CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 giugno 2017
835.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (C. 3411 Cancelleri e C. 4231 Mucci).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Aumento dei limiti per la compensazione verticale e orizzontale).

  1. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
   «1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 800.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 1.000.000 euro».

  2. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole «5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annui».
  3. Al comma 49-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annui».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dall'applicazione dell'articolo 1-bis della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 30 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 01. Busin.

Pag. 43

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Aumento dei limiti per la compensazione orizzontale e verticale).

  1. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
   «1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 516.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 800.000,00 euro.».

  2. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annui».
  3. Al comma 49-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annui».

  Conseguentemente dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dall'applicazione dell'articolo 1-bis della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 30 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 800 milioni di euro per l'anno 2018 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 02. Busin.

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ALLEGATO 2

Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale» (COM (2017) 147 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Relazione della Commissione europea «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale» COM (2017) 147,
   premesso che:
    la Relazione fa il punto sullo stato di attuazione del Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali in vista di una revisione a medio termine del medesimo Piano, prevista per il mese di giugno;
    merita pieno apprezzamento la decisione di monitorare lo stato di attuazione di politiche a largo spettro, come l'Unione dei mercati dei capitali, perché consente di verificare in che misura le strategie adottate a livello europeo si traducono in iniziative concrete, nonché, eventualmente, di apportare le modifiche necessarie sulla base degli esiti prodotti;
    l'Unione dei mercati dei capitali costituisce, in effetti, una delle iniziative più rilevanti assunte a livello europeo negli ultimi anni in risposta all'esplosione, nel 2008, della crisi economico-finanziaria più grave dal secondo dopoguerra;
    il progetto si inserisce nell'ambito delle diverse misure poste in essere per salvaguardare la sostenibilità finanziaria dell'Unione europea e per ridurre i danni provocati dalla contrazione del credito prodottasi a causa della vulnerabilità dell'economia reale, per un verso, e del sistema creditizio, dall'altro;
    la condizione di criticità in cui tuttora versano i sistemi bancari in alcuni Paesi dell'area euro determina la necessità di attivare canali alternativi in grado di indirizzare il risparmio verso gli investimenti produttivi, potenziando il ruolo di investitori istituzionali come i fondi pensioni e le assicurazioni, anche sulla base delle esperienze più avanzate in ambito extra-europeo;
    a tale riguardo occorre considerare attentamente le peculiarità del sistema economico italiano, nel quale ad esempio circa il 47 per cento dell'occupazione è riconducibile alle micro e piccole imprese, che presentano un indebitamento medio maggiore delle imprese degli altri Paesi UE e fanno ricorso, per l'accesso al credito, quasi esclusivamente al sistema bancario;
    appare condivisibile l'obiettivo della Commissione europea di promuovere una maggiore mobilità transfrontaliera dei capitali, rimuovendo gli ostacoli normativi, amministrativi e burocratici, in modo da consentire il miglior utilizzo dei capitali stessi;
    in questa prospettiva assume particolare importanza l'obiettivo, delineato dalla Commissione, di rilanciare le cartolarizzazioni, strumento utile per alleggerire la mole dei crediti in sofferenza, mettendo insieme un pacchetto di diversi crediti e collocandolo tra gli investitori qualificati: al riguardo, è opportuno segnalare Pag. 45che il 30 maggio 2017 i colegislatori dell'Unione europea – Parlamento europeo e Consiglio dei ministri – hanno raggiunto un accordo sulla proposta di regolamento che instaura un quadro europeo per le cartolarizzazioni (COM (2015) 472);
    analogamente, va accolta con favore l'approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il 30 maggio 2017, della proposta di regolamento che modifica la disciplina relativa ai fondi europei per il venture capital e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM (2016) 461), che dovrebbe mettere a disposizione delle imprese innovative e di nuova costituzione un volume di risorse più consistente;
    la decisione del Regno Unito di avviare il processo di uscita dall'Union europea può offrire l'occasione utile per canalizzare verso i mercati finanziari del Continente quota parte degli investimenti attualmente impiegati nel London Stock Exchange;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
   esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) nel prosieguo dei negoziati in sede europea e nelle successive fasi di attuazione e revisione a medio termine dell'Unione dei mercati dei capitali, il Governo dovrà attivarsi affinché le iniziative già adottate e quelle preannunciate dalla Commissione europea non pregiudichino, ma anzi offrano nuove opportunità di crescita per i risparmiatori, così come per il sistema produttivo nazionale, tenuto conto della persistenza di un elevato livello di propensione al risparmio nel nostro Paese, cui fa riscontro la debolezza del venture capital e del private equity, oltre che l'asfitticità del mercato borsistico e la persistente resistenza delle imprese nazionali ad aprirsi al capitale di rischio;
   b) le difficoltà incontrate dalle imprese italiane, soprattutto dalle PMI, nell'ottenere finanziamenti, aggravatesi in occasione della crisi e del conseguente acuirsi del cosiddetto credit crunch, devono indurre a cogliere l'occasione costituita dal processo di Unione dei mercati dei capitali per individuare e sviluppare strumenti di finanziamento alternativi, tra i quali ad esempio le cambiali finanziarie e i minibond, a cui le micro e piccole imprese possano accedere, al di fuori del sistema bancario, per finanziare le proprie attività ed essere maggiormente competitive;
   c) in ogni caso, il processo di armonizzazione dei mercati dei capitali in ambito europeo dovrà salvaguardare la specificità positive dei sistemi nazionali, attraverso una rigorosa applicazione del principio di proporzionalità che valuti correttamente costi e benefici;
   d) occorre incoraggiare la predisposizione di testi unici europei che consolidino la normativa vigente e quella che la Commissione europea intende adottare in materia, anche riducendo le conseguenze negative derivante dalla cosiddetta gold plating, vale a dire la trasposizione della disciplina europea a livello nazionale in termini tali da creare, di fatto, una sorta di concorrenza sleale;
   e) per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, meritano apprezzamento i progressi già conseguiti con la recente approvazione delle proposte in materia di cartolarizzazioni e di venture capital, che dovranno trovare al più presto piena attuazione, in modo da allineare i mercati dell'Unione europea a quelli più avanzati, a partire dagli Stati Uniti; Pag. 46
   f) è opportuno sostenere le misure volte a semplificare e ridurre adempimenti e oneri amministrativi e burocratici in materia di mobilità transfrontaliera dei capitali e di promozione di forme più avanzate di investimento e di accesso al credito da parte dell'economia reale, nella misura in cui tali oneri non rispondano a esigenze reali ma comportino solo inutili complicazioni.