CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 giugno 2017
836.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 20 GIUGNO 2017

ALLEGATO

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

«Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente».

ART. 1.
(Finalità e princìpi).

  1. La presente legge, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, e della risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuove politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, secondo i seguenti princìpi:
   a) promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato;
   b) valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali e umane delle persone anziane, della solidarietà e dei rapporti intergenerazionali;
   c) contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli a una piena inclusione sociale;
   d) promozione delle rete tra le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dei comuni;
   e) promozione e sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane.

  2. Ai fini della presente legge, si considerano persone anziane coloro che sono titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

ART. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge, si intende per invecchiamento attivo il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento, anche in maniera associata, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale.

ART. 3.
(Programmazione degli interventi da parte dei comuni).

  1. I comuni, singoli o associati, nell'ambito delle attività di utilità sociale di cui Pag. 81all'articolo 4, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, predispongono progetti volti al coinvolgimento di persone anziane per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
  2. Sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei progetti di cui al presente articolo, e fruiscono di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati anche su autovetture da piazza.

ART. 4.
(Attività di utilità sociale).

  1. Ai fini della presente legge, sono considerate di utilità sociale le seguenti attività:
   a) sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, auto-aiuto tra persone anziane e promozione della solidarietà tra le generazioni;
   b) vigilanza e protezione dei minori e dei soggetti più fragili e accompagnamento nei confronti di persone che si trovino in stato di solitudine o affette da malattie;
   c) tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale, valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane;
   d) promozione di eventi sportivi e del turismo sociale;
   e) tutela del decoro urbano e conduzione di terreno adibito ad orto sociale o solidale.

ART. 5.
(Assicurazione).

  1. I comuni sono tenuti ad assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale ai sensi della presente legge contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6.
(Formazione permanente).

  1. Lo Stato, in conformità ai princìpi costituzionali e nel rispetto delle finalità delle presente legge, promuove, in collaborazione con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli enti locali, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e alla formazione, inter e intra generazionale, lungo tutto l'arco della vita, nonché il sostegno alle attività delle università della terza età, comunque denominate.
  2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene predisponendo azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

ART. 7.
(Prevenzione e benessere).

  1. Il Ministero della salute, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tale fine promuove altresì protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie Pag. 82locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
  2. Il Ministero della salute promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.
  3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine, sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi in conformità alla presente legge.

ART. 8.
(Fondo per il finanziamento di progetti sull'invecchiamento attivo).

  1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 è prevista una sperimentazione volta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
  2. Al fine di finanziare i progetti di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione annua pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2017-2019.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 1, nonché i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 2.

ART. 9.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.