bonus elettrico e gas).

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ALLEGATO 3

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1

  1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, che attribuisce la materia delle professioni alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, reca i princìpi fondamentali per la disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica»;
    2) al comma 1, dopo le parole: «corpo umano» sono inserite le seguenti: «e dei suoi annessi cutanei» e dopo le parole: «inestetismi presenti» sono aggiunte le seguenti: «, concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona».
    3) dopo il comma 1 è aggiunto il

  Dettaglio attività: seguente:
  «1-bis. La presente legge disciplina inoltre le seguenti attività:
   a) tatuatore;
   b) piercer;
   c) onicotecnico;
   d) truccatore;
   e) tecnico delle ciglia;
   f) socio-estetista»;
    4) al comma 2, le parole: «Tale attività può essere svolta» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività di cui ai commi precedenti possono essere svolte»; dopo le parole: «con l'attuazione di tecniche manuali» sono aggiunte le seguenti: «e di massaggio»; le parole «, di cui all'elenco allegato alla presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nell'allegato 1 e, per le attività di tatuatore e di piercer, delle attrezzature indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3 alla presente legge»; le parole: «dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713» sono sostituite dalle seguenti: «dalle norme vigenti.»;
   b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – 1. Si intende per «tatuaggio» la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
  2. Si intende per «piercing» la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.
  3. Si intende per «onicotecnica» l'attività consistente nella costruzione, nella ricostruzione e nella decorazione delle unghie nonché nell'applicazione di prodotti specifici, anche semipermanenti, su unghie naturali e nell'esecuzione di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico Pag. 133comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico.
  4. Si intende per «truccatore» il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico.
  5. Si intende per «tecnico delle ciglia» il soggetto che svolge l'attività consistente nell'applicazione di peli sintetici su ciglia e su sopracciglia naturali mediante speciali colle anallergiche.
  6. Si intende per «socio-estetica» lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.
  7. Le attività di cui ai commi precedenti sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti.
  8. È vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing su minori di sedici anni. L'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore»;
   c) all'articolo 3:
    1) al comma 1, lettera b), le parole: «dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto la qualifica professionale possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata i 600 ore;
    3) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserire le seguenti: «e 1-bis»;
   d) all'articolo 4:
    1) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. L'attività di estetista può essere svolta:
   a) anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 6. Se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5;
   b) anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Possono essere anche attivate le attività di acconciatore e di estetista, nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5».
  5-bis. Presso un centro di estetica possono essere erogate le prestazioni di cui all'articolo 1 anche in modo occasionale, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.»;
   e) all'articolo 6:
    1) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «massaggio estetico» sono inserite le seguenti: «e del benessere»; alla lettera f) alle parole: «apparecchi elettromeccanici» sono premesse le seguenti: «fisica, elettrologia, e»; dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti: «i) tecniche di dermopigmentazione; l) legislazione e fiscalità.»;Pag. 134
    2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing sono previste le seguenti:
   a) cultura generale ed etica professionale;
   b) requisiti strutturali per l'ambiente di lavoro;
   c) attrezzature di lavoro;
   d) smaltimento rifiuti;
   e) aspetti legali nel lavoro;
   f) elementi di psicologia e di comunicazione;
   g) primo soccorso;
   h) sterilizzazione;
   i) procedure igienico-sanitarie per l'esercizio tatuaggio e piercing;
   l) rischio biologico;
   m) anatomia e fisiologia della pelle e virologia;
   n) teoria e pratica delle tecniche di tatuaggio;
   o) teoria e pratica delle tecniche di piercing;
   p) disegno;
   q) marketing e gestione;
   r) legislazione e fiscalità.
  3-ter. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di onicotecnico sono previste le seguenti:
   a) sanificazione, disinfezione e sterilizzazione;
   b) anatomia della mano e del piede;
   c) patologie delle unghie;
   d) attrezzature e strumenti di lavoro;
   e) ambiente ed etica professionale;
   f) biochimica degli acrilati;
   g) marketing e gestione;
   h) diversificazione dei trattamenti;
   i) prodotti e materiali di consumo;
   l) studio delle tecniche e delle architetture;
   m) legislazione e fiscalità.
  3-quater. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di truccatore sono previste le seguenti:
   a) cosmetologia;
   b) anatomia del viso;
   c) patologie e alterazioni;
   d) ambiente ed etica professionale;
   e) marketing e gestione;
   f) diversificazione dei servizi;
   g) prodotti e strumenti di lavoro;
   h) studio delle tecniche decorative;
   i) legislazione e fiscalità.
   l) storia del costume;
   m) trucco correttivo, fotografico, televisivo, cinematografico e teatrale.
  3-quinquies. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tecnico delle ciglia sono previste le seguenti:
   a) sanificazione, disinfezione, sterilizzazione;
   b) anatomia dell'occhio;
   c) patologie specifiche;
   d) strumenti di lavoro;
   e) ambiente ed etica professionale;
   f) marketing e gestione;
   g) tecniche applicative;
   h) prodotti e materiali di consumo;
   i) legislazione e fiscalità.Pag. 135
  3-sexies. Tra le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di socio-estetista sono previste le seguenti:
   a) manualità linfodrenanti e miorilassanti;
   b) trattamenti nutrienti e riepitelizzanti;
   c) make-up correttivo;
   d) igiene e cura della pelle;
   e) trattamento cutaneo e cosmesi estetica;
   f) nozioni di malattia oncologica e di medicina biomolecolare;
   g) tossicità per la cute e per gli annessi cutanei delle terapie oncologiche e della radioterapia;
   h) aspetti psicologici della relazione con la persona in cura;
   i) dermopigmentazione a scopo sanitario»;
   f) all'articolo 7:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;
    2) al comma 2, le parole: «legge 11 giugno 1971, n. 426» sono sostituite dalle seguenti: «normativa vigente»;
   g) all'articolo 9:
    1) al comma 1, le parole: «di barbiere o di parrucchiere» sono sostituite dalle seguenti: «di acconciatore»;
    2) al comma 2, le parole: «I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono» sono sostituite dalle seguenti: «L'acconciatore nell'esercizio della sua attività può»;
   h) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
   «Art. 9-bis. – 1. La qualificazione professionale di tatuatore e di piercer è conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi. Gli operatori in possesso dell'abilitazione igienico-sanitaria, prevista dalle leggi regionali ovvero dalle Linee guida del Ministero della sanità del 20 febbraio 1998 per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e in condizioni di sicurezza, sono abilitati all'esercizio dell'attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.
  2. La qualificazione professionale di onicotecnico, e di truccatore e di tecnico delle ciglia è conseguita dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 300 ore nel corso di un biennio. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista abilita all'attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista. Pag. 136
  3. Le qualificazioni professionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, sono altresì conseguite:
   a) dopo un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 100 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica;
   b) oppure dopo un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera a). Il periodo di attività di cui alla presente lettera deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera a).

  4. Le regioni disciplinano le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.
  5. Le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, sono svolte con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti.
  6. Le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.
  7. Le attività professionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  8. Presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.
  9. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente o presso una sede designata dal cliente o da un altro committente a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui al comma 8, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunali.
  10. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui ai all'articolo 1, comma 1-bis, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12.
  11. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, definisce i criteri per il riconoscimento Pag. 137degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercer, onicotecnico e truccatore ottenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

  Art. 9-ter. – 1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3 possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
  2. Il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le disposizioni vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro.
  3. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, il periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale»;
   i) all'articolo 10:
    1) al comma 1, primo periodo, le parole «elenco allegato alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1»;
    2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuatore e di piercer, indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3, si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli allegati 1, 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello nazionale, delle categorie economiche interessate»;
    2) al comma 2, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti»;
   l) all'articolo 12:
    1) al comma 1, le parole: «attività di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis,»; le parole: «di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3 e 9-bis»; le parole: «dall'autorità regionale competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità competente»; le parole: «da lire un milione a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 5.000»;
    2) al comma 2, le parole: «senza l'autorizzazione comunale» sono sostituite dalle seguenti: «senza la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2» e le parole: «da lire un milione a lire cinque milioni.» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 5.000»;
   m) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
  «Art. 12-bis. 1. Le attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, sono riconosciute quali attività a carattere stagionale.
  2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è autorizzato a integrare l'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con le attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; Pag. 138
   n) all'allegato, la parola: «Allegato» è sostituita dalle seguenti: «Allegato 1 – (Articolo 1, comma 2)»;
   o) dopo l'allegato sono aggiunti i seguenti:

«Allegato 2
(Articolo 1, comma 2)

ELENCO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZABILI PER L'ATTIVITÀ DI TATUATORE

   1) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo);
   2) manipoli e puntali (grips e tips);
   3) barre o aste porta aghi;
   4) aghi;
   5) colori o pigmenti;
   6) contenitori o cappucci per il contenimento della dose di colore o pigmento».

«Allegato 3
(Articolo 1, comma 2)

ELENCO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZABILI PER L'ATTIVITÀ DI PIERCER

   1) ago cannula o ago da piercing;
   2) pinze ad occhiello;
   3) forbici o pinze;
   4) dispositivi meccanici di foratura;
   5) monili o pre-orecchini;
   6) pinze e inseritori»;
   p) le denominazioni: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato», «Ministro della pubblica istruzione», «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della sanità», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico», «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» e «Ministro della salute».