ALLEGATO 1
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi.
SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DEL RELATORE 1.100.
Prima del comma 1 inserire il seguente:
01. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
2-ter) se il fatto è commesso in danno di persona ultrasettantenne.
0. 1. 100. 1. Sisto, Sarro.
All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei a trarre in inganno a: sessantacinque anni con le seguenti:, induce una persona di età superiore a settanta anni, che versa in situazioni di vulnerabilità psicofisica,.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire la parola: ultrasessantacinquenni con la seguente: ultrasettantenni;
alla rubrica dell'articolo 1 sostituire la parola: ultrasessantacinquenni con la seguente: ultrasettantenni;
nella parte conseguenziale, alla lettera c), sostituire la parola: anziane con la seguente: ultrasettantenni.
0. 1. 100. 2. Morani, Amoddio.
All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei a trarre in inganno a: sessantacinque anni con le seguenti:, induce una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata,.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni con le seguenti: soggetti vulnerabili;
alla rubrica dell'articolo 1 sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni con le seguenti: soggetti vulnerabili;
nella parte conseguenziale, alla lettera c), sostituire le parole: persone anziane con le seguenti: soggetti vulnerabili.
0. 1. 100. 3. Morani, Amoddio.
All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 1.», rubrica, sostituire la parola: «ultrasessantacinquenni», con le seguenti: «in condizione di minorata difesa in relazione all'età»;
b) al capoverso «Art. 1.», comma 1, capoverso «Art. 643-bis», rubrica, sostituire la parola: «ultrasessantacinquenni» con le seguenti: «in condizione di minorata difesa in relazione all'età»;
c) al capoverso «Art. 1.», comma 1, capoverso «Art. 643-bis», sostituire le parole: «di età superiore a sessantacinque anni» con le seguenti: «in condizione di minorata difesa in relazione all'età»;Pag. 25
d) al capoverso «Conseguentemente», dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 2, inserire il seguente: «Art. 2-bis. – (Modifica all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina). – 1. Al numero 3-quinquies), del comma 3, dell'articolo 628 del codice penale, la parola: «ultrasessantacinquenne» è sostituita dalle seguenti: «in condizione di minorata difesa in relazione all'età».
0. 1. 100. 4. Ferraresi.
Al comma 1, capoverso «Art. 643-bis» sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.
Conseguentemente, al titolo, la parola: ultrasessantacinquenni è sostituita dalla seguente: ultrasettantenni.
0. 1. 100. 5. Sarro, Sisto.
Al comma 1, capoverso «Art. 643-bis» dopo le parole: a trarre in inganno sono aggiunte le seguenti: ovvero con artefici e raggiri.
0. 1. 100. 6. Sisto, Sarro.
All'articolo 1, comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: altra utilità inserire le seguenti: , commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi,.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, primo comma, sostituire le parole da: uno a: 1500 con le seguenti: due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000.;
al medesimo capoverso, sopprimere il secondo ed il terzo comma.
0. 1. 100. 7. Morani, Amoddio.
All'articolo 1, comma 1, capoverso, dopo il primo comma, inserire il seguente: La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al primo comma è commesso con l'utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.
0. 1. 100. 8. Morani, Amoddio.
All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. All'articolo 640-quater del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo le parole: «del sistema,» sono inserite le seguenti: «e 643-bis».
0. 1. 100. 9. Ferranti.
ALLEGATO 2
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI
ART. 1.
Subemendamenti all'emendamento 1.100 del Relatore
All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei a trarre in inganno a: sessantacinque anni con le seguenti:, induce una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata,.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni con le seguenti: soggetti vulnerabili;
alla rubrica dell'articolo 1 sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni con le seguenti: soggetti vulnerabili;
nella parte conseguenziale, alla lettera c), sostituire le parole: persone anziane con le seguenti: soggetti vulnerabili.
0. 1. 100. 3. (nuova formulazione) Morani, Amoddio.
All'articolo 1, comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: altra utilità inserire le seguenti:, commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi,.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, primo comma, sostituire le parole da: uno a: 1500 con le seguenti: due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000;
al medesimo capoverso, sopprimere il secondo ed il terzo comma.
0. 1. 100. 7. Morani, Amoddio.
All'articolo 1, comma 1, capoverso, dopo il primo comma, inserire il seguente: La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al primo comma è commesso con l'utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.
0. 1. 100. 8. Morani, Amoddio.
All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. All'articolo 640-quater del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo le parole: «del sistema,» sono inserite le seguenti: «e 643-bis».
0. 1. 100. 9. Ferranti.
Emendamenti
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Modifica al codice penale in materia di frode in danno di persone ultrasessantacinquenni).
1. Dopo l'articolo 643 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:
«Art. 643-bis. – Frode patrimoniale in danno di persone ultrasessantacinquenni. Chiunque, con mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno, induce una persona di età superiore a sessantacinque anni a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 200 a euro 1.500.
La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 600 a euro 3.000:
1) se il fatto è commesso nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora;
2) se il fatto è commesso simulando un'offerta commerciale di beni o servizi;
3) se il fatto è commesso in prossimità di uffici postali o sedi di istituti di credito.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.».
Conseguentemente:
a) all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire, nella rubrica, alle parole: «643-bis» le seguenti parole: «643-ter», nonché alla parola: «truffa» la seguente parola: «frode»;
2) sostituire, al comma 1, la parola: «643» con la seguente: «643-bis»;
3) sostituire, al comma 1, capoverso, le parole: «643-bis» con le seguenti: «643-ter»; la parola: «truffa» con la seguente parola: «frode»; e le parole «640, secondo comma, numero 2-ter), e 643» con le seguenti parole: «643 e 643-bis»;
b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 640, secondo comma, numero 2-ter con le seguenti: 643-bis;
c) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: delitto di truffa, previsto dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-ter), del codice penale e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale con le seguenti parole: delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale e delitto di frode patrimoniale in danno di persone anziane di cui all'articolo 643-bis del codice penale.
1. 100. Il Relatore.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).
All'articolo 643 del codice penale le parole: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 1.302 euro a 3.500 euro».
4. 01. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.