CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 maggio 2017
823.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11425 Plangger, Turco e altri: Su questioni riguardanti lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio immigrazione della questura di Verona.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Turco, insieme ad altri deputati, nel rappresentare una serie di criticità relative al funzionamento dell'Ufficio immigrazione della Questura di Verona, chiede di verificare, anche attraverso ispettori ministeriali, le ragioni per le quali detto Ufficio non riesamina nei termini di legge le istanze presentate dagli interessati o dai loro legali per l'eventuale revisione in sede di autotutela dei provvedimenti adottati.
  Osservo, innanzitutto, che negli ultimi anni l'Ufficio immigrazione della Questura di Verona è stato chiamato ad un notevole e pressante impegno per soddisfare sia le quotidiane richieste di primo rilascio, rinnovo, aggiornamento e conversione dei titoli di soggiorno per quanto riguarda gli stranieri già residenti, sia per affrontare l'articolato iter delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.
  Si soggiunge che oltre la metà degli addetti all'Ufficio appartengono ai ruoli operativi della Polizia di Stato e, in quanto tali, vengono impiegati ordinariamente anche nelle varie attività istituzionali della Questura, quali i servizi di ordine pubblico, vigilanza e altri ancora, particolarmente gravosi nella provincia scaligera, come è noto, ricca di eventi di grande richiamo sotto il profilo politico, imprenditoriale, sportivo e di spettacolo durante l'intero arco dell'anno.
  Inoltre, la sempre più pressante richiesta di servizi nel settore dei richiedenti asilo ha comportato la necessaria ridistribuzione del personale nell'ambito dell'Ufficio, con conseguenti ricadute sul piano dell'allungamento dei termini ordinatori per la conclusione delle pratiche ordinarie pendenti.
  Della situazione sono stati resi edotti anche i rappresentanti legali degli stranieri interessati, in occasione dei vari incontri tenuti per discutere delle pratiche d'ufficio.
  In tali circostanze, è stato loro rappresentato che, ordinariamente, dopo l'appuntamento fissato nell'Ufficio immigrazione da Poste italiane, un'istanza di permesso di soggiorno senza motivi ostativi viene definita, con consegna del titolo allo straniero, entro circa un mese, cioè nei tempi previsti dalla normativa vigente.
  Qualora siano, invece, necessari ulteriori accertamenti (quali lo stato dei procedimenti penali o le condanne a carico) o sussistano carenze nella documentazione fornita, i tempi del procedimento si allungano anche sensibilmente, in attesa delle verifiche del caso o dell'acquisizione di documentazione richiesta allo straniero a sanatoria.
  Quanto all'asserita impossibilità di ottenere il riesame delle pratiche in autotutela, faccio presente che, in realtà, vi sono stati diversi casi in cui la Questura di Verona ha adottato provvedimenti di revoca in autotutela di provvedimenti di diniego, a seguito di elementi sopravvenuti anche in fase di eventuale ricorsi promossi dinanzi al Prefetto o al Giudice amministrativo.
  Peraltro, va anche ricordato che, secondo l'attuale indirizzo della giurisprudenza amministrativa, i provvedimenti di Pag. 20autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell'Amministrazione, che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto.
  D'altra parte, non risultano neanche confermate le «ripetute condanne» che, secondo gli onorevoli interroganti, sarebbero state emesse dall'Autorità giudiziaria amministrativa nei confronti della Questura di Verona, con conseguenti spese di giudizio a carico.
  Infatti, dai dati in possesso emerge che, in circa il 90 per cento dei casi, i ricorsi instaurati presso il T.A.R. Veneto nel quinquennio 2013-2017 avverso provvedimenti di diniego emessi dalla Questura si sono conclusi con esito favorevole all'Amministrazione.
  Ritengo che questo dato confermi da solo la professionalità e l'impegno con cui l'Ufficio immigrazione scaligero svolge le proprie delicate incombenze.
  Infine, per quanto riguarda il protocollo d'intesa proposto nell'autunno scorso dall'Ordine degli avvocati di Verona, informo che il documento è ancora in fase di valutazione da parte della Questura, che ha già programmato per il suo esame un apposito incontro, che sarà convocato non appena possibile.

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ALLEGATO 2

5-11427 Dieni e altri: Su questioni relative allo svolgimento delle primarie del Partito Democratico in provincia di Napoli.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dieni, insieme ad altri deputati, richiama alcune fonti di stampa in merito a quanto accaduto ad Ercolano il 30 aprile scorso in occasione delle elezioni primarie del Partito Democratico.
  In particolare, l'atto di sindacato ispettivo fa riferimento alla presunta induzione alla partecipazione al voto di alcuni immigrati del locale centro di accoglienza in cambio di agevolazioni per il rilascio del permesso di soggiorno. Gli onorevoli interroganti chiedono, pertanto, quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare per far luce sulla vicenda.
  Occorre premettere che i fatti richiamati si inseriscono nell'ambito dello svolgimento di elezioni primarie che, come noto, rappresentano atti di autonomia organizzativa dei partiti politici. Rispetto a tale forma di competizione, non si ravvisano profili di specifica competenza del Ministero dell'interno.
  Vi è poi l'ulteriore considerazione che i centri di accoglienza per i richiedenti asilo non sono strutture detentive né di sorveglianza, ragion per cui la permanenza in essi nonché i comportamenti e le azioni dei migranti ospitati sono ispirati al rispetto dei criteri di convivenza dettati dai regolamenti di funzionamento delle strutture medesime.
  Tanto premesso, si informa, sulla base degli elementi acquisiti presso la Prefettura di Napoli, che la struttura di accoglienza alla quale verosimilmente si riferisce l'interrogazione ospita circa 95 migranti.
  La Prefettura di Napoli ha comunicato, altresì, di aver chiesto al gestore del centro una relazione sui fatti in questione, che è attualmente in corso di valutazione.
  Si soggiunge che il Ministero della giustizia ha reso noto che, a seguito della pubblicazione delle notizie di stampa citate nell'interrogazione, la Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo, iscritto nel Registro degli atti che non costituiscono notizia di reato, al fine di delibare compiutamente la vicenda e valutarne la rilevanza penale.

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ALLEGATO 3

5-11429 Sisto e Squeri: Sull'interruzione del servizio informatico di collegamento al Ministero dell'interno dei sistemi di videosorveglianza delle pubbliche amministrazioni.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi, gli onorevoli Sisto e Squeri segnalano la sospensione, a decorrere dal 20 marzo scorso, di un servizio gratuito erogato dal Ministero dell'interno fruibile anche dalle Polizie locali, finalizzato ad ottenere in tempo reale informazioni sulla presenza di veicoli circolanti sul territorio, oggetto di denuncia di furto. Tale circostanza avrebbe creato gravi difficoltà nell'espletamento dei controlli da parte dei vari soggetti istituzionali. Chiedono, pertanto, il ripristino del predetto servizio.
  Il sistema a cui fa riferimento l'interrogazione consiste verosimilmente nel servizio Crimnet di consultazione on line dei dati dei veicoli e dei documenti smarriti o rubati nonché dalle banconote da ricercare, fornito al pubblico dal Dipartimento della pubblica sicurezza attraverso una piattaforma web istituzionale.
  Come espressamente pubblicizzato su tale sito, i dati sono disponibili esclusivamente nell’«interesse della persona che ha smarrito ovvero subito il furto». Essi hanno valore puramente informativo poiché non aggiornati in tempo reale con i dati del Centro Elaborazione Dati interforze, che sono ad esclusiva disposizione degli operatori delle Forze di polizia, ai sensi delle legge n. 121 del 1981.
  Il servizio Crimnet, nelle more di un potenziamento tecnologico complessivo, è stato oggetto di una recente rivisitazione funzionale per elevare gli standard di sicurezza e protezione dei dati, in sintonia con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di consultazione delle predette informazioni.
  L'innovazione tecnologica avviata progressivamente negli ultimi mesi, realizzata con moderne tecniche di progettazione web, ha riguardato l'introduzione di limitazioni tecniche con accorgimenti informatici volti ad impedire l'effettuazione di interrogazioni massive e a circoscrivere così l'accesso a singoli individui.
  In particolare, in adesione alle indicazioni del predetto Garante per la protezione dei dati personali, la fruibilità di tali dati non è indirizzata ad attività di polizia ma alla mera informazione ai cittadini, che sono invitati a rivolgersi alle Forze di polizia per eventuali approfondimenti.
  Per tali motivi, appare evidente che il servizio Crimnet non può essere posto alla base delle necessità istituzionali della Polizia locale.
  Giova segnalare che, nello scorso mese di aprile, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha rappresentato all'Anci e a Ancitel le finalità del servizio in questione.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari (C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Art. 1.
(Trattamento previdenziale dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, delle assemblee legislative delle regioni e degli enti locali).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i membri del Parlamento nazionale e delle assemblee legislative delle regioni, collocati in aspettativa per mandato politico ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, devono optare per:
   a) l'accredito della contribuzione figurativa nel fondo in cui sono iscritti;
   b) l'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «Gestione separata».

  2. Qualora i membri di cui al comma 1 non siano iscritti al fondo lavoratori dipendenti o ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a una cassa professionale, essi devono obbligatoriamente essere iscritti alla Gestione separata.
  3. Per coloro che hanno optato per l'iscrizione alla Gestione separata per il periodo del mandato elettivo, ai fini del calcolo della prestazione pensionistica i contributi sono cumulati senza alcun onere in base al calcolo pro quota, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione previsti per la generalità dei lavoratori.
  4. Qualora i membri di cui al comma 1 siano già titolari di pensione autonoma, è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata e i relativi contributi versati sono utili per la pensione supplementare.
1. 13. Giacobbe, Damiano, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnecchi, Malisani.
(Parzialmente inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e contributo di solidarietà).

  1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati, compresi quelli di reversibilità, spettanti ai membri del Parlamento o ai loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti da un trattamento Pag. 24previdenziale calcolato con metodo contributivo secondo la disciplina vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato alla data della maturazione del diritto.
  2. Per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2017, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento e percepiti in qualunque forma, di importo superiore dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, a fini solidaristici.

  Conseguentemente:
   a) sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Criteri per la rideterminazione dei vitalizi).

  1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere calcolano l'importo del trattamento previdenziale determinato secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 1, spettante ai membri del Parlamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono un assegno vitalizio o un trattamento previdenziale comunque denominato a carico delle rispettive Camere.
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, la differenza tra l'importo attualmente percepito e quello determinato in base ai nuovi criteri, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è imputata al fondo per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2.

   b) sopprimere gli articoli 8, 10, 12, 13 e 14.
1. 5. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Introduzione del sistema contributivo).

  1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con decorrenza dal 1o gennaio 2012.
  2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal mandato che hanno compiuto 65 anni di età e versato la contribuzione per almeno 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento per il diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di 60 anni.
  3. Ai parlamentari in carica alla data del 1o gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.

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Art. 2.
(Contributo di solidarietà).

  1. A decorrere dal 1o maggio 2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:
   10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a 80.000 euro lordi annui;
   20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a 90.000 euro lordi annui;
   30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 100.000 euro lordi annui;
   40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.
  2. Per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo per meno di un anno precedentemente al 1o gennaio 2012 è introdotto un contributo straordinario pari al 10 per cento dell'importo lordo annuo.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli da 2 a 13;
   b) sostituire il titolo con il seguente: Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento.
1. 11. Misuraca.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Introduzione del sistema contributivo).

  1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, aventi decorrenza dal 1o gennaio 2012.
  2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal mandato che hanno compiuto 65 anni di età e versato la contribuzione per almeno 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento per il diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di 60 anni.
  3. Ai parlamentari in carica alla data del 1o gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.

Art. 2.
(Contributo di solidarietà).

  1. A decorrere dal 1o maggio 2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:
   10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a 80.000 euro lordi annui;
   20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a 90.000 euro lordi annui;
   30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 100.000 euro lordi annui;Pag. 26
   40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli da 2 a 13;
   b) sostituire il titolo con il seguente: Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento.
1. 12. Misuraca.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di superare la disparità di accesso ai trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, l'accesso alla pensione con il sistema contributivo si consegue con un'età minima di 60 anni e con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata. Il relativo calcolo della pensione si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche agli eletti nel Parlamento europeo, nazionale e nei consigli regionali in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente.
  3. Al fine di consentire l'accesso all'istituto del cumulo dei contributi e il relativo calcolo pro quota, anche agli eletti nel Parlamento europeo, nazionale e nei consigli regionali, le rispettive istituzioni adeguano i propri regolamenti e leggi regionali vigenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  4. All'articolo 1, comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: c) nel caso di accesso all'istituto del cumulo dei contributi con l'opzione del sistema di calcolo contributivo della pensione, è richiesto il requisito minimo di 60 anni di età.
  5. In caso di opzione per il calcolo contributivo per tutti i propri contributi versati, è garantita la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati anche durante l'esercizio del mandato elettivo con i periodi assicurativi maturati in altre gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un'unica pensione, con le modalità e secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dal precedente comma 4.
  6. In alternativa al comma 4, è consentita altresì l'opzione di percepire la pensione maturata secondo i requisiti previsti dal comma 1 in un qualsiasi fondo previdenziale o per il mandato elettivo e valorizzare tutti gli altri contributi versati negli altri fondi previdenziali, nonché negli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, attraverso l'istituto del cumulo con il calcolo pro quota, in base alle regole dell'ordinamento del fondo in cui sono stati versati. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita di cui al comma 1, è considerata come pensione supplementare.
  7. I commi 7 e 11 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 13.
1. 8. Gnecchi, Baruffi, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe.
(Inammissibile)

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  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di vitalizi, trattamenti pensionistici e contributo di solidarietà).

  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, è introdotto un contributo di solidarietà permanente a carico dei beneficiari di assegni vitalizi e trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1, tenendo presenti i seguenti parametri:
   a) il reddito annuo derivato da rendita vitalizia o pensionistica;
   b) il regime lavorativo immediatamente precedente l'elezione e il reddito percepito;
   c) il numero di anni di mandato elettivo svolti rinunciando alla precedente attività professionale;
   d) l'ammontare complessivo percepito dal collocamento a riposo all'entrata in vigore della presente legge;
   e) l'età e l'aspettativa di vita;
   f) il contributo non potrà essere inferiore al 10 per cento né superiore al 40 per cento della rendita vitalizia o pensionistica lorda mensile.
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eletti cessati dal mandato precedentemente al 31 dicembre 2011.
1. 1. Francesco Saverio Romano, Rabino, Galati.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1
(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento).

  1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e comprensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono aboliti e sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente.
1. 6. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è volta ad abolire fino alla fine del comma, con le seguenti: disciplina i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti, in base al sistema vigente per i lavoratori dipendenti e autonomi.
1. 15. Giacobbe, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnecchi, Malisani.

  Al comma 1, sostituire le parole: ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e a sostituirli con un con le seguenti: a introdurre misure di equità previdenziale e a disciplinare il trattamento pensionistico dei membri delle Assemblee legislative in conformità con il.
1. 10. Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli eletti con le seguenti: compresi quelli di reversibilità, spettanti agli eletti o ai loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 9. Civati, Fratoianni, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Pastorino.

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  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'indennità mensile del parlamentare è calcolata dividendo per 12 l'ammontare della quota risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Qualora la dichiarazione dei redditi risulti pari a zero euro, è stabilita un'indennità mensile forfettaria di euro duemila netti. L'ammontare complessivo dell'indennità non può superare i centoventimila euro lordi annui.
1. 4. Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

  Sopprimere il comma 2.
1. 16. Giacobbe, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnecchi, Malisani.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai deputati già cessati dal mandato parlamentare e a quelli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in forza dell'autodichia, le disposizioni in materia previdenziale di modifica dei Regolamenti interni delle due Camere già approvate nel 2012.
1. 3. Francesco Saverio Romano, Galati, Parisi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli eletti cessati dal mandato parlamentare nonché a coloro che sono già stati interessati dalla riforma dei Regolamenti interni delle due Camere in materia di vitalizi del 2012.
1. 2. Francesco Saverio Romano, Galati, Parisi.

  Al comma 2, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: nel rispetto dei princìpi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti.
1. 17. Sisto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3. Sono istituiti presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica specifici fondi attraverso cui sono assunte le obbligazioni contratte dai parlamentari cessati dal mandato sulla base del vitalizio percepito all'entrata in vigore della presente legge.
  4. L'onere di cui al comma 3 è commisurato in misura massima al risparmio conseguito per ciascun parlamentare in virtù della presente legge.
1. 7. Menorello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. In nessun caso la rideterminazione dei diritti previdenziali acquisiti, prevista dalla presente legge in riferimento ai parlamentari e ai consiglieri regionali, può costituire un principio o un precedente applicabile a lavoratori e pensionati che non siano stati membri del Parlamento o dei consigli regionali.
1. 14. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rimborso spese).

  Al parlamentare è riconosciuto un rimborso delle spese di alloggio, erogato a seguito di presentazione della documentazione idonea a comprovarlo, fino a un massimo di 1500 euro.
1. 01. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

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ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 24. Menorello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Determinazione del trattamento previdenziale degli eletti nei due rami del Parlamento).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
  2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.
  3. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 5. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.
  4. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
  5. L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.
  6. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
  7. Per i deputati in carica alla data del 1o gennaio 2012, nonché per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di trattamento definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti in vigore a quella data presso i due rami del Parlamento, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato; la quota corrispondente agli ulteriori anni di mandato parlamentare è determinata secondo le modalità di calcolo di cui al comma 5 del presente articolo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 8.
2. 39. Giacobbe, Damiano, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnecchi, Malisani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Indennità).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo Pag. 3069 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo spettante ai professori universitari ordinari a tempo pieno alla seconda progressione di carriera. Ad essi spetta altresì un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  I consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti speciali, determinano le indennità spettanti ai loro componenti, che non possono in alcun caso superare il 75 per cento dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.».

  2. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Contributi previdenziali).

  1. Per l'attuazione delle disposizioni sul trattamento previdenziale di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, di seguito denominato «trattamento previdenziale», i membri del Parlamento sono soggetti alla trattenuta dei corrispondenti contributi.
  2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza sono ammessi al versamento di contributi di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.
2. 45. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito.
  Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote mensili dell'indennità, in misura tale che esse non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate, nonché i criteri di calcolo e la misura massima del trattamento previdenziale differito.
  Ove con l'indennità concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, la misura dell'indennità è ridotta di un importo pari al reddito concorrente. Ove con il trattamento previdenziale differito concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, il cui cumulo determini il superamento della misura massima stabilita ai sensi del secondo comma, l'importo del trattamento previdenziale è corrispondentemente ridotto.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli da 3 a 13;
   b) all'articolo 14, aggiungere infine il seguente periodo: Nell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge le Camere salvaguardano in ogni caso le situazioni giuridiche soggettive consolidate.
2. 10. Pisicchio.

Pag. 31

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare dell'indennità di cui al primo comma in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti.
  L'indennità di cui al presente articolo è rivalutata annualmente, con decorrenza dal 1o gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
2. 41. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Indennità e contributi previdenziali).

  1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, di seguito denominato «trattamento previdenziale».
  I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.
2 11. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è Pag. 32stabilita in misura corrispondente al reddito percepito nell'anno precedente le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
  L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
2. 1. Sisto, Brunetta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è stabilita in misura corrispondente alla media dei redditi percepiti negli ultimi cinque anni precedenti le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
  L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
2. 2. Sisto, Brunetta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili onnicomprensive.
  L'importo dell'indennità di cui al primo comma non può essere inferiore al salario medio annuo lordo di un operaio, calcolato sulla base dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), né superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparate.
  L'importo dell'indennità di cui al primo comma è determinato per ciascun membro del Parlamento, nei limiti minimo e massimo indicati al secondo comma, in misura pari al reddito medio di lavoro dipendente o autonomo da lui percepito nel periodo d'imposta relativo al triennio antecedente alla data della sua elezione. Esso è adeguato annualmente nel corso della durata del mandato sulla base delle rilevazioni dell'ISTAT e delle eventuali modifiche intervenute nei contratti collettivi di lavoro.
  In aggiunta all'indennità, gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere Pag. 33che ai membri del Parlamento siano assegnate altre risorse economiche o beni strumentali, destinati esclusivamente all'esercizio del mandato parlamentare e della cui utilizzazione il membro del Parlamento rende conto periodicamente ed in maniera analitica secondo modalità che verranno definite dagli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento.
2. 23. Gigli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Indennità dei parlamentari).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 3.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.
  L'indennità di cui al primo comma è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  Il trattamento economico è altresì equiparato al primo comma del presente articolo per tutti i funzionari e dirigenti dei due rami del Parlamento.
  Con apposita disposizione legislativa, è prevista un'equiparazione di cui al primo comma per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
2. 5. Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.
(Parzialmente inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge. Essa, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, è stabilita in una somma pari alla retribuzione spettante ai professori ordinari d'università, con rapporto a tempo pieno, appartenenti alla I fascia, classe 14/2, escluse la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, l'assegno aggiuntivo, ed altri eventuali futuri emolumenti assimilabili a questi.
  Le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, l'80 per cento dell'importo di cui al primo comma. Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, il 50 per cento del medesimo importo.
  L'indennità di cui al primo comma è altresì costituita da un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
2. 28. Galgano, Vargiu.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Trattamento economico dei parlamentari).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – Ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge.
  Essa è pari al trattamento annuo lordo riconosciuto ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, e della tabella A allegata al medesimo regolamento.Pag. 34
  Il trattamento economico è altresì equiparato al comma precedente per tutti i funzionari e dirigenti dei due rami del Parlamento.
2. 4. Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.
(Parzialmente inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 2. – Ai membri del Parlamento spetta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma fino alla concorrenza di 2.000 euro e dietro presentazione di documentazione comprovante le spese per l'alloggio e per il pagamento delle eventuali utenze domestiche.
  Il rimborso di cui al primo comma non è corrisposto ai parlamentari residenti nella provincia di Roma.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al primo comma, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
2. 42. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente: «Le cariche di membro del Parlamento sono essenzialmente gratuite e la relativa indennità è fissata nella misura della pensione sociale vigente in conformità a quanto disposto dall'articolo 69 della Costituzione. È previsto un rimborso forfettario strettamente legato al vitto ed alloggio necessario al libero svolgimento dell'attività parlamentare».
2. 3. Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: comprensive anche del rimborso spese di segreteria e di rappresentanza con le seguenti: comprensive di un trattamento finalizzato all'assegno di fine mandato.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
  2. Al secondo comma dell'articolo 1, legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dopo le parole: «Corte di Cassazione ed equiparate.» aggiungere le parole: «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano la corresponsione ai membri del Parlamento dei rimborsi spese di segreteria e di rappresentanza.
2. 17. Marchi, Gnecchi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e da un trattamento fino alla fine del capoverso, con le seguenti: e dei contributi previdenziali di cui all'articolo 4 della presente legge. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
2. 30. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e da un trattamento fino alla fine del capoverso con il seguente periodo:. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
2. 29. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Pag. 35

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e da un trattamento fino alla fine del capoverso con le seguenti: secondo i criteri e la disciplina prevista per i membri del Parlamento europeo. Per la materia relativa al trattamento di fine mandato si rinvia ai Regolamenti parlamentari in conformità all'articolo 64 della Costituzione.
2. 36. Lauricella.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da:, e da un trattamento fino alla fine del capoverso con le seguenti:. Per la materia relativa al trattamento di fine mandato si rinvia ai Regolamenti parlamentari in conformità all'articolo 64 della Costituzione.
2. 34. Lauricella.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e da un trattamento fino alla fine del capoverso con le seguenti: secondo i criteri e la disciplina prevista per i membri del Parlamento europeo.
2. 35. Lauricella.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
2. 16. Marchi, Gnecchi.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indennità viene comunque conguagliata fino al valore medio mensile della media dei redditi mensili percepiti dal parlamentare nei due anni antecedenti l'inizio del mandato, sino ad una soglia massima pari al doppio della misura base dell'indennità stessa.
2. 25. Menorello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì limitati, con appositi atti di disciplina, i casi di giustificazione per missione a circoscritte e documentate esigenze dell'incarico interno ricoperto dal parlamentare.
2. 26. Menorello.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 31 della Costituzione ed al fine di consentire ai membri della Camera e del Senato di conciliare l'esercizio del mandato parlamentare con i doveri parentali, l'indennità parlamentare comprende anche una misura di sostegno economico al nucleo familiare nella misura e secondo i criteri stabiliti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.
2. 8. Pisicchio.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge è inoltre assicurato un contributo mensile, stabilito dall'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera, per il rimborso delle spese di traduzione o di interpretariato sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
2. 7. Pisicchio.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la piena libertà di circolazione dei parlamentari sul territorio nazionale le quote comprendono un importo finalizzato a sostenere le spese di trasporto.
2. 9. Pisicchio.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'amministrazione della Camera di riferimento riconosce solo le spese effettivamente sostenute dal parlamentare che è tenuto a presentare la documentazione attestante, dettagliata per ogni categoria di rimborso.
2. 19. Cristian Iannuzzi.

Pag. 36

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'amministrazione della Camera di riferimento riconosce solo le spese effettivamente sostenute dal parlamentare che è tenuto a presentare la documentazione attestante.
2. 18. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso primo comma, aggiungere, in fine, i seguenti commi: L'indennità di cui al precedente comma è destinata anche alla remunerazione dei collaboratori accreditati del membro del Parlamento. In tal caso, le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, effettuano, in nome e per conto dei parlamentari e a seguito delle dichiarazioni di questi ultimi, il contratto di lavoro subordinato, la redazione della busta paga, il pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze dei collaboratori parlamentari, nonché l'elaborazione e la trasmissione agli organismi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei medesimi collaboratori parlamentari.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori, nonché dei relativi oneri fiscali e previdenziali, da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata alla verifica della regolarità del contratto, all'erogazione della retribuzione, al versamento degli oneri fiscali e previdenziali in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri amministrativi accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere.
  La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge per la natura o la tipologia di attività concordata tra le parti. In caso di contratti che prevedano lo svolgimento di attività non riconducibili a una sola tipologia contrattuale, si applicano i minimi stabiliti per l'attività di contenuto più qualificato.
  La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari, la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta e i minimi contrattuali o di legge stabiliti per la retribuzione siano rispettati.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì dettare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.
  Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1, oltre tali limiti ciascun membro del Parlamento può avvalersi di ulteriori collaboratori con retribuzione e oneri fiscali e contributivi a proprio esclusivo carico. A tali ulteriori collaboratori si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2 e al presente articolo nel caso in cui essi siano autorizzati ad accedere ai locali di pertinenza delle Camere. La Camera di appartenenza provvede a decurtare le somme anticipate dal trattamento spettante al parlamentare interessato.
2. 22. Cristian Iannuzzi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  Lo stipendio è decurtato di importo percentualmente commisurato alla effettiva presenza ai lavori dell'Aula e della Commissione.
  Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza del 2,5 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare Pag. 37vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 25 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
  Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 25 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 50 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
  Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 50 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 75 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
2. 14. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  L'indennità di cui al precedente comma è destinata alla remunerazione dei collaboratori accreditati del membro del Parlamento. In tal caso, le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, effettuano, in nome e per conto dei parlamentari e a seguito delle dichiarazioni di questi ultimi, il contratto di lavoro subordinato, la redazione della busta paga, il pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze dei collaboratori parlamentari, nonché l'elaborazione e la trasmissione agli organismi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei medesimi collaboratori parlamentari.
2. 20. Cristian Iannuzzi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  La Corte dei Conti verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, controlla che le spese rimborsate siano conformi alle scritture e alla documentazione contabili e alle risultanze degli accertamenti eseguiti.
2. 21. Cristian Iannuzzi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti per i dipendenti pubblici.
2. 15. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Il rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza comprende la spesa necessaria all'assunzione, da parte del parlamentare, di uno o più collaboratori, esterni alle amministrazioni delle Camere. La Camera di appartenenza del deputato o senatore, entro i limiti di spesa di tale rimborso, provvede direttamente al pagamento della retribuzione e degli oneri fiscali e contributivi al collaboratore parlamentare dietro deposito del contratto di lavoro presso gli uffici parlamentari competenti. Tale rapporto di lavoro, di natura fiduciaria, definito sulla base dell'accordo fra le parti, in mancanza di altri termini scritti scade naturalmente al termine della legislatura nel quale è stato stipulato. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti. Non è ammesso il rimborso delle spese di retribuzione e degli oneri fiscali e contributivi nel caso in cui il collaboratore parlamentare risulti parente entro il secondo grado del parlamentare contraente. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa fra loro, adottano le delibere necessarie a garantire l'adempimento delle disposizioni di cui al presente comma.
2. 44. Gribaudo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente Pag. 38comma: «Ove, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, sia autorizzata nei confronti di un membro del Parlamento l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il pagamento dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è sospeso fino alla cessazione dell'efficacia della misura medesima».
2. 37. Mannino, Di Vita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dai seguenti:
  Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei professori ordinari di università con rapporto a tempo pieno, esclusi la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e l'assegno aggiuntivo.
  L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del medesimo importo.
2. 31. Mazziotti Di Celso, Catalano, Librandi, Menorello, Molea, Quintarelli, Oliaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza stabiliscono l'ammontare complessivo della diaria entro il limite massimo di euro 3.500 mensili, specificando altresì la quota massima della diaria destinata al rimborso delle spese di alloggio, tenuto conto delle condizioni di mercato. La quota della diaria destinata al rimborso delle spese di alloggio è riconosciuta solo se le spese sono documentate e non è riconosciuta ai deputati o senatori residenti nel Comune di Roma.
  Gli Uffici di Presidenza possono stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
  L'ammontare massimo di cui al comma primo aggiornato alla fine di ogni triennio in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.
2. 32. Mazziotti Di Celso, Catalano, Librandi, Menorello, Molea, Quintarelli, Oliaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo.
  Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, i membri del Parlamento hanno diritto alla copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati. Per tutti i viaggi effettuati, i membri del Parlamento devono scegliere, nell'ambito delle alternative disponibili, la tariffa più conveniente e meno onerosa per i bilanci delle Camere. Per i membri del Parlamento eletti all'estero, la copertura e il rimborso di cui al primo periodo sono estesi, alle medesime condizioni, anche Pag. 39al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma.
  Ai fini della copertura delle spese di viaggio le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati possono stipulare convenzioni con vettori e agenzie di viaggio che prevedano il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.
  Alla fine di ciascun trimestre, i deputati depositano presso la Camera di appartenenza una relazione contenente il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate dalla Camera, e una breve indicazione delle finalità dei viaggi effettuati, confermandone l'attinenza al mandato parlamentare e dichiarando che è stata scelta la tariffa più conveniente nell'ambito delle alternative disponibili.
  Il diritto alla copertura e al rimborso delle spese di viaggio ai sensi del presente articolo non spetta per i viaggi effettuati dopo la cessazione del mandato parlamentare».
2. 33. Mazziotti Di Celso, Catalano, Librandi, Menorello, Molea, Quintarelli, Oliaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiungere in fine il seguente comma:
  Qualora gli Uffici di Presidenza delle Camere istituiscano fondi integrativi per l'assistenza sanitaria dei membri del Parlamento o stipulino contratti assicurativi in loro favore, i relativi costi sono ripartiti tra i beneficiari e in forma mutualistica.
2. 40. Civati, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  2. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è aggiunto il seguente comma: «Il regime previdenziale dei parlamentari è disciplinato degli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera, che si atterranno ai principi del sistema contributivo, altresì consentendo la possibilità di opzione per le Casse di previdenza in cui i parlamentari risultino iscritti, alle quali verranno comunque versate le somme non utilizzabili ai fini del regime ordinario».
2. 27. Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa non spetta alcuna indennità».
2. 13. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge.
2. 12. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).

  1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle Pag. 40spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 1.800 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio, incluse eventuali utenze, nella misura massima di 2.000 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio della provincia di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede in provincia di Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al primo comma, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.
  La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche fino al limite massimo di 3.500 euro mensili».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
2. 04. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino, Fratoianni, Daniele Farina.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).

  1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 1.800 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio, incluse eventuali utenze, nella misura massima di 2.000 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio della provincia di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se Pag. 41egli risiede in provincia di Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al primo comma, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.
  La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento, secondo l'ammontare massimo determinato dagli uffici di Presidenza delle due Camere, le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica della legge con la seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del parlamento e dei consiglieri regionali.
2. 05. Civati, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).

  1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 2. – Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 2000 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio nella misura massima di 1.500 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio del comune di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede a Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.
  Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al comma 1, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.
  La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche Pag. 42di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche fino ad al limite massimo di 3.500 euro mensili.
2. 08. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennità per la cessazione dal mandato).

  1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è inserito il seguente:
  Art. 6-bis. – Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.
  Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
2. 09. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Diaria).

  1. All'articolo 2, secondo periodo, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole «15 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «20 giorni».
2. 01. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo, 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte».
2. 03. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime tributario, pignoramento e sequestro).

  1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti»;
   b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
   c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge».
2. 06. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Fratoianni, Pastorino».

Pag. 43

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è abrogato.
2. 02. Menorello.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per il reinserimento al lavoro a seguito di cessazione dal mandato parlamentare).

  1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.

  Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità per il reinserimento al lavoro la cui entità, corrisposta in un'unica soluzione, è pari all'importo delle indennità percepite negli ultimi sei mesi di mandato.
  Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a tutte le categorie di lavoratori autonomi.
  Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato ed a coloro che risultino appartenenti alla pubblica amministrazione al momento dell'inizio del mandato parlamentare nonché a coloro che risultavano disoccupati prima di essere proclamati nella Camera di appartenenza.
  È istituito un fondo per il reinserimento al lavoro a seguito di cessazione del mandato per un importo pari a 5 milioni di euro annui.
  Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a cinque milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
  Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del primo comma».
2. 07. Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

Pag. 44

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 2. Distaso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.
3. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Consiglieri delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano alle disposizioni introdotte dalla presente legge la disciplina degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, spettanti ai membri dei rispettivi consigli.
3. 8. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. 4. Plangger.

  Al comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: alle norme e.
3. 6. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1 sopprimere le parole: dei vitalizi e.
3. 5. Menorello.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e alle province autonome.
3. 7. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.

  Al comma 2 sostituire le parole: ai risparmi prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge con le seguenti: al triplo dei risparmi che l'adeguamento avrebbe determinato nei rispettivi bilanci, come determinato con apposita determinazione dall'ufficio Parlamentare di Bilancio.
3. 1. Zanetti, Parisi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Banca d'Italia).

  La Banca d'Italia, la Corte costituzionale e la Presidenza della Repubblica, nella loro autonomia organizzativa e finanziaria, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui alla presente legge.
3. 01. Giorgia Meloni, Rampelli.
(Inammissibile)

Pag. 45

ART. 4.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 1. Mannino, Di Vita.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa da parte dell'amministrazione delle Camere il versamento agli istituti previdenziali dei contributi figurativi relativi ai parlamentari che risultano lavoratori dipendenti in aspettativa.
  4. I parlamentari possono usufruire delle regole per il cumulo dei periodi assicurativi previste dall'articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. 5. Marcon, Costantino, Fratoianni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Ciascun parlamentare può richiedere, prima della maturazione del diritto al trattamento previdenziale, la restituzione di tutti i contributi versati durante il suo mandato, salvo la facoltà dello stesso di optare per la ricongiunzione, in ogni caso non onerosa, dei contributi versati durante il mandato parlamentare con quelli versati a gestioni previdenziali cui il parlamentare risultava iscritto prima dell'inizio del mandato.
4. 2. Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Coloro che precedentemente iscritti a casse di previdenza degli ordini professionali e che abbiano riscattato la loro posizione in virtù di un incarico parlamentare possono far domanda di reiscrizione alla propria cassa di appartenenza, riversando i contributi già liquidati, ricostituendo la posizione contributiva d'intesa con la cassa di appartenenza.
4. 3. Menorello, Vaccaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il parlamentare, anche se già titolare del trattamento previdenziale, può rinunciarvi e ripetere il valore attualizzato dei versamenti effettuati durante il mandato parlamentare, al netto delle erogazioni già ricevute.
4. 4. Francesco Sanna.

Pag. 46

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 6. Giacobbe, Damiano, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnecchi, Malisani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. Con effetto dal 1o gennaio 2018 è istituita presso l'INPS una gestione denominata «Gestione separata previdenza parlamentari». Alla gestione confluiscono tutte le contribuzioni dei parlamentari in carica e di coloro che sono cessati dal mandato.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è definito l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione separata secondo i criteri generali e le norme vigenti in materia e anche in riferimento alla fase di prima applicazione.
  3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica trasferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze l'intera dotazione finanziaria iscritta nei loro bilanci per l'annualità 2018 relativa alla spesa per l'erogazione dei trattamenti vitalizi e pensionistici, gli assegni di reversibilità e ogni altra risorsa finanziaria eventualmente destinata a trattamenti speciali di carattere socio-assistenziale previsti per l'anno 2018. Le due Camere trasferiscono altresì ogni somma individualmente versata a suo tempo da tutti i parlamentari cessati dal mandato, finalizzata al percepimento del vitalizio, attuarialmente ricalcolata e le contribuzioni versate dai parlamentari in carica ai sensi di quanto disposto dai regolamenti per il trattamento pensionistico dei parlamentari cessati dal mandato, approvati nel 2012.
  4. A tutti i parlamentari in carica, a tutti i parlamentari cessati dal mandato, a coloro che percepiscono assegni di reversibilità o eventuali altre tipologie di assegni a carattere socio-assistenziale si applicano le facoltà di cui all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. All'accesso alla documentazione degli atti amministrativi individuali di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 13, ancorché tutelato dalla legge, non può essere opposto il silenzio diniego eventualmente previsto dai regolamenti interni delle due Camere.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto ad individuare lo specifico capitolo da iscrivere nel bilancio dello Stato e da denominarsi «Gestione separata previdenziale dei parlamentari presso l'INPS», indicando altresì la conseguente riduzione dei trasferimenti finanziari dovuti per il funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica.
  6. Le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo e finanziario di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 continuano ad espletare le attività connesse all'accantonamento dei prelievi previdenziali dei parlamentari in carica, alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza maturati nel lasso di tempo che intercorre tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la costituzione del Fondo di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo, nonché all'erogazione mensile dei vitalizi o dei trattamenti pensionistici e degli assegni di reversibilità o di assegni eventualmente deliberati a titolo socio-assistenziale. La compensazione economico-finanziaria tra quanto erogato in via transitoria dalle amministrazioni di cui al presente comma e il Fondo di cui al comma 1 avverrà entro i tre mesi successivi dall'avvio del funzionamento amministrativo e contabile del Fondo.

Pag. 47

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:
  1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'Anagrafe di tutti i soggetti aventi diritto ai trattamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5, elencando, sulla base di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5, per ogni profilo individuale i diritti economici maturati ai sensi dei regolamenti vigenti. Le due Camere trasmettono altresì la serie storica dei regolamenti e delle delibere approvate dagli Uffici di Presidenza in materia di trattamenti vitalizi e pensionistici.
  2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana uno o più decreti legislativi, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri:
   a) la rideterminazione dell'ammontare degli assegni vitalizi per tutti coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano maturato 18 anni di mandato parlamentare;
   b) l'armonizzazione di cui alla lettera a) del presente comma per ogni tipologia di assegno di reversibilità o eventuali altri assegni erogati a titolo socio-assistenziale;
   c) l'armonizzazione tra quanto previsto dai regolamenti previdenziali deliberati dalle due Camere nel 2012 con quanto disposto dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 124;
   d) la salvaguardia dei contributi previdenziali versati all'INPS e dei loro effetti differiti, maturati dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nei periodi precedenti e successivi l'esercizio del loro mandato elettivo e la salvaguardia dei contributi di cui all'articolo 31 della legge n. 300 del 1970;
   e) la salvaguardia di ogni diritto previdenziale maturato dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nell'ambito delle loro attività professionali precedenti e successive all'esercizio del mandato elettivo: professioni autonome, intellettuali, artistiche, sportive, giornalistiche o qualunque altra professione che preveda l'obbligatorietà di iscrizione previdenziale presso Casse o Gestioni previdenziali specificamente contemplate dalla legislazione vigente o vigilate dai competenti organi ministeriali;
   f) la facoltà di cumulare, anche ai fini di quanto previsto alla lettera e) del presente comma, in un'unica erogazione pensionistica i trattamenti di cui alle lettere a) e c) con i trattamenti di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;
   g) l'armonizzazione tra gli effetti delle deliberazioni eventualmente assunte in materia di vitalizi dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, successivamente all'approvazione delle riforme regolamentari del 2012, e la legislazione vigente;
   h) la salvaguardia degli effetti fiscali di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi e di cui alla risoluzione n. 262-E, 26 ottobre 2009 per tutti coloro che, parlamentari in carica o cessati dal mandato, hanno ottemperato all'obbligo di versamento delle quote mensili finalizzate alla rendita vitalizia fino al 31 dicembre 2011. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con proprio decreto, una ulteriore decurtazione al trasferimento delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica per compensare il minor gettito fiscale dovuto alle rideterminazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
5. 5. Marchi, Gnecchi.

Pag. 48

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Gestione separata presso l'INPS).

  1. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituita una gestione separata, alla quale affluiscono:
   a) le quote contributive a carico dei parlamentari, come determinate ai sensi della presente legge;
   b) le quote contributive a carico dell'organo di appartenenza, come determinate ai sensi della presente legge;
   c) le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali per ciascun anno di riferimento, come determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sulla base dell'applicazione delle disposizioni vigenti.

  2. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato «Gestione separata della previdenza dei parlamentari presso l'INPS», e sono trasferite all'entrata dei bilanci delle Camere per essere successivamente trasferite alla gestione separata di cui al comma 1.
  3. L'INPS provvede al pagamento dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla presente legge, nella misura determinata dai competenti organi delle Camere e mensilmente comunicata alla gestione separata di cui al comma 1.
  4. Le risorse che affluiscono alla gestione separata di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente al finanziamento dei trattamenti disciplinati dalla presente legge.
  5. La vigilanza sulla gestione di cui al comma 1 è attribuita ad un'apposita Commissione, composta dal Presidente dell'INPS, che la presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto alla percezione di alcuna indennità comunque denominata.
5. 3. De Menech.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Gestione del sistema previdenziale dei parlamentari).

  1. I contributi di cui all'articolo 8, comma 3, afferiscono alla gestione previdenziale dei parlamentari di cui è dotato ciascun ramo del Parlamento.
  2. Le pensioni ai parlamentari cessati dal mandato e ai superstiti sono erogate dal ramo del Parlamento presso il quale il mandato è stato esercitato per l'ultima volta.
  3. Gli Uffici dei due rami del Parlamento determinano il montante contributivo complessivo e le rispettive quote di spettanza in proporzione al montante contributivo maturato presso ciascun ramo del Parlamento alla data di maturazione del diritto. Alla fine di ogni anno finanziario, gli stessi uffici procedono al conguaglio dei pagamenti effettuati.
5. 4. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Trasferimento della gestione previdenziale all'Istituto nazionale della previdenza sociale).

  1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi di cui all'articolo 2, sono Pag. 49gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  2. Al fine di cui al comma 1, le Camere provvedono alle opportune intese con l'INPS per il trasferimento nei rispettivi bilanci interni delle risorse previste dal medesimo comma 1.
  3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è demandata all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
5. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari).

  1. La gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  2. Gli Uffici di presidenza delle Camere sono tenuti, nei confronti dell'INPS, agli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta dei lavoratori dipendenti.
5. 1. Zanetti, Parisi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Trasferimento della gestione previdenziale all'INPS).

  1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi previdenziali di cui all'articolo 7, sono gestite dall'INPS.
  2. Ai fini di cui al comma 1 gli Uffici di Presidenza delle Camere adottano intese con l'INPS per il trasferimento delle risorse indicate al medesimo comma 1.
  3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è attribuita all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939. n. 1272.
5. 9. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 2 sostituire ovunque ricorrano le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: comitato di gestione.
5. 7. Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono iscritti alla gestione di cui al presente articolo i parlamentari eletti per la prima volta nella XVIII legislatura. Per tutti i parlamentari che hanno iniziato il mandato elettivo precedentemente, il trattamento pensionistico viene erogato dalla Camera di appartenenza, che applica la disciplina prevista dalla presente legge.
5. 8. Mannino, Di Vita.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Previdenza complementare).

  Gli Uffici di presidenza delle Camere possono prevedere l'istituzione di un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari, con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.
5. 01. Francesco Sanna.

Pag. 50

ART. 6.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 6.
(Diritto di accesso al trattamento previdenziale).

  1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno versato almeno 260 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.

Art. 6-bis.
(Erogazione del trattamento previdenziale).

  1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.
  2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui all'articolo 3, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
  3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale e per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.
  4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
  5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro.
6. 10. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale e sua determinazione).

  1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è determinato sulla base del sistema di calcolo contributivo previsto della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche con l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1 commi 6 e 11 della medesima legge. Ai fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico si applica, altresì, l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
6. 14. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).

  1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni e che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia secondo le regole previste per i lavoratori dipendenti.
  2. Qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema di calcolo contributivo, l'accesso al trattamento previdenziale può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in suo favore, presso le Pag. 51gestioni previdenziali del lavoro dipendente e autonomo a cui è iscritto, un totale di almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, determinato ai sensi dall'articolo 24, comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Gli eletti che cessino il mandato parlamentare con la XVII legislatura o siano cessati con una delle precedenti, che abbiano almeno 10 anni di contribuzione e almeno 60 anni di età, possono optare per la corresponsione di un anticipo pensionistico dal fondo parlamentare, sino al raggiungimento del requisito di età per l'accesso al trattamento pensionistico previsto dall'ordinamento del fondo previdenziale al quale sono o erano iscritti; l'importo corrisposto a titolo di anticipo pensionistico è ridotto rispetto al valore del trattamento previdenziale calcolato ai sensi della presente legge, del 4 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori dipendenti e autonomi.
  4. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare è considerata come pensione supplementare.
6. 24. Giacobbe, Damiano, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnecchi, Malisani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Diritto di accesso al trattamento previdenziale).

  1. Hanno accesso al trattamento previdenziale i membri del Parlamento che abbiano versato almeno 250 contributi settimanali.
6. 26. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. I parlamentari cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento previdenziale al compimento dei 65 anni di età e al seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite di età di 60 anni.
6. 7. Pisicchio.

  Sopprimere il comma 1.
6. 23. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Si applicano, altresì, le disposizioni sugli istituti della ricongiunzione dei periodi assicurativi, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, all'articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e all'articolo 24, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; sul cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'articolo 1, commi da 238 a 249, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. 12. De Menech.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Hanno accesso con le seguenti: Possono accedere.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: può essere corrisposto e aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando la possibilità per il parlamentare di scegliere se accedere al trattamento previdenziale ai Pag. 52sensi del regime più favorevole di cui al presente articolo o, in alternativa, ai sensi della normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La scelta di cui al precedente periodo è da considerarsi definitiva e non è modificabile successivamente.
6. 19. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.
* 6. 5. Russo, Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.
* 6. 16. Menorello.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche cumulando la durata dei mandati di più legislature.
6. 13. Marcon, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di presidente di regione o di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.
6. 17. Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.
6. 4. Russo, Sisto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Hanno altresì accesso al trattamento previdenziale, nell'ambito delle rispettive casse di previdenza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato il mandato elettivo in altre assemblee legislative, nel corso del quale siano stati eletti al Parlamento, a condizione che abbiano versato la contribuzione volontaria fino a concorrenza di cinque anni.
6. 15. Marotta.

  Al comma 2, sostituire le parole: compimento del sessantacinquesimo anno di età. con le seguenti: maturare dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al parlamentare cessato dal mandato si applicano le disposizioni di cui ai commi da 166 a 178 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. 25. Damiano, Albanella, Patrizia Maestri, Incerti, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnecchi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, salvo per i parlamentari che abbiano una contribuzione di almeno 15 anni, per i quali si applicano le determinazioni in materia di riduzione dell'età pensionistica in rapporto al numero di anni di mandato esercitati, già adottate dalle Camere nell'ambito della propria autonomia alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 21. Marotta, Tancredi.

Pag. 53

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le determinazioni in materia di riduzione dell'età pensionistica in rapporto al numero di anni di mandato esercitati, già adottate dalle Camere nell'ambito della propria autonomia alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 20. Marotta.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: purché abbiano un requisito contributivo di almeno venti anni.
6. 18. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i parlamentari che durante il mandato non hanno beneficiato del diritto di aspettativa di cui all'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, la soglia anagrafica di cui al precedente periodo è ridotta di un anno per ogni anno di mandato parlamentare superiore al quinto. In nessun caso però il trattamento previdenziale può essere corrisposto prima del compimento del sessantesimo anno di età.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, ultimo periodo.
6. 9. Zanetti, Parisi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno tre legislature, il trattamento previdenziale è corrisposto al compimento del sessantesimo anno di età.
6. 3. Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La soglia anagrafica di cui al precedente comma è ridotta di un anno per ogni anno di mandato parlamentare superiore al quinto. In nessun caso però il trattamento previdenziale può essere corrisposto prima del compimento del sessantesimo anno di età.
6. 6. Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, il requisito anagrafico è diminuito di un anno sino al minimo inderogabile di 60 anni;
6. 2. Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per ogni anno di mandato parlamentare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.
6. 11. Marchi, Gnecchi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Il parlamentare cessato dal mandato ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento, e comunque prima che ne sia iniziata l'erogazione, al trattamento previdenziale maturato ai sensi del comma 1. In tal caso ha diritto alla restituzione dei contributi versati, rivalutati al momento dell'esercizio dell'opzione secondo quanto previsto dall'articolo 7.
6. 22. Misuraca.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia ragione, il mandato parlamentare non venga esercitato per una durata almeno pari a quella minima ai fini della maturazione del diritto al trattamento previdenziale, il parlamentare ha diritto alla Pag. 54restituzione di tutti i contributi versati con le rivalutazioni di legge, salva la facoltà del parlamentare di optare per la ricongiunzione, in ogni caso non onerosa, dei contributi versati durante il mandato parlamentare con quelli versati a gestioni previdenziali cui il parlamentare risultava iscritto prima dell'inizio del mandato.
6. 8. Zanetti, Parisi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Si applicano le norme generali che disciplinano la possibilità di totalizzazione e di cumulo dei periodi contributivi per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali.
6. 1. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Cumulo dei periodi assicurativi).

  1. Agli eletti nei due rami del Parlamento è estesa la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati durante l'esercizio del mandato con i periodi assicurativi maturati in altre gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un'unica pensione, con le modalità e secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. 01. Giacobbe, Damiano, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnecchi, Malisani.

Pag. 55

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Criteri di rideterminazione dei vitalizi).

  1. Le Camere rideterminano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge.
  2. Per i membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto l'età pensionabile, è sospesa l'erogazione del trattamento previdenziale fino al raggiungimento dei requisiti per percepirlo.
  3. I soggetti di cui al comma 2, raggiunta l'età pensionabile di cui al comma 4, percepiscono il trattamento previdenziale ricalcolato con il sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  4. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi se di sesso maschile e di sessantacinque anni e sette mesi se di sesso femminile.
  5. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
7. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
  1-bis. Per i deputati in carica alla data del 1o gennaio 2012, nonché per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota del trattamento definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti in vigore a quella data presso i due rami del Parlamento, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.
7. 2. Damiano, Albanella, Patrizia Maestri, Incerti, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnecchi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi e cumulo tra pensione e redditi da lavoro).

  1. Ai periodi assicurativi relativi all'esercizio del mandato parlamentare si applicano le disposizioni generali applicabili alle gestioni previdenziali contributive e, in particolare, le norme in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nonché le norme in materia di cumulo di cui all'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, estese ai sensi dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; ai fini di tali ultime disposizioni gli emolumenti corrisposti in conseguenza di un mandato parlamentare o di altre cariche elettive sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente.
  2. È fatta salva la possibilità per il parlamentare di optare, in alternativa al trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge, per il riconoscimento del periodo Pag. 56di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano in tale caso le norme di cui al citato articolo 31 della legge n. 300 del 1970 e all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  3. Ai fini del calcolo della pensione, i contributi versati in relazione al periodo di esercizio del mandato parlamentare sono cumulabili con altri contributi effettivamente versati relativi al medesimo periodo.
  4. Al parlamentare che è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti è data facoltà, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, di chiedere la totalizzazione dei periodi contributivi nella gestione di cui al comma 3. La misura del trattamento pensionistico è calcolata pro quota sulla base delle regole vigenti in ogni gestione.
7. 01. Francesco Sanna.

Pag. 57

ART. 8.

  Al comma 3 sostituire la parola: quote con la seguente: aliquote.
8. 1. Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assistenza sanitaria e assicurativa).

  1. Qualora gli Uffici di Presidenza delle Camere istituiscano fondi integrativi per l'assistenza sanitaria dei membri del Parlamento o stipulino contratti assicurativi in loro favore, i relativi costi sono ripartiti tra i beneficiari e in forma mutualistica.
8. 01. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
(Inammissibile)

Pag. 58

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Erogazione del trattamento previdenziale e regime transitorio).

  1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.
  2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui al comma 1, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
  3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. La medesima sospensione opera anche nel caso di assunzione di qualunque altro mandato o carica pubblica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, salva rinunzia all'indennità o al trattamento economico, comunque denominato, previsto per le suddette cariche.
  4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
  5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito di lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i lavoratori autonomi.
  6. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che alla data di entrata in vigore della presente legge non percepiscono alcun trattamento previdenziale hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi.
9. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Pag. 59

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Zanetti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
10. 2. Zanetti, Parisi.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: La sospensione, anche parziale, dell'assegno vitalizio si applica anche in caso di elezione a consigliere regionale e di nomina a membro di giunta regionale, di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, compresa quella di amministratore di enti pubblici, di enti privati in controllo pubblico e delle Fondazioni bancarie ove l'importo della relativa indennità, cumulato all'assegno vitalizio, sia superiore al valore dell'indennità parlamentare.
10. 3. Francesco Sanna.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La medesima sospensione opera anche nel caso di assunzione di qualunque altro mandato o carica pubblica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, salva rinunzia all'indennità o al trattamento economico, comunque denominato, previsto per le suddette cariche.
10. 4. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico con le seguenti: per le cariche di amministratore di enti pubblici, anche economici, o di enti privati in controllo pubblico.
10. 5. Mannino, Di Vita.

Pag. 60

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).

  1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 6 della presente legge.
11. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).

  1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939. n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai trattamenti previdenziali dei membri del Parlamento e dei consigli delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Pag. 61

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriori disposizioni per i titolari di cariche elettive negli enti locali).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. In favore degli amministratori locali che rivestono le cariche di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultano titolari di pensione e non sono iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote, presso la Gestione separata dell'istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2-ter. Gli amministratori locali di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica, sono iscritti a un fondo di previdenza complementare possono mantenere l'iscrizione al fondo medesimo e proseguire volontariamente il pagamento della quota a proprio carico. L'amministrazione locale è tenuta al pagamento della quota spettante al datore di lavoro».

  2. I cittadini chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive negli enti locali e che, in ragione della mancata iscrizione in un fondo previdenziale obbligatorio abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare un periodo pari a una consiliatura.
12. 01. Patrizia Maestri, Baruffi, Giacobbe, Incerti, Albanella, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnecchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Regime tributario, pignoramento e sequestro).

  1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti»;
   b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
   c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge».
12. 03. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  Il trattamento previdenziale dei soggetti di cui alla presente legge si adegua automaticamente a quello di volta in volta in vigore per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
12. 02. Giorgia Meloni, Rampelli.

Pag. 62

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Distaso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Misure di equità previdenziale. Ricalcolo dei trattamenti in essere, inclusi i vitalizi).

  1. Gli importi delle quote retributive delle pensioni liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, sono rideterminati applicando alle quote retributive una percentuale di riduzione pari al rapporto tra coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età riportata nella Tabella A di cui alla legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, per ciascun anno di decorrenza. Nel caso in cui l'età alla decorrenza sia inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
  2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica alle quote di pensione liquidate a titolo di supplemento.
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano nei confronti di titolari di trattamenti pensionistici complessivamente pari o superiori a 6 volte l'importo soglia di euro 500 per una famiglia con un solo componente.
  4. Per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte l'importo soglia di cui al precedente comma e fino a 10 volte l'importo soglia, l'importo mensile delle pensioni ricalcolate ai sensi del comma 1, in pagamento alla data del 31 dicembre 2017, rimane in godimento fino al suo riassorbimento per effetto della perequazione dell'importo complessivo della pensione, rideterminato ai sensi del medesimo comma 1. L'importo rideterminato non può essere comunque inferiore al limite previsto al precedente comma 3.
  5. Per i titolari di trattamenti pensionistici superiori a 10 volte l'importo soglia di cui al precedente comma 3, qualora l'importo mensile delle pensioni rideterminato ai sensi del comma 1, risulti inferiore a 10 volte il trattamento INPS, viene riconosciuto il predetto importo. Tale importo rimane in godimento fino al suo riassorbimento.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni di invalidità, ai trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, alle pensioni ai superstiti.
  7. Ai fini della applicazione del presente articolo, si applicano, per le pensioni con decorrenza antecedente al 1o gennaio 1996, i coefficienti di cui alla Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 in vigore fino al 31 dicembre 2009.
  8. A decorrere da 180 giorni dalla di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge, gli assegni vitalizi per le cariche elettive in pagamento alla medesima data, sono rideterminati applicando agli stessi il calcolo previsto all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Agli assegni vitalizi così ricalcolati si applica quanto disposto dai commi 4 e 5 del presente articolo.
  9. Con il medesimo criterio del comma precedente sono calcolati gli assegni decorrenti dalla medesima data.
13. 4. Menorello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

  1. I titolari di vitalizi da mandati elettivi e di trattamenti previdenziali, comunque denominati, non possono godere di un trattamento economico superiore all'80 per cento degli emolumenti corrisposti a un eletto in carica dell'istituzione più alta dalla quale abbia origine il vitalizio o i Pag. 63vitalizi. Detta percentuale è rivista ogni tre anni con delibera degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  2. Le quote trattenute per il superamento della misura spettante confluiscono in un fondo per l'equità previdenziale appositamente istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzato a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni pensionistiche delle nuove generazioni.
13. 5. Giacobbe, Damiano, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnecchi, Malisani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti:, nei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ed entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
13. 2. Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge inserire le seguenti: nel rispetto dei princìpi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti,.
13. 14. Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, con le seguenti: gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere.
13. 7. Marcon, Costantino, Daniele Farina, Fratoianni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: contributivo, inserire le seguenti: , nelle modalità di cui al comma 3 dell'articolo 8.
13. 3. Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: In assenza di altri redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soli trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione di cui all'articolo 11 è aumentata del 20 per cento.
13. 9. Gasparini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non può essere superiore al trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
13. 6. Fabbri.

  Al comma 2, sostituire le parole: sessantacinque anni con le seguenti: sessantasei anni e sette mesi.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: sessantacinquesimo anno di età con le seguenti: sessantaseiesimo anno di età e sette mesi.
13. 15. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari cessati dal mandato antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso Pag. 64il riscatto, con oneri ridotti, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, corrispondenti al mancato esercizio del mandato [o di incarichi di governo], per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti, nel regime ove il riscatto opera, al momento in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa.
  3-ter. Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma 3-bis sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti una tantum, percepiti a titolo di liquidazione per incarichi di governo, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nel predetto comma, o confluenza nelle stesse.
  3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.
  3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
13. 18. Menorello.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari in carica, per gli anni di mandato già espletati, o cessati dal mandato antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera.
  3-ter. Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma 3-bis sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti «una tantum», percepiti a titolo di liquidazione per incarichi o prestazioni lavorative, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nella presente legge o confluenza nelle stesse.
  3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.
  3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
13. 16. Russo, Sisto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In caso di diritto all'assegno vitalizio, solo o cumulato con gli analoghi trattamenti economici differiti goduti in forza dell'esercizio della carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, Pag. 65consigliere regionale, componente del governo o di giunte regionali, l'importo complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti previdenziali non basati sul sistema di calcolo contributivo di cui alla presente legge, non può superare l'importo dell'indennità netta percepita dal parlamentare in carica, prevista nel periodo di suo effettivo mandato di deputato o senatore e, ove superato, è ridotto fino a tale limite.
13. 10. Francesco Sanna.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio in ragione della carica ricoperta, hanno il diritto di rinunciare all'accesso al trattamento previdenziale previsto dalle disposizioni della presente legge. La rinuncia comporta il diritto alla restituzione in una unica soluzione della somma corrispondente alle somme trattenute a titolo di contributi.
13. 17. Sisto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio possono rinunciare ai benefici maturati, ricevendo in cambio i contributi effettivamente versati, con le rivalutazioni di legge.
13. 19. Vargiu.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore della legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.
  6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 5, per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento, così come ricalcolati ai sensi del comma 1, se di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme derivanti dal contributo di solidarietà sono versate al fondo di cui al comma 5.
13. 21. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore della legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Pag. 66Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.
13. 20. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; in deroga all'articolo 25 della Costituzione, le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.
13. 11. Pisicchio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. In deroga all'articolo 25 della Costituzione, le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.
13. 12. Pisicchio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione contro le rideterminazioni di cui all'articolo 13 gli interessati possono proporre ricorso al giudice amministrativo.
13. 13. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norme transitorie).

  1. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, provvedono ad abrogare tutti i Regolamenti previdenziali e le delibere assunte nel corso del tempo in materia di vitalizi.
  2. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica valutano la fondatezza e le compatibilità con la presente legge in merito al mantenimento di istituti, seppur onerosi per i beneficiari, qualificabili come assistenza sanitaria integrativa rivolta a soggetti in quiescenza che percepiscono le loro rendite vitalizie da un'amministrazione esterna, autonoma e indipendente dalle due Camere.
  3. Gli organi giurisdizionali delle due Camere, a fronte di eventuali ricorsi pendenti in materia di vitalizi dovranno concludere i loro procedimenti entro una data compatibile con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
13. 08. Marchi, Gnecchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:
   « n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;
   n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per Pag. 67i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;
   n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-bis), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna».

  2. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere n), n-bis) e n-ter).
  3. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.
13. 09. Nuti, Di Vita, Mannino.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Copertura delle spese di viaggio).

  1. Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, ai membri del Parlamento è garantita la copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati. Per i membri del Parlamento eletti all'estero, la copertura e il rimborso di cui al primo periodo sono estesi, alle medesime condizioni, anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma.
  2. La copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico, di cui al comma 1, è garantita mediante tessere riservate all'uso personale dei membri del Parlamento e convenzioni stipulate dalle amministrazioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con vettori e agenzie di viaggio, che prevedano il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.
  3. Il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate dalla Camera alla quale egli appartiene è sottoscritto dall'interessato, che vi allega una breve relazione nella quale indica gli scopi ed espone l'attinenza dei viaggi effettuati ai fini dell'esercizio del mandato.
  4. Il diritto alla copertura e al rimborso delle spese di viaggio ai sensi del presente articolo non spetta per i viaggi effettuati dopo la cessazione del mandato parlamentare.
13. 06. Galgano, Vargiu.

Pag. 68

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Quanto previsto dai precedenti articoli è comunque soggetto alla scelta volontaria di ogni eletto che può avvalersi della facoltà di non voler percepire le indennità e i trattamenti pensionistici.
  2. Tale scelta dovrà essere effettuata nel momento della convalida dell'elezione con apposita dichiarazione rilasciata alle amministrazioni elettive di appartenenza e sarà effettuata esclusivamente da quegli eletti che non ne vorranno usufruire.
  3. L'eletto ha comunque l'obbligo di versare i contributi che andranno a formare un Fondo speciale presso l'Inps. Tale Fondo speciale, denominato «Fondo salva pensione», sarà esclusivamente finalizzato alla copertura del pagamento dei contributi di quella fascia di lavoratori che si troveranno inoccupati a 24 mesi dal raggiungimento del limite contributivo per accedere alla pensione.
  4. L'istituzione di tale fondo sarà stabilita con un decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  5. I termini e le condizioni per accedere a tale fondo verranno stabiliti con apposito decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
13. 03. Ottobre.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Rimborso delle spese generali).

  1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a 1.000 euro mensili. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.
  2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 sono erogati per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi, ovvero sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.
13. 07. Galgano, Vargiu.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Diaria).

  L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. A titolo di rimborso delle spese di soggiorno, ai membri del Parlamento è assegnata una diaria di importo non superiore a 200 euro al giorno. Incrementi triennali successivi possono essere disposti dagli Uffici di presidenza di ciascuna Camera entro il limite stabilito al primo periodo, aumentato in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.
  2. La diaria è liquidata per le sole giornate in cui si sono svolte sedute dell'Assemblea o delle Commissioni e in cui il membro del Parlamento è risultato presente. La diaria non spetta ai membri del Parlamento residenti nella città o nella provincia di Roma».
13. 05. Galgano, Vargiu.

Pag. 69

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge sono destinati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione annuale concernente l'ammontare dei risparmi, anche attesi, di cui al precedente comma 1.
13. 04. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali aggiuntivi).

  1. Chiunque sia beneficiario di trattamenti previdenziali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge e maturati in seguito allo svolgimento di mandati elettivi può volontariamente rinunciarvi.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.
13. 01. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali).

  1. Chiunque abbia maturato trattamenti previdenziali per lo svolgimento di mandati elettivi ai sensi della presente legge e di altre normative vigenti può rinunciare volontariamente ai trattamenti percepiti.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.
13. 02. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Facoltà di copertura previdenziale per gli amministratori locali).

  Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Agli amministratori locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono le cariche di cui al comma 1 e che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultino titolari di pensione e non siano iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, si applicano, a richiesta dell'interessato, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 a valere sull'indennità di funzione di cui all'articolo 82 in ragione di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico dell'amministrazione locale.».
13. 012. Patrizia Maestri.
(Inammissibile)

Pag. 70

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Facoltà di riscatto dei periodi di mandato non coperti da contribuzione obbligatoria per gli amministratori locali).

  Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  2-bis. In favore degli amministratori locali che abbiano rivestito le cariche di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, i periodi di mandato non coperti da contribuzione obbligatoria.
13. 010. Patrizia Maestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norma finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e, relativamente alle previsioni di cui all'articolo 7, con le entrate derivanti al bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dalla quota di contributo a carico dei parlamentari di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché dai versamenti obbligatori a carico della Camera di appartenenza.
13. 011. Zaratti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni finali).

  1. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
13. 013. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

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TITOLO

  Sostituirlo con il seguente: Disposizioni in materia di ridefinizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
Tit. 1. Francesco Saverio Romano, Rabino, Galati.

  Sostituirlo con il seguente: Disposizioni in materia di equità previdenziale e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri delle Assemblee legislative.
Tit. 2. Menorello.