CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 luglio 2017
855.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente (Nuovo testo unificato C. 104 Binetti e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 104 Binetti e abbinate, recante misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente;
   espresso apprezzamento per l'intervento normativo, che intende promuovere azioni e misure volte a consentire che le persone anziane conservino il proprio benessere fisico e psichico attraverso una loro più attiva partecipazione alla vita sociale, in particolare attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale e di formazione;
   osservato che il provvedimento interviene su una materia nella quale manca una normativa di carattere sistematico a livello nazionale, a fronte di un quadro di misure più ampio e articolato adottato dalle Regioni, anche in ragione dell'attribuzione a tali enti delle competenze legislative in materia di servizi sociali;
   rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini del provvedimento si considerano persone anziane coloro che sono titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile;
   osservato che le diverse leggi regionali vigenti prevedono requisiti di accesso differenziati alle politiche di invecchiamento attivo e che nell'ordinamento previdenziale esistono diverse età pensionabili, peraltro periodicamente adeguate all'andamento della aspettativa di vita, sulla base di un meccanismo che dovrebbe essere riconsiderato tenendo conto anche delle diversità nelle speranze di vita delle diverse categorie di lavoratrici e di lavoratori;
   preso atto che l'articolo 3 assegna ai comuni, singoli o associati, e attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, il compito di predisporre progetti di invecchiamento attivo che coinvolgano persone anziane in attività di utilità sociale;
   osservato che, sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei medesimi progetti e fruiscono di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati, anche su autovetture da piazza;
   considerato che l'articolo 5 richiede che le persone anziane coinvolte nelle attività di utilità sociale siano assicurate contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, introducendo un obbligo analogo a quello Pag. 132imposto dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 ai lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché ai lavoratori sottoposti a procedure di mobilità chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza;
   rilevato che l'articolo 6, nell'assegnare allo Stato il compito di promuovere, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la partecipazione degli anziani a processi educativi e alla formazione, affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di predisporre azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane;
   apprezzata l'istituzione, disposta dall'articolo 8, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo, con una dotazione pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per il finanziamento della sperimentazione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   al fine di individuare in modo univoco e immediato la platea dei beneficiari del provvedimento, verifichi la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 2, al fine di prevedere che gli interventi previsti dalla proposta si applichino, oltre che ai titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, ai soggetti che superino un'età anagrafica indicata dal provvedimento e siano privi di occupazione, valutando anche la circostanza che le leggi regionali vigenti in materia prevedono soglie di età non coincidenti per l'accesso alle misure volte a promuovere l'invecchiamento attivo;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, al fine di prevedere che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia sentito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di predisposizione delle azioni volte a promuovere e a sostenere i protocolli operativi per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

Pag. 133

ALLEGATO 2

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente (Nuovo testo unificato C. 104 Binetti e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 104 Binetti e abbinate, recante misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente;
   espresso apprezzamento per l'intervento normativo, che intende promuovere azioni e misure volte a consentire che le persone anziane conservino il proprio benessere fisico e psichico attraverso una loro più attiva partecipazione alla vita sociale, in particolare attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale e di formazione;
   osservato che il provvedimento interviene su una materia nella quale manca una normativa di carattere sistematico a livello nazionale, a fronte di un quadro di misure più ampio e articolato adottato dalle Regioni, anche in ragione dell'attribuzione a tali enti delle competenze legislative in materia di servizi sociali;
   rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini del provvedimento si considerano persone anziane coloro che sono titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile;
   osservato che le diverse leggi regionali vigenti prevedono requisiti di accesso differenziati alle politiche di invecchiamento attivo e che nell'ordinamento previdenziale esistono diverse età pensionabili, peraltro periodicamente adeguate all'andamento della aspettativa di vita, sulla base di un meccanismo che dovrebbe essere riconsiderato tenendo conto anche delle diversità nelle speranze di vita delle diverse categorie di lavoratrici e di lavoratori;
   preso atto che l'articolo 3 assegna ai comuni, singoli o associati, e attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, il compito di predisporre progetti di invecchiamento attivo che coinvolgano persone anziane in attività di utilità sociale;
   osservato che, sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei medesimi progetti e fruiscono di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati, anche su autovetture da piazza;
   considerato che l'articolo 5 richiede che le persone anziane coinvolte nelle attività di utilità sociale siano assicurate contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, introducendo un obbligo analogo a quello Pag. 134imposto dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 ai lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché ai lavoratori sottoposti a procedure di mobilità chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza;
   rilevato che l'articolo 6, nell'assegnare allo Stato il compito di promuovere, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la partecipazione degli anziani a processi educativi e alla formazione, affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di predisporre azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane;
   apprezzata l'istituzione, disposta dall'articolo 8, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo, con una dotazione pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per il finanziamento della sperimentazione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   al fine di individuare in modo univoco e immediato la platea dei beneficiari del provvedimento, verifichi la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 2, al fine di prevedere che gli interventi previsti dalla proposta si applichino, oltre che ai titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, ai soggetti che superino un'età anagrafica indicata dal provvedimento e siano privi di occupazione, valutando anche la circostanza che le leggi regionali vigenti in materia prevedono soglie di età non coincidenti per l'accesso alle misure volte a promuovere l'invecchiamento attivo;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, al fine di prevedere che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia sentito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di predisposizione delle azioni volte a promuovere e a sostenere i protocolli operativi per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane;
   con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le attività di messa a disposizione delle esperienze professionali ivi previste possano essere svolte anche attraverso i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.