CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 luglio 2017
855.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro (C. 3211 Gnecchi).

EMENDAMENTO PRESENTATO

ART. 7.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Alle attività derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione che è a tal fine rifinanziato per una somma pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 1. Gnecchi, Marco Di Maio.

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ALLEGATO 2

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro (C. 3211 Gnecchi).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 7.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Alle attività derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che è a tal fine rifinanziato per una somma pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 1. (Nuova formulazione) Gnecchi, Marco Di Maio.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni (C. 4083 Gigli).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  La presente legge intende facilitare l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di veicoli elettrici, anche in progressiva sostituzione delle autovetture in dotazione, in modo da promuovere l'innovazione tecnologica e tutelare efficacemente la salute dei cittadini e l'ambiente.
1. 1. Mazziotti di Celso.

  Al comma 1 sostituire le parole: l'acquisto con le seguenti: la dotazione.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: all'acquisto con le seguenti: di dotarsi;
   al medesimo articolo 2 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Nel caso in cui gli enti di cui al comma 2, nel rispetto degli obblighi di cui al comma 1, ricorrano alla riqualificazione elettrica, di cui all'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tale operazione è qualificabile come opera di manutenzione straordinaria del veicolo».
1. 2. Catalano.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole da: di procedere fino alla fine del comma con le seguenti: di utilizzare, dal 1o gennaio 2020, veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente alimentati ad energia elettrica, al contempo provvedendo alla contestuale e progressiva dismissione delle autovetture in dotazione secondo le disposizioni della normativa vigente.
2. 1. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: di procedere fino alla fine del comma, con le seguenti: di utilizzare, dal 1o gennaio 2020, veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente alimentati ad energia elettrica.
2. 2. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2020 con le seguenti: dal 1o gennaio 2025.
2. 3. Sisto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere la parola: esclusivamente;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La percentuale di veicoli elettrici sul totale delle autovetture in dotazione, viene definita, anche in via progressiva e Pag. 29graduale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale percentuale viene definita dando priorità significativa alle autovetture di servizio, così come individuate dal censimento previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, e tenendo conto della contestuale e progressiva dismissione delle autovetture in dotazione e della necessità di garantire la piena funzionalità operativa delle pubbliche amministrazioni;
   c) al comma 2 sostituire le parole: le pubbliche amministrazioni sono con le seguenti: si intendono per pubbliche amministrazioni, e sostituire le parole da: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sino alla fine del comma, con le seguenti: i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica e i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;
   d) sopprimere i commi 3 e 4.
2. 4. Mazziotti di Celso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per una quota non inferiore al 50 per cento della dotazione complessiva.
2. 5. Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: al contempo provvedendo alla contestuale e progressiva dismissione delle autovetture in dotazione secondo le disposizioni della normativa vigente.
2. 6. Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 3, dopo le parole: offerta economicamente più vantaggiosa aggiungere le seguenti: tenendo conto delle regole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. 7. Galgano.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dal 1o gennaio 2020 è fatto obbligo per i comuni di acquistare esclusivamente veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica in sostituzione delle vetture in dotazione e in via di dismissione, a patto che il fatto non leda la piena funzionalità operativa del comune.
3. 01. Mazziotti di Celso.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. Fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire ulteriori misure per l'incentivazione della mobilità sostenibile, vengono incrementate, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il triennio 2018-2020, le risorse previste dal fondo di cui al comma 8 dell'articolo 17-septies del capo IV-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, volto a finanziare il «Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica».
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vengono individuate modalità di contribuzione al fondo da parte di soggetti privati.
5. 1. Mazziotti di Celso.

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ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (COM(2017)239 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione concernente la relazione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2017)239 final)
   rilevato che:
    la predisposizione di una Relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali discende da un impegno che la Commissione europea ha assunto già dal 2010 allo scopo di monitorare i progressi compiuti e gli eventuali ostacoli che impediscono una piena applicazione delle disposizioni della Carta. La presentazione della Relazione dovrebbe, inoltre, nelle intenzioni della Commissione europea, offrire un'occasione per un approfondito dibattito su questi temi con le altre istituzioni europee (Parlamento europeo e Consiglio);
    l'iniziativa della Commissione europea appare meritoria in considerazione dell'importanza della Carta nell'ordinamento europeo. La Carta, giuridicamente vincolante per le istituzioni dell'Unione europea e per gli Stati membri, insieme alle disposizioni dei Trattati, alle Costituzioni degli Stati membri e alla legislazione adottata nell'ambito dello Spazio di liberta, sicurezza e giustizia, garantisce standard particolarmente elevati per quanto concerne la salvaguardia dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali che rappresentano un unicuum a livello internazionale e costituiscono il fondamento imprescindibile della stessa costruzione europea;
    la Relazione costituisce uno degli strumenti utili per garantire una puntuale verifica sulla effettiva condizione della tutela dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nell'Unione europea, concorrendo a rispondere all'esigenza, sempre più diffusa, di superare la contraddizione palese che si è venuta creando per cui se, per un verso, l'Unione europea è particolarmente attenta a verificare il rispetto delle regole di democrazia, libertà e garanzia dei diritti fondamentali nei Paesi terzi con i quali intrattiene rapporti politici e commerciali, per altro verso non si è dimostrata altrettanto tempestiva ed efficace nel prevenire e sanzionare gravi violazioni di tali principi da parte degli Stati membri;
    la Relazione in esame reca alcune importanti innovazioni a partire dalla considerazione per cui nel 2016 i diritti fondamentali e i valori su cui si fonda l'Unione europea sono stati messi a dura prova per la crescente disaffezione e sfiducia dei cittadini europei nei confronti della capacità dell'UE di fronteggiare le emergenze costituite da: la crescita dei flussi migratori; l'aggravamento dei divari di sviluppo e le difficoltà di uscire dalla più grave crisi economico-finanziaria dal secondo dopoguerra che ha prodotto pesanti Pag. 31conseguenze sul piano sociale; il riacutizzarsi del fenomeno terroristico;
    la stessa Commissione europea riconosce che le difficoltà e le criticità emerse hanno alimentato il diffondersi di spinte populiste e di atteggiamenti di intolleranza e xenofobia che impongono una più puntuale e coerente strategia a livello europeo e da parte degli Stati membri per evitare che si producano gravi e sistematiche lesioni dei valori fondamentali dell'Unione europea;
    per questo motivo, appare condivisibile la scelta della Commissione europea di porre l'accento su alcune strategie avviate o in corso di elaborazione a livello europeo quali il Pilastro dei diritti sociali, la protezione dei dati personali e la riforma della disciplina in materia di asilo, considerati come elementi fondamentali per superare le situazioni di difficoltà che possono pregiudicare la concreta attuazione dei principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali;
    tenuto conto della necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) fermo restando l'apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla Commissione europea di svolgere un complessivo monitoraggio dello stato di attuazione della Carta dei diritti fondamentali attraverso un'analisi accurata dei progressi compiuti e delle eventuali difficoltà che ne possono ostacolare la piena applicazione, occorre tuttavia definire quanto prima una procedura unitaria che consenta di individuare per tempo eventuali rischi e di intervenire con la necessaria fermezza per prevenire e, se del caso, sanzionare le più gravi violazioni. A tal fine, occorre prendere atto che l'esperienza sino ad oggi maturata in sede di Consiglio affari generali dell'UE per quanto concerne i cosiddetti dialoghi annuali sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali appare decisamente deludente per la genericità delle discussioni svolte e per le resistenze di alcuni Paesi membri. D'altro canto, la proposta del Parlamento europeo di adottare un patto interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sembra costituire l'iniziativa più avanzata al riguardo laddove prevede il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutte le istituzioni europee, così come dei Parlamenti nazionali. Per questo motivo, è auspicabile che la Commissione europea provveda entro il prossimo mese di settembre a presentare, come richiesto dal Parlamento europeo, una proposta puntuale per la traduzione concreta del patto interistituzionale;
   b) la Commissione europea, in attesa che si definisca e che trovi attuazione la proposta di patto interistituzionale, deve comunque utilizzare senza remore gli strumenti che già la disciplina vigente a livello europeo le mette a disposizione, a cominciare dall'attivazione di procedure di infrazione, e dalla conseguente applicazione di sanzioni nei confronti dei Paesi che si siano resi responsabili di gravi e sistematiche violazione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;
   c) le considerazioni in precedenza svolte valgono in particolare in una materia, qual è quella costituita dagli impegni assunti e tuttavia non rispettati da diversi Paesi membri relativamente ai programmi di relocation e resettlement dei migranti, in cui l'insufficiente fermezza sino ad oggi dimostrata dalla Commissione europea ha fortemente penalizzato Paesi, come l'Italia, più esposti per ragioni geografiche ai flussi migratori;
   d) la stessa coerenza da parte della Commissione europea è necessaria al fine di assicurare che i principi stabiliti a livello europeo in materia di salvaguardia dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali Pag. 32trovino piena e puntuale attuazione. Per questo motivo è indispensabile che le discipline in corso di definizione, cui la stessa Commissione europea attribuisce particolare importanza, quali quelle relative al Pilastro sociale ovvero alla protezione dei dati personali, assumano lo stesso livello di vincolatività delle regole previste in materia di finanza pubblica. Conseguentemente, le eventuali violazioni degli obblighi in capo agli Stati membri in materia di rispetto delle regole sullo Stato di diritto e di diritti fondamentali devono essere sanzionate con lo stesso rigore applicato per il mancato rispetto delle regole in materia di finanza pubblica.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»;
   ribadito il parere espresso da questo Comitato nella seduta del 12 maggio 2016 nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «ordinamento penale e norme processuali», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e alla materia governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, «perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali» (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011);
   evidenziato che, con riferimento all'articolo 4, che istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, deve essere altresì richiamata la competenza esclusiva statale in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014 (C. 4470 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4470 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014»
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015 (C. 4471 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4471 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (C. 4475 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4475 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE