CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2017
849.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 3.
(Piano straordinario per la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità).

  1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità è istituito un fondo denominato «Partecipazione attiva dei cittadini anziani», presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui dotazione è pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
  2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini anziani.
  3. Il piano straordinario di cui al comma 2 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico per le amministrazioni locali che valorizzano l'impegno dei cittadini anziani in attività sociali di pubblica utilità.

Art. 3-bis.
(Contratto).

  1. Lo svolgimento di lavori di utilità sociale da parte dei cittadini anziani avviene mediante stipulazione di un contratto di collaborazione privato e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
  2. Il contratto, tenuto conto delle capacità e delle competenze dei cittadini anziani, regolamenta con specifiche norme la prestazione, le modalità di svolgimento, il compenso, la durata e il diritto di recesso.

Art. 3-ter.
(Compensi).

  1. I compensi per lo svolgimento dei lavori di utilità sociale devono essere adeguati all'attività svolta e sono corrisposti in modo forfettario, anche mediante la concessione Pag. 272di buoni pasto, e opportunamente concordati tra le parti interessate.
  2. Le amministrazioni comunali possono altresì concordare con le parti interessate l'istituzione di un sistema di valorizzazione delle attività svolte attraverso la concessione di punti che, una volta accumulati, possono essere tradotti in benefici concreti per l'accesso prioritario e gratuito a determinati servizi pubblici comunali, quali nidi e assistenza diurna per persone non autosufficienti, abbonamenti per i trasporti pubblici locali e per le palestre, nonché per l'accesso a manifestazioni e spettacoli, ovvero in forme similari.
  3. Il punteggio accumulato dal cittadino anziano può essere trasferito ai propri familiari.
  4. L'amministrazione comunale, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
  5. I compensi di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini fiscali e contributivi.
3. 1. Rondini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le amministrazioni comunali possono concordare con le parti interessate l'istituzione di un sistema di valorizzazione delle attività svolte attraverso la concessione di punti che, una volta accumulati, possono essere tradotti in benefìci concreti per l'accesso prioritario e gratuito a determinati servizi pubblici comunali, quali nidi e assistenza diurna per persone non autosufficienti, abbonamenti per i trasporti pubblici locali e per le palestre, nonché per l'accesso a manifestazioni e spettacoli, ovvero in forme similari.
  2-ter. Il punteggio accumulato dal cittadino anziano può essere trasferito ai propri familiari.
  2-quater. L'amministrazione comunale, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
3. 2. Rondini.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e accompagnamento fino a: solitudine con le seguenti:, accompagnamento e sostegno nei confronti di persone che si trovino in stato di necessità, anche temporanea,.
4. 4. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane.

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis. valorizzazione delle capacità, delle competenze e dei saperi delle persone anziane.
4. 5. Murer, Nicchi, Fossati, Fontanelli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: promozione di eventi con le seguenti: promozione e organizzazione di eventi.
4. 6. Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il coinvolgimento delle persone anziane nelle attività elencate al comma precedente non può in ogni caso essere sostitutivo di attività per il cui esercizio è richiesta una formazione, una competenza o un'abilitazione specifica e non può essere sostitutivo di un servizio che deve essere garantito dall'organico già previsto per tali attività. È fatto divieto di utilizzare le persone anziane al di fuori delle finalità previste dalla presente legge e come pratica Pag. 273elusiva degli obblighi vigenti in materia di lavoro e d'impiego.
4. 1. Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il coinvolgimento delle persone anziane nelle attività elencate al comma precedente non può in ogni caso costituire una pratica elusiva degli obblighi vigenti in materia di lavoro e d'impiego.
4. 2. Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  1-bis. È fatto divieto di utilizzare le persone anziane al di fuori delle finalità previste dalla presente legge o come pratica elusiva degli obblighi vigenti in materia di lavoro e d'impiego.
4. 3. Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: lungo tutto l'arco della vita, aggiungere le seguenti: i progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e della conoscenza informatica e delle nuove tecnologie, le iniziative e gli strumenti di approfondimento culturale e artistico, le attività ludiche e fisiche,.
6. 1. Nicchi, Murer, Fossati, Fontanelli.

ART. 7.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,.
7. 1. Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
8. 1. Murer, Fossati, Fontanelli, Nicchi.

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ALLEGATO 2

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini.

EMENDAMENTO 8.10 DEL RELATORE

ART. 8.

  Al comma 2, sostituire le parole: annua pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 con le seguenti: pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   b) sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. 10. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e accompagnamento fino a: solitudine con le seguenti:, accompagnamento e sostegno nei confronti di persone che si trovino in stato di necessità, anche temporanea,.
4. 4. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Amato.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane.

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) valorizzazione delle capacità, delle competenze e dei saperi delle persone anziane.
4. 5. Murer, Nicchi, Fossati, Fontanelli, Casati.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche.
4. 6. (Nuova formulazione) Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi, Amato.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: lungo tutto l'arco della vita, aggiungere le seguenti: anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione,.
6. 1. (Nuova formulazione) Nicchi, Murer, Fossati, Fontanelli, Amato.

ART. 7.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,.
7. 1. Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi, Carnevali.

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
8. 1. Murer, Fossati, Fontanelli, Nicchi, D'Incecco.

  Al comma 2, sostituire le parole: annua pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 con le seguenti: pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Pag. 276

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   b) sostituire l'articolo 9 con il seguente:
  Art. 9. (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. 10. Il Relatore.