CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2017
849.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.
RELAZIONE TECNICA PRESENTATA DAL GOVERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 79, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

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ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: revisione con la seguente: riduzione.
2. 502. La Relatrice.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, nel terzo periodo, le parole «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati»;
   b) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;
   c) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.»;
   d) il comma 3 è soppresso.
3. 500. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.
  3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive paralimpiche e le discipline sportive paralimpiche non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Pag. 237
  4. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente articolo. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche, nonché agli enti di promozione sportiva paralimpici.»
3. 0. 500. La Relatrice.

ART. 5.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 come modificato dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti.».
5. 500. La Relatrice.

  All'articolo 5, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  «4-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 3-bis della presente legge. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.
  4-ter. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpici adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.
  4-quater. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti.».
5. 501. La Relatrice.

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ALLEGATO 3

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi.

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

ART. 1.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Costituzione della fondazione).

  1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la regione Emilia Romagna, i comuni di Modena e Reggio Emilia e gli altri comuni di tali province che intendano aderire all'iniziativa, nonché l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, di seguito nominata «Fondazione».
  2. La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi istituti psichiatrici, che intendano aderirvi.

Art. 2.
(Natura giuridica e disciplina).

  1. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale e amministrativa.
  2. Essa è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. Può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati.

Art. 3.
(Finalità).

  1. La Fondazione persegue le seguenti finalità:
   a) conservare e valorizzare nella propria struttura, che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e dall'archivio iconografico degli ex ricoverati;
   b) promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale, dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li sostituiscono, negli aspetti scientifici e sociali, nonché al rapporto con le comunità;
   c) coordinare la rete nazionale dei comuni e delle ASL sedi degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata con l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180.

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Art. 4.
(Organi).

  1. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:
   a) l'assemblea;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il presidente;
   d) il collegio dei revisori dei conti.

  2. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 4, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 6.
(Quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180).

  1. L'anno 2018 è dedicato alla salute mentale quale ricorrenza del quarantesimo anniversario dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1978, n. 180.
  2. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, indìce e sostiene in tutto il territorio nazionale iniziative di diffusione della conoscenza della legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
1. 100. La Relatrice.