CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 luglio 2017
851.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

  L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:
  Art. 403. – (Intervento della pubblica autorità a tutela dei minori). – Quando il minore si trova in uno stato di evidente abbandono o comunque esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico o psichico, la pubblica autorità, a mezzo dei competenti servizi sociali, ove consentito dalle circostanze, sentito il minore stesso che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ne dispone, in via urgente e provvisoria, il collocamento in un ambiente adeguato alle sue esigenze sino a quando si possa provvedere in modo stabile alla tutela della sua persona, valutando prioritariamente la possibilità di collocarlo presso parenti entro il quarto grado.
  L'autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento adottato in applicazione del primo comma al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del presente codice, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 4, 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
1. 1. Il Relatore.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  L'articolo 403 è sostituito dai seguenti:
  «Art. 403. – (Presupposti per l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia). – Nel caso in cui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.
  Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai finì del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso.

  Art. 403-bis. – (Rito camerale ed impugnazioni). – Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 669-sexies del codice di procedura civile. Il provvedimento emanato dal tribunale ordinario è reclamabile dinanzi alla Corte d'appello-sezione minori Pag. 20nelle forme previste dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. E ammesso altresì il ricorso per Cassazione entro novanta giorni decorrenti dal provvedimento assunto dalla Corte d'appello.

  Art. 403-ter. – (Modalità di esecuzione). – Il provvedimento di accoglimento deve essere eseguito senza indugio da una Unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine che non devono in ogni caso presentarsi in divisa. Il suindicato provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare prontamente un progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori».
1. 7. Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia pone in essere interventi volti al miglioramento del contesto in cui il minore vive.
  La pubblica autorità, nel caso in cui gli interventi di cui al primo comma risultino inefficaci, previo accertamento degli organi di protezione dell'infanzia, colloca il minore in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
  Decorsi novanta giorni dal collocamento del minore, assunte le opportune informazioni, la pubblica autorità verifica l'idoneità del luogo prescelto, anche al fine dell'assunzione di eventuali provvedimenti correttivi nell'interesse superiore del minore».
1. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia pone in essere interventi volti al miglioramento del contesto in cui il minore vive.
  Prima dell'adozione degli interventi, la pubblica autorità, anche a mezzo di un suo delegato, deve procedere all'ascolto del minore, che deve essere informato della natura del procedimento in corso. Dell'ascolto è redatto processo verbale ed è effettuata registrazione audio video.
  La pubblica autorità, nel caso in cui gli interventi di cui al primo comma risultino inefficaci, previo accertamento degli organi di protezione dell'infanzia, colloca il minore in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
  Decorsi novanta giorni dal collocamento del minore, assunte le opportune informazioni, la pubblica autorità verifica l'idoneità del luogo prescelto, anche al fine dell'assunzione di eventuali provvedimenti correttivi nell'interesse superiore del minore».
1. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Al comma 1, capoverso Art. 403 codice civile, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  La pubblica autorità è tenuta, prima di avviare le operazioni di collocamento in Pag. 21luogo sicuro del minore di cui al periodo precedente, a porre in essere interventi volti al miglioramento del contesto in cui il minore vive.
1. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Al comma 1, capoverso Art. 403 codice civile, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Prima dell'adozione degli interventi, la pubblica autorità, anche a mezzo di un suo delegato, deve procedere all'ascolto del minore, che deve essere informato della natura del procedimento in corso. Dell'ascolto è redatto processo verbale ed è effettuata registrazione audio video.
1. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Al comma 1, capoverso Art. 403 codice civile, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
  Decorsi novanta giorni dal collocamento del minore, assunte le opportune informazioni, la pubblica autorità verifica l'idoneità del luogo prescelto, anche al fine dell'assunzione di eventuali provvedimenti correttivi nell'interesse superiore del minore.
1. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Integrazione all'articolo 337-ter del codice civile, in materia di valutazione da parte del giudice della sussistenza di denunce pendenti a carico dei genitori per maltrattamenti familiari nell'adozione dei provvedimenti riguardo all'affidamenti dei figli nei casi di separazione e di divorzio).

  1. All'articolo 337-ter del codice civile, al secondo comma, dopo le parole: «e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore» aggiungere le seguenti: «tenendo in debito conto che non siano pendenti denunce a carico dei genitori per maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale,».
1. 01. Gebhard.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il giudice dispone l'erogazione, a favore dell'affidatario e indipendentemente dal reddito, sia in caso di affido a familiari che di affido extra familiare, di assegni familiari e prestazioni previdenziali relative al minore, nonché di rimborsi spese mensili».
1. 02. Carfagna.