CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 23 luglio 2017
858.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (C. 4595 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 4, e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5, e 6.
1. 2. Nesci, Colonnese, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Colonnese, Nesci, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Sopprimerlo.
*1. 3. Rondini, Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale).

  1. Il presente decreto è finalizzato ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini.
  2. Al fine di dare piena attuazione al Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali, di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con un unico calendario nazionale, validato dall'istituto superiore di sanità.
  4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.
  5. L'Azienda italiana del farmaco (AIFA) provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione Pag. 31con la vaccinazione sulla propria pagina web, suddivisi per regione e per Azienda Sanitaria. Il direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
  6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto superiore di sanità valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni sia in termini di salute pubblica che di maggiori spese, predisponendo relazioni semestrali che sono rese pubbliche e pubblicate sulla pagina web del ministero.
  7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
  8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV e la rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni è attuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:
   a) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;
   b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monodose;
   c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;
   d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;
   e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine hesitancy);
   f) la creazione di un'apposita pagina web che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;
   g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;
   h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo; la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;
   i) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale e nazionale.Pag. 32
  10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale, qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore della sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.
  11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici, il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1. 8. Palese, Gullo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale).

  1. Il presente decreto è finalizzato:
   a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;
   b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

  2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati e gli eventi avversi delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'Istituto superiore di sanità.
  4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.
  5. L'AIFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina web, suddivisi per regione Pag. 33e per Azienda sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
  6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto superiore di sanità, valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, predisponendo report semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina web del Ministero.
  7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
  8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni è attuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:
   a) un adeguato numero di centri vaccinali pubblici sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;
   b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monovalente;
   c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;
   d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;
   e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine hesitancy);
   f) la creazione di un'apposita pagina web che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;
   g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;
   h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;
   i) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;
   l) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali, prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;
   m) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo Pag. 34delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale, e nazionale.
  10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere la salute pubblica, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.
  11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 4 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6.
1. 5. Colonnese, Lorefice, Mantero, Nesci, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni indicate nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili coperture vaccinali sia in forma polivalente, sia in forma monovalente.
  3. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  4. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  5. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affidata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'AIFA rende disponibili allo stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali è stata concessa l'AIC.

Pag. 35

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 4, e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6.
1. 7. Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Lorefice, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Coperture vaccinali).

  1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, le vaccinazioni inserite nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale vigente sono rese disponibili sia in formato polivalente sia in formato monovalente.
  2. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  3. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  4. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affidata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'AIFA rende disponibili allo stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali sia stata concessa l'AIC.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 4, e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6.
1. 6. Mantero, Grillo, Nesci, Colonnese, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abrogazioni in materia vaccinale).

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati:
   a) la legge 6 giugno 1939, n. 891, recante obbligatorietà della vaccinazione antidifterica;
   b) la legge 30 luglio 1959, n. 695, recante provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica;
   c) la legge 5 marzo 1963, n. 292, recante vaccinazione antitetanica obbligatoria;
   d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, recante il regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
   e) la legge 4 febbraio 1966, n. 51, recante obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica;
   f) la legge 20 marzo 1968, n. 419, recante modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
   g) la legge 27 aprile 1981, n. 166, recante modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
   h) la legge 27 maggio 1991, n. 165, recante obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B;Pag. 36
   i) il decreto del Ministro della sanità 3 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991, recante protocollo per l'esecuzione delle vaccinazioni contro l'epatite virale B;
   l) i commi 2 e 3 dell'articolo 93 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
   m) il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 464, recante il regolamento recante modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   n) il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 465, recante il regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   o) il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 13 luglio 2002, recante modifica della schedula vaccinale antipoliomelitica;
   p) il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2005, recante modifica al calendario delle vaccinazioni antipoliomielitiche per adeguamento al nuovo Piano nazionale vaccini 2005-2007.

  2. È fatto salvo, con i limiti stabiliti dall'articolo 4, quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.
1. 4. Zaccagnini, Kronbichler.

  Apportare le seguenti modifiche:

  Sopprimere i commi 1, 1-bis e 1-ter.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-bis) anti-poliomielitica;
    d-ter) anti-difterica;
    d-quater) anti-tetanica;
    d-quinquies) anti-epatite B;
    d-sexies) anti-pertosse;
    d-septies) anti-morbillo;
    d-octies) anti-rosolia;
    d-novies) anti-parotite;
    d-decies) anti-varicella;
    d-undecies) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
   b) sopprimere i commi 3 e 4.
1. 10. Zaccagnini, Kronbichler.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore della Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore della Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 3, con il seguente: Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può Pag. 37essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: e ai tutori, aggiungere le seguenti: nel caso di minorenni, nonché ai maggiorenni;
   c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: i tutori, aggiungere le seguenti: nel caso di minorenni, nonché i maggiorenni e dopo le parole: al minore, aggiungere le seguenti: o, nel caso di maggiorenne, ad assumere.
1. 9. Palese, Gullo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: salute pubblica aggiungere le seguenti: e individuale.
1. 14. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale,.
*1. 21. Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale,.
*1. 24. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale con le seguenti: nel rispetto dell'articolo 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 nonché dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

  Conseguentemente al medesimo comma 1 e al comma 1-bis sopprimere le parole: obbligatorie e;.
1. 22. Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: europeo ed internazionale, aggiungere le seguenti: per gli operatori scolastici, per gli operatori socio sanitari.
1. 18. Palese, Gullo.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati.
1. 13. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: compresa tra zero e con le seguenti: fino a.
1. 20. Palese, Gullo.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: stranieri aggiungere le seguenti: di età compresa tra zero e sedici anni.
1. 15. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: stranieri non accompagnati, aggiungere le seguenti: se in possesso della propria cartella clinica,.

Pag. 38

  Conseguentemente, al comma 1-bis, alinea, dopo le parole: stranieri non accompagnati aggiungere le seguenti: se in possesso della propria cartella clinica.
1. 44. Lorefice, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: e per tutti i minori stranieri non accompagnati aggiungere le seguenti: per gli operatori scolastici e gli operatori socio sanitari.
1. 12. Mucci, Rostellato.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sono obbligatorie e gratuite, con le seguenti: in conformità all'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite.

  Conseguentemente, al comma 1-bis, alinea, sostituire le parole: sono altresì obbligatorie e gratuite con le seguenti: in conformità all'articolo 32 della Costituzione, sono altresì gratuite.
1. 23. Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: raccomandate.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, alinea sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: raccomandate;
   b) al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
1. 16. Cristian Iannuzzi, Silvia Giordano.

  Al comma 1 alinea sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: raccomandate.

  Conseguentemente, al comma 1-bis, alinea, sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: raccomandate.
1. 45. Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1, alinea sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: facoltative.

  Conseguentemente al comma 1-bis, alinea sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: facoltative.
1. 19. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di seguito indicate aggiungere le seguenti:, anche sotto forma di monocomponente.
1. 17. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 26. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 27. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 28. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) ed f).

  Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e Pag. 39sedici anni sono altresì raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
   a) anti-morbillo;
   b) anti-rosolia;
   c) anti-parotite;
   d) anti-varicella;
   e) anti-epatite B;
   f) anti-pertosse;
   g) anti-Haemophilus influenzae tipo b;.
1. 61. Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 29. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria per i nati dal 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto superiore di sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo.;
   b) al comma 1-ter, primo periodo sostituire le parole: di cui al comma 1-bis con la seguente: obbligatorie.
1. 35. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1 sopprimere le lettere e) ed f).

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria e gratuita per i nati dal 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria.;
   b) al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1-bis con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis;
   c) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-bis) anti-pertosse;
    d-ter) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
    d-quater) anti-rosolia;
    d-quinquies) anti-parotite;
    d-sexies) anti-varicella.
1. 37. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

Pag. 40

  Conseguentemente:
   a) al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    all'alinea, sostituire le parole: sono altresì obbligatorie e gratuite con le seguenti: è altresì obbligatoria e gratuita;
    all'alinea, sostituire le parole: le vaccinazioni di seguito indicate con le seguenti: la vaccinazione di seguito indicata;
    all'alinea, sostituire le parole: per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati con le seguenti: per i minori nati a partire dall'anno 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria;
    sopprimere le lettere b), c) e d);
   b) al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1-bis con la seguente: obbligatorie;
   c) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-ter) anti-rosolia;
    d-quater) anti-parotite;
    d-quinquies) anti-varicella;
    d-sexies) anti-pertosse;
    d-septies) anti-Haemophilus influenzae tipo b.
1. 34. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

  Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni:
   a) anti-pertosse;
   b) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
   c) anti-meningococcica B;
   d) anti-meningococcica C;
   e) anti-morbillo;
   f) anti-rosolia;
   g) anti-parotite;
   h) anti-varicella.
1. 25. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sostituire le lettere e) ed f) con la seguente:
   e) anti-morbillo;.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 1-bis;
   b) al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1-bis, con le seguenti: di cui al comma 1;
   c) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-bis) anti-pertosse;
    d-ter) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
    d-quater) anti-rosolia;
    d-quinquies) anti-parotite;
    d-sexies) anti-varicella.
1. 36. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) anti-pertosse.
1. 30. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 31. Rondini, Pagano.

Pag. 41

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. La vaccinazione anti-Haemophilus influenzae tipo b è obbligatoria per i minori fino al compimento del quinto anno.
1. 32. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 33. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale, incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili.
1. 11. Palese, Gullo.

  Sopprimere il comma 1-bis.
1. 46. Rondini, Pagano.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per i minori d'età compresa tra zero e sedici anni è altresì obbligatoria e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita la vaccinazione anti-morbillo. È altresì obbligatoria e gratuita la vaccinazione anti-rosolia per le bambine, a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili.
1. 60. Palese, Gullo.

  Al comma 1-bis sopprimere la lettera a).
1. 47. Rondini, Pagano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, sopprimere le lettere da b) a d);
   b) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-bis) anti-rosolia;
    d-ter) anti-parotite;
    d-quater) anti-varicella;.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1-bis, sostituire le parole: sono altresì obbligatorie e gratuite; con le seguenti: e altresì obbligatoria e gratuita; e sostituire le parole: le vaccinazioni di seguito elencate con le seguenti: la vaccinazione di seguito elencata;
   b) al comma 1-ter, sostituire le parole: uno o più delle vaccinazioni con le seguenti: la vaccinazione.
1. 51. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) anti-rosolia.
1. 54. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).
1. 48. Rondini, Pagano.

Pag. 42

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) anti-parotite.
1. 52. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera c).
1. 49. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) anti-varicella.
1. 53. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-bis sopprimere la lettera d).
1. 50. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1 è effettuata al dodicesimo anno di età e la vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis è effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età.
1. 62. Nesci, Colonnese, Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-bis.1 I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono debitamente informati:
   a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli stessi;
   b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle possibili conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione;
   c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione;
   d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento.
1. 58. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-bis.1. L'obbligo di cui al comma è esteso, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4.
1. 59. Palese, Gullo.

  Al comma 1-ter sopprimere, ovunque ricorra, la parola: eventuali.
1. 67. Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: decorsi tre anni con le seguenti: decorso un anno e sostituire le parole: con cadenza triennale con le seguenti: con cadenza annuale.
1. 63. Palese, Gullo.

Pag. 43

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: dodici mesi.
1. 65. Colonnese, Nesci, Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1-ter, sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale.
1. 57. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Al comma 1-ter, sopprimere le parole: l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
1. 68. Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: di cui al comma 1-bis, con la seguente: obbligatorie.
1. 55. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: al comma 1-bis con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis.
1. 66. Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1-ter, ultimo periodo, dopo le parole: dati epidemiologici inserire le seguenti:, delle reazioni avverse.
1. 69. Colonnese, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro della salute, a integrazione della relazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del presente decreto, presenta alle Camere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione, sulle coperture vaccinali, sulla sicurezza e qualità dei vaccini, sulle reazioni avverse, sulle attività di farmacovigilanza con particolare riferimento alle modalità attive di raccolta dei dati, sulle attività di informazione e sensibilizzazione messe in atto dal servizio sanitario, sulla qualità e completezza dei flussi informativi relativi ai diversi aspetti delle vaccinazioni e sull'organizzazione dei servizi vaccinali.
1. 56. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sopprimere i commi 1-quater e 1-quinquies.
1. 71. Nesci, Baroni, Colonnese, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Sopprimere il comma 1-quater.
1. 70. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-quinquies, dopo le parole: dati epidemiologici inserire le seguenti:, nonché delle reazioni avverse.
1. 81. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Successivamente alle vaccinazioni, allo scopo di verificare l'intervenuta immunizzazione, dovranno essere effettuate le relative analisi sierologiche delle titolazioni anticorpali. Nel contempo, dovrà essere attentamente monitorato lo stato di salute del bambino al fine di verificare l'eventuale insorgenza di problematiche di salute astrattamente riconducibili alle vaccinazioni stesse in modo tale da procedere alla conseguente segnalazione di sospetta reazione avversa a vaccino.
1. 72. Rondini, Pagano.

Pag. 44

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. L'effettuazione delle vaccinazioni deve essere preceduta dall'effettuazione di esami tesi a verificare lo stato del sistema immunitario del bambino, l'eventuale predisposizione a sviluppare patologie autoimmuni, l'eventuale presenza di allergie ed intolleranze; da una approfondita anamnesi personale e familiare del bambino.
1. 73. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Stante il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e la scomparsa di alcune patologie, al fine di verificare l'andamento epidemiologico di alcune patologie neurologiche ed autoimmuni che negli ultimi anni sono andate aumentando sia numericamente che nella precocità di insorgenza, per il prossimo quinquennio l'età di inizio delle vaccinazioni pediatriche sarà innalzata al compimento del secondo anno d'età del bambino, tenendo altresì conto dell'eventuale periodo di prematurità alla nascita.
1. 74. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. A partire dal 10 gennaio 2018, gli operatori sanitari e socio-sanitari sono tenuti a dichiarare, con riguardo alle singole malattie infettive per le quali è prevista la vaccinazione obbligatoria, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, ovvero l'esonero per accertato pericolo di salute o l'effettuazione delle singole vaccinazioni obbligatorie, o la forma richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente.
1. 75. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini.
1. 76. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Dopo la somministrazione delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico vaccinatore rilasciano, gratuitamente, il certificato medico di rientro a scuola, tenendo conto dei tempi indicati espressamente nel foglietto illustrativo del vaccino somministrato nonché del rischio di contagio correlato alla vaccinazione eseguita.
1. 78. Lorefice, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Dopo la somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico vaccinatore rilasciano, gratuitamente, il certificato medico di rientro Pag. 45a scuola, tenendo conto del rischio di contagio correlato alla vaccinazione eseguita.
1. 77. Lupo, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Dieni, Di Vita.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. In ogni centro vaccinale e prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, al fine di una diagnosi precoce di tutte le patologie neurologiche, il minore è sottoposto, gratuitamente, ad una visita neurologica, da ripetersi con cadenza annuale fino all'età di 6 anni, che attesti l'assenza di patologie.
1. 79. Lupo, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Dieni, Di Vita.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Dopo 30 giorni dalla somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente è obbligata a sottoporre ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori del minore un questionario che documenti le sue condizioni cliniche e l'eventuale manifestazione di effetti collaterali e reazioni alle singole vaccinazioni eseguite. I dati raccolti sono pubblicati in forma disaggregata nell'Anagrafe nazionale vaccini, di cui all'articolo 4-bis del presente decreto-legge.
1. 80. Lombardi, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. In relazione alle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo le analisi sierologiche, le analisi anticorpali nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in accordo con i genitori, tutori o affidatari, ritenga necessario eseguire, sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.
1. 82. Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Le analisi anticorpali eseguite in relazione alle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.
1. 83. Lupo, Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Dieni, Di Vita.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Il consenso informato richiesto per le vaccinazioni obbligatorie di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo non esenta il Ministero della salute, il medico curante o il pediatra di libera scelta e il medico vaccinatore dalle responsabilità civili, amministrative, penali e patrimoniali connesse agli eventi avversi.
1. 84. Colonnese, Lupo, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Dieni, Di Vita.

Pag. 46

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il medico curante può esonerare i minori di cui al comma 1 dalla raccomandazione delle vaccinazioni gratuite.
1. 85. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: sierologica, aggiungere le seguenti: effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale.
*1. 95. Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: sierologica, aggiungere le seguenti: effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale.
*1. 92. Palese, Gullo.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conseguentemente, il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo solo con vaccini, garantiti dal Servizio sanitario nazionale, in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
1. 94. Nesci, Colonnese, Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 2, sostituire le parole: adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con le seguenti: ha diritto alla somministrazione delle vaccinazioni.
1. 86. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di norma e.
*1. 87. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di norma e.
*1. 93. Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di norma e.
*1. 96. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale.
1. 88. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
1. 89. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. È prevista una tolleranza non superiore a dodici mesi per il completamento del ciclo per ciascuna vaccinazione obbligatoria rispetto ai termini stabiliti dalla schedula vaccinale in relazione all'età.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2, con le seguenti: dal comma 2, dal comma 2.1, e dal comma 4,;
   b) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: in relazione all'età aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2.1.
*1. 90. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

Pag. 47

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. È prevista una tolleranza non superiore a dodici mesi per il completamento del ciclo per ciascuna vaccinazione obbligatoria rispetto ai termini stabiliti dalla schedula vaccinale in relazione all'età.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2, con le seguenti: dal comma 2, dal comma 2.1, e dal comma 4,;
   b) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: in relazione all'età aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2.1.
*1. 91. Palese, Gullo.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: le procedure accentrate di acquisto con le seguenti: tutte le procedure di acquisto, incluse le procedure accentrate.
1. 99. Mantero, Colonnese, Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 2-bis, sostituire la parola: obbligatori con le seguenti: di cui al presente decreto.
1. 97. Colonnese, Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 2-bis, sostituire la parola: riguardano con le seguenti: devono riguardare ed alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole:, anche al fine di consentire l'applicazione che quanto previsto all'articolo 1, comma 2, evitando l'inoculazione dello stesso vaccino in forma combinata.
1. 98. Rondini, Pagano.

  Al comma 2-bis aggiungere, in fine, le parole: la cui produzione è incentivata attraverso apposite iniziative da definirsi con decreto del Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 102. Rondini, Pagano.

  Al comma 2-bis aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di consentire l'applicazione che quanto previsto all'articolo 1, comma 2, evitando l'inoculazione dello stesso vaccino in forma combinata.
1. 101. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. Nelle more della disponibilità di vaccini, certificata dall'Agenzia italiana del farmaco, in forma monocomponente o parzialmente combinata, i soggetti di cui al comma precedente non incorrono nelle sanzioni di cui al presente decreto.
1. 100. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. Il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-quater.
1. 103. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. Il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno Pag. 48dei vaccini di cui al comma 1, lettere e) ed f), e per ciascuno dei vaccini di cui al comma 1-bis.
1. 104. Rondini, Pagano.

  Al comma 3, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
1. 106. Rondini, Pagano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: o dallo specialista nell'ambito della patologia specifica.
1. 105. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini.
1. 107. Lombardi, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 3-bis sopprimere le parole: per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione, ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione di cui al presente comma è resa pubblica sul sito internet del Ministero della salute.
1. 109. Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, sopprimere il comma 4;
   b) all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: e, ricorrendone i presupposti fino a comma 4.
1. 113. Zaccagnini, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 4.
1. 112. Nicchi, Murer, Fossati, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 110. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 111. Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 114. Rondini, Pagano.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, i soggetti obbligati di cui al medesimo comma, nonché, in caso di minori, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e la persona cui il minore sia stata affidata ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.

Pag. 49

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.
1. 116. Palese, Gullo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.
1. 115. Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
1. 117. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: commi 1 e 1-bis inserire le seguenti: e per le quali sia stato emanato un intervento di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
1. 119. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A tale sanzione non possono essere aggiunte le spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1. 121. Palese, Gullo.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La sanzione non è comminata nei casi in cui la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale è dipesa dalla indisponibilità della vaccinazione gratuita in località raggiungibile dalla residenza dell'interessato in meno di settantacinque minuti con il trasporto pubblico ovvero in trenta minuti con automezzo, nonché quando, in più di una delle date rese disponibili a tal fine dalla azienda sanitaria territorialmente competente, non vi è stata la reale possibilità di ottenere la vaccinazione gratuita.
1. 122. Palese, Gullo.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Sulla base degli specifici tassi di copertura vaccinale e delle condizioni epidemiologiche relativi a specifiche patologie infettive prevenibili con vaccinazione, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'azienda sanitaria interessata fornisce parere motivato al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, per gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I provvedimenti adottati devono essere necessari, proporzionati e utili rispetto alle finalità perseguite.
1. 123. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tali provvedimenti, adottati su parere motivato degli organi sanitari competenti in base alla normativa regionale, devono essere necessari, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità prioritarie di tutela della salute e della sicurezza della comunità nonché di protezione dei minori di cui al comma 3. In ogni caso, va salvaguardato il diritto all'istruzione obbligatoria.
1. 124. Palese, Gullo.

Pag. 50

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. 1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurano:
   a) il rafforzamento della operatività dei servizi vaccinali su tutto il territorio regionale, da conseguire mediante la definizione e il rispetto di standard professionali, organizzativi e strumentali;
   b) le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili; la rilevazione nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, dei tassi di copertura vaccinale di cui all'articolo 1, dei tassi di soggetti non vaccinati ai sensi del comma 3 del citato articolo 1. Tali dati, rilevati per ogni coorte di nati/anno a 2, 3, 7 e 16 anni, sono raccolti nelle Anagrafi Vaccinali Regionali ed inviati, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Anagrafe Vaccinale Nazionale istituita presso il Ministero della salute che annualmente li pubblica sul proprio sito internet istituzionale;
   c) le modalità di segnalazione, la valutazione secondo i criteri indicati nel PNPV 2017/19 e la comunicazione degli eventi avversi a seguito di vaccinazioni presso banche dati regionali interoperabili con il sistema nazionale di farmacovigilanza, di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2015; tali dati sono aggiornati e pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno e riferiti a quello precedente sul sito internet istituzionale dell'AIFA;
   d) la pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) relativi agli eventi avversi avvenuti all'interno delle strutture di ogni azienda sanitaria locale;
   e) il coinvolgimento attivo e l'integrazione funzionale e dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti convenzionati e dipendenti dei servizi sanitari regionali nel raggiungimento degli obbiettivi vaccinali nonché l'attuazione di sistematiche campagne di informazione e formazione sulla prevenzione attiva delle malattie prevenibili con vaccinazioni, anche finalizzate, a promuovere l'adesione alle vaccinazioni da parte di coloro che direttamente assicurano la vigilanza, l'educazione scolastica, la cura e l'assistenza ai soggetti in età infantile ed adolescenziale.
1. 125. Palese, Gullo.

  Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La negoziazione obbligatoria di cui al presente articolo non può essere coperta da vincolo di confidenzialità e riservatezza e il fascicolo di prezzo e rimborso dei vaccini è pubblico.
1. 126. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati relativi agli studi clinici condotti per i vaccini di cui al presente articolo non sono considerate informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né sono considerate di carattere riservato le principali caratteristiche della sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.
1. 127. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

Pag. 51

  Al comma 6-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 128. Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina in caso di inadempienza in materia di programmi vaccinali).

  1. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'uopo integrato con due rappresentanti dell'istituto Superiore della Sanità, verifica semestralmente il rispetto degli obbiettivi di prevenzione vaccinale di cui al Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).
  2. In presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica conseguenti al verificarsi di eventi eccezionali o livelli di copertura vaccinale insufficienti ad assicurare la protezione della comunità rispetto a specifiche malattie infettive prevenibili con vaccinazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore della Sanità, assegna alla regione interessata un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari a rimuovere tempestivamente gli ostacoli all'attuazione dei programmi di prevenzione e del piano vaccinale. Decorso inutilmente tale termine o qualora si renda necessario per la tutela della salute pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'istituto Superiore della Sanità, adotta i provvedimenti necessari, ovvero nomina un apposito commissario ad acta.
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 mirano in primo luogo a intervenire sulle cause che hanno determinato le condizioni di rischio, favorendo l'adesione volontaria e consapevole di tutti, i cittadini. I provvedimenti devono essere proporzionati alle finalità perseguite e utili al loro raggiungimento.
  4. Nei casi di assoluta urgenza, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*1. 01. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina in caso di inadempienza in materia di programmi vaccinali).

  1. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'uopo integrato con due rappresentanti dell'istituto Superiore della Sanità, verifica semestralmente il rispetto degli obbiettivi di prevenzione vaccinale di cui al Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).
  2. In presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica conseguenti al verificarsi di eventi eccezionali o livelli di copertura vaccinale insufficienti ad assicurare la protezione della comunità rispetto a specifiche malattie infettive prevenibili con vaccinazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'istituto Superiore della Sanità, assegna alla regione interessata un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari a rimuovere tempestivamente gli ostacoli all'attuazione dei programmi di prevenzione e del piano vaccinale. Decorso inutilmente tale termine o qualora si renda necessario per la tutela della salute pubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore della Sanità, adotta i provvedimenti necessari, ovvero nomina un apposito commissario ad acta.Pag. 52
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 mirano in primo luogo a intervenire sulle cause che hanno determinato le condizioni di rischio, favorendo l'adesione volontaria e consapevole di tutti i cittadini. I provvedimenti devono essere proporzionati alle finalità perseguite e utili al loro raggiungimento.
  4. Nei casi di assoluta urgenza, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*1. 05. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Servizi vaccinali).

  1. L'organizzazione delle attività di vaccinazione è affidata alle regioni e alle province autonome che operano attraverso i servizi di cure primarie e di prevenzione delle aziende sanitarie territorialmente competenti al fine di assicurare la pianificazione e la realizzazione delle azioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV). Le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali.
  2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale il Ministero della salute adotta, previa intesa con la Conferenza delle regioni e province autonome, appositi standard di qualità delle attività vaccinali.
  3. Le regioni e le province autonome promuovono la responsabilizzazione dei professionisti del servizio sanitario nazionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale nel rispetto dei princìpi deontologici e degli obblighi professionali.
1. 06. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Piano nazionale di prevenzione vaccinale).

  1. Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) individua e aggiorna periodicamente, relativamente alla prevenzione delle malattie infettive prevenibili con la vaccinazione e alle coperture vaccinali, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale, gli strumenti e le azioni da porre in essere nonché le modalità attraverso le quali è verificato il loro conseguimento.
  2. Il PNPV promuove, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'adesione volontaria e consapevole alla prevenzione vaccinale attraverso piani di comunicazione ispirati ai princìpi delle evidenze scientifiche, dell'indipendenza e della completezza dei dati e delle fonti informative, anche al fine di consolidare la fiducia dei cittadini in materia di interventi prevenzione vaccinale.
  3. Il PNPV definisce, sulla base di evidenze scientifiche indipendenti, un unico calendario vaccinale nazionale, previa valutazione dell'istituto superiore sanità (ISS).
  4. L'eventuale integrazione o modificazione degli obiettivi di prevenzione vaccinale da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve essere autorizzata dal Ministero della salute.
  5. Le vaccinazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del PNPV sono offerte in modo attivo e gratuito ai soggetti indicati dallo stesso, individuati per età, genere o gruppi a rischio.
  6. Il PNPV è realizzato attraverso i servizi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, in integrazione funzionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
  7. Il PNPV è adottato nell'ambito del Piano nazionale di prevenzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia Pag. 53e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  8. Il PNPV è predisposto da una commissione tecnico-scientifica nominata con decreto del Ministro della salute e costituita da esperti designati, in pari numero, dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e privi di conflitti di interesse con i produttori. La commissione opera seguendo un approccio di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment) coerente con il processo decisionale suggerito dalle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, indicando la forza delle evidenze scientifiche che sostengono le decisioni di politica vaccinale, valutando e l'indipendenza delle fonti utilizzate e verificando l'assenza di conflitti di interesse.
  9. I vaccini necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PNPV sono sottoposti alle procedure di negoziazione adottate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi della normativa vigente.
1. 04. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia).

  1. I medici, previa autorizzazione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, sono autorizzati a somministrare i vaccini di cui al articolo 1 del presente decreto presso le farmacie aperte al pubblico in spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario.
  2. La farmacia, previo rilascio della certificazione da parte del personale sanitario che ha provveduto ad effettuare la vaccinazione, procede al rinvio della stessa al competente servizio dell'azienda sanitaria locale allo scopo di assicurare l'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni.
1. 03. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. I professionisti della sanità sottoposti all'obbligo della formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, devono acquisire annualmente un adeguato numero di crediti formativi a seguito della partecipazione ad eventi in materia di vaccini.
  2. Le aziende sanitarie locali, gli Ordini ed i Collegi professionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17, aprile 1956, n. 561, promuovono annualmente eventi formativi in materia di vaccini, ad accesso gratuito, nell'ambito della formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, a beneficio dei professionisti sottoposti all'obbligo della formazione.
1. 02. Palese, Gullo.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio 2017, con le seguenti: 1o settembre 2017.
2. 1. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

  1) dopo le parole: di prevenzione vaccinale aggiungere le seguenti: e dal presente decreto-legge;
  2) sostituire la parola: cultura con la seguente: conoscenza;Pag. 54
  3) sopprimere le parole: e dei farmacisti delle farmacie del territorio.
2. 2. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1, dopo le parole: di prevenzione vaccinale, aggiungere le seguenti: attraverso piani di comunicazione ispirati ai princìpi delle evidenze scientifiche, dell'indipendenza e della completezza dei dati e delle fonti informative, anche al fine di consolidare la fiducia dei cittadini in materia di interventi prevenzione vaccinale.
2. 3. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, avvalendosi anche della collaborazione dei medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, d'intesa con le rispettive rappresentanze ordinistiche e sindacali.
2. 11. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. A partire dal mese di agosto 2017, il Ministero della salute informa, con cadenza almeno mensile sul proprio sito, sulle nuove vaccinazioni effettuate, sui progressi nella copertura vaccinale della popolazione, sulle modalità di approvvigionamento dei vaccini e sui loro costi.
2. 13. Palese, Gullo.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.
2. 4. Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aziende sanitarie locali sono tenute a esporre nei locali in cui si eseguono le vaccinazioni tutte le informazioni relative ai possibili effetti collaterali e avversi delle singole vaccinazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 1 e 1-bis del presente decreto.
2. 5. Lombardi, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aziende sanitarie locali sono tenute a esporre nei locali in cui si eseguono le vaccinazioni tutte le informazioni relative ad ogni singola patologia, il grado di immunizzazione e l'elenco dei possibili effetti collaterali o eventi avversi.
2. 6. Lupo, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Dieni, Di Vita.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1 Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti delle farmacie del territorio, d'intesa con le relative rappresentanze ordinistiche e sindacali hanno l'obbligo di predisporre incontri di educazione e formazione, con cadenza annuale, al fine di aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale, anche attraverso la realizzazione di campagne di Pag. 55vaccinazione per il consolidamento della copertura vaccinale nella popolazione generale e di promuovere nella popolazione generale e nei professionisti sanitari una cultura delle vaccinazioni coerente con i princìpi guida del Piano nazionale vaccinale e di sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di tutela della salute pubblica.
2. 12. Palese, Gullo.

  Al comma 2, dopo le parole: avviano altresì aggiungere le seguenti: in tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione nonché nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
2. 7. Centemero, Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministero della salute, in collaborazione con la Federazione Ordini Farmacisti Italiani e con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, promuove campagne di educazione sanitaria in materia vaccinale.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: al comma 2, con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
2. 8. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le iniziative di cui ai precedenti commi sono realizzate in collaborazione con la rete delle farmacie aperte al pubblico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. 9. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Banca dati vaccinale).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati.
  2. Le banche dati di cui al comma 1 sono alimentate da segnalazioni di farmacovigilanza su sospette reazioni avverse inviate da medici, farmacisti ed infermieri.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini.
  4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 01. Palese, Gullo.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private nonparitarie Pag. 56sono tenuti a trasmettere all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, entro quindici giorni dal termine di chiusura delle iscrizioni, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivo di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati per la verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali di cui all'articolo 1.
  2. Nell'elenco non sono inseriti gli studenti per i quali i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori consegnano documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale per i servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale, rilasciata dalla ASL territorialmente competente nei trenta giorni precedenti al termine della chiusura delle iscrizioni.
  3. Nei quindici giorni successivi l'azienda sanitaria locale competente territorialmente attiva le necessarie procedure di richiamo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o dei soggetti affidatari dei minori indicati nel suddetto elenco affinché provvedano, entro il 30 giugno dell'anno in cui è stata effettuata l'iscrizione, a regolarizzare la propria posizione e si attiva, ricorrendone i presupposti, agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.
  4. La ASL territorialmente competente comunica entro il 20 luglio alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie l'elenco degli iscritti non in regola con gli obblighi vaccinali alla data del 30 giugno. Nel caso di inserimento dell'alunno nel corso dell'anno scolastico i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari sono tenuti a consegnare la certificazione di cui al comma 2 rilasciata dall'Asl nei venti giorni precedenti l'ingresso in classe.
  5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionali, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale non costituisce requisito di accesso alla scuola o al centro ovvero agli esami.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3-bis.
3. 2. Centemero, Palese.

  Alla rubrica, e ovunque ricorrano, dopo le parole: servizi educativi per l'infanzia aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
3. 3. Centemero, Palese.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie territorialmente competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico successivo. Le aziende sanitarie territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 30 giugno di ogni anno, tali elenchi completati con l'indicazione dei soggetti che, risultando inadempienti, sono invitati a regolarizzare la propria posizione vaccinale. I genitori esercenti la responsabilità Pag. 57genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei soggetti risultati inadempienti devono presentare, entro il 10 settembre di ogni anno, l'attestazione riguardante la propria volontà di aderire all'invito delle aziende sanitarie territorialmente competenti. La effettuazione delle vaccinazioni sarà verificata con le procedure dell'anno scolastico successivo.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 2 e 3;
   b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: azienda sanitaria locale con le seguenti: azienda sanitaria territorialmente competente.
3. 4. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del minore di età compresa tra gli anni zero e sedici anni aggiungere le seguenti: e per tutti i minori stranieri non accompagnati.
3. 5. Palese, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresa tra zero e con le seguenti: fino a.
3. 6. Palese, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: straniero aggiungere le seguenti: accompagnato e.
3. 7. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai tutori, con le seguenti: ai tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
3. 8. Palese, Gullo.

  Al comma 1, prima periodo, sostituire le parole: idonea documentazione con le seguenti: una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole da: La documentazione fino a: n. 445;.
3. 9. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico.
3. 10. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 2.
3. 14. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
3. 15. Lorefice, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 2, sopprimere dalle parole: che, qualora fino alla fine del comma.
*3. 16. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, sopprimere dalle parole: che, qualora fino alla fine del comma.
*3. 17. Nesci, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

Pag. 58

  Al comma 2, sopprimere le parole: e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4.
3. 18. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico è tenuto, prima di effettuare la segnalazione di cui al periodo precedente, a convocare i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, al fine di organizzare un incontro con un medico dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente utile a fornire loro informazioni più dettagliate in merito alle vaccinazioni.
3. 19. Palese, Gullo.

  Sopprimere il comma 3.
*3. 20. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 3.
*3. 21. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  In ogni caso, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce requisito di accesso alle scuole di ogni ordine e grado o agli esami.
3. 26. Palese, Gullo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La mancata presentazione della certificazione vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce in alcun modo impedimento per l'accesso alla scuola dell'obbligo, ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

  Conseguentemente all'articolo 3-bis, sopprimere il comma 5.
3. 22. Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La mancata effettuazione delle vaccinazioni non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, al sistema nazionale di istruzione; alle scuole pubbliche e private, anche non paritarie, di ogni ordine e grado o agli esami.
3. 23. Rondini, Pagano.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, e per tutti i gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionali, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso ai servizi, alla scuola o agli esami.
3. 24. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. In ogni caso, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce requisito di accesso alle scuole di ogni ordine e grado o agli esami.
3. 25. Palese, Gullo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comma 1, aggiungere la seguente: non.
3. 27. Cristian Iannuzzi.

Pag. 59

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: costituisce requisito di accesso con le seguenti: può costituire requisito di accesso ove la singola istituzione scolastica lo decida conformemente alle proprie norme.
3. 28. Palese, Gullo.

  Sopprimere il comma 3-bis.
3. 29. Rondini, Pagano.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
3. 30. Rondini, Pagano.

ART. 3-bis.

  Sopprimerlo.
3-bis. 1. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

  Al comma 1, dopo le parole: minori stranieri, aggiungere le seguenti: accompagnati e.
3-bis. 2. Rondini, Pagano.

  Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a verificare l'assolvimento degli obblighi vaccinali di cui all'articolo 1 dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 e invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori ovvero i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi non in regola a regolarizzare, entro il 30 giugno dell'anno in cui è stata effettuata l'iscrizione, la propria posizione e si attiva, ricorrendone i presupposti, agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.
  3. Entro il 20 luglio, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti trasmettono ai dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
3-bis. 3. Centemero, Palese.

  Sopprimere il comma 5.
*3-bis. 4. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 5.
*3-bis. 5. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 5.
*3-bis. 6. Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-ter.

  1. Al fine di assicurare gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 3-bis, è bandito entro il mese di ottobre 2017 un concorso pubblico per l'assunzione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed Pag. 60amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in deroga ai requisiti professionali previsti.
3-bis. 01. Centemero, Palese.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 1. Rondini, Pagano.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Palese, Gullo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza.
**4. 3. Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza.
**4. 4. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 5. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 6. Rondini, Pagano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Farmacovigilanza ed eventi avversi).

  1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle mancate vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie.
  2. Per assicurare efficacia alle azioni di farmacovigilanza e per promuovere il valore positivo delle vaccinazioni proposte, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano modalità attive di raccolta dei dati, prevedendo anche la segnalazione degli eventi avversi da parte dei soggetti vaccinati o dei loro familiari, cui va presentata un'informativa scritta sintetica ma esauriente anche in occasione della raccolta del consenso informato.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano organizzano i propri sistemi informativi in modo da completare in forma integrata l'automazione delle anagrafi vaccinali, uniformarne i contenuti e renderle fruibili a livello nazionale.Pag. 61
  4. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'AIFA.
  5. I risultati del sistema di sorveglianza aggiornano le indicazioni di registrazione dei vaccini e contribuiscono all'aggiornamento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).
  6. L'AIFA, sulla base dei dati di lettura, degli studi clinici randomizzati registrativi e dei risultati della farmacovigilanza, compila e aggiorna regolarmente i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione.
  7. Gli indennizzi per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
4. 01. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Banca dati vaccinale).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati.
  2. Le banche dati di cui al precedente comma sono alimentate da segnalazioni di farmacovigilanza su sospette reazioni avverse inviate da medici, farmacisti ed infermieri.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini.
  4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 02. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini.
  3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 03. Palese, Gullo.

ART. 4-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: di Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: acquisito il parere del Garante per la protezione dei Pag. 62dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4-bis. 1. Nesci, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1, sostituire le parole: gli eventuali effetti indesiderati con le seguenti: gli effetti indesiderati e le reazioni avverse.
4-bis. 2. Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e i soggetti riconosciuti danneggiati dalle vaccinazioni.
4-bis. 3. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, il sistema nazionale di farmacovigilanza è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
4-bis. 4. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I dati dell'anagrafe vaccinale, ripartiti per regioni e aziende sanitarie locali, debbono essere elaborati e pubblicati con cadenza annuale in modo tale da poterne consentire la consultazione e l'accesso da parte sia degli operatori sanitari che dal resto della popolazione.
4-bis. 5. Rondini, Pagano.

ART. 4-ter.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al fine aggiungere le seguenti: di garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni dei pazienti e.
4-ter. 1. Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Disposizioni transitorie). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 2018/2019. Per l'anno scolastico 2017/2018 continuano ad applicarsi le norme previgenti, di cui all'articolo 6 e i dirigenti scolastici possono iniziare ad applicare le nuove disposizioni a titolo sperimentale.
5. 1. Palese, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: documentazione con le seguenti: dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 2. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre, con le seguenti: 31 dicembre;Pag. 63
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 10 marzo 2018 con le seguenti: entro il termine delle lezioni dell'anno scolastico.
5. 3. Centemero, Palese.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti al comma 1, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, è incrementato, per l'anno scolastico 2016/2017, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2017 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. 4. Centemero, Palese.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 1-bis.
5. 5. Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: farmacie convenzionate aperte al pubblico inserire le seguenti: , le parafarmacie e le farmacie rurali.
5. 6. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: farmacie convenzionate aperte al pubblico inserire le seguenti: e le parafarmacie.
5. 7. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: farmacie convenzionate aperte al pubblico inserire le seguenti: e le farmacie rurali.
5. 8. Rondini, Pagano.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5.1.
(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni).

  1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 216, sono applicate a tutti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1 del presente decreto.
5. 01. Palese, Gullo.

ART. 5-bis.

  Sopprimerlo.
5-bis. 1. Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
5-bis. 2. Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
5-bis. 3. Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

Pag. 64

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
5-bis. 4. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 2.
5-bis. 5. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 3.
5-bis. 6. Rondini, Pagano.

ART. 5-ter.

  Al comma 1, sopprimere la parola: obbligatorie.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: obbligatorie.
5-ter. 1. Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-ter. 2. Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 2, sostituire la cifra: 359.000 con la seguente: 2.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la cifra: 1.076.000 con la seguente: 2.000.000.
5-ter. 3. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, sostituire la cifra: 359.000 con la seguente: 2.000.000.
5-ter. 4. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, sostituire la cifra: 1.076.000 con la seguente: 2.000.000.
5-ter. 5. Rondini, Pagano.

ART. 5-quater.

  Sopprimerlo.
5-quater. 1. Colonnese, Mantero, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

Pag. 65

  Al comma 1, sostituire le parole: indicate nell'articolo 1 con le seguenti: , obbligatorie e raccomandate,.
5-quater. 2. Grillo, Colonnese, Mantero, Nesci, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'articolo 1 con le seguenti: nel Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente.
5-quater. 3. Colonnese, Mantero, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, il Ministero della salute entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblica nel proprio sito web istituzionale i dati concernenti l'applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210, con particolare riferimento alle principali statistiche riferibili ai contenziosi pendenti relativi ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
5-quater. 4. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «decide sul», sono sostituite dalle seguenti: «con valutazione riferita ai soli motivi proposti dal ricorrente».
5-quater. 5. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, cui sia stata accertata dalla Commissione medico-ospedaliera in qualunque tempo, l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, e che, in sede di ricorso ministeriale, abbiano subito, in contrasto a quanto enunciato nel parere del Consiglio di Stato n. 5 del 9 gennaio 2012, la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia e/o del nesso causale, non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5-quater. 6. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente: «7. Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di un unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del trattamento sanitario, accertati dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.».
5-quater. 7. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1;» sono aggiunte le seguenti parole: «i benefici di cui alla presente legge spettano altresì alle persone che, in qualità di congiunti, appartenenti allo stesso nucleo familiare ovvero Pag. 66del convivente more uxorio del soggetto già indennizzato ai sensi dell'articolo 1, abbiano riportato una lesione alla integrità psicologica accertata dalla competente Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato;»;
   b) all'articolo 3, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda d'indennizzo da parte dei familiari che abbiano subìto danno psicologico di cui al comma 4 dell'articolo 1 è imprescrittibile.».
5-quater. 8. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
  «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.».
  1-ter. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.
  1-quater. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
5-quater. 9. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).

  1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1;» sono aggiunte le seguenti:
  «i benefici di cui alla presente legge spettano altresì alle persone che, in qualità di congiunti, appartenenti allo stesso nucleo familiare ovvero del convivente more uxorio del soggetto già indennizzato ai sensi dell'articolo 1, abbiano riportato una lesione alla integrità psicologica accertata dalla competente Commissione medico- ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato;»
   b) il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «7. Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di un unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del trattamento sanitario, accertati dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.».
   c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria localecompetente Pag. 67le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.».
   d) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «La domanda d'indennizzo da parte dei familiari che abbiano subìto danno psicologico di cui al comma 4 dell'articolo 1, è imprescrittibile.».
   e) il comma 7 dell'articolo 3 è abrogato.
   f) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
   g) al comma 2 dell'articolo 5, le parole: «decide sul», sono sostituite dalle seguenti: «con valutazione riferita ai soli motivi proposti dal ricorrente,».

  2. Per i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 cui sia stata accertata dalla Commissione medico- ospedaliera in qualunque tempo, l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, e che, in sede di ricorso ministeriale, abbiano subito, in contrasto a quanto enunciato nel parere del Consiglio di Stato n.5 del 9 gennaio 2012, la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia e/o del nesso causale, non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
5-quater. 01. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema d'indennizzo della lesione all'integrità psicologica dei congiunti del danneggiato).

  Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1;» sono aggiunte le seguenti: «i benefici di cui alla presente legge spettano altresì alle persone che, in qualità di congiunti, appartenenti allo stesso nucleo familiare ovvero del convivente more uxorio del soggetto già indennizzato ai sensi dell'articolo 1, abbiano riportato una lesione alla integrità psicologica accertata dalla competente Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato;»
   b) all'articolo 3, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda d'indennizzo da parte dei familiari che abbiano subìto danno psicologico di cui al comma 4 dell'articolo 1 è imprescrittibile.».
5-quater. 02. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di termini di presentazione della domanda d'indennizzo).

  1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, Pag. 68all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.».
  2. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.
  3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
5-quater. 03. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di ricorso al Ministro)

  1. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, comma 2, le parole: «decide sul», sono sostituite dalle seguenti: «con valutazione riferita ai soli motivi proposti dal ricorrente,».
5-quater. 04. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di liquidazione dei provvedimenti riformati in peius).

  1. Per i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, cui sia stata accertata dalla Commissione medico-ospedaliera in qualunque tempo, l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, e che, in sede di ricorso ministeriale, abbiano subito, in contrasto a quanto enunciato nel parere del Consiglio di Stato n. 5 del 9 gennaio 2012, la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia e/o del nesso causale, non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
5-quater. 05. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di pluralità di esiti invalidanti).

  1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
  «7. Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di un unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del trattamento sanitario, accertati dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.».
5-quater. 06. Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Abrogazioni).

  1. A decorre dall'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
   a) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;Pag. 69
   b) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165».
6. 1. Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, Di Vita.

ART. 7.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 408, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «al rimborso alle regioni» sono aggiunte le seguenti: «per la realizzazione dei programmi vaccinali e».
*7. 1. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 408, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «al rimborso alle regioni» sono aggiunte le seguenti: «per la realizzazione dei programmi vaccinali e».
*7. 2. Rondini, Pagano.