CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 maggio 2017
820.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso ed altri, recante «Interventi per il settore ittico»;
   considerato che il provvedimento mira a: incentivare una gestione razionale delle risorse, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva; assicurare un sistema di relazioni efficiente tra lo Stato e le regioni per garantire l'applicazione delle politiche europee ad incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre;
   rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (in particolare, con la sentenza n. 213 del 2006), sulla materia della pesca, considerata oggetto della potestà legislativa residuale delle regioni, si giustifica l'intervento statale in considerazione della complessità e della rilevanza delle attività in cui essa si estrinseca, ai fini di una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema ittico;
   preso atto che peculiare rilievo, pertanto, assume l'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;
   valutati favorevolmente, in tal senso, gli articoli 2-bis, comma 3, 3, comma 3, 4, comma 1, 5, comma 3, 13, comma 3, e 14, comma 3, che prevedono opportunamente il coinvolgimento delle regioni nell'adozione dei contemplati provvedimenti legislativi e normativi;
   ricordato il parere espresso da questo Comitato nella seduta del 12 aprile 2016;
   valutato favorevolmente, al riguardo, che la Commissione di merito, nel nuovo testo, ha recepito l'osservazione e condizione recate da quel parere, prevedendo, in particolare, al già richiamato articolo 3, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nell'individuazione degli interventi cui sarà destinato il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, e sopprimendo le disposizioni, originariamente recate all'articolo 9 del precedente testo unificato, recanti finanziamenti a destinazione vincolata in relazione al riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca;
   rilevato che l'articolo 8, al comma 1, autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad adeguare la regolamentazione vigente in materia di pescaturismo ed ittiturismo enucleando i principi ed i criteri direttivi che devono informare la riforma, senza specificare la tipologia di atto che tale Ministro è chiamato ad adottare e senza prevedere un Pag. 28coinvolgimento delle Regioni nella procedura di adozione di tale atto, suscettibile di incidere sulle competenze regionali residuali in materia di «pesca» e di «turismo»;
   preso atto che il medesimo articolo 8, al comma 2, prevede che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le conseguenti modifiche alla relativa regolamentazione attuativa, al fine di adeguarla a quanto disposto dalla presente legge;
   valutata dunque la necessità di specificare espressamente, al richiamato articolo 8 la natura di tali atti – anche al fine di chiarire se lo stesso sia un regolamento di delegificazione, per la cui adozione l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, prevede una specifica procedura – da adottare per la disciplina dell'attività di pesca-turismo e di stabilire, alla luce delle competenze regionali residuali in materia di «pesca» e di «turismo», la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione di tali atti,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 8 sia specificata espressamente la natura degli atti da adottare per la disciplina dell'attività di pesca-turismo, anche con riferimento ai suoi profili attuativi, e sia stabilita, alla luce delle competenze regionali residuali in materia di «pesca» e di «turismo», la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione di tali atti.