CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 maggio 2017
824.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 26 MAGGIO 2017

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 3.52, 3.53, 9.029, 14.11 E 14.12 DEL GOVERNO, 22.230 E 22.231 DEL RELATORE, 22.021, 24.4, 25.43. 25.44, 27.93. 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 E 64.020 DEL GOVERNO

ART. 3.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407».
3. 52. Il Governo.

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. I rapporti attivi e passivi tra lo Stato e la Federazione italiana dei consorzi agrari concernenti le attività svolte per conto e nell'interesse dello Stato in regime di separazione contabile e afferenti alle gestioni separate di cui agli articoli 2, secondo comma, n. 8), e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, sono estinti con compensazione delle rispettive posizioni attive e passive in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, alla stessa data cessa la gestione commissariale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0011109 del 9 dicembre 2010 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, e gli eventuali residui attivi sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnati al fondo istituito ai sensi del comma 4-ter del presente articolo.
  4-ter. Al fine di favorire il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti dai consorzi agrari in amministrazione ordinaria nei confronti del sistema creditizio, è istituito, presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018. Il fondo è destinato, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche alla riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di ristrutturazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli interventi del fondo da parte dei consorzi agrari. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove appositi accordi fra l'Associazione bancaria italiana e i rappresentanti dei consorzi Pag. 103agrari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 53. Il Governo.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Compensazione di somme iscritte a ruolo).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. 029. Il Governo.

ART. 14.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima della lettera a) inserire le seguenti:
    0a) al comma 448, le parole: «A decorrere dall'anno 2017, la dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione» e dopo le parole: «è stabilita in euro 6.197.184.364,87» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018»;
    0b) al comma 449:
     1) alla lettera b), le parole: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro» sono sostituite seguenti parole: «nell'importo massimo di 66 milioni di euro»;
     2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
     « d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56»;
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi.
14. 11. Il Governo.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 11 milioni di euro inserire le seguenti:, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno Pag. 1042017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale.
14. 12. Il Governo.

ART. 22.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
22. 230. Il Relatore.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente.
22. 231. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Organici di fatto).

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
   a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;
   b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488,407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, Pag. 105del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato fino al 30 giugno da attivare, la legge di bilancio determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime lettere b), c) e d). Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma.   
22. 021. Il Governo.

ART. 24.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2018», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2019»;
   b) all'articolo 4:
    1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2018» e le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;
    2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;
   c) all'articolo 7:
    1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;
    2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2018»;
   d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
24. 4. Il Governo.

Pag. 106

ART. 25.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 165 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo:
    1) dopo la parola: «somme» sono inserite le seguenti: «, già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti,»;
    2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160» sono sostituite dalle seguenti: «adottata dalle medesime regioni nei cui territori erano localizzati gli interventi oggetto dei definanziamenti»;
    3) dopo la parola: «Comitato» sono inserite le seguenti: «entro il 10 ottobre 2017»;
    4) le parole: «, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica» sono soppresse;
   b) al settimo periodo:
    1) dopo la parola: «revoca» sono inserite le seguenti: «, già disponibili o che si rendano disponibili,»;
    2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «adottata dalle medesime Regioni nei cui territori erano localizzati gli interventi oggetto dei definanziamenti»;
    3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo modalità definite dal CIPE, in base allo stato di avanzamento dei lavori. Gli enti locali beneficiari, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Gli enti locali beneficiari provvedono, inoltre, per ciascun edificio scolastico, a compilare una scheda di monitoraggio secondo modalità comunicate contestualmente alla delibera del CIPE dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coordinamento con la Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica».
25. 43. Il Governo.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» inserire le seguenti: «d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente alle risorse di cui al citato comma 165,».
25. 44. Il Governo.

ART. 27.

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
  8-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la società Umbria TPL e mobilità Spa.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui Pag. 107al comma 8-bis, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
27. 93. Il Governo.

ART. 34.

  Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art 34-bis.
(Programma operativo straordinario della regione Molise).

  1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:
   a) il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti. n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;
   b) il medesimo commissario ad acta adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:
    1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;
    2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente.
34. 014. Il Governo.

ART. 37.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.» è inserito il seguente periodo: «Ai fini della determinazione della predetta differenza i fabbisogni standard e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti.».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
37. 14. Il Governo.

Pag. 108

ART. 40.

  Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri).

  1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale.
40. 021. Il Governo.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art 43-bis.
(Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016).

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
  «1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
43. 039. Il Governo.

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 530 le parole: «, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016»;
   b) al comma 531, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;
   c) al comma 532, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse.
46. 054. Il Governo.

Pag. 109

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.

  1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, » sono inserite le seguenti: «attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo,» e le parole: «nel limite di 300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 500 milioni di euro»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma».
46. 055. Il Governo.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza dei G7).

  1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1o maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.
46. 056. Il Governo.

ART. 49.

  Dopo il comma 12 inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottato dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «ad integrazione delle risorse già stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020».
49. 38. Il Governo.

Pag. 110

ART. 50.

  Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

Art. 50.
(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.).

  1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla società Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
  2. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i Commissari straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di cui alle lettere a), b) e b-bis) dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le conseguenti procedure, da espletare nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

  Conseguentemente, all'articolo 66, apportare la seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2016, n. 151,» è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.601,9;
   c) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
    b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della Pag. 111dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   d) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

  Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.
50. 5. Il Governo.

ART. 52.

  Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al codice dei contratti pubblici).

  1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
  1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante. Se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter
52. 027. Il Governo.

  Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Organizzazione dell'ANAC).

  1. L'Autorità nazionale anti corruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481 Il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o febbraio 2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
52. 028. Il Governo.

Pag. 112

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25).

  1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c) della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano economico-finanziario e stipulazione del relativo atto aggiuntivo che regoli tale periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le modalità di affidamento previste dalla vigente normativa. L'atto aggiuntivo che regola l'esecuzione degli interventi è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
52. 029. Il Governo.

ART. 57.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
57. 31. Il Governo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine,».
57. 32. Il Governo.

  Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici).

  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da Pag. 113impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012.
  4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
  4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.
  4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.»
57. 055. Il Governo.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti).

  1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione delle domande di accesso al Fondo».
60. 068. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation).

  1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di social innovation, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti, nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alle erogazioni delle somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati e verificati dall'amministrazione.Pag. 114
  3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono ispirarsi a princìpi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1, nonché alla regolamentazione più efficace e celere delle modalità e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.
60. 069. Il Governo.

  Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia).

  1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
60. 070. Il Governo.

ART. 62.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, o il progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposti ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a cinquemila posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nei limiti del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere; le sue demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplarne la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione dell'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e Pag. 115comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b) del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende la documentazione, ove necessaria, prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è corredato:
   a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;
   b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;
   c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, da un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, e da una bozza di convenzione di concessione di costruzione o di gestione con l'amministrazione proprietaria, che specifica, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione, nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto;

   dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso Pag. 116al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni o le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del periodo precedente si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto.
   sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:
   a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;
   b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;
   c) l'aggiudicazione della concessione;
   dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza interiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva svolta.
  5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale» è soppresso.
62. 35. Il Governo.

ART. 64.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili Pag. 117nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari a forestali, il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessarie per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
64. 13. Il Governo.

  Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001,n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:
    a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
    b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci»;
   b) il comma 3, alinea, è sostituito dal seguente: «Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:».

  2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis.(Apertura di nuovi punti vendita). – 1. L'apertura di nuovi punti Pag. 118vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.
  3. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  4. Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto dei princìpi e criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».
  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
   «d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;
   d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento, possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale».

  4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis.(Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi). – 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti la tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono Pag. 119tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
  « 1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

  6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, sono abrogati.
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
64. 020. Il Governo.

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ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA ALL'EMENDAMENTO 50.5 DEL GOVERNO

Pag. 121

Pag. 122

ALLEGATO 3

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
6. 23. Marco Di Maio.

  All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I concessionari procedono al blocco degli apparecchi corrispondenti ai nulla osta eliminati entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della comunicazione da parte dell'Agenzia, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione degli obblighi previsti al periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa di euro diecimila per ciascun apparecchio.
0. 6. 06. 7. (Nuova formulazione) Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione degli apparecchi da divertimento).

  1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
   a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
   b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

  2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del Pag. 123numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
  3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.
6. 06. Il Governo.

ART. 27.

  Al comma 6, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
27. 68. Mognato, Franco Bordo, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
  8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio 2018.
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo di applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in Pag. 124cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
*27. 41. Carloni, Mura.

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
  8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio 2018.
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo di applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari Pag. 125non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
*27. 28. Gasparini, Casati.

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
  8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio 2018.
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo di applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
*27. 23. Palese, Latronico.

Pag. 126

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
  8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio 2018.
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo di applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
*27. 20. Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

  Dopo il comma 11 inserire i seguenti:
  11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo Pag. 127restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.
  11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.
  11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.
  11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi già avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono, successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica e secondo gli standard qualitativi e di innovazione tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un piano economico finanziario che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o leasing, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel rispetto dei princìpi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.
27. 78. Gandolfi.

ART. 30.

  Al comma 1, capoverso 402-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per un periodo massimo di diciotto mesi.
30. 18. Miotto, Lenzi.

Pag. 128

  Al comma 1, capoverso 402-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalità ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.
30. 1. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

ART. 33.

  Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa).

  1. All'articolo 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
    «b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
    «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico».
33. 02. Fanucci.

ART. 35.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «conto corrente di tesoreria dell'ente impositore», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati».
35. 4. Rubinato, Rostellato.

ART. 36.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
   «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
*36. 1. D'Incà, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
   «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata Pag. 129originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
*36. 2. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
   «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
*36. 14. Sottanelli, Zanetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
   «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
*36. 18. Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
    «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
*36. 22. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
    «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
*36. 26. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
    «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
*36. 28. Cirielli.

Pag. 130

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
    «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
*36. 31. Cominelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
    «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
*36. 34. De Mita.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
    «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
*36. 36. Pastorelli, Lo Monte.

ART. 41.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, può essere destinata con le medesime modalità all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.
41.28 (Nuova formulazione) Dallai, Coscia, Ghizzoni, Mariani, Crimì, Malisani, Rocchi, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ascani, Manzi, Carocci, Blazina, Coccia, D'Ottavio, Iori, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 43.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.
43. 20. Tancredi.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare Pag. 131attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli».

  Conseguentemente,
   all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola:
491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.
*43. 06. (Nuova formulazione) Melilla, Ricciatti, Zaratti, Albini, Capodicasa, Tancredi.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli».

  Conseguentemente,
   all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola:
491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.
*43. 07. (Nuova formulazione) Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, Pag. 132comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli».

  Conseguentemente,
   all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola:
491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.
*43. 032. (Nuova formulazione) Giulietti, Carra, Cenni, Ghizzoni, Baruffi, Crivellari.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli».

  Conseguentemente,
   all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola:
491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.
*43. 05. (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni Pag. 1332017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli».

  Conseguentemente,
   all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola:
491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.
*43. 08. (Nuova formulazione) Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli».

  Conseguentemente,
   all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola:
491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.
*43. 031. (Nuova formulazione) Palese.

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.
*45. 02. (Nuova formulazione) Pellegrino, Marcon, Pastorino.

Pag. 134

  Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.
*45. 03. (Nuova formulazione) Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.
*45. 07. (Nuova formulazione) Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.
*45. 08. (Nuova formulazione) Palese.

  Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.
*45. 011. (Nuova formulazione) Giulietti.

Pag. 135

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428, sono inseriti i seguenti:

  «428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali, si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda “C” allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.
  428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze.».
*46.033 (Nuova formulazione) Vazio, Giacobbe, Carocci, Tullo, Fiorio, Mariani, Basso.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428, sono inseriti i seguenti:
  «428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali, si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda “C” allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.
  428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze.».
*55.050 (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini, Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi, Palese.

ART. 47.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa intesa aggiungere le seguenti: con la singola regione interessata e.
*47. 11. (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

Pag. 136

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa intesa aggiungere le seguenti: con la singola regione interessata e.
*47. 46. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa intesa aggiungere le seguenti: con la singola regione interessata e.
*47. 26. (Nuova formulazione) Crimì.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa intesa aggiungere le seguenti: con la singola regione interessata e.
*47. 38. (Nuova formulazione) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: alla società con le seguenti: al patrimonio della società.
47. 30. Carloni, Fanucci, Mura, Capone.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della con le seguenti: del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla.
*47. 16. Garofalo.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della con le seguenti: del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla.
*47. 13. Biasotti, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 11 inserire il seguente:
  11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n.138 T del 31 ottobre 2000, può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.
**47. 17. Garofalo, Palese, Latronico.

  Dopo il comma 11 inserire il seguente:
  11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n.138 T del 31 ottobre 2000, può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.
**47. 28. Carloni, Fanucci, Mura.

ART. 48.

  Al comma 11 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 9 e 10.

  Conseguentemente dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, Pag. 137presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento.
48. 12. Causi.

  Al comma 11 le parole: dai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: dai commi 9 e 10.

  Conseguentemente al comma 12, primo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
48. 27. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

ART. 49.

  Al comma 7 sostituire le parole: apposita preventiva informativa all’ con le seguenti: apposito preventivo parere dell’.
49. 1. Carinelli, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

ART. 52.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma).

  1. All'articolo 17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
   «a-bis) l'individuazione di parametri minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione;».
52. 026. Catalano, Mucci, Librandi.

ART. 61.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e al Ministro per lo sport con le seguenti:, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente:
   al comma 3, primo e quarto periodo, sostituire le parole: e al Ministro per lo sport con le seguenti:, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere le seguenti:, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 10, sostituire le parole: e al Ministro per lo sport con le seguenti:, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: e al Ministro per lo sport con le seguenti:, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 17, sostituire le parole: del Ministro per lo Sport con le seguenti: del Ministro per lo sport, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 22, sostituire le parole: e al Ministro per lo Sport con le seguenti:, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
61. 6. Malisani.

Pag. 138

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti:, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti.

  Conseguentemente:
   al comma 3, al primo e al quarto periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti:, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti;
   al comma 10, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti:, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, ;
   al comma 15, primo periodo, sopprimere la parola: nonché e dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti:, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti;
   al comma 22, primo periodo, dopo le parole: alle Camere, aggiungere le seguenti: per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari,.
61. 2. Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

ART. 63.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.
63. 5. Simone Valente, Caso, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

ART. 65.

  Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
65. 03. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 139

ALLEGATO 4

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 6.06 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:
   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 aprile 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018 e le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 200.000;
   al comma 2 sostituire le parole: almeno il 15 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.
0. 6. 06. 1. Paglia, Pastorino, Marcon.

  All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:
   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 220.000;
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».;
   al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle date di scadenza previste alle lettera a) e b) del comma 1 i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI.
0. 6. 06. 2. Baroni, Mantero, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:
   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 220.000;Pag. 140
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «42 per cento».
0. 6. 06. 3. Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non può essere superiore a 265.000 con le seguenti: deve essere pari a zero.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, aggiungere in fine, il seguente comma:
  3-bis. Per far fronte ai maggiori oneri di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, pari a 4.600 milioni di euro a decorrere dal 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvate disposizioni al fine di azzerare la spesa sostenuta per la crisi migranti, relativa al soccorso in mare, all'accoglienza e ai servizi sanitari e scolastici.
0. 6. 06. 4. Guidesi, Saltamartini.

  All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 3, dopo le parole: riferibili a ciascun concessionario, aggiungere le seguenti: usando quale criterio prioritario la maggiore vicinanza a scuole o altri edifici sensibili individuati dagli enti locali e.
0. 6. 06. 5. Albini, Melilla.

  All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle date di scadenza previste alle lettera a) e b) del comma 1, i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI.
0. 6. 06. 6. Baroni, Mantero, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

  All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   La violazione del numero di nulla osta di cui al periodo precedente comporta l'applicazione della sanzione di euro 10.000 per ogni singolo nulla osta superiore a quello indicato.
0. 6. 06. 7. Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 6.06, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La riduzione di cui al comma 1 si applica a tutte le forme di gioco d'azzardo.
0. 6. 06. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione degli apparecchi da divertimento).

  1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, Pag. 141della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
   a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
   b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

  2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
  3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.
6. 06. Il Governo.