CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2017
819.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo C. 338 Catanoso e abbinate.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato per le parti di competenza il nuovo testo unificato delle proposte di legge recante: «Interventi per il settore ittico» (C. 338 e abbinate), quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   sottolineato positivamente che l'articolo 7, recante misure di semplificazione sulla pesatura, lo sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca, prevede l'obbligo per gli operatori di fornire le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code;
   osservato che l'articolo 8 interviene sulla disciplina dell'ittiturismo nel cui ambito sono definite le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche;
   valutate positivamente le disposizioni recate dall'articolo 10 che consentono agli imprenditori ittici e agli acquacoltori, singoli o associati, di vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina europea;
   rilevato che all'articolo 14 del nuovo testo, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze della pesca e di energia elettrica da acquacoltura, è stata introdotta tra i principi e i criteri di delega la previsione che le imprese di acquacoltura concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica e siano comprese tra le «imprese energivore»,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento. C. 3083 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (C. 3083 Governo);
   considerato che l'Atto di Ginevra mira all'estensione del sistema di protezione dell'Accordo dell'Aja, facilitando l'adesione di Stati la cui legislazione preveda il cosiddetto esame di novità, semplificando il sistema stesso e stabilendo il raccordo con i sistemi regionali (come quello dell'Unione europea);
   premesso che l'Italia ha ratificato nel 1980 l'Accordo dell'Aja la cui prima versione, modificata nel 1934 e successivamente nel 1960, risaliva al 1925 e ricordato che con l'Atto di Ginevra del 1999 si è attuata una revisione totale dell'Accordo dell'Aja già ratificata da 32 Paesi;
   ritenuta, dunque, positiva l'autorizzazione alla ratifica in esame da parte del nostro Paese, perché consentirà ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali, circostanza che può agevolare e sostenere l'innovazione e l'internazionalizzazione delle nostre imprese;
   rammentato che in Italia la normativa relativa ai disegni e modelli industriali è stata armonizzata alla direttiva 71/98/CE che ha introdotto la possibilità di cumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e la tutela del diritto d'autore;
   ricordato altresì che l'Italia ha aderito anche al sistema dei disegni e modelli europei, istituiti con il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, in base al quale il disegno o modello europeo conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea in quanto produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi dell'Unione;
   ricordato infine che, sempre in merito alla tutela della proprietà intellettuale, relativamente ai brevetti, l'Italia ha aderito pienamente anche all’European Patent System, sistema completo di protezione sovranazionale, con efficacia giuridica unitaria in seno al territorio dell'Unione europea, con un brevetto automaticamente valido in tutti i Paesi aderenti e con una giurisdizione comune attraverso il Tribunale Unificato dei Brevetti,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.