CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 luglio 2017
855.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia (C. 2546 Marchi).

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'EMENDAMENTO 1.100 RELATRICE

ART. 1.

  All'articolo 1, sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, i comuni e le aziende sanitarie locali sedi di istituti psichiatrici che intendano aderire all'iniziativa costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria, di seguito nominata «Fondazione»;

  Conseguentemente, al comma 2. sopprimere la parola analoghi.
0. 1. 100. 1. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Brescia, Marzana.

  All'articolo 1, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera c).
0. 1. 100. 2. Bossa, Nicchi, Scotto.

  All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
conservare e valorizzare il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici, costituito da biblioteche, archivi, strumenti di contenzione e terapia, laboratori scientifici e iconografici, manufatti, archivi video e fotografici e archivi iconografici degli ex ricoverati, ove presenti».
0. 1. 100. 3. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Brescia, Marzana.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Rete museale e archivistica della salute mentale).

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è istituita la Rete museale e archivistica nazionale della salute mentale, nella quale è ricompresa la Fondazione di cui all'articolo 1.
  2. Il decreto di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità finalizzate:
   a) alla trasformazione in strutture museali aperte al pubblico delle strutture degli ex ospedali psichiatrici giudiziari;
   b) alla realizzazione di una rete tra le strutture di cui alla lettera a), volte alla realizzazione di percorsi socio-culturali relativi all'evoluzione della cura e tutela della salute mentale sia in ambito sanitario, sia in ambito sociale;
   c) alla valorizzazione, esposizione e, ove possibile, consultazione dei documenti archivistici degli ex ospedali psichiatrici, anche in collaborazione con le iniziative sulla stessa materia già attivate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

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  Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-bis, si provvede nei limiti di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 1. 100. 4. Bossa, Nicchi, Scotto.

  All'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 4, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;
0. 1. 100. 5. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Brescia, Marzana.

  All'articolo 6, comma 2, sopprimere le parole: avvalendosi della collaborazione della Fondazione.
0. 1. 100. 6. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Brescia, Marzana.

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ALLEGATO 2

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia (C. 2546 Marchi).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Costituzione della fondazione).

  1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la regione Emilia Romagna, i comuni di Modena e Reggio Emilia e gli altri comuni di tali province che intendano aderire all'iniziativa, nonché l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, di seguito nominata «Fondazione».
  2. La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi istituti psichiatrici, che intendano aderirvi.
  3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è adottato lo statuto della Fondazione.

Art. 2.
(Natura giuridica e disciplina).

  1. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale e amministrativa.
  2. Essa è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. Può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati.

Art. 3.
(Finalità).

  1. Ferme restando le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Fondazione persegue le seguenti finalità:
   a) conservare e valorizzare nella propria struttura, che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e dall'archivio iconografico degli ex ricoverati;
   b) promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale, dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li sostituiscono, negli aspetti scientifici e sociali, nonché il rapporto con le comunità;
   c) coordinare la rete nazionale dei comuni e delle ASL sedi degli istituti Pag. 115psichiatrici la cui attività è cessata con l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180.

Art. 4.
(Organi).

  1. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:
   a) l'assemblea;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il presidente;
   d) il collegio dei revisori dei conti.

  2. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 4, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 6.
(Quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180).

  1. L'anno 2018 è dedicato alla salute mentale quale ricorrenza del quarantesimo anniversario dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1978, n. 180.
  2. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, indìce e sostiene in tutto il territorio nazionale iniziative di diffusione della conoscenza della legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
1. 100. (Nuova formulazione) La Relatrice.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (Testo unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis).

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. Per le sovvenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito Fondo per le rievocazioni storiche, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  2. Il Fondo è destinato a erogare contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.
  3. All'onere di cui al comma 1, si provvede, quanto agli anni 2018 e 2019 e per la somma di 2 milioni di euro con la destinazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Allo stesso onere, a decorrere dal 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 100. La Relatrice.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (Testo unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali con le seguenti: la rievocazione storica quale componente fondamentale.
1. 1. Donati.

  Al comma 2, sostituire la parola: manifestazioni con la seguente: rievocazioni.
1. 3. Donati.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: i cortei in costume con le seguenti: gli eventi in abiti storici.

  Conseguentemente, al Titolo, sopprimere le seguenti parole: dei cortei in costume.
2. 2. Donati.

  Al comma 2, dopo le parole: armi, armature, attrezzi, aggiungere la seguente: utensili.
2. 7. Vezzali.