CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2017
846.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO DALLA RELATRICE

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).

  1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da quattro funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
  2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.
  3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
  4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.
12. 04. La Relatrice.