CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 maggio 2017
824.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari (C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Art. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Gestione separata presso l'INPS).

  1. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituita una gestione separata, alla quale affluiscono:
   a) le quote contributive a carico dei parlamentari, come determinate ai sensi della presente legge;
   b) le quote contributive a carico dell'organo di appartenenza, come determinate ai sensi della presente legge;
   c) le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali per ciascun anno di riferimento, come determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sulla base dell'applicazione delle disposizioni vigenti.

  2. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato «Gestione separata della previdenza dei parlamentari presso l'INPS», e sono trasferite all'entrata dei bilanci delle Camere per essere successivamente trasferite alla gestione separata di cui al comma 1.
  3. L'INPS provvede al pagamento dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla presente legge, nella misura determinata dai competenti organi delle Camere e mensilmente comunicata alla gestione separata di cui al comma 1.
  4. Le risorse che affluiscono alla gestione separata di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente al finanziamento dei trattamenti disciplinati dalla presente legge.
  5. La vigilanza sulla gestione di cui al comma 1 è attribuita ad un apposito Comitato, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto alla percezione di alcuna indennità comunque denominata.
5. 3. De Menech, Fabbri (nuova formulazione).

Art. 10.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Nel caso di nomine in organi di amministrazione di enti pubblici, Pag. 37di enti privati in controllo pubblico e di fondazioni bancarie, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge.
10. 3. Francesco Sanna (nuova formulazione).

Art. 13.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere con le seguenti: gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere.
13. 7. Marcon, Costantino, Daniele Farina, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello del trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge.
13. 6. Fabbri (nuova formulazione).

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: In assenza di altri redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soli trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione di cui all'articolo 11 è aumentata del 20 per cento.
13. 9. Gasparini.