CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 giugno 2017
842.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10155 Mattiello: Sulla situazione dei latitanti italiani negli Emirati Arabi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, l'Onorevole Mattiello – richiamando la risoluzione con la quale si impegnava il Governo a presentare con urgenza il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, sottoscritti, dalle parti il 16 settembre 2015, e ad agire, in via diplomatica, al fine di ottenere medio tempore l'estradizione di latitanti localizzati in quei Paesi – chiede notizie in ordine alla attuale presenza, in territorio emiratino, di destinatari di provvedimenti coercitivi dell'autorità giudiziaria italiana, e quali misure urgenti il Governo intenda adottare in conformità alla risoluzione citata.
  L'atto di indirizzo politico adottato, in data 29 Luglio 2016, dalla II Commissione giustizia della Camera, focalizzava l'attenzione sul ritardo nel recepimento dell'accordo di cooperazione in materia giudiziaria, già sottoscritto tra il Governo italiano e gli Emirati Arabi Uniti, impegnando il Governo a calendarizzare con urgenza il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati, ad impegnarsi per favorire un rapido iter in Parlamento per la sua approvazione, ad agire per le vie diplomatiche al fine di ottenere comunque l'estradizione.
  In tale prospettiva, va premesso come il Governo abbia intrapreso tutte le iniziative che volgono nella direzione auspicata dall'onorevole interrogante.
  Come noto, il trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti è stato firmato dal Ministro della giustizia il 16 settembre 2015.
  L'accordo, sottoscritto su richiesta italiana, risponde all'obiettivo di ridurre, mediante una rete il più possibile estesa di trattati bilaterali, gli ambiti in cui possono trovare riparo i soggetti ricercati dalla giurisdizione.
  Il Governo ha provveduto tempestivamente ad avviare l'iter di ratifica dei due accordi, concludendo rapidamente tutte le fasi procedurali propedeutiche alla presentazione del disegno di legge di ratifica in Parlamento.
  In considerazione del fatto che l'ordinamento degli Emirati, in coerenza con il diritto islamico» prevede la sanzione della pena di morte, nel corso della istruttoria del provvedimento normativo di ratifica si è posta la questione del rispetto dei canoni previsti dalla sentenza costituzionale n. 223/1996, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale e dell'articolo IX del trattato di estradizione dei 1983 con gli USA, in quanto «l'assolutezza, del principio costituzionale richiamato (divieto della pena di morte) viene infirmata dalla presenza di una norma che demanda a valutazioni discrezionali, caso per caso, il giudizio sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dal Paese richiedente».
  Va inoltre segnalato che il 5 agosto 2016 è entrata in vigore la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Pag. 63Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive».
  L'articolo 5 della legge modifica (tra l'altro), con immediato effetto precettivo, le disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero a tutela dei diritti fondamentali, prevedendo, in particolare, al comma 1, che: «All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1». La normativa attualmente vigente prevede, pertanto, garanzie particolarmente pregnanti (sulla falsariga della citata decisione della Corte costituzionale in materia) in tema di estradizione per l'estero, laddove lo Stato richiedente preveda la pena di morte.
  L'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016 n. 149 ha, dunque, determinato una incompatibilità. Dell'articolo 3 lettera d («Motivi di rifiuto obbligatori») del testo del Trattato di estradizione con la legislazione italiana.
  Si tratta, pertanto, di profili che impongono particolare cautela nella ratifica di trattati di mutua assistenza giudiziaria ed estradizione con Paesi terzi che riconoscono ed applicano la pena di morte, e sulle quali il Governo è impegnato nella ricerca di una soluzione tecnica coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento.
  La collaborazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel settore penale internazionale è, pertanto, allo stato regolata sulla base della cortesia internazionale, a condizione di reciprocità.
  In siffatto contesto, e con particolare riferimento «alla situazione dei latitanti di cui nel tempo si è avuto notizia e se risultino effettivamente ancora in territorio emiratino» la competente articolazione ministeriale ha rappresentato come siano state presentate dal Ministro della Giustizia, nell'ultimo biennio, diverse richieste di estradizione alle Autorità degli Emirati Arabi Uniti, a seguito della localizzazione in territorio emiratino di diversi latitanti italiani ricercati per l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere o sentenze definitive di condanna.
  Si citano, a mero titolo esemplificativo, le richieste di estradizione relative a:
   ALFANO Massimiliano, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di lesioni personali gravi e porto abusivo di armi, aggravati dalla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso;
   SCHETTINO Gaetano e IMPERIALE Raffaele, destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere per reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente di tipo cocaina, con le aggravanti del fatto di essere l'organizzazione armata e dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare le organizzazioni di stampo mafioso operanti in Napoli e provincia, dagli anni ’90 ad oggi;
   NUCERA Andrea, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
   GETTI SERBELLONI ALBERICO Antonio Giulio, destinatario di ordine di esecuzione per l'espiazione della pena residua di anni 8, mesi 6 e giorni 7 di reclusione, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerose violazioni di norme tributarie.

  Tali richieste di estradizione non hanno, tuttavia, avuto seguito, come avvenuto anche in riferimento alla posizione di Amedeo Gennaro MATACENA.
  Nei confronti del predetto sono state presentate due richieste di estradizione: la prima, finalizzata all'esecuzione della sentenza Pag. 64della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria n. 15/2012, irrevocabile il 5 giugno 2013, con la quale il MATACENA è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso; la seconda, finalizzata all'esecuzione della misura cautelare disposta nei confronti del Matacena con ordinanza emessa in data 24 aprile 2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, per i reati di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori.
  Entrambe le richieste, sottoscritte dal Ministro della Giustizia, sono state tempestivamente trasmesse alle competenti autorità emiratine attraverso canali diplomatici e sono state riformulate sulla base delle osservazioni formulate dalle Autorità emiratine che, nel rigettare la prima domanda, avevano ravvisato difetti formali.
  Secondo quanto comunicato dal Ministero degli affari esteri, al fine di dare impulso alle interlocuzioni svolte per via diplomatica, la Farnesina ha continuato a ribadire alle Autorità di Abu Dhabi come il fatto che ancora gli accordi giudiziari non siano vigenti e specie l'attuale pendenza dei loro procedimenti di ratifica non debbano costituire motivo per non dare seguito alle richieste di estradizione già presentate dall'Italia agli EAU, sulla base della cortesia internazionale.
  L'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi è quindi intervenuta numerose volte al più alto livello e proseguirà a sensibilizzare le Autorità locali sulle richieste delle Autorità Giudiziaria italiana.
  Ulteriore strumento di discussione potrà essere costituito dalla Commissione consolare mista, la cui convocazione è stata promossa dal Ministro degli Esteri in occasione della visita negli Emirati nel gennaio scorso, e che avrà proprio il compito di esaminare in maniera sistematica le principali questioni di carattere consolare che riguardano entrambi i Paesi.
  Nella prospettiva di definire, con la massima tempestività, i casi pendenti e di favorire la soluzione delle criticità riscontrate nella cooperazione giudiziaria tra i due Paesi, il Ministero della giustizia ha promosso, d'intesa con il Ministero degli Esteri, iniziative finalizzate all'avvio di nuovi negoziati con gli Emirati Arabi, che possano preludere alla condivisione di modifiche dell'accordo in materia di estradizione.
  Lo scorso 24 maggio si è tenuta, a tal fine, presso il Gabinetto del Ministro della giustizia una riunione sul tema con il Ministero degli Esteri, finalizzata, tra l'altro, a definire, nel quadro delle relazioni politico-istituzionali in cui l'accordo di cooperazione giudiziaria penale andrà ad operare, un imminente incontro con il Ministro della giustizia emiratino.
  In particolare, il Ministero della giustizia ha chiesto in questo mese di giugno alle Autorità degli E.A.U. la disponibilità ad un incontro bilaterale con l'obiettivo, tra l'altro, di proporre una diversa formulazione dell'articolo 3 lettera d) (Motivi di rifiuto obbligatori) dell'Accordo in materia di estradizione, così da superare le criticità sollevate a livello politico ed allineare il testo alla legislazione italiana, come modificata dalla citata legge 21 luglio 2016 n. 149.
  Si assicura, pertanto, che il Ministro della giustizia mantiene sulla vicenda dell'estradizione di Matacena e di tutti gli altri casi pendenti la massima attenzione e che il Governo continuerà a promuovere ogni iniziativa utile a garantire l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

Pag. 65

ALLEGATO 2

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sopprimere l'articolo.
1. 1. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645 «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione»).

  1. All'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, terzo comma, dopo le parole: «a mezzo della stampa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero attraverso strumenti telematici o informatici».
1. 2. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art.293-bis», primo comma, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato.
1. 3. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art.293-bis», primo comma, dopo la parola: Chiunque inserire le seguenti: , in modo che derivi pericolo di riorganizzazione del partito fascista.
1. 5. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art.293-bis», primo comma, sopprimere le parole da:, anche solo fino a: chiaramente riferiti.
1. 4. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

Pag. 66

ALLEGATO 3

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,».
1. 3. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

Pag. 67

ALLEGATO 4

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci e C. 407 Caparini.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Sannicandro, Rostan, Leva.

  Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 640 del codice penale in materia di truffa).

  L'articolo 640 del codice penale è così sostituito:
  Art. 640 – (Truffa) – 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 102 euro a 2.064 euro.
  2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 618 euro a 3.098 euro:
   1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
   2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
   2-bis) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11) c.p.
   2-ter) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

  3. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 2-bis) 2-ter), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

  All'articolo 643 del codice penale le parole: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.302 euro a 3.500 euro».

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
1. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Pag. 68

  Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 640 del codice penale in materia di truffa).

  L'articolo 640 del codice penale è così sostituito:
  «Art. 640 – (Truffa) – 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 102 euro a 2.064 euro.
  2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 618 euro a 3.098 euro:
   1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
   2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
   2-bis) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11) c.p.
   2-ter) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

  3. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 2-bis) 2-ter), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».
1. 3. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «2-ter)» sostituire la parola: ultrasessantacinquenne con la seguente: ultrasettantenne.

  Conseguentemente, al titolo, la parola: ultrasessantacinquenni è sostituita dalla seguente: ultrasettantenni.
1. 4. Sarro, Sisto.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Rostan, Sannicandro, Leva.

  Al comma 1, capoverso «comma 643-bis», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole:, secondo comma, numero 2-ter),;
   b) alla rubrica, sopprimere le parole: in danno di anziani.
2. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 643-bis», le parole: all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato sono sostituite dalle seguenti: all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni ovvero al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno; nel caso in cui il risarcimento del danno non sia stato interamente liquidato dal giudice, al pagamento della somma provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento.
2. 3. Sarro, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 643-bis», le parole: oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato sono soppresse.
2. 4. Sarro, Sisto.

Pag. 69

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Sannicandro, Rostan, Leva.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Sannicandro, Rostan, Leva.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, secondo comma, numero 2-ter.
4. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

  All'articolo 643 del codice penale le parole: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.302 euro a 3.500 euro».
4. 01. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Pag. 70

ALLEGATO 5

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci e C. 407 Caparini.

EMENDAMENTO DEL RELATORE 1.100

ART. 1.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifica al codice penale in materia di frode in danno di persone ultrasessantacinquenni).

  1. Dopo l'articolo 643 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:
  «Art. 643-bis. – Frode patrimoniale in danno di persone ultrasessantacinquenni. Chiunque, con mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno, induce una persona di età superiore a sessantacinque anni a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 200 a euro 1.500.
  La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 600 a euro 3.000:
   1) se il fatto è commesso nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora;
   2) se il fatto è commesso simulando un'offerta commerciale di beni o servizi;
   3) se il fatto è commesso in prossimità di uffici postali o sedi di istituti di credito.

  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
    1) sostituire, nella rubrica, alle parole: «643-bis» le seguenti parole: «643-ter», nonché alla parola: «truffa» la seguente parola: «frode»;
    2) sostituire, al comma 1, la parola: «643» con la seguente: «643-bis»;
    3) sostituire, al comma 1, capoverso, le parole: «643-bis» con le seguenti: «643-ter»; la parola: «truffa» con la seguente parola: «frode»; e le parole «640, secondo comma, numero 2-ter), e 643» con le seguenti parole: «643 e 643-bis»;
   b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «640, secondo comma, numero 2-ter» con le seguenti: «643-bis»;
   c) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole «delitto di truffa, previsto dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-ter), del codice penale e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale» con le seguenti parole: «delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale e delitto di frode patrimoniale in danno di persone anziane di cui all'articolo 643-bis del codice penale».