CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2017
860.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (C. 4595 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4595 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 73 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale»;
   rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che la materia trattata dal provvedimento in esame è riconducibile sia alla «tutela della salute», rientrante nella potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, sia alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» nonché alla «profilassi internazionale», rientranti nella potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, lettere m) e q);
   ricordate, in tema di vaccinazioni obbligatorie, le sentenze della Corte costituzionale n. 307 del 1990, n. 132 del 1992, n. 258 del 1994, n. 118 del 1996, n. 27 del 1998 e n. 107 del 2012;
   evidenziato, in particolare, che la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare, sin dalla citata sentenza n. 307 del 1990 – pronunciata in materia di vaccinazione antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno di vita, all'epoca prevista come obbligatoria – che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale». Ma se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività» – si soggiunse – esige che, «in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico», tuttavia esso «non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri». Ne deriva che «un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute – e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dell'imposizione del trattamento sanitario – implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento. In particolare finirebbe con l'essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito»;
   evidenziata, inoltre, la citata sentenza n. 258 del 1994 che ha precisato che le leggi che prevedono l'obbligatorietà delle Pag. 22vaccinazioni sono compatibili con l'articolo 32 della Costituzione: «se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza 1990 n. 307); se vi sia «la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili» (ivi); se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una «equa indennità» in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 del 1990 cit. e legge n. 210 del 1992);
   rilevato che in caso di mancata osservanza dell'obbligo di effettuare le vaccinazioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, viene poi comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 a 500 euro;
   osservato che il medesimo comma 4, quarto periodo, fa rinvio, per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni in esame, alle norme generali (in quanto compatibili) sulle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
   rilevato che la suddetta disciplina generale fa riferimento agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle norme di settore (articolo 13 della legge n.689 del 1981), norme che, nel caso in esame, afferiscono al Servizio sanitario regionale;
   osservato che il richiamato articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dispone che all'accertamento, alla contestazione ed all'irrogazione provvedono gli organi competenti secondo la disciplina regionale (o delle province autonome);
   rilevato, altresì, che per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni indicate all'articolo 1 del provvedimento in esame;
   ricordato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per minore straniero non accompagnato si intende lo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
   sottolineata l'esigenza che la Commissione di merito valuti la differenza di disciplina tra i minori di età compresa tra zero e sedici anni e tutti i minori stranieri non accompagnati alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (ex multis sentenza n. 163 del 1993) secondo cui «il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita quella determinata categoria di persone. Al contrario, ove i soggetti considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono»;
   preso atto che l'articolo 2, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1o luglio Pag. 232017, il Ministero della salute promuova iniziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni del decreto-legge in esame, per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alla vaccinazioni previste dal Piano nazionale nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura della vaccinazione;
   evidenziata, in proposito, l'opportunità di valutare forme di collaborazione con le regioni nello svolgimento delle campagne di informazione concernenti la tutela della salute dei cittadini, come rilevato anche dal parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni sul provvedimento;
   considerato che il successivo articolo 2, comma 4, destina al bilancio dello Stato le somme derivanti da tali sanzioni;
   richiamata l'opportunità di definire le modalità di versamento delle stesse somme dalle regioni al bilancio statale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.