CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 luglio 2017
855.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

Premettere all'articolo 1 il seguente:

Art. 01.
(Modifica agli articoli 2, 3 e 194 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di viabilità forestale).

  1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «F-ter Viabilità forestale, sentiero, mulattiera, tratturo»;
   b) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «F-ter Viabilità forestale, sentiero, mulattiera o tratturo: strada che, per caratteristiche dimensionali e tecniche, è destinata all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 47, comma 2, per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto».
  2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 procedono alla classificazione delle strade di cui alla lettera b) del presente comma, nonché alla contestuale definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo, nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di esse.
  3. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 48 è sostituito dal seguente: «Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): percorso o strada a fondo naturale, formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. La larghezza del sentiero è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza uguale o inferiore a 1,2 m). La larghezza della mulattiera è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta (larghezza uguale o inferiore a 2,5 m). Il percorso o la strada possono essere anche parzialmente o totalmente provvisti di ghiaia e/o massicciata e dotati di opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato;
   b) dopo il numero 48 è inserito il seguente: «48-bis) Viabilità forestale: viabilità Pag. 125costituite da una rete viabile principale (strade forestali) e da una rete viabile secondaria (piste forestali) che si sviluppa, in tutto o in parte, nel bosco, come definito all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001».

  4. All'articolo 194 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  «1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.».

  5. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, al fine di prevedere che la viabilità sulle strade di cui alla lettera b) del comma 1 possa essere regolata, anche ai fini dell'articolo 194 del codice, dai segnali della sentieristica apposti dal Club alpino italiano (CAI) di cui alla legge n. 91 del 1963, articolo 2, lettera b).
01.0100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica in materia di pubblicità sulle strade di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 23, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11 le parole: «di una somma da euro 419 a euro 1682», sono sostituite dalle seguenti: «di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,60»;
   b) al comma 12, le parole: «di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,60», sono sostituite dalle seguenti parole: «di una somma da euro 419 a euro 1682».
2.0100. Il Relatore.

  All'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2588 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».
11.100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 31 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n. 27, in materia di violazioni in relazione alla circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa).

  1. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, lettera g-bis), i numeri» 80 e 193 « sono soppressi;
   b) al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-ter) accertamento Pag. 126delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193, utilizzando appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti rispettivamente dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b) e dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
   c) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione non risultasse presentato alla prescritta revisione, o fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia stradale procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre rispettivamente: la carta di circolazione o autorizzazione alla circolazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri od altro organo di polizia stradale, ovvero il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8».
  2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco di cui al primo periodo, dando informazione ai proprietari dei veicoli, sullo stesso sito, delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione. L'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione degli organi di polizia e delle prefetture.»;
   b) al comma 2-bis le parole «commi 1, 2 e 3»sono sostituite dalle seguenti «commi 1 e 2»;
   c) il comma 3 è soppresso.
13.0100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 206 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

  1. All'articolo 206 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con maggiorazione ridotta ad un ventesimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta.».
13.0101. Il Relatore.