CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 giugno 2017
843.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09495 Vezzali: Sull'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie concorsuali per la scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in discussione riguarda il concorso a posti di personale docente bandito con i decreti direttoriali del 23 febbraio 2016.
  In particolare, con essa si propone di eliminare il limite del 10 per cento per la formazione delle graduatorie di merito del concorso a posti di personale docente previsto dall'articolo 1, comma 113, lettera g), della legge n. 107 del 2015, che ha, in tal senso, modificato il comma 15 dell'articolo 400 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.
  Si evidenzia come la questione sollevata nell'atto di sindacato ispettivo in argomento sia già stata affrontata e risolta dall'Amministrazione.
  La stessa è stata, difatti, oggetto di approfondite riflessioni anche in sede di dibattito parlamentare presso questa Commissione e ha trovato soluzione nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in applicazione della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015.
  Si ricorda che, nei pareri approvati, rispettivamente, in data 15 marzo 2017 dalla 7o Commissione del Senato, ed il successivo 16 marzo dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera, è stata posta al Governo una condizione, quella di coprire prioritariamente il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016, anche in deroga al limite del 10 per cento, limitatamente a quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo alle legittime aspettative dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo.
  Ciò nell'ambito di una serie di misure che, rivedendo l'intera disciplina transitoria per l'accesso nei ruoli di docente, consentono di passare in modo graduale dall'attuale situazione al nuovo percorso di formazione iniziale, tirocinio e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, mediante l'introduzione di procedure di valutazione e selezione che garantiscano di coprire, in modo regolare e prestabilito, con docenti di ruolo, i posti vacanti e disponibili, nonché di assicurare la continuità didattica nelle scuole, sempre tenendo conto dell'esperienza e dei titoli di chi già insegna nelle scuole.
  Il Governo ha accolto la descritta condizione in sede di stesura definitiva del testo di decreto legislativo. Di conseguenza, con l'approvazione definitiva del decreto legislativo summenzionato, si prevede che già nel mese di settembre 2017 coloro i quali hanno superato le prove concorsuali e tuttavia non hanno conseguito un punteggio sufficiente per essere iscritti in graduatoria potranno ciononostante essere assunti in ruolo, nell'ambito del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili e secondo l'ordine del punteggio.

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ALLEGATO 2

5-10953 Di Benedetto: Sulla riduzione del fondo unico per l'edilizia scolastica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le interrogante chiede chiarimenti circa il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017 che inciderebbe anche sui fondi destinati all'edilizia scolastica nella misura di 13 milioni di euro.
  Al riguardo, si precisa che il Fondo unico per l'edilizia scolastica non è legato ai trasferimenti regionali e, pertanto, non appare collegato all'intesa in Conferenza richiamata nell'interrogazione.
  In proposito, si può rassicurare che negli ultimi 2 anni le risorse per l'edilizia scolastica sono notevolmente aumentate. A titolo esemplificativo si ricordano, tra gli altri, i seguenti provvedimenti legislativi che hanno introdotto nuovi stanziamenti:
   la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che ha previsto un rifinanziamento della programmazione triennale pari a 1,5 miliardi di euro per i prossimi 8 anni;
   la legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di bilancio per il 2017) all'articolo 1, comma 140, ha previsto l'istituzione di un Fondo per le infrastrutture. Il MIUR ha chiesto il finanziamento di 2 programmazioni, una relativa all'adeguamento antisismico delle scuole e l'altra relativa ai casi critici emersi a seguito dell'espletamento delle indagini diagnostiche sugli elementi strutturali e non strutturali dei solai e dei controsoffitti;
   infine, il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (articolo 20-bis.), che destina ulteriori risorse per le indagini di vulnerabilità sulle scuole delle aree a rischio sismico 1 e 2, cioè, quelle a maggior pericolo, nonché il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (articolo 41).

  Tali interventi normativi, riportati a titolo dimostrativo, provano che non solo gli investimenti sull'edilizia scolastica non sono diminuiti ma sono addirittura aumentate le risorse a vario titolo investite.
  Per quanto concerne le deroghe agli equilibri di bilancio (spazi finanziari) si ribadisce che, pur trattandosi di risorse appostate dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'edilizia scolastica, non sono conteggiate nel fondo unico poiché verificate dallo stesso Dicastero tramite i bilanci degli enti, dove sono da subito disponibili.
  Infine, riguardo alla cifra di 3,9 miliardi di euro di capienza del Fondo unico, di cui si chiede di specificare e distinguere tra stanziamenti di risorse e interventi riconducibili a diverse operazioni, si segnala che tali dati sono reperibili sul sito istituzionale del MIUR.

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ALLEGATO 3

5-11410 Ghizzoni: Sullo svolgimento delle prove suppletive del concorso ordinario rivolto ai docenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione cui si risponde riguarda i candidati ai concorsi per personale docente banditi nel 2016 i quali, esclusi in primo tempo per mancanza del requisito del possesso dell'abilitazione, sono stati ammessi successivamente a partecipare a prove suppletive in seguito alle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato.
  In primo luogo, è indispensabile evidenziare che l'ammissione alle prove concorsuali bandite nel 2016 è stata riservata da questa Amministrazione ai titolari di abilitazione all'insegnamento, come previsto dalla stessa legge n. 107, al comma 110 dell'articolo 1.
  La partecipazione di candidati anche se non abilitati alle suddette procedure è avvenuta esclusivamente a seguito di ordinanze cautelari del giudice amministrativo che hanno ammesso, con riserva, alle prove scritte suppletive alcune categorie di docenti.
  È da precisare, in ogni caso, che non è in capo all'Amministrazione il potere di operare un'ulteriore verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, se non all'interno della dinamica processuale, ovvero in sede di trattazione nel merito dinanzi al primo Giudice od al Consiglio di Stato.
  Avverso tali provvedimenti – posto l'obbligo di dover ottemperare – la stessa Amministrazione ha, comunque, proposto impugnativa.
  Pertanto, l'Amministrazione – come già riferito in risposta ad un'interrogazione resa in questa Commissione in data 18 maggio scorso – con un notevole sforzo organizzativo, ha provveduto ad attivare due sessioni di prove suppletive nei mesi di aprile e maggio 2017, cui hanno partecipato i ricorrenti risultati destinatari di pronunce favorevoli e a fornite indicazioni agli Uffici scolastici regionali, richiamando l'attenzione sulla necessità di prestare la dovuta ottemperanza alle pronunce della magistratura amministrativa.
  Quello che, rispetto al contenzioso in argomento, potrebbe essere letto come un comportamento non uniforme dell'Amministrazione su tutto il territorio nazionale è, in realtà, un comportamento dettato dalle pronunce dalla magistratura amministrativa che, in taluni casi, si è espressa in maniera diversificata rispetto alle varie tipologie di ricorrenti.
  Si assicura, comunque, che la verifica delle singole situazioni riferite a ciascun ricorrente verrà effettuata con la massima sollecitudine, attesa l'evidente urgenza di concludere le procedure selettive ancora in corso e provvedere alla pubblicazione delle relative graduatorie in favore dei soli candidati in possesso dei titoli prescritti, con esclusione, degli aspiranti che, ammessi alle prove suppletive, abbiano visto venir meno il titolo giudiziale di ammissione cautelare con riserva per effetto di successive pronunce favorevoli all'Amministrazione.
  Nel frattempo, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 59 del 2017, in materia di «Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente» che all'art. 17, comma 2, lettera a), statuisce che il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente mediante prioritario scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette nel 2016, anche in deroga al limite percentuale Pag. 113del 10 per cento previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) per coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.
  In conclusione, si rassicura che questo Ministero sta monitorando costantemente la situazione al fine di individuare e valutare opportune misure che meglio possano venire incontro alle esigenze di coloro che, già dichiarati vincitori dell'ultimo concorso, divengano idonei a seguito dell'eventuale inserimento in graduatoria dei vincitori delle prove suppletive.

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ALLEGATO 4

5-11528 Pili: Sui corsi di studio presso l'Istituto alberghiero Antonio Gramsci di Monserrato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le interrogante sollecita l'attivazione, per il prossimo anno scolastico, presso il corso serale dell'Istituto alberghiero «Antonio Gramsci» di Monserrato, della terza classe dell'indirizzo sala-vendita al fine di soddisfare le richieste avanzate al riguardo da venti studenti.
  Al riguardo, si riferiscono gli elementi informativi acquisiti dal competente Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, il quale ha fatto presente che l'IPSAR «Gramsci» di Monserrato non ha mai avuto, nell'ambito corso serale, l'articolazione richiesta.
  Si ricorda, in via preliminare, che la definizione della rete scolastica e la modifica dell'offerta formativa delle scuole rientra nella competenza delle regioni, secondo le norme di rango costituzionale e ordinario vigenti in materia.
  Ciò posto, il competente U.S.R. ha riferito a questo Ministero che la Regione Sardegna ha già deliberato la modifica dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2017/2018 senza inserire alcun cambiamento riguardante l'IPSAR «Gramsci».
  Conseguentemente, allo stato, l'U.S.R. è nell'impossibilità di attribuire ulteriori indirizzi o articolazioni ad istituzioni scolastiche della regione, salvo eventuali diverse decisioni della Regione Sardegna che, tuttavia, dovrebbero essere comunicate in tempo utile per la determinazione degli organici.
  Qualora si realizzassero le condizioni sopra descritte, l'Amministrazione non mancherà di seguire la vicenda al fine di una positiva conclusione della stessa in aderenza alle rappresentate aspettative degli studenti.

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ALLEGATO 5

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Le comunico che la Commissione da me presieduta ha deliberato, in data odierna, il seguente parere:
  La VII Commissione cultura esaminato nelle sedute del 20, 21 e 22 giugno 2017 l'atto Camera 3012-B;
   udito l'ampio dibattito al quale integralmente ci si riporta;
   considerato che in tema di diritti connessi al diritto d'autore, il mercato è stato liberalizzato nel 2012, non senza dar luogo a problemi applicativi che hanno avuto anche risvolti di contenzioso, ragione per cui l'articolo 1, comma 57, del provvedimento in esame modifica l'articolo 73 della legge n. 633 del 1941, nel senso di consentire l'esercizio e la riscossione dei diritti connessi non solo al produttore del fonogramma ma anche agli artisti interpreti o esecutori attraverso propri intermediari cui costoro conferiscano mandato in forma scritta (al proposito s'intende che il rinvio all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012 è all'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 2017);
   osservato che in tema di beni culturali, il provvedimento apporta molteplici modifiche;
   dato per noto il complesso intreccio di disposizioni che contribuiscono a identificare la nozione di bene culturale, ivi comprese le norme che prevedono l'esenzione dalle misure di tutela dei beni opera di persone viventi o la cui esecuzione risalga a differenti soglie di età;
   preso atto a questo riguardo che il comma 176, lettera a) n. 1 dell'atto Camera 3012-B introduce nel codice dei beni culturali, all'articolo 10 comma 3, la lettera d-bis) che enuclea una nuova categoria di beni (quella delle cose a chiunque appartenenti che presentino un interesse eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale nazionale);
   osservato, altresì, che – eccezione fatta per questi ultimi beni – la soglia di età prima della quale non si applica il regime di tutela previsto dal codice è spostato da 50 a 70 anni;
   ritenuto con favore che, per quel che concerne la circolazione dei beni culturali e il mercato delle cose d'arte, il registro che gli operatori devono conservare, ai sensi dell'articolo 63 del codice dei beni culturali, dovrà essere tenuto in formato elettronico con caratteristiche tali da consentire la consultazione in tempo reale da parte del sovrintendente e che esso dovrà essere articolato in due parti, nella prima delle quali dovranno essere indicate le cose per la cui esportabilità è necessaria la presentazione fisica all'ufficio esportazione; nella seconda delle quali invece le cose per cui tale presentazione non è necessaria e l'attestato di esportazione potrà essere rilasciato in via informatica;
   ritenuto non di meno che la successione di interventi di novella legislativa sul corpo del codice dei beni culturali a lungo andare ne logora la tenuta organica, con particolare riferimento alla funzione di tutela;
   considerato, altresì, che nel comma 176 dell'atto Camera 3012-B alla lettera g), Pag. 116n. 3, capoversi commi 4 e 4-bis è introdotto in via generale il principio dell'autocertificazione rispetto al valore dei beni culturali, le cui procedure e modalità però devono essere stabilite con decreto ministeriale il quale dovrà essere auspicabilmente strutturato per tipologie di beni e fare riferimento a statistiche attendibili del loro valore corrente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di introdurre disposizioni che disciplinino in modo più netto soggetti e attribuzioni nell'esercizio e nella riscossione dei diritti connessi al diritto d'autore;
   b) valutino le Commissioni di inserire una disposizione che rechi un termine entro cui il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno (previsto dall'articolo 63 del codice dei beni culturali, al comma 2, secondo periodo), debba essere aggiornato onde individuare anche i criteri applicativi del terzo e aggiuntivo periodo nel medesimo comma 2, che andrebbe raccordato con le disposizioni dell'articolo 68, comma 1;
   c) valutino le Commissioni l'opportunità di inserire una disposizione inerente alla differenza tra l'attestato di libera circolazione e l'introducendo «passaporto» di cui al comma 177, lettera b.