CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 giugno 2017
842.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (C. 3537 Venittelli).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (3537 Venittelli),
   rilevato che il testo della Convenzione reca disposizioni concernenti le caratteristiche strutturali dei pescherecci, sia con riguardo alle prescrizioni riferite alla costruzione (articolo 26) sia con riguardo alle dotazioni di bordo per l'alloggio (articolo 28 e Allegato III) e per il primo soccorso in caso di infortunio (articolo 30), ed inoltre – per le imbarcazioni di dimensioni significative che operano abitualmente per più di tre giorni in mare – prevede specifiche disposizioni a carico degli armatori (articolo 32);
   valutata favorevolmente l'introduzione di prescrizioni che – in quanto volte alla tutela della salute e al miglioramento delle condizioni di lavoro – implementano la normativa nazionale sul piano delle autorizzazioni preventive e delle relative attività di ispezione e controlli;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 13 giugno 2017, che ha peraltro informato della predisposizione di un apposito disegno di legge governativo di ratifica, su cui il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno già manifestato il proprio assenso;
   evidenziata la indicazione del medesimo rappresentante del Governo circa la necessità di individuare, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale Autorità competente, in conformità di quanto statuito competenti per la Convenzione quadro sul lavoro marittimo OIL MLC 2006;
   richiamata infine la direttiva del Consiglio UE 2017/159 del 19 dicembre 2016 pubblicata lo scorso 31 gennaio 2017 che comunque impone agli Stati membri l'attuazione della Convenzione in oggetto entro il 15 novembre 2019 nelle forme concordate il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 3 del progetto di legge di ratifica, si individui, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale Autorità competente.

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ALLEGATO 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato), con esclusivo riguardo alle norme di propria competenza introdotte oppure modificate nel corso dell'esame in Senato,
   rilevato che, in materia di comunicazioni, le modifiche ai commi 41 e 43 sono volte a rafforzare la posizione degli utenti nella fase di recesso o cambio di gestore ovvero a inasprire le sanzioni a carico dei gestori del servizio universale, mentre la nuova disciplina del comma 44, sulle comunicazioni indesiderate, è suscettibile di diverse interpretazioni circa l'effettiva possibilità di consentire ai destinatari di sottrarsi a chiamate telefoniche a scopo promozionale o pubblicitario;
   rilevato che i commi da 49 a 54 recano misure volte a promuovere la diffusione dei pagamenti digitali con addebito su credito telefonico, anche a fini sociali, in funzione di una maggior tutela dell'utente;
   segnalato che il comma 58 è stato modificato al Senato nel senso di aggiornare al 30 settembre 2017 la scadenza della attribuzione esclusiva alla società Poste italiane Spa dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari nonché delle violazioni del codice della strada;
   richiamate le nuove disposizioni in materia di trasporti recate ai commi 168 e 169, inerenti l'uso di nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti con riguardo ai servizi di trasporto pubblico locale;
   evidenziate le nuove deleghe inserite nel disegno di legge e segnatamente quella per la revisione della disciplina in materia autoservizi pubblici non di linea (commi da 180 a 183) e per l'introduzione della normativa riguardante l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari (commi da 185 a 188);
   ricordato che il comma 184, introdotto dal Senato, consente alle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori la locazione dei veicoli da altri operatori;
   preso atto che i commi da 189 a 193 intendono favorire la creazione di un unico Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo);
   rilevato infine che il Senato ha modificato numerose disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, tra cui quelle concernenti gli obblighi a contrarre (comma 2), gli sconti legati all'istallazione della scatola nera e di tariffe per gli automobilisti residenti nelle province a maggior tasso di sinistrosità (commi da 6 a 11), la comunicazione dei preventivi (comma 12) e dei relativi importi (comma 13), i testimoni in caso di sinistri (comma 15) e i conseguenti indennizzi (comma 22), nonché i divieti di rinnovo tacito (comma 25) e, infine, l'ultrattività della copertura per talune richieste di risarcimento (comma 26), mentre, al comma 29 è stata aggiornata la data di Pag. 120decorrenza della norma che impone l'elevazione dei massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente;
   valutata positivamente la portata complessiva dell'intervento normativo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   al comma 44, nella parte che introduce il nuovo comma 4-ter dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) concernente le comunicazioni indesiderate, si abbia cura di verificare che le nuove disposizioni rafforzino la possibilità di consentire agli utenti di respingere eventuali chiamate non desiderate e, più in generale, il contrasto alla pratica del cosiddetto «telemarketing selvaggio».