CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 4 giugno 2017
832.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  All'emendamento 1.500 del Relatore, all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole da: 303 collegi uninominali fino alla fine del comma con le seguenti: 225 collegi uninominali, indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella 1.

Tabella 1

  Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati.

  I nomi del collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

  Circoscrizione PIEMONTE 1
   PIEMONTE CAMERA 1 – Piemonte n. 1;
   PIEMONTE CAMERA 2 – Piemonte n. 2;
   PIEMONTE CAMERA 3 – Piemonte n. 3;
   PIEMONTE CAMERA 4 – Piemonte n. 4;
   PIEMONTE CAMERA 5 – Piemonte n. 5;
   PIEMONTE CAMERA 6 – Piemonte n. 6;
   PIEMONTE CAMERA 7 – Piemonte n. 7;
   PIEMONTE CAMERA 8 – Piemonte n. 8;
   PIEMONTE CAMERA 9 – Piemonte n. 9;

  Circoscrizione PIEMONTE 2
   PIEMONTE CAMERA 10 – Piemonte n. 10;
   PIEMONTE CAMERA 11 – Piemonte n. 11;
   PIEMONTE CAMERA 12 – Piemonte n. 12;
   PIEMONTE CAMERA 13 – Piemonte n. 13;
   PIEMONTE CAMERA 14 – Piemonte n. 14;
   PIEMONTE CAMERA 15 – Piemonte n. 15;
   PIEMONTE CAMERA 16 – Piemonte n. 16;
   PIEMONTE CAMERA 17 – Piemonte n. 17;

Pag. 29

  Circoscrizione LOMBARDIA 1
   LOMBARDIA CAMERA 1 – Lombardia n. 1;
   LOMBARDIA CAMERA 2 – Lombardia n. 2;
   LOMBARDIA CAMERA 3 – Lombardia n. 3;
   LOMBARDIA CAMERA 4 – Lombardia n. 4;
   LOMBARDIA CAMERA 5 – Lombardia n. 5;
   LOMBARDIA CAMERA 6 – Lombardia n. 6;
   LOMBARDIA CAMERA 7 – Lombardia n. 8;
   LOMBARDIA CAMERA 8 – Lombardia n. 9;
   LOMBARDIA CAMERA 9 – Lombardia n. 10;
   LOMBARDIA CAMERA 10 – Lombardia n. 11;
   LOMBARDIA CAMERA 11 – Lombardia n. 12;
   LOMBARDIA CAMERA 12 – Lombardia n. 13;
   LOMBARDIA CAMERA 13 – Lombardia n. 14;
   LOMBARDIA CAMERA 14 – Lombardia n. 15;
   LOMBARDIA CAMERA 15 – Lombardia n. 16;

  Circoscrizione LOMBARDIA 2
   LOMBARDIA CAMERA 16 – Lombardia n. 17;
   LOMBARDIA CAMERA 17 – Lombardia n. 18;
   LOMBARDIA CAMERA 18 – Lombardia n. 19;
   LOMBARDIA CAMERA 19 – Lombardia n. 20;
   LOMBARDIA CAMERA 20 – Lombardia n. 21;
   LOMBARDIA CAMERA 21 – Lombardia n. 34;
   LOMBARDIA CAMERA 22 – Lombardia n. 35;

  Circoscrizione LOMBARDIA 3
   LOMBARDIA CAMERA 23 – Lombardia n. 22;
   LOMBARDIA CAMERA 24 – Lombardia n. 23;
   LOMBARDIA CAMERA 25 – Lombardia n. 24;
   LOMBARDIA CAMERA 26 – Lombardia n. 25;
   LOMBARDIA CAMERA 27 – Lombardia n. 31;
   LOMBARDIA CAMERA 28 – Lombardia n. 32;
   LOMBARDIA CAMERA 29 – Lombardia n. 33.

  Circoscrizione LOMBARDIA 4
   LOMBARDIA CAMERA 30 – Lombardia n. 7;
   LOMBARDIA CAMERA 31 – Lombardia n. 26;
   LOMBARDIA CAMERA 32 – Lombardia n. 27;
   LOMBARDIA CAMERA 33 – Lombardia n. 28;
   LOMBARDIA CAMERA 34 – Lombardia n. 29;
   LOMBARDIA CAMERA 35 – Lombardia n. 30;

  Circoscrizione VENETO 1
   VENETO CAMERA 1 – Veneto n. 1;
   VENETO CAMERA 2 – Veneto n. 2;
   VENETO CAMERA 3 – Veneto n. 3;
   VENETO CAMERA 4 – Veneto n. 4; Pag. 30
   VENETO CAMERA 5 – Veneto n. 5;
   VENETO CAMERA 6 – Veneto n. 6;
   VENETO CAMERA 7 – Veneto n. 7;

  Circoscrizione VENETO 2
   VENETO CAMERA 8 – Veneto n. 8;
   VENETO CAMERA 9 – Veneto n. 9;
   VENETO CAMERA 10 – Veneto n. 10;
   VENETO CAMERA 11 – Veneto n. 11;
   VENETO CAMERA 12 – Veneto n. 12;
   VENETO CAMERA 13 – Veneto n. 13;
   VENETO CAMERA 14 – Veneto n. 14;
   VENETO CAMERA 15 – Veneto n. 15;
   VENETO CAMERA 16 – Veneto n. 16;
   VENETO CAMERA 17 – Veneto n. 17.

  Circoscrizione FRIULI VENEZIA GIULIA
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 1 – Friuli Venezia Giulia n. 1
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 2 – Friuli Venezia Giulia n. 2
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 3 – Friuli Venezia Giulia n. 3
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 4 – Friuli Venezia Giulia n. 4
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 5 – Friuli Venezia Giulia n. 5.

  Circoscrizione LIGURIA
   LIGURIA CAMERA 1 – Liguria n. 1;
   LIGURIA CAMERA 2 – Liguria n. 2;
   LIGURIA CAMERA 3 – Liguria n. 3;
   LIGURIA CAMERA 4 – Liguria n. 4;
   LIGURIA CAMERA 5 – Liguria n. 5;
   LIGURIA CAMERA 6 – Liguria n. 6;

  Circoscrizione EMILIA ROMAGNA
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 1 – Emilia Romagna n. 1;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 2 – Emilia Romagna n. 2;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 3 – Emilia Romagna n. 3;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 4 – Emilia Romagna n. 4;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 5 – Emilia Romagna n. 5;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 6 – Emilia Romagna n. 6;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 7 – Emilia Romagna n. 7;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 8 – Emilia Romagna n. 8;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 9 – Emilia Romagna n. 9;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 10 – Emilia Romagna n. 10;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 11 – Emilia Romagna n. 11;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 12 – Emilia Romagna n. 12;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 13 – Emilia Romagna n. 13;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 14 – Emilia Romagna n. 14;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 15 – Emilia Romagna n. 15;

  Circoscrizione TOSCANA
   TOSCANA CAMERA 1 – Toscana n. 1;
   TOSCANA CAMERA 2 – Toscana n. 2; Pag. 31
   TOSCANA CAMERA 3 – Toscana n. 3;
   TOSCANA CAMERA 4 – Toscana n. 4;
   TOSCANA CAMERA 5 – Toscana n. 5;
   TOSCANA CAMERA 6 – Toscana n. 6;
   TOSCANA CAMERA 7 – Toscana n. 7;
   TOSCANA CAMERA 8 – Toscana n. 8;
   TOSCANA CAMERA 9 – Toscana n. 9;
   TOSCANA CAMERA 10 – Toscana n. 10;
   TOSCANA CAMERA 11 – Toscana n. 11;
   TOSCANA CAMERA 12 – Toscana n. 12;
   TOSCANA CAMERA 13 – Toscana n. 13;
   TOSCANA CAMERA 14 – Toscana n. 14;

  Circoscrizione UMBRIA
   UMBRIA CAMERA 1 – Umbria n. 1;
   UMBRIA CAMERA 2 – Umbria n. 2;
   UMBRIA CAMERA 3 – Umbria n. 3;
   UMBRIA CAMERA 4 – Umbria n. 4;
   UMBRIA CAMERA 5 – Umbria n. 5;

  Circoscrizione MARCHE
   MARCHE CAMERA 1 – Marche 1;
   MARCHE CAMERA 2 – Marche 2;
   MARCHE CAMERA 3 – Marche 3;
   MARCHE CAMERA 4 – Marche 4;
   MARCHE CAMERA 5 – Marche 5;
   MARCHE CAMERA 6 – Marche 6.

  Circoscrizione LAZIO 1
   LAZIO CAMERA 1 – Lazio n. 1;
   LAZIO CAMERA 2 – Lazio n. 2;
   LAZIO CAMERA 3 – Lazio n. 3;
   LAZIO CAMERA 4 – Lazio n. 4;
   LAZIO CAMERA 5 – Lazio n. 5;
   LAZIO CAMERA 6 – Lazio n. 6;
   LAZIO CAMERA 7 – Lazio n. 7;
   LAZIO CAMERA 8 – Lazio n. 8;
   LAZIO CAMERA 9 – Lazio n. 9;
   LAZIO CAMERA 10 – Lazio n. 10;
   LAZIO CAMERA 11 – Lazio n. 11;
   LAZIO CAMERA 12 – Lazio n. 15;
   LAZIO CAMERA 13 – Lazio n. 20;
   LAZIO CAMERA 14 – Lazio n. 21.

  Circoscrizione LAZIO 2
   LAZIO CAMERA 15 – Lazio n. 12;
   LAZIO CAMERA 16 – Lazio n. 13;
   LAZIO CAMERA 17 – Lazio n. 14;
   LAZIO CAMERA 18 – Lazio n. 19;
   LAZIO CAMERA 19 – Lazio n. 16;
   LAZIO CAMERA 20 – Lazio n. 17;
   LAZIO CAMERA 21 – Lazio n. 18.

  Circoscrizione ABRUZZO
   ABRUZZO CAMERA 1 – Abruzzo n. 1;
   ABRUZZO CAMERA 2 – Abruzzo n. 2;
   ABRUZZO CAMERA 3 – Abruzzo n. 3;
   ABRUZZO CAMERA 4 – Abruzzo n. 4;
   ABRUZZO CAMERA 5 – Abruzzo n. 5.

  Circoscrizione MOLISE
   MOLISE CAMERA 1 – Molise n. 1;
   MOLISE CAMERA 2 – Molise n. 2.

Pag. 32

  Circoscrizione CAMPANIA 1
   CAMPANIA CAMERA 1 – Campania n. 1;
   CAMPANIA CAMERA 2 – Campania n. 2;
   CAMPANIA CAMERA 3 – Campania n. 3;
   CAMPANIA CAMERA 4 – Campania n. 4;
   CAMPANIA CAMERA 5 – Campania n. 5;
   CAMPANIA CAMERA 6 – Campania n. 6;
   CAMPANIA CAMERA 7 – Campania n. 7;
   CAMPANIA CAMERA 8 – Campania n. 8;
   CAMPANIA CAMERA 9 – Campania n. 9;
   CAMPANIA CAMERA 10 – Campania n. 10;
   CAMPANIA CAMERA 11 – Campania n. 11;
   CAMPANIA CAMERA 12 – Campania n. 12.

  Circoscrizione CAMPANIA 2
   CAMPANIA CAMERA 13 – Campania n. 13;
   CAMPANIA CAMERA 14 – Campania n. 14;
   CAMPANIA CAMERA 15 – Campania n. 15;
   CAMPANIA CAMERA 16 – Campania n. 16;
   CAMPANIA CAMERA 17 – Campania n. 17;
   CAMPANIA CAMERA 18 – Campania n. 18;
   CAMPANIA CAMERA 19 – Campania n. 19;
   CAMPANIA CAMERA 20 – Campania n. 20;
   CAMPANIA CAMERA 21 – Campania n. 21;
   CAMPANIA CAMERA 22 – Campania n. 22.

  Circoscrizione PUGLIA
   PUGLIA CAMERA 1 – Puglia n. 1;
   PUGLIA CAMERA 2 – Puglia n. 2;
   PUGLIA CAMERA 3 – Puglia n. 3;
   PUGLIA CAMERA 4 – Puglia n. 4.
   PUGLIA CAMERA 5 – Puglia n. 5;
   PUGLIA CAMERA 6 – Puglia n. 6;
   PUGLIA CAMERA 7 – Puglia n. 7;
   PUGLIA CAMERA 8 – Puglia n. 8;
   PUGLIA CAMERA 9 – Puglia n. 9;
   PUGLIA CAMERA 10 – Puglia n. 10;
   PUGLIA CAMERA 11 – Puglia n. 11;
   PUGLIA CAMERA 12 – Puglia n. 12;
   PUGLIA CAMERA 13 – Puglia n. 13;
   PUGLIA CAMERA 14 – Puglia n. 14;
   PUGLIA CAMERA 15 – Puglia n. 15;
   PUGLIA CAMERA 16 – Puglia n. 16.

  Circoscrizione BASILICATA
   BASILICATA CAMERA 1 – Basilicata n. 1;
   BASILICATA CAMERA 2 – Basilicata n. 2;
   BASILICATA CAMERA 3 – Basilicata n. 3;
   BASILICATA CAMERA 4 – Basilicata n. 4;
   BASILICATA CAMERA 5 – Basilicata n. 5.

  Circoscrizione CALABRIA
   CALABRIA CAMERA 1 – Calabria n. 1; Pag. 33
   CALABRIA CAMERA 2 – Calabria n. 2;
   CALABRIA CAMERA 3 – Calabria n. 3;
   CALABRIA CAMERA 4 – Calabria n. 4;
   CALABRIA CAMERA 5 – Calabria n. 5;
   CALABRIA CAMERA 6 – Calabria n. 6;
   CALABRIA CAMERA 7 – Calabria n. 7;
   CALABRIA CAMERA 8 – Calabria n. 8.

  Circoscrizione SICILIA 1
   SICILIA CAMERA 1 – Sicilia n. 1;
   SICILIA CAMERA 2 – Sicilia n. 2;
   SICILIA CAMERA 3 – Sicilia n. 3;
   SICILIA CAMERA 4 – Sicilia n. 4;
   SICILIA CAMERA 5 – Sicilia n. 5;
   SICILIA CAMERA 6 – Sicilia n. 6;
   SICILIA CAMERA 7 – Sicilia n. 7;
   SICILIA CAMERA 8 – Sicilia n. 8;
   SICILIA CAMERA 9 – Sicilia n. 9;
   SICILIA CAMERA 10 – Sicilia n. 10.

  Circoscrizione SICILIA 2
   SICILIA CAMERA 11 – Sicilia n. 11;
   SICILIA CAMERA 12 – Sicilia n. 12;
   SICILIA CAMERA 13 – Sicilia n. 13;
   SICILIA CAMERA 14 – Sicilia n. 14;
   SICILIA CAMERA 15 – Sicilia n. 15;
   SICILIA CAMERA 16 – Sicilia n. 16;
   SICILIA CAMERA 17 – Sicilia n. 17;
   SICILIA CAMERA 18 – Sicilia n. 18;
   SICILIA CAMERA 19 – Sicilia n. 19;
   SICILIA CAMERA 20 – Sicilia n. 20.

  Circoscrizione SARDEGNA
   SARDEGNA CAMERA 1 – Sardegna n. 1;
   SARDEGNA CAMERA 2 – Sardegna n. 2;
   SARDEGNA CAMERA 3 – Sardegna n. 3;
   SARDEGNA CAMERA 4 – Sardegna n. 4;
   SARDEGNA CAMERA 5 – Sardegna n. 5;
   SARDEGNA CAMERA 6 – Sardegna n. 6.

  Conseguentemente, all'emendamento 1.500 dei relatore, sostituire la tabella A con la seguente:

Tabella A

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica»

  CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio elettorale circoscrizionale
1 Piemonte 1 Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torino
2 Piemonte 2 Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Torino
3 Lombardia Pag. 341 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Milano
4 Lombardia 2 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 Milano
5 Lombardia 3 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 Milano
6 Lombardia 4 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 Milano
7 Veneto 1 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venezia
8 Veneto 2 Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Territorio dell'intera Regione Trieste
10 Liguria Territorio dell'intera Regione Genova
11 Emilia-Romagna Territorio dell'intera Regione Bologna
12 Toscana Territorio dell'intera Regione Firenze
13 Umbria Territorio dell'intera Regione Perugia
14 Marche Territorio dell'intera Regione Ancona
15 Lazio 1 Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 Roma
16 Lazio 2 Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 Roma
17 Abruzzo Territorio dell'intera Regione L'Aquila
18 Molise Territorio dell'intera Regione Campobasso
19 Campania 1 Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Napoli
20 Campania 2 Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Napoli
21 Puglia Territorio dell'intera Regione Bari
22 Basilicata Territorio dell'intera Regione Potenza
23 Calabria Territorio dell'intera Regione Catanzaro
24 Sicilia 1 Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Palermo
25 Sicilia 2 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Palermo
26 Sardegna Territorio dell'intera Regione Cagliari
27 Valle d'Aosta Territorio dell'intera Regione Aosta
28 Trentino-Alto Adige Territorio dell'intera Regione Trento

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   premettere il seguente comma:
  01. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono indicati nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'articolo 1. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna;
   al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro dodici mesi e sostituire la parola: determinazione con la seguente: rideterminazione;
   al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 303 collegi con le seguenti: 225 collegi;
   al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente:
  4. Lo schema di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione Pag. 35dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione;
   dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 3. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
0. 1. 500. 101. (Ulteriore nuova formulazione) Ferrari.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, dopo il capoverso: al comma 18, inserire il seguente: al comma 18, dopo la lettera b) inserire la seguente: c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni di sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo.».
0. 1. 500. 12. Brunetta, Sisto, Occhiuto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, dopo il capoverso: al comma 18, inserire il seguente: – dopo il comma 18 inserire il seguente: «All'articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: “scritture o segni” inserire le seguenti: “chiaramente riconoscibili”, e sostituire le parole: “far riconoscere” con le seguenti: “far identificare”.».
0. 1. 500. 13. Brunetta, Sisto, Occhiuto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d), capoverso 3.1, aggiungere, in fine, le parole: e nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).
*0. 1. 500. 153. (Nuova formulazione) Piccione, Fabbri, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Giuditta Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d), capoverso 3.1, aggiungere, in fine, le parole: e nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, Pag. 36nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).
*0. 1. 500. 147. (Nuova formulazione) Fabbri, Piccione, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d), capoverso 3.1, aggiungere, in fine, le parole: e nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).
*0. 1. 500. 182. (Nuova formulazione) Galgano, Mucci, Catalano, Centemero

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d), capoverso 3.1, aggiungere, in fine, le parole: e nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).
*0. 1. 500. 88. (Nuova formulazione) Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d), capoverso 3.1, aggiungere, in fine, le parole: e nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).
*0. 1. 500. 46. (Nuova formulazione) Mazziotti di Celso.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d), capoverso 3.1, aggiungere, in fine, le parole: e nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).
*0. 1. 500. 123 (Nuova formulazione) Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Ricciatti, Nicchi, Murer, Cimbro, Martelli.

Pag. 37

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, dopo il capoverso comma 28, aggiungere il seguente:
   al comma 28, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 93-bis, comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «La misura disposta dall'articolo 18-bis, comma 3.1, è determinata con riferimento al numero di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione contraddistinti dal medesimo contrassegno e, separatamente, per il numero delle candidature di cui al comma 3, quarto periodo.».

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, dopo il comma 10, lettera c), aggiungere il seguente: al comma 10, lettera c) sostituire le parole: «nonché le disposizioni dei commi 4, 6 e 7» con le parole: «nonché le disposizioni dei commi 4, 6, 7 e 8».
0. 1. 500. 169. Melilli.

  All'emendamento 1.500, alla parte conseguenziale relativa al comma 20, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Alla parte conseguenziale, relativa al comma 23, capoverso Art. 84 , comma 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 17, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 9, capoverso articolo 19, comma 1, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: comma 2.
*0. 1. 500. 144. (Nuova formulazione) Cuperlo, Giorgis, Pollastrini, Lattuca, Fabbri, Naccarato.

Pag. 38

  All'emendamento 1.500, alla parte conseguenziale relativa al comma 20, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Alla parte conseguenziale, relativa al comma 23, capoverso Art. 84 , comma 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 17, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 9, capoverso articolo 19, comma 1, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: comma 2.
*0. 1. 500. 38. (Nuova formulazione) Misuraca

  All'emendamento 1.500, alla parte conseguenziale relativa al comma 20, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Alla parte conseguenziale, relativa al comma 23, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi Pag. 39dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 17, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 9, capoverso articolo 19, comma 1, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: comma 2.
*0. 1. 500. 70. (Nuova formulazione) Toninelli, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino, Cecconi.

  All'emendamento 1.500, alla parte conseguenziale relativa al comma 20, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Alla parte conseguenziale, relativa al comma 23, capoverso Art. 84 , comma 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, Pag. 40e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 17, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 9, capoverso articolo 19, comma 1, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: comma 2.
*0. 1. 500. 49. (Nuova formulazione) Mazziotti di Celso, Menorello.

  All'emendamento 1.500, alla parte conseguenziale relativa al comma 20, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Alla parte conseguenziale, relativa al comma 23, capoverso Art. 84 , comma 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 17, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 9, capoverso articolo 19, comma 1, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: comma 2.
*0. 1. 500. 180. (Nuova formulazione) Lattuca, Cuperlo, Fabbri, Giorgis, Lauricella, Naccarato, Marco Meloni, Pollastrini.

Pag. 41

  All'emendamento 1.500, alla parte conseguenziale relativa al comma 20, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Alla parte conseguenziale, relativa al comma 23, capoverso Art. 84 , comma 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 17, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 9, capoverso articolo 19, comma 1, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: comma 2.
*0. 1. 500. 173. (Nuova formulazione) Marco Di Maio.

  All'emendamento 1.500, alla parte conseguenziale relativa al comma 20, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Alla parte conseguenziale, relativa al comma 23, capoverso Art. 84 , comma 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi Pag. 42dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 17, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 9, capoverso articolo 19, comma 1, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: comma 2.
*0. 1. 500. 5. (Nuova formulazione) Gigli, Dellai, Menorello, Rubinato.

  All'emendamento 1.500, alla parte conseguenziale relativa al comma 20, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Alla parte conseguenziale, relativa al comma 23, capoverso Art. 84 , comma 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 84, comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, sostituire le lettere h), i) ed l) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, Pag. 43e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 17, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 9, capoverso articolo 19, comma 1, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: comma 2.
*0. 1. 500. 124. (Nuova formulazione) D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le parole: All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari regionali sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema di decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
**0. 1. 500. 188 (Nuova formulazione) Mucci, Galgano, Quintarelli, Coppola, Giachetti, Locatelli, Catalano.

  Alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le parole: All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari regionali sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema di decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
**0. 1. 500. 45 (Nuova formulazione) Mazziotti di Celso, Menorello, Gigli.

  Alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le parole: All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari regionali sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema di decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
**0. 1. 500. 122 (Nuova formulazione) D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, sostituire il capoverso al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, con il seguente: Pag. 44Al comma 8, capoverso Art. 19, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 19, al comma 4, sostituire le parole: nelle liste circoscrizionali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 con le seguenti: in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

  Conseguentemente, al comma 24, capoverso Art. 85, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 85, al comma 1-bis, sostituire le parole: in una o più liste circoscrizionali con le seguenti: in una lista circoscrizionale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 85, sopprimere il comma 1-ter.
0. 1. 500. 99 (Nuova formulazione) Ferrari.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

  Al comma 30, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) al comma 6 i periodi dal primo al quinto sono sostituiti dal seguente: «L'ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, con le modalità previste dall'articolo 83, comma 1, lettera c), secondo periodo e seguenti. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono attribuiti alla lista che segue nella graduatoria dei resti.».
1. 550. Il Relatore.