CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2017
854.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme in materia di domini collettivi (C. 4522, approvata dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dotato di capacità di autonormazione, in ordine alla propria organizzazione, al proprio funzionamento e all'esercizio dei compiti di amministrazione e di gestione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera c), sopprimere le parole da: che fa capo fino a: collettiva.
1. 2. Gallinella, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo.
(Ritirato)

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: i cui membri con le seguenti: composta da membri in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi statuti o consuetudini, che.
1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Istituzione della Banca Dati Nazionale del Demanio Civico).

  1. Al fine di non gravare gli enti esponenziali di cui all'articolo 1, comma 2, dell'onere di rilasciare apposita certificazione attestante l'effettiva utilizzazione di parti del loro demanio civico e di esonerare i singoli utilizzatori di tali parti dal produrre le predette certificazioni alle Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta per finalità autorizzative o per l'assegnazione di aiuti, contributi e concessioni, è istituita nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, una apposita sezione denominata Banca Dati Nazionale del Demanio Civico, di seguito denominata Banca Dati.
  2. Gli enti esponenziali registrano nella Banca Dati il proprio demanio civico e vi inseriscono i dati relativi ai singoli utilizzatori, alle superfici e ai periodi concessi in utilizzo.
  3. Al fine di quanto disposto al comma 2, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Organismo di Coordinamento, predispone apposite procedure gestionali.
  4. Le Amministrazioni Pubbliche ai fini del reperimento di informazioni e certificazioni riguardanti i domini collettivi accedono direttamente alla Banca Dati.
1. 01. Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Parentela, Lupo.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Contratto di rete agricolo).

  5. Al fine di promuovere la gestione collettiva dei terreni agricoli e forestali contigui, è istituito il contratto di rete agricolo ai sensi del comma 4-ter dell'articolo Pag. 1293 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
1. 02. Massimiliano Bernini, Parentela, Gallinella, Gagnarli, Lupo, L'Abbate.
(Ritirato)

ART. 2.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: decisione dell'ente collettivo aggiungere le seguenti: nel rispetto del diritto dei singoli componenti la comunità stessa.
2. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.
2. 3. Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo.
(Ritirato)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: da estinzione di usi civici aggiungere le seguenti: e assegnate agli enti esponenziali delle collettività titolari.
3. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: disposte a favore degli enti esponenziali delle collettività titolari.
3. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: di cui all'articolo 3 della legge 3 gennaio 1994, n. 97.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con il seguente: In deroga a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 3, comma 1, agli adempimenti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza.
3. 4. Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo.
(Ritirato)

  Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale vincolo è mantenuto anche in caso di liquidazione degli usi civici in riferimento alle terre assegnate.
3. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(Semplificazioni in materia di regime fiscale degli oneri fondiari derivanti da istituti giuridici superati).

  1. Al fine di consentire la più ampia ed effettiva circolazione giuridica dei terreni, rimuovendo limiti onerosi ed ostativi al conseguimento del credito ed alla vendita dei terreni, allo scopo eliminando dall'ordinamento istituti fondiari superati e inattuali, non noti in maniera esplicita agli Pag. 130interessati, all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1o dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766», sono inserite le seguenti: «nonché di ogni analoga tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri».
3. 01. Mongiello, Ginefra, Marroni, Chaouki, Grassi.
(Ritirato)

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati (C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati

Art. 1.
(Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati).

  1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli 1 e 2 del Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) definire le caratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale, fornendo distintamente la denominazione commerciale di «farina integrale di grano tenero», di «semola integrale di grano duro», di «farina integrale senza germe di grano tenero» e di «semola integrale senza germe di grano duro»;
   b) stabilire i termini e le modalità per l'utilizzo della denominazione commerciale di prodotto integrale anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di adeguarla alle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecnologiche;
   c) definire le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine «integrale» assicurando al consumatore una corretta e completa indicazione in etichetta degli ingredienti utilizzati sulla base di quanto stabilito dalle lettere a) e b);
   d) prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura di cui alla lettera c).

Art. 2.
(Disposizioni in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera).

  1. Con il decreto previsto dall'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, contenente la definizione e l'aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, si può prevedere la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali.

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Art. 3.
(Denominazioni del pane integrale).

  1. All'articolo 17, della legge 4 luglio 1967, n. 580, recante Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, il quinto comma è sostituito dai seguenti:
  «Il pane prodotto con farina integrale di grano tenero è denominato “pane di tipo integrale”».
  Il pane prodotto con farina integrale senza germe di grano tenero è denominato «pane di tipo integrale senza germe di grano».
  Il pane prodotto con semola integrale di grano duro è denominato «pane di semola integrale».
  Il pane prodotto con semola integrale senza germe di grano duro è denominato «pane di semola integrale senza germe di grano».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia contestualmente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1.