CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2017
849.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

NUOVI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI DALLA RELATRICE E DAL GOVERNO

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 98 del Decreto Legislativo 1o agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

  1. All'articolo 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:
  «6-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 e dell'articolo 16, paragrafo 4 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità condanna inoltre l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
  16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento n. 2015/2120/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione Pag. 297elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120,000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
  16-quater. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.».

  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
2. 05. Il Governo.

ART. 4.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4.9. La Relatrice.

ART. 5.

  Sopprimerlo.

5.1. La Relatrice.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391. n. 78/52 e n. 79/110 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi).

  1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 è sostituito dal seguente:
  «Con decreto dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le modalità per il calcolo e l'aggiornamento dell'indennità per i bovini, bufalini e ovicaprini macellati o abbattuti nel corso dei piani di eradicazione e controllo per la tubercolosi, le brucellosi e la leucosi bovina enzootica.»

  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
9. 01. Il Governo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

  1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la parola «disponibile», sono aggiunte Pag. 298le seguenti: «purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.».

  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 02. Il Governo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).

  1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.».
  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. 03. Il Governo.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).

  1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
  2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il Prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.Pag. 299
  3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
  4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.
12. 04. La Relatrice.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 141, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).

  1. Nella legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 17, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «2. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.
  3. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 2 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale in questione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».
13. 1. La Relatrice.

Pag. 300

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI POSTI IN VOTAZIONE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, aggiungere le seguenti: le parafarmacie,.
2. 1. La XII Commissione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: l'inizio dell'attività di vendita, aggiungere le seguenti: l'acquirente,.
2. 2. La XII Commissione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, alla lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La banca dati di cui al presente comma è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.
2. 10. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi medicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».
2. 3. Cova, Bergonzi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni obbligatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Spetta sempre agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.».
2. 01. La XII Commissione.

Pag. 301

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 98 del Decreto Legislativo 1o agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

  1. All'articolo 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:
  «6-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 e dell'articolo 16, paragrafo 4 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità condanna inoltre l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
  16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento n. 2015/2120/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120,000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
  16-quater. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.».

  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono Pag. 302agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
2. 05. Il Governo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di apparecchiature terminali e potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Adeguamento al Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).

  1. Al Decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, articolo 98, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
  11-bis. Qualora accerti una violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2015/2120, l'Autorità irroga a ogni soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.
2. 02. (Nuova formulazione) Catalano.

ART. 4.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;
   b) all'articolo 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei confronti dell'autore del reato» sono inserite le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;
   c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «superiori a 5000 euro»;
   d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autore del reato» sono aggiunte le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;
   e) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: «esperita» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;
   f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018»;
   g) all'articolo 14, comma 4 le parole: «negli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi diciotto mesi».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 1. Sereni, Giulietti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis, La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.
4. 8. Gianluca Pini, Bossi.

Pag. 303

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. 9. La Relatrice.

ART. 5.

  Sopprimerlo.

5. 1. La Relatrice.

ART. 9.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.
9. 1. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili.
9. 2. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

  1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la parola «disponibile», sono aggiunte le seguenti: «purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.».
  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 02. Il Governo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).

  1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.».
  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. 03. Il Governo.

Pag. 304

ART. 10.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dell'allegato 1 inserire le seguenti: alla parte terza.
10. 6. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.
10. 8. (Nuova formulazione) Matarrelli, Laforgia.

ART. 11.

  Al comma 2, dopo le parole: ulteriori attività aggiungere le seguenti: di monitoraggio e controllo.
11. 2. La VIII Commissione.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
11. 1. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente», sono inserite le seguenti: «favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,»;
   b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd), sono aggiunte le seguenti:
    dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
    dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
    dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
    dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;Pag. 305
    dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
    dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
    dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti;
   c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
    d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
    d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
    d-quater) l'impatto delle borse «oxo-degradabili», così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, della direttiva 94/62/CE;
   d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE;
   e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

Art. 220-bis.
(Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica).

  1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
  2. I dati sono elaborati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva»;
   f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter e d-quater;Pag. 306
   g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

Art. 226-bis.
(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica).

  1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
   a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
   b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

  2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-ter.
(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

  1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
   a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
   b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

  2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
   a) dal 1o gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
   b) dal 1o gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
   c) dal 1o gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

Pag. 307

  3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
  4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.
  5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite;
   h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.
  4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
  4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:
   a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.
11. 02. La VIII Commissione.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti lettere:
   0a) all'articolo 4 sopprimere il comma 6;
   0a-bis) all'articolo 14 sopprimere il comma 5.
12. 6. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*12. 1. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*12. 5. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 14 comma 1 lettera c) è inserito infine il seguente periodo: Pag. 308«nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione».
12. 2. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 15 comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» sono inserite le parole: «, nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione».
12. 3. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 14 il comma 5 è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 15 il comma 4 è soppresso.
12. 4. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).

  1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
  2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il Prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.
  3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
  4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento Pag. 309di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.
12. 04. (Nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 141, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).

  1. Nella legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 17, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «2. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.
  3. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 2 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale in questione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».
13. 1. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).

  1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.
  2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.
13. 01. Quartapelle Procopio, Carrozza, Causi, La Marca, Locatelli, Tidei, Cimbro, Piras.

Pag. 310

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, aggiungere le seguenti: le parafarmacie,.
2. 1. La XII Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: l'inizio dell'attività di vendita, aggiungere le seguenti: l'acquirente,.
2. 2. La XII Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, alla lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La banca dati di cui al presente comma è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.
2. 10. Tancredi.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi medicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».
2. 3. Cova, Bergonzi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 98 del Decreto Legislativo 1o agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

  1. All'articolo 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:
  «6-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 e dell'articolo Pag. 31116, paragrafo 4 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità condanna inoltre l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento n. 2012/53/UE, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
  16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento n. 2015/2120/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 120,000,00 euro a 2.500.000,00 euro e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
  16-quater. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.».

  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
2. 05. Il Governo.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;
   b) all'articolo 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei confronti dell'autore del reato» sono inserite le seguenti: «salvo Pag. 312l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;
   c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «superiori a 5000 euro»;
   d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autore del reato» sono aggiunte le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;
   e) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: «esperita» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;
   f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018»;
   g) all'articolo 14, comma 4 le parole: «negli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi diciotto mesi».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 1. Sereni, Giulietti.
(Approvato)

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. 9. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 5.

  Sopprimerlo.

5. 1. La Relatrice.
(Approvato)

ART. 9.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.
9. 1. La XIII Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili.
9. 2. La XIII Commissione.
(Approvato)

Pag. 313

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

  1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la parola «disponibile», sono aggiunte le seguenti: «purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.».

  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 02. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).

  1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.».
  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. 03. (Nuova formulazione) Il Governo.
(Approvato)

ART. 10.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dell'allegato 1 inserire le seguenti: alla parte terza.
10. 6. Gianluca Pini, Bossi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.
10. 8. (Nuova formulazione) Matarrelli, Laforgia.
(Approvato)

ART. 11.

  Al comma 2, dopo le parole: ulteriori attività aggiungere le seguenti: di monitoraggio e controllo.
11. 2. La VIII Commissione.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai Pag. 314sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
11. 1. La XIII Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente», sono inserite le seguenti: «favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,»;
   b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd), sono aggiunte le seguenti:
    dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
    dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
    dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
    dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
    dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
    dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
    dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti;
   c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
    d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
    d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
    d-quater) l'impatto delle borse «oxo-degradabili», così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, della direttiva 94/62/CE;Pag. 315
   d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE;
   e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

Art. 220-bis.
(Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica).

  1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
  2. I dati sono elaborati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva»;
   f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter e d-quater;
   g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

Art. 226-bis.
(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica).

  1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
   a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
   b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una Pag. 316percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

  2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-ter.
(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

  1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
   a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
   b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

  2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
   a) dal 1o gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
   b) dal 1o gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
   c) dal 1o gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

  3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
  4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.
  5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite;
   h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.
  4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per Pag. 317cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
  4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:
   a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.
11. 02. La VIII Commissione.
(Approvato)

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).

  1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
  2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il Prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.
  3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
  4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.
12. 04. (Nuova formulazione) La Relatrice.
(Approvato)

Pag. 318

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).

  1. Nella legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 17, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «2. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.
  3. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 2 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale in questione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».
13. 1. La Relatrice.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).

  1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.
  2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.
13. 01. Quartapelle Procopio, Carrozza, Causi, La Marca, Locatelli, Tidei, Cimbro, Piras.
(Approvato)

Pag. 319

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. (C. 4469 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 4469 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016»,
   preso atto che il Protocollo oggetto di ratifica si richiama all'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013, che stabilisce, all'articolo 7, che il Tribunale di primo grado abbia una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera;
  rilevato altresì che il Protocollo, all'articolo 18, fissa l'entrata in vigore del Protocollo medesimo al trentesimo giorno successivo alla data in cui l'ultimo dei quattro Stati parte – Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito – abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
   considerato che tali disposizioni dovranno essere oggetto di verifica nel quadro del negoziato in corso per il recesso del Regno Unito dall'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.