CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 maggio 2017
816.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

  1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale, ivi compresa la pesca sportiva e ricreativa, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.
   2. Spettano al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni di coordinamento delle competenze nelle materie afferenti alla pesca e all'acquacoltura assegnate ai Ministeri e, in particolare, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. 6. Venittelli, D'Incecco, Crivellari, Oliverio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

  1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.
   2. Spettano al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni di coordinamento delle competenze nelle materie afferenti alla pesca e all'acquacoltura assegnate ai Ministeri ed in particolare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. 5. Sani, Oliverio, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, sostituire le parole: incentivare una con le seguenti: incentivare l'incremento e la.
1. 3. Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, marittima e delle acque interne.
1. 1. Zaccagnini.

Pag. 211

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della pesca ricreativa e sportiva.
* 1. 2. Taricco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della pesca ricreativa e sportiva.
* 1. 7. Zaccagnini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dello sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone in generale.
1. 4. Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: in materia di pesca e acquacoltura aggiungere le seguenti: e di pesca ricreativa e sportiva,.
* 2. 1. Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo le parole: in materia di pesca e acquacoltura aggiungere le seguenti: e di pesca ricreativa e sportiva,.
* 2. 12. Taricco.
(ritirato)

  Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: nonché di quelle fino alla fine della lettera.
2. 10. Pagano, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
2. 11. Pagano, Guidesi, Fedriga.
(ritirato)

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: in materia di pesca e acquacoltura aggiungere le seguenti: e di pesca ricreativa e sportiva.
* 2. 13. Taricco.
(ritirato)

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: in materia di pesca e acquacoltura aggiungere le seguenti: e di pesca ricreativa e sportiva.
* 2. 2. Zaccagnini.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   e) prevenzione, scoraggiamento ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso la revisione del sistema sanzionatorio di cui al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione, sia per le fattispecie di illecito penale che amministrativo, tenendo nel debito conto l'elemento psicologico di colui che si rende responsabile delle infrazioni previste dal citato decreto legislativo n. 4 in materia di pesca e di acquacoltura, nonché delle peculiari dimensioni delle imprese nazionali;
   f) adeguamento dei tipi di pesca di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica ed in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare e/o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;
   g) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, e successive modificazioni, alla normativa adottata dall'Unione europea e dai trattati, accordi e convenzioni Pag. 212internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente, in modo da tutelare, proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini, ai fini di garantire un prelievo sostenibile con la strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca non professionale.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.
2. 3. Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) introdurre una reale ed efficace semplificazione amministrativa che renda meno penalizzanti gli adempimenti conseguenti all'applicazione delle norme europee e delle norme di recepimento nazionali.
* 2. 9. Rostellato.
(ritirato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) introdurre una reale ed efficace semplificazione amministrativa che renda meno penalizzanti gli adempimenti conseguenti all'applicazione delle norme europee e delle norme di recepimento nazionali.
* 2. 6. Catanoso, Russo.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) adeguamento dei tipi di pesca di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica ed in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare e/o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;.
2. 5. Falcone, Oliverio, Sani, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(ritirato)

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) semplificazione e riordino del servizio al pubblico, per agevolare l'azione amministrativa, facilitare le incombenze delle imprese e decongestionare gli uffici centrali del ministero, in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazione e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle capitanerie di porto.
2. 8. Oliverio, Carra.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in Vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di Pag. 213mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine.
   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore.

  2. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.
2. 01. Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, a decorrere dal 2018, il «Fondo per lo sviluppo della filiera ittica», di seguito denominato «Fondo», finanziato con le risorse la cui misura verrà definita con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modificazioni, oltre che da eventuali altre normative che prevedono sanzioni in materia di pesca.
  2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto della vigente normativa europea, alla realizzazione:
   a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali, con priorità a quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi;
   b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea Pag. 214sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
   c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;
   d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici, per i quali è riservata una quota di finanziamento;
   e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio;
   f) di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;
   g) di interventi per promuovere e incentivare le attività di pesca sportiva in mare attraverso l'istituzione della figura professionale di Guida sportivo-turistica di pesca in mare (Charter sportivo di pesca – C.S.P.) con l'obbligo di partecipazione ad un corso di formazione, il cui programma è approvato mediante apposito decreto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in collaborazione con il CONI e organizzato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), unica abilitata al rilascio del titolo e del certificato di frequenza;
   h) di investimenti per la realizzazione di dissuasori nei fondali sotto costa per contrastare la pesca a strascico illegale in modo da proteggere l'ecosistema marino, favorendo il ripopolamento della fauna ittica e incrementare l'attività della piccola pesca artigianale e sportiva;
   i) di interventi di ricerca per rendere disponibili dati riguardanti lo sforzo di pesca esercitato e l'economia sostenuta, come strumento necessario per una gestione informata e di sviluppo di metodologie di pesca sostenibili, per i quali è riservata una quota di finanziamento non inferiore al 30 per cento del Fondo;
   l) di interventi finalizzati al finanziamento di forme di collaborazione con le associazioni di pesca sportiva nazionali più rappresentative per le attività di vigilanza, controllo e contrasto a terra del fenomeno della pesca illegale, in particolare la pesca di specie protette, l'utilizzo di tipi di attrezzature fuorilegge, la non osservanza delle quote di cattura e il commercio di pesce sottomisura svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto.

  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, gli interventi di cui al comma 2, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.
3. 1. Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

  Al comma 1, sostituire le parole: finanziato con le risorse di cui all'articolo 12 comma 4 con le seguenti: finanziato con apposito capitolo istituito alla data di entrata in vigore della presente legge la cui dotazione è individuata in sede di legge di bilancio.
3. 2. Pastorino, Placido.

  Al comma 1, sostituire le parole: finanziato con risorse di cui all'articolo 12, comma 4. con le seguenti: con una dotazione di 10 milioni annui a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
3. 13. Pagano, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire le parole: finanziato con risorse di cui all'articolo 12, comma 4, con le seguenti: con una dotazione di 10 milioni annui a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali Pag. 215di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12 e 13.
3. 10. Pagano, Guidesi, Fedriga.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo, nel rispetto delle normative e principi comunitari, è finalizzato a sostenere: a) investimenti idonei a favorire l'innovazione, la competitività e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile; b) le imprese della piccola pesca in difficoltà economiche attraverso la presentazione di progetti di ristrutturazione aziendale; c) interventi mirati per favorire l'accesso al credito agevolato e credito d'imposta attraverso l'istituzione di uno Sportello Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare), come prevede la legge di Stabilità 2016; d) sgravi fiscali decrescenti per un triennio per i progetti finalizzati alla commercializzazione dei prodotti ittici ricorrendo allo strumento di «rete Imprese».
*3. 11. Massa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Il Fondo, nel rispetto delle normative e principi comunitari, è finalizzato a sostenere: a) investimenti idonei a favorire l'innovazione, la competitività e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile; b) le imprese della piccola pesca in difficoltà economiche attraverso la presentazione di progetti di ristrutturazione aziendale; c) interventi mirati per favorire l'accesso al credito agevolato e credito d'imposta attraverso l'istituzione di uno Sportello Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare), come prevede la legge di Stabilità 2016; d) sgravi fiscali decrescenti per un triennio per i progetti finalizzati alla commercializzazione dei prodotti ittici ricorrendo allo strumento di «rete Imprese».
*3. 12. Zaccagnini.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e d'incentivazione al consumo dei prodotti della pesca marittima nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;
   c-bis) formazione e riqualificazione professionale degli addetti lungo l'intera filiera ittica.
**3. 5. Rostellato.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e d'incentivazione al consumo dei prodotti della pesca marittima nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;
   c-bis) formazione e riqualificazione professionale degli addetti lungo l'intera filiera ittica.
**3. 7. Catanoso, Russo, Pagano.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) interventi mirati per favorire l'accesso al credito agevolato ed al credito d'imposta attraverso l'istituzione di uno Sportello Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e alimentare).
3. 3. Oliverio, Carra.

Pag. 216

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) di interventi per gli investimenti nella filiera ittica volti alla pesca ricreativa-sportiva-subacquea, vettore di turismo con tutte le attività correlate.
3. 4. Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) attivazione di programmi di formazione professionale e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli imbarcati.
3. 6. Placido, Pastorino.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) Progetti dedicati alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone a diretto beneficio della pesca marittima.
3. 9. Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la ristrutturazione del settore della pesca dei molluschi bivalvi).

  1. Al fine di sostenere, sviluppare e ristrutturare il settore della pesca dei molluschi bivalvi è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo fondo.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Tavolo di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Il predetto decreto, in particolare:
   a) indica le modalità di concessione di un contributo per favorire la riconversione delle navi impiegate, a fronte del ritiro, da parte dei titolari, dell'autorizzazione relativa all'esercizio della pesca di molluschi bivalvi con draga idraulica-turbosoffiante, nel limite di 250.0000 euro per imbarcazione, previa determinazione, nel medesimo decreto, dei compartimenti marittimi nei quali è necessario procedere al predetto ritiro per ricostituire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura e del numero delle autorizzazioni da ritirare;
   b) prevede in quali casi può essere disposta una indennità ad integrazione del reddito degli addetti imbarcati del settore per il periodo di non occupazione;
   c) stabilisce in quali casi può essere disposto un indennizzo annuale per il lucro cessante delle imprese del settore, nel limite di 12.000 euro per ciascuna impresa.

  4. Le somme corrisposte ai sensi del presente articolo non contribuiscono alla formazione del reddito imponibile.
3. 01. Sottanelli.

Pag. 217

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca).

  1. I commi da 244 a 248 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dai seguenti:
  «244. Al fine di garantire continuità del reddito degli operatori del settore pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a norma dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017, presso l'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è istituito il Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca (FOSPE) di seguito denominato Fondo.
  245. Il Fondo è costituito da una dotazione iniziale pari a 7,5 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017, da 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
  246. Al rifinanziamento del Fondo si provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante un contributo a carico del bilancio dello Stato, a complemento della contribuzione ordinaria effettivamente versata nelle casse del Fondo, al netto dei costi di gestione del fondo nell'anno di riferimento, commisurata all'esigenza di copertura del fabbisogno assistenziale, e comunque in misura non superiore ai 15 milioni di euro annui.
  247. Il Fondo eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, ivi compresi i soci lavoratori ed i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle Autorità pubbliche competenti nonché nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse, e per ogni altra causa – organizzativa o ambientale – non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  248. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
*3. 02. Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca).

  1. I commi da 244 a 248 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dai seguenti:
  «244. Al fine di garantire continuità del reddito degli operatori del settore pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali Pag. 218del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a norma dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017, presso l'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è istituito il Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca (FOSPE) di seguito denominato Fondo.
  245. Il Fondo è costituito da una dotazione iniziale pari a 7,5 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017, da 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
  246. Al rifinanziamento del Fondo si provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante un contributo a carico del bilancio dello Stato, a complemento della contribuzione ordinaria effettivamente versata nelle casse del Fondo, al netto dei costi di gestione del fondo nell'anno di riferimento, commisurata all'esigenza di copertura del fabbisogno assistenziale, e comunque in misura non superiore ai 15 milioni di euro annui.
  247. Il Fondo eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, ivi compresi i soci lavoratori ed i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle Autorità pubbliche competenti nonché nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse, e per ogni altra causa – organizzativa o ambientale – non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  248. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
*3. 04. Rostellato, Crivellari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abrogazione del ticket di licenziamento per la gente di mare).

  «1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:
  33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
**3. 03. Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abrogazione del ticket di licenziamento per la gente di mare).

  1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:
  «33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di Pag. 219diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
**3. 05. Rostellato, Crivellari.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche marine, in attuazione del principio di sostenibilità, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituisce, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione della pesca (OGP) a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo (GSA), come istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:
   a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche marine presenti nell'ambito della sub-area geografica di pertinenza;
   b) attivare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa sub-area geografica;
   c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;
   d) monitorare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
4. 6. Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo.

  Al comma 1, capoverso art. 4, comma 1, sostituire la parola: ittici con le seguenti: di pesca.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire la parola:
ittici con le seguenti: di pesca;
   al comma 3, sostituire la parola: ittici con le seguenti: di pesca.
4. 7. Sani, Oliverio, Antezza, Marco Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: coincidenti con le G.S.A.
4. 1. Oliverio.
(ritirato)

  Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni.
4. 9. Oliverio, Sani, Antezza, Marco Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 2, dopo le parole: e le associazioni nazionali di categoria aggiungere le seguenti: rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva.
*4. 12. Pagano, Guidesi, Fedriga.

Pag. 220

  Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 2, dopo le parole: e le associazioni nazionali di categoria aggiungere le seguenti: rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva.
*4. 13. Pastorino, Placido.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. I distretti di cui al presente articolo devono esprimere programmi ed interventi coordinati con la programmazione e le azioni dei distretti della pesca istituiti con legge regionale e/o del Flag/Gal eventualmente operanti nell'area interessata.
  2-ter. Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, al fine di migliorare la competitività delle imprese di pesca nazionali con una maggiore flessibilità operativa, ad invarianza di sforzo di pesca, alle navi da pesca dotate di blue-box è consentito effettuare l'attività di pesca rispettando un prefissato numero massimo di giornate annue.
  2-quater. Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis e 2-ter.
**4. 3. Catanoso, Russo, Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I distretti di cui al presente articolo devono esprimere programmi ed interventi coordinati con la programmazione e le azioni dei distretti della pesca istituiti con legge regionale e/o del Flag/Gal eventualmente operanti nell'area interessata.
  2-ter. Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, al fine di migliorare la competitività delle imprese di pesca nazionali con una maggiore flessibilità operativa, ad invarianza di sforzo di pesca, alle navi da pesca dotate di blue-box è consentito effettuare l'attività di pesca rispettando un prefissato numero massimo di giornate annue.
  2-quater. Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis e 2-ter.
**4. 2. Rostellato.
(ritirato)

  Al comma 1, capoverso articolo 4, comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
ottimizzano le attività di pesca ed acquacoltura tramite specifici piani di gestione finalizzati ad una maggiore ecosostenibilità; i piani sono supportati dalla raccolta di informazioni sulle attività di settore e la loro applicazione è oggetto di monitoraggio.
4. 8. Oliverio, Sani, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) favoriscono la pesca ricreativa e sportiva compatibile ed il turismo pescasportivo, i turismi e quelli sociali quali attività di pesca sportiva ricreativa in mare, nelle aree demaniali costiere avvicinando le Associazioni di pesca sportiva alle Associazioni di pesca professionale ed agli imprenditori singoli o associati e alle associazioni per il turismo sociale e per i diversamente abili.
4. 10. Taricco.
(ritirato)

Pag. 221

  Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) Promuovono la realizzazione di progetti che abbiano per oggetto la tutela, lo sviluppo e l'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone con particolare attenzione alle specie di interesse commerciale.
4. 11. Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) sostengono azioni e programmi di tutela dell'occupazione nel settore ittico e di rilancio del tessuto economico e sociale delle comunità costiere;
4. 4. Placido, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) favoriscono la pesca ricreativa e sportiva compatibile ed il turismo pescasportivo, i turismi e quelli sociali quali attività di pesca sportiva ricreativa in mare, nelle aree demaniali costiere avvicinando le Associazioni di pesca sportiva alle Associazioni di pesca professionale ed agli imprenditori singoli o associati e alle associazioni per il turismo sociale e per i diversamente abili.
4. 5. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Sulle unità da pesca, durante le ore di riposo del comandante, è consentita la temporanea sostituzione del medesimo da parte di un marinaio addetto alla guardia al timone purché in tale circostanza l'unità:
   a) non effettui operazioni di pesca;
   b) sia dotata di un sistema di allarme che colleghi direttamente la plancia alla cabina del comandante».
*4. 02. Rostellato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 è aggiunto il seguente comma:
  «5-bis. Sulle unità da pesca, durante le ore di riposo del comandante, è consentita la temporanea sostituzione del medesimo da parte di un marinaio addetto alla guardia al timone purché in tale circostanza l'unità:
   a) non effettui operazioni di pesca;
   b) sia dotata di un sistema di allarme che colleghi direttamente la plancia alla cabina del comandante.».
*4. 04. Catanoso, Russo, Pagano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Per gli anni 2015 e 2016, limitatamente a quanto disposto agli articoli 2-3-4 decreto ministeriale 3 luglio 2015 e articoli 2-3-4 decreto ministeriale 7 luglio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in considerazione dell'obbligatorietà dell'interruzione dell'attività produttiva imposta per esigenze di conservazione delle risorse ittiche, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato lo strumento della CIGS straordinaria in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è esteso agli armatori, proprietari Pag. 222ed amministratori di società proprietarie o armatrici di unità da pesca, a qualsiasi titolo imbarcati.
**4. 01. Rostellato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  Per gli anni 2015 e 2016, limitatamente a quanto disposto agli articoli 2-3-4 decreto ministeriale 3 luglio 2015 e articoli 2-3-4 decreto ministeriale 7 luglio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in considerazione dell'obbligatorietà dell'interruzione dell'attività produttiva imposta per esigenze di conservazione delle risorse ittiche, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, lo strumento della CIGS straordinaria in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è esteso agli armatori, proprietari ed amministratori di società proprietarie o armatrici di unità da pesca, a qualsiasi titolo imbarcati».
**4. 05. Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Organismi di Gestione della Pesca)
.

  Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna Geographical Sub Area (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:
   a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;
   b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;
   c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;
   d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.».
*4. 06. Catanoso, Russo, Pagano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Organismi di Gestione della Pesca)
.

  1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna Geographical Sub Area (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:
   a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;
   b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;
   c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;
   d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.
*4. 07. Rostellato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al Codice della Navigazione, aggiornamento dei limiti di abilitazione dei titoli professionali marittimi della pesca)
.

  1. Al Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive Pag. 223modificazioni ed integrazioni) l'articolo 146, comma 1, è sostituito dal seguente: «Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici del compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti.»
  2. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato, per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca:
   all'articolo 257 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 e successive modificazioni e integrazioni), comma 2, lettera b), punto 2), dopo le parole: «pesca mediterranea», sono soppresse le parole: «nella zona compresa fra il 6o e il 20o meridiano».
   all'articolo 261 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 120 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera»;
   all'articolo 273, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 120 GT, adibite alla pesca costiera».

  3. Nel periodo temporale compreso tra il 21 marzo ed il 20 settembre le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata possono esercitare l'attività di pesca nel limite di 80 miglia dalle coste, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza. Nel medesimo periodo le navi da pesca abilitate alla pesca mediterranea possono limitare la propria attività ad 80 miglia dalle coste imbarcando le dotazioni di sicurezza previste per l'esercizio della pesca costiera ravvicinata».
**4. 03. Catanoso, Russo, Pagano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al Codice della Navigazione, aggiornamento dei limiti di abilitazione dei titoli professionali marittimi della pesca)
.

  1. Al Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni) l'articolo 146, comma 1, è sostituito dal seguente: «Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici del compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti.»
  2. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato, per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca:
   all'articolo 257 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 e successive modificazioni e integrazioni), comma 2, lettera b), punto 2), dopo le parole: «pesca mediterranea», sono soppresse le parole: «nella zona compresa fra il 6o e il 20o meridiano».
   all'articolo 261 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 120 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera»;
   all'articolo 273, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b. motori a combustione interna o a scoppio, installatati su navi di stazza lorda non superiore a 120 GT, adibite alla pesca costiera».

  3. Nel periodo temporale compreso tra il 21 marzo ed il 20 settembre le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata possono esercitare l'attività di pesca nel limite di 80 miglia dalle coste, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza. Nel medesimo periodo le navi da pesca abilitate alla pesca mediterranea possono limitare la propria attività ad 80 miglia Pag. 224dalle coste imbarcando le dotazioni di sicurezza previste per l'esercizio della pesca costiera ravvicinata.».
**4. 08. Rostellato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione).

  1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è abrogato;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo; la sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento; la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento.».
4. 09. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

ART. 5.

  Al comma 2, dopo le parole: associazioni rappresentative delle imprese di pesca di cui al comma 5, aggiungere le seguenti: anche a livello territoriale e di marinerie pescherecce.

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: associazioni nazionali riconosciute con le seguenti: associazioni nazionali maggiormente rappresentative.
*5. 1. Rostellato.

  Al comma 2, dopo le parole: associazioni rappresentative delle imprese di pesca di cui al comma 5, aggiungere le seguenti: anche a livello territoriale e di marinerie pescherecce.

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: associazioni nazionali riconosciute con le seguenti: associazioni nazionali maggiormente rappresentative.
*5. 4. Catanoso, Russo, Pagano.

  Al comma 5, sostituire le parole: Ai fini del presente articolo con le seguenti: Ai fini della presente legge.
5. 5. Placido, Pastorino.

  Sostituire il comma 5-bis con il seguente: La copertura finanziaria è assicurata dal successivo articolo 12 del disegno di legge, nella parte destinata al controllo e vigilanza, nella misura del 30 per cento.
*5. 2. Zaccagnini.

  Sostituire il comma 5-bis con il seguente: La copertura finanziaria è assicurata dal successivo articolo 12 del disegno di legge, nella parte destinata al controllo e vigilanza, nella misura del 30 per cento.
*5. 3. Massa.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la parola: favorire aggiungere le seguenti: l'associazionismo tra imprese e.
*6. 1. Catanoso, Russo, Pagano.

  Al comma 1, dopo la parola: favorire aggiungere le seguenti: l'associazionismo tra imprese e.
*6. 2. Rostellato.

Pag. 225

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e delle associazioni di pesca sportiva di cui all'articolo 7, comma 2.

  Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e delle associazioni di pesca sportiva di cui all'articolo 7, comma 2.
6. 4. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: forme di aggregazione, aggiungere in fine le seguenti: incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca e ambiente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: forme di aggregazione aggiungere le seguenti:, incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca e dell'ambiente.
*6. 3. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: forme di aggregazione, aggiungere in fine le seguenti: incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca e ambiente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: forme di aggregazione aggiungere le seguenti:, incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca e dell'ambiente.
*6. 5. Massa.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: forme di aggregazione, aggiungere in fine le seguenti: incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca e ambiente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: forme di aggregazione aggiungere le seguenti:, incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca e dell'ambiente.
*6. 6. Oliverio, Carra.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca di cui all'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1).

  1. L'articolo 67, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 è sostituito dal seguente:
  «2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000,00, per l'annualità 2018, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca» del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per le annualità successive le modalità di applicazione sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le pertinenti variazioni di bilancio.».
6. 01. Venittelli, D'Incecco, Crivellari.
(ritirato)

ART. 7.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dai Regolamenti emanati dalla Comunità Europea lo Stato Italiano rinvia all'osservanza degli articoli 60 e 61 del Reg. C.E. n. 1224/2009.
*7. 3. Catanoso, Russo, Pagano.

Pag. 226

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dai Regolamenti emanati dalla Comunità Europea lo Stato Italiano rinvia all'osservanza degli articoli 60 e 61 del Reg. C.E. n. 1224/2009.
*7. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dai Regolamenti emanati dalla Comunità Europea lo Stato Italiano rinvia all'osservanza degli articoli 60 e 61 del Reg. C.E. n. 1224/2009.
*7. 9. Zaccagnini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dai Regolamenti emanati dall'Unione europea in materia di politica comune della pesca si applicano gli articoli 60 e 61 del Regolamento (CE) n. 1224/2009.
7. 10. Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 11. Venittelli, D'Incecco, Crivellari.
(ritirato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative degli articoli 60 e 61 del regolamento CE n. 1224/2009, con particolare riferimento all'attuazione della facoltà di deroga all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco.
7. 8. Falcone, Mongiello.

  Al comma 2, dopo le parole: della Commissione, dell'8 aprile 2011, aggiungere le seguenti: nonché al fine dell'individuazione delle migliori pratiche,.
7. 6. Placido, Pastorino.

  Al comma 2, sostituire le parole da: gli operatori fino alla fine del comma con le seguenti: previa consultazione tra le associazioni di categoria nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di individuare le migliori pratiche anche sulla base di fattori di maggiore economicità, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando, in funzione del livello dell'operatore nella catena logistica, quale strumento di identificazione un codice a barre, un QR-code o, comunque, altro sistema informatizzato.
7. 1. Zaccagnini.

  Al comma 2, dopo la parola: utilizzando aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni dell'articolo 67 paragrafo 5 del regolamento UE n. 404/2011.
*7. 2. Catanoso, Russo, Pagano.

  Al comma 2, dopo la parola: utilizzando aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni dell'articolo 67 paragrafo 5 del regolamento UE n. 404/2011.
*7. 7. Rostellato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro 90 giorni Pag. 227dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 4. Sani, Oliverio, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Agevolazioni per le imprese ittiche localizzate nelle ZFU).

  1. Le agevolazioni previste dal decreto del Ministero della sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2013 in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle ZFU trovano applicazione anche per le piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti ittici, localizzate nelle predette ZFU, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE n. 717/2014 del 27/6/2014 relativo all'applicazione degli articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti de minimis del settore della pesca e dell'acquacoltura.
*7. 01. Rostellato.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Agevolazioni per le imprese ittiche localizzate nelle ZFU).

  1. Le agevolazioni previste dal decreto del Ministero della sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2013 in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle ZFU trovano applicazione anche per le piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti ittici, localizzate nelle predette ZFU, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE n. 717/2014 del 27/6/2014 relativo all'applicazione degli articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti de minimis del settore della pesca e dell'acquacoltura.
*7. 02. Catanoso, Russo, Pagano.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: professionale aggiungere le seguenti: ivi compresa la pesca d'altura.
8. 2. Rostellato.
(ritirato)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della pesca professionale e dell'acquacoltura, aggiungere le seguenti: e della pesca ricreativa e sportiva vettore di turismo e turismi.
*8. 4. Taricco.
(ritirato)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della pesca professionale e dell'acquacoltura, aggiungere le seguenti: e della pesca ricreativa e sportiva vettore di turismo e turismi.
*8. 8. Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) per iniziative di itti-turismo si intende anche la realizzazione e la gestione di aree dedicate all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone, finalizzate alla corretta fruizione delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati.
8. 5. Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.
(ritirato)

Pag. 228

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo l'obbligo di provvedere alla stipula di adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per ciascun ospite trasportato a bordo.
*8. 6. Pagano, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo l'obbligo di provvedere alla stipula di adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per ciascun ospite trasportato a bordo.
*8. 9. Pastorino, Placido.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche portatile.
8. 7. Zaccagnini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di incentivare le attività di pescaturismo e ittiturismo, gli imprenditori della pesca nella conduzione delle predette attività possono avvalersi della collaborazione occasionale di parenti ed affini entro il terzo grado, senza che detta collaborazione integri un rapporto di lavoro dipendente, fermo restando comunque, il rispetto delle norme relative alla sicurezza ed alla igiene nei luoghi di lavoro, la copertura della responsabilità civile, infortunio o morte.
8. 1. Catanoso, Russo, Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di incentivare le attività di pescaturismo e ittiturismo, gli imprenditori della pesca nella conduzione delle predette attività possono avvalersi della collaborazione occasionale di parenti ed affini entro il terzo grado, senza che detta collaborazione integri un rapporto di lavoro dipendente, fermo restando comunque, il rispetto delle norme relative alla sicurezza ed alla igiene nei luoghi di lavoro, la copertura della responsabilità civile, infortunio o morte.
8. 3. Rostellato.
(ritirato)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone meramente ricognitorio così come determinato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, adottato in base all'articolo 03, comma 2, decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494. Per le aree non occupate da strutture produttive, il canone così determinato si applica nella misura pari ad un decimo di quanto previsto.
  2. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.
8. 01. Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

ART. 9.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad Pag. 229apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
9. 1. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione dalla Tassa sulle concessioni Governative sulla licenza di pesca).

  1. La tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio o rinnovo della licenza di pesca.
  2. La tassa di cui all'articolo 1 mantiene la sua validità temporale e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche, anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.
*9. 01. Catanoso, Russo, Pagano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione dalla Tassa sulle concessioni Governative sulla licenza di pesca).

  1. La tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio o rinnovo della licenza di pesca.
  2. La tassa di cui all'articolo 1 mantiene la sua validità temporale e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche, anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.
*9. 03. Rostellato.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esclusione degli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca dalla Tassa di concessione governativa).

  1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
**9. 02. Rostellato.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esclusione degli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca dalla Tassa di concessione governativa).

  1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
**9. 04. Catanoso, Russo.

ART. 10.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La vendita può avvenire mediante la cessione a bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante, in locale aperto al Pag. 230pubblico e può comprendere la consegna a domicilio. La fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti di produzione propria esercitata in ambito locale e per quantitativi non superiori a 1 quintale dello sbarcato giornaliero, esula dal campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852 e 853 del 2004. In questi casi, l'imprenditore ittico è esonerato dagli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e informazioni al consumatore. Resta ferma l'applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia sanitaria e fiscale.
10. 2. Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Se la vendita diretta dei prodotti ittici avviene a bordo di barche da pesca oppure sull'impianto di allevamento il prodotto ceduto deve essere esclusivamente di produzione propria.
10. 1. Oliverio, Carra.

ART. 11.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: «ICRAM» è sostituita dalle seguenti: «ISPRA; un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva, tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura, senza diritto di voto».
11. 4. Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo, Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: uno in rappresentanza delle cooperative di pesca aggiungere le seguenti: , i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca.
11. 3. Placido, Pastorino.

  Al comma 1, dopo le parole: delle cooperative di pesca aggiungere le seguenti: , un esperto locale designato dalle associazioni di pesca sportiva,.
11. 7. Pastorino, Placido.

  Al comma 1, dopo le parole: imprese di acquacoltura aggiungere le seguenti: e due alle associazioni di pesca ricreativa e sportiva,.
11. 5. Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo le parole: delle imprese di acquacoltura, aggiungere le seguenti: due esperti in rappresentanza delle associazioni di pesca ricreativa, sportiva, subacquea.
11. 6. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

  Al comma 1, dopo le parole: uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura aggiungere le seguenti: e uno delle associazioni di pesca ricreativa e sportiva,.
11. 1. Taricco.
(ritirato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e un esperto locale designato dalle associazioni di pesca sportiva.
11. 2. Pagano, Guidesi, Fedriga.

ART. 12.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.
12. 10. Pastorino, Placido.

Pag. 231

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2018 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione ha validità annuale.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo di cui al precedente periodo è maggiorato del doppio per la pesca esercitata con imbarcazioni a motore. I minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili sono esentati dal pagamento del contributo annuale. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse pari all'80 per cento è destinata al fondo per lo sviluppo della filiera ittica dall'articolo 3 della presente legge. Il restante 20 per cento è destinato alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI.
12. 4. Venittelli, D'Incecco, Crivellari.
(ritirato)

  Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e dalla comunicazione di cui al comma 2.
*12. 1. Taricco, Carra.

  Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e dalla comunicazione di cui al comma 2.
*12. 13. Zaccagnini, Oliverio, Carra.

  Al comma 4, sostituire le parole da:. Una quota fino alla fine del comma con le seguenti: e sono utilizzati per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.
12. 11. Pastorino, Placido.

  Al comma 4, sostituire le parole da:. Una quota delle risorse fino alla fine del comma con le seguenti: Una quota delle risorse pari al 70 per cento è destinata allo svolgimento dei controlli delle Capitanerie e la restante quota pari al 30 per cento è destinata al finanziamento di progetti per la tutela dell'ambiente da realizzare in collaborazione con le associazioni della pesca sportiva.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: finanziato fino alla fine del periodo.
12. 14. Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo.

  Al comma 4, sostituire le parole da:. Una quota delle risorse fino alla fine del comma con le seguenti: Una quota delle Pag. 232risorse pari al 60 per cento è destinata alla ricerca scientifica, alla salvaguardia dell'ambiente marino, e alla creazione di nuove zone di ripopolamento. Un'ulteriore quota pari al 20 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 ed è utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto, ed una quota del 20 per cento è destinata alla promozione della pesca sportiva.
12. 8. Rampelli.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.
12. 15. Zaccagnini.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: Capitanerie di porto, aggiungere le seguenti: ed una quota del 20 per cento destinata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è gestita a favore delle associazioni di pesca ricreativa-sportiva-subacquea.
12. 9. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
12. 16. Zaccagnini.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il restante 20 per cento è destinato a finanziare i Centri di assistenza, di cui all'articolo 5.
*12. 2. Massa.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il restante 20 per cento è destinato a finanziare i Centri di assistenza, di cui all'articolo 5.
*12. 17. Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. È esente dal contributo di cui al comma 3 la pesca sportiva occasionale effettuata con canna da pesca, connessa alle attività di trasporto passeggeri in mare a finalità ittico-turistico, disciplinata da leggi o norme regionali.
12. 3. Crivellari, Venittelli, Carra.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Le associazioni di pesca ricreativa e sportiva hanno riconoscimento mediante istituzione di un Albo nazionale istituito presso il MIPAAF. Ne fanno parte le associazioni che: non perseguano fini di lucro ed abbiano ordinamento democratico e una stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori; siano costituite e svolgano prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da almeno un anno; risultino operanti sul territorio nazionale con organizzazione stabile in almeno cinque regioni.
* 12. 6. Taricco.
(ritirato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Le associazioni di pesca ricreativa e sportiva hanno riconoscimento mediante istituzione di un Albo nazionale istituito presso il MIPAAF. Ne fanno parte le associazioni che: non perseguano fini di lucro ed abbiano ordinamento democratico e una stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori; siano costituite e svolgano prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da almeno Pag. 233un anno; risultino operanti sul territorio nazionale con organizzazione stabile in almeno otto regioni.
* 12. 12. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cassa integrazione per le imprese della pesca).

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo e della pesca)»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le medesime disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.».

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.
12. 01. Terrosi.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13. 1. Pagano, Guidesi, Fedriga.

  Sopprimerlo.
*13. 3. Catanoso, Russo.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva.
13. 5. Pastorino, Placido.

  Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) nel contesto dell'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 1639/68 prevedere la soppressione della lettera f).
13. 4. Oliverio, Carra.
(ritirato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  c) qualora esistano piani di gestione locali, ammettere l'uso del palangaro fisso e derivante come pesca ricreativa a non più di 30 anni nella temporalità di esercizio delle relative prescrizioni locali.
13. 2. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Determinazione dei canoni delle concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

  1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti Pag. 234diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
  2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154.
  4. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute dal concessionario negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo nell'anno successivo.
14. 8. Venittelli, D'Incecco, Crivellari.
(ritirato)

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nell'incremento sostenibile delle risorse ittiche.
14. 1. Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.
(ritirato)

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: interventi aggiungere la seguente: ecosostenibili.
14. 2. Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.
(ritirato)

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alle associazioni di pesca ricreativa e sportiva.
*14. 4. Taricco.
(ritirato)

  Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alle associazioni di pesca ricreativa e sportiva.
*14. 6. Zaccagnini, Pagano.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g)
prevedere un sistema di compensazione, per tutte quelle attività di acquacoltura che modificano le condizioni ambientali locali, attraverso delle azioni di rinaturalizzazione dell'ambiente lacustre, fluviale o marino.
14. 3. Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.
(ritirato)

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) coordinare, adeguare e integrare la normativa nazionale con quella internazionale e europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali e artigianali.
14. 5. Zaccagnini.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis):
prevedere canoni simili tra imprese con ragione sociale diverse tra loro.
14. 7. Oliverio.
(ritirato)

Pag. 235

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e per la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima).

  1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
   b) prevedere l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;
   c) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008;
   d) modificare il Codice della Navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell'equipaggio, in particolare in materia di assunzione di cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea con quella relativa all'assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l'impresa e superando eventuali discriminazioni;
   e) modificare il Codice della Navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità.
14. 01. Rostellato, Crivellari.

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «20-bis» con il seguente:
  20-bis. La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive locali della pesca e dell'acquacoltura continuano a svolgere le funzioni di cui agli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: Commissione consultiva centrale della pesca marittima con le seguenti: Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive locali della pesca.
15. 2. Pagano, Fedriga, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire le parole da: della pesca marittima fino a: articolo 3 con le seguenti: e le Commissioni consultive locali della pesca marittima e dell'acquacoltura svolgono le funzioni di cui agli articoli 3 e 10.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: Commissione consultiva centrale Pag. 236aggiungere le seguenti: e delle Commissioni consultive locali.
15. 1. Pagano, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fanno parte della Commissione due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.
15. 3. Venittelli, D'Incecco, Crivellari.
(ritirato)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca).

  1. Dopo il comma 4, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del Codice Civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca.».
15. 01. Venittelli, D'Incecco, Crivellari.
(ritirato)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ristoro dei danni al comparto dell'acquacoltura conseguenti agli eventi sismici e agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 24 agosto 2016 al 31 gennaio 2017).

  1. Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, le imprese abilitate all'esercizio dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca, sono ammesse a beneficiare di interventi miranti al ristoro, anche parziale, dei danni occorsi alle strutture produttive ed agli impianti e causati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016 e dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificata la quota da destinare alle misure previste dal presente articolo, a valere sulle risorse impegnate per la copertura degli oneri del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
15. 02. Venittelli, D'Incecco, Crivellari.
(ritirato)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti a una distanza superiore a un chilometro dalla costa).

  1. Il comma 11 dell'articolo 59 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è soppresso.
  2. Le istanze presentate in assenza delle pertinenti disposizione attuative di cui al precedente comma si intendono archiviate e sono restituite a richiesta di parte.
15. 03. Venittelli, D'Incecco, Crivellari.
(ritirato)

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Pesca del tonno rosso).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e fatti salvi i coefficienti Pag. 237di ripartizione tra i sistemi di pesca e i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca professionali secondo le seguenti quote:
   il 70 per cento riservato alle catture accidentali della pesca professionale;
   il 30 per cento riservato al palangaro (LL), alla tonnara fissa (TRAP) ed ogni altro natante autorizzato.
16. 13. Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione tra i sistemi di pesca e i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca professionali:
   70 per cento riservato alle catture accidentali della pesca professionale;
   30 per cento al palangaro (LL) già dotato di coefficiente di ripartizione, alla tonnara fissa (TRAP) già dotato di coefficiente di ripartizione ed ogni altro natante autorizzato.

  2. Tale normativa dovrà rispettare i principi comunitari della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.
*16. 3. Catanoso, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione tra i sistemi di pesca e i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca professionali:
   70 per cento riservato alle catture accidentali della pesca professionale;
   30 per cento al palangaro (LL) già dotato di coefficiente di ripartizione, alla tonnara fissa (TRAP) già dotato di coefficiente di ripartizione ed ogni altro natante autorizzato.

  2. Tale normativa dovrà rispettare i principi comunitari della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.
*16. 14. Zaccagnini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 sono fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015. L'eventuale parte incrementale del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL), al sistema a circuizione e alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 40% del suddetto incremento e il restante 60 per cento alla pesca accidentale o accessoria da dividere per Subaree Geografiche (GSA) proporzionalmente alla grandezza della flotta in termini di GT.

Pag. 238

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca sportiva (SPQR), con le seguenti: riservando un adeguato contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR) proporzionato al numero effettivo delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero,.
16. 19. Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, e fatti salvi i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita attribuendo il 70 per cento a un contingente a disposizione delle catture di tonno rosso effettuate dalle Imprese di pesca autorizzate alla pesca del pesce spada.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (International commission for the conservation of the atlantictuna), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto di natura non regolamentare a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca sportiva (SPQR), nonché, in aggiunta a quanto già assegnato nel 2017, il 15 per cento della parte incrementale del TAC assegnato all'Italia per il contingente indiviso (UNCL) onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale europea, un'adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (by-catch), nonché di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi palangaro e tonnara fissa.
16. 6. Attaguile, Pagano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, e fatti salvi i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, con priorità al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) garantendo almeno il 70 per cento dell'eventuale incremento del contingente alle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pescespada, che per similitudine dell'attrezzo autorizzato ed utilizzato effettuano la quasi totalità delle catture accessorie durante una campagna di pesca.
16. 1. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2018 con le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 17. Oliverio.

  Al comma 1, sopprimere le parole: coefficienti di ripartizione tra i sistemi di pesca e i.
16. 16. Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sistemi di pesca interessati, fino alla fine del comma, con le seguenti: con priorità al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) garantendo almeno il 70 per cento dell'eventuale incremento del contingente alle imbarcazioni autorizzate alla pesca Pag. 239del pescespada che, per similitudine dell'attrezzo autorizzato ed utilizzato, effettuano la quasi totalità delle catture accessorie durante la campagna di pesca.
16. 15. Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: interessati fino alla fine del comma con le seguenti: professionale come di seguito: il 70 per cento riservato alle catture accidentali della pesca professionale e il 30 per cento al palangaro (LL) già dotato di coefficiente di ripartizione, alla tonnara fissa (TRAP) già dotato di coefficiente di ripartizione e ad ogni altro natante autorizzato.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il decreto di cui al comma 2, rispetta il principio comunitario della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità sociale ed ambientale in base alle medesime raccomandazioni ICCAT.
16. 7. Benedetti, Lupo, Massimiliano Bernini, L'Abbate.
(ritirato)

  Al comma 1, dopo le parole: fra i vari sistemi di pesca interessati aggiungere le seguenti: compresa la piccola pesca.
16. 12. Oliverio.

  Al comma 1, sostituire le parole da: garantendo al palangaro fino alla fine del comma, con le seguenti: compresa la piccola pesca. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è garantita l'attribuzione della totalità delle nuove quote a ingressi di nuove barche e nuove autorizzazioni.
16. 11. Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: garantendo al palangaro fino alla fine del comma, con le seguenti: compresa la piccola pesca.
*16. 8. Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: garantendo al palangaro fino alla fine del comma, con le seguenti: compresa la piccola pesca.
*16. 18. Massa.

  Al comma 1, sostituire le parole da: palangaro (LL) fino alla fine del comma con le seguenti: palangaro (LL) il 60 per cento, alla tonnara fissa (TRAP) il 10 per centro ed alla UNCL il 10 per cento complessivamente non più dell'80 per cento del suddetto incremento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Della quota incrementale di tonno rosso destinata al sistema palangaro (LL) il 50 per cento va a perequazione delle quote esistenti, volta ad un riequilibrio, ed il restante 50 per cento va destinato all'immissione di nuove unità con quota non inferiore alla sostenibilità indicata dalle norme comunitarie.
16. 9. Oliverio.

  Al comma 1, sostituire le parole: non più del 70 per cento con le seguenti: almeno il 70 per cento.
16. 4. Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire la cifra: 70 con la seguente: 60.

  Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: nonché un livello adeguato aggiungere le seguenti: non inferiore al 40 per cento.
*16. 2. Catanoso, Russo.

Pag. 240

  Al comma 1, sostituire la cifra: 70 con la seguente: 60.

  Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: nonché un livello adeguato aggiungere le seguenti: non inferiore al 40 per cento.
*16. 10. Rostellato.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ove appropriato,.
16. 5. Pagano, Guidesi, Fedriga.

ART. 17.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 16.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. La disciplina di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154.
17. 9. Venittelli, D'Incecco, Crivellari.
(ritirato)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è soppresso;
   b) al comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».
*17. 1. Catanoso, Russo, Pagano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è soppresso;
   b) al comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».
*17. 8. Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato»;
   b) al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato»;
   c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o accessoria» aggiungere le seguenti: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato»;
   d) al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato»;
   e) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato».
17. 10. Pagano, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
17. 5. Pastorino, Placido.

Pag. 241

  Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: esclusivamente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
17. 2. Pastorino, Placido.

  Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
   a) fino a 5 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa della confisca del prodotto detenuto;
   b) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   c) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   d) oltre 50 kg e fino a 100 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   e) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   f) oltre 200 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 75.000 euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Gli effetti sospensivi della licenza di cui al comma 1 decorrono dal momento in cui il procedimento sanzionatorio sia stato definito in tutti i suoi gradi di giudizio con la conferma della fondatezza dell'accertamento dell'ultima infrazione grave accertata e sanzionata».

  5. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I punti assegnati vengono inseriti nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 15 nel momento in cui con ordinanza ingiunzionale venga confermata la fondatezza dell'accertamento di infrazione grave».
*17. 12. Catanoso, Russo, Pagano.

  Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
   a) fino a 5 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa della confisca del prodotto detenuto;
   b) oltre 5 kg e fino a 10 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;Pag. 242
   c) oltre 10 kg e fino a 50 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   d) oltre 50 kg e fino a 100 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   e) oltre 100 kg e fino a 200 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   f) oltre 200 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 75.000 euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Gli effetti sospensivi della licenza di cui al comma 1 decorrono dal momento in cui il procedimento sanzionatorio sia stato definito in tutti i suoi gradi di giudizio con la conferma della fondatezza dell'accertamento dell'ultima infrazione grave accertata e sanzionata».

  5. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I punti assegnati vengono inseriti nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 15 nel momento in cui con ordinanza ingiunzionale venga confermata la fondatezza dell'accertamento di infrazione grave».
*17. 6. Rostellato.
(ritirato)

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette sanzioni sono aumentate fino ad un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)».
17. 3. Oliverio, Sani, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(ritirato)

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
  «15. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 5 e 12 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.».
17. 11. Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano alle imbarcazioni che utilizzano attrezzi da pesca conformi alla normativa vigente.
*17. 7. Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano alle imbarcazioni che utilizzano attrezzi da pesca conformi alla normativa vigente.
*17. 13. Catanoso, Russo, Pagano.

Pag. 243

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. L'ammontare delle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono destinate esclusivamente alla difesa dell'ambiente marino. Con decreto del Ministero dell'ambiente da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti le modalità e i criteri di applicazione del presente comma.
17. 4. Pastorino, Placido.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968).

  1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 dopo le parole: «per la raccolta di» sono inserite le seguenti: «ricci di mare».
  2. All'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   g) l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura.
17. 01. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI).

  1. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 182, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti. I soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto di cui al precedente periodo aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Al fine di contribuire alla gestione sostenibile degli ambienti marini, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predispone, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci o da essi raccolti accidentalmente anche attraverso la previsione dei meccanismi incentivanti per i titolari di licenze di pesca che si impegnino al conferimento sistematico dei suddetti rifiuti, quali il recupero delle penalizzazioni per infrazioni gravi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
  3. Nei porti di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è assicurata la raccolta separata delle più diffuse frazioni merceologiche rinvenute in mare, dai manufatti in plastica, acciaio, alluminio e carta al fine di consentire l'avvio a riciclo delle componenti ancora utilizzabili e di ridurre il conferimento in discarica.
  4. Al fine di realizzare le operazioni di cui all'articolo 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ulteriori risorse sono reperite attraverso l'implementazione del principio della responsabilità estesa del produttore di rifiuti derivanti da reti, attrezzi da pesca dismessi, cavi d'acciaio, calze per la miticoltura come disposto per specifiche tipologie di rifiuti di cui al Titolo III della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  5. Al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti marini, nell'ambito del decreto del Pag. 244Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce criteri quali-quantitativi uniformi per la corretta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dall'attività della pesca quali reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili e altro.
17. 02. Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano su tutto il territorio nazionale.
*18. 1. Zaccagnini.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano su tutto il territorio nazionale.
*18. 2. Catanoso, Russo.

Pag. 245

ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 2.

  All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: alla semplificazione e al riassetto con le seguenti: alla semplificazione, al riassetto e all'aggiornamento.
2. 50. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociale nel settore).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale riformare il sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;
   b) favorire la tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;
   c) individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri Pag. 246parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  4. Dall'attuazione delle delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
2. 05. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Costituiscono distretti di pesca i sistemi produttivi locali, i cui criteri di identificazione, delimitazione e gestione sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Il medesimo decreto definisce altresì le attribuzioni ad essi di specifiche competenze.
4. 50. Il Relatore.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: pesca sportiva con le seguenti: pesca occasionale.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
   5. È esente dal contributo di cui al comma 3 la pesca occasionale effettuata con canna da pesca, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), secondo capoverso.
8. 50. Il Relatore.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire la parola: «ICRAM» con la seguente: «ISPRA».
11. 50. Il Relatore.
(Ritirato)

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva).

  1. Al fine di procedere al riassetto della normativa nazionale vigente in materia di pesca sportiva e di adeguare la medesima alle disposizioni vigenti in ambito europeo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) modificare la normativa vigente in materia di pesca marittima includendo i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca; Pag. 247
   b) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, alla normativa europea in materia di attrezzi e limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;
   c) riassetto e coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
13. 10. Il Relatore.

ART. 14.

  Al comma 2, aggiungere infine la seguente lettera:
   g) prevedere che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, e siano comprese tra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: e di energia elettrica da acquacoltura.
14. 50. Il Relatore.

ART. 16.

  Sostituire con il comma 1 con il seguente:
  1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fìssa (TRAP) e, per il restante 80 per cento per cento alla pesca accidentale o accessoria.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole da: riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca sportiva (SPOR), fino alla fine del comma, con le seguenti: riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR).
16. 50. Il Relatore.

Pag. 248

ALLEGATO 3

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

  1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, e della pesca sportiva e ricreativa, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.
*1. 6. (nuova formulazione) Venittelli, Oliverio, D'Incecco, Crivellari.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

  1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, e della pesca sportiva e ricreativa, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.
*1. 5. (nuova formulazione) Sani, Oliverio, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 2.

  All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: alla semplificazione e al riassetto con le seguenti: alla semplificazione, al riassetto e all'aggiornamento.
2. 50. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: nonché di quelle fino alla fine della lettera.
2. 10. Pagano, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) semplificazione dell'azione amministrativa in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto.
2. 8. (nuova formulazione) Oliverio, Carra.

Pag. 249

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociale nel settore).

  5. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale riformare il sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
  6. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   d) sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;
   e) favorire la tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;
   f) individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

  7. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  8. Dall'attuazione delle delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
2. 05. Il Relatore.

ART. 3.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e d'incentivazione al Pag. 250consumo dei prodotti della pesca marittima nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica.
*3. 5. (nuova formulazione) Rostellato.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e d'incentivazione al consumo dei prodotti della pesca marittima nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica.
*3. 7. (nuova formulazione) Catanoso, Russo, Pagano.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis)
interventi mirati per favorire l'accesso al credito attraverso l'istituzione di uno Sportello Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e alimentare).
3. 3. (nuova formulazione) Oliverio, Carra.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) attivazione di programmi di formazione professionale e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli imbarcati.
3. 6. Placido, Pastorino.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) Progetti dedicati alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone.
3. 9. (nuova formulazione) Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Costituiscono distretti di pesca i sistemi produttivi locali, i cui criteri di identificazione, delimitazione e gestione sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Il medesimo decreto definisce altresì le attribuzioni ad essi di specifiche competenze.
4. 50. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, sostituire la parola: ittici con le seguenti: di pesca.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: ittici con le seguenti: di pesca.
4. 7. Sani, Oliverio, Antezza, Marco Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni.
4. 9. Oliverio, Sani, Antezza, Marco Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) ottimizzano le attività di pesca ed acquacoltura tramite specifici piani di Pag. 251gestione finalizzati ad una maggiore ecosostenibilità; i piani sono supportati dalla raccolta di informazioni sulle attività di settore e la loro applicazione è oggetto di monitoraggio.
4. 8. Oliverio, Sani, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) Promuovono la realizzazione di progetti che abbiano per oggetto la tutela, lo sviluppo e l'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone con particolare attenzione alle specie di interesse commerciale.
4. 11. Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la parola: favorire aggiungere le seguenti: l'associazionismo tra imprese e.
*6. 1. Catanoso, Russo, Pagano.

  Al comma 1, dopo la parola: favorire aggiungere le seguenti: l'associazionismo tra imprese e.
*6. 2. Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: forme di aggregazione, aggiungere in fine le seguenti: incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: forme di aggregazione aggiungere le seguenti:, incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca.
6. 6. (nuova formulazione) Oliverio, Carra.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative degli articoli 60 e 61 del regolamento CE n. 1224/2009, con particolare riferimento all'attuazione della facoltà di deroga all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco.
7. 8. (nuova formulazione) Falcone, Mongiello.

  Al comma 2, dopo le parole: della Commissione, dell'8 aprile 2011, aggiungere le seguenti: nonché al fine dell'individuazione delle migliori pratiche,.
7. 6. Placido, Pastorino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 4. (nuova formulazione) Sani, Oliverio, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: pesca sportiva con le seguenti: pesca occasionale.

Pag. 252

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. È esente dal contributo di cui al comma 3 la pesca occasionale effettuata con canna da pesca, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), secondo capoverso.
8. 50. Il Relatore.

ART. 10.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Se la vendita diretta dei prodotti ittici avviene a bordo di barche da pesca oppure sull'impianto di allevamento il prodotto ceduto deve essere esclusivamente di produzione propria e frutto della propria attività di pesca professionale.
10. 1. (nuova formulazione) Oliverio, Carra.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire la parola: «ICRAM» con la seguente: «ISPRA».
11. 4. (nuova formulazione) Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo, Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: uno in rappresentanza delle cooperative di pesca aggiungere le seguenti:, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca.
11. 3. Placido, Pastorino.

ART. 12.

  Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e dalla comunicazione di cui al comma 2.
*12. 1. Taricco, Carra.

  Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e dalla comunicazione di cui al comma 2.
*12. 13. Zaccagnini, Oliverio.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva).

  1. Al fine di procedere al riassetto della normativa nazionale vigente in materia di pesca sportiva e di adeguare la medesima alle disposizioni vigenti in ambito europeo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) modificare la normativa vigente in materia di pesca marittima includendo i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca;
   b) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, alla normativa europea in materia di attrezzi e limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;
   c) riassetto e coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia Pag. 253e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
13. 10. Il Relatore.

ART. 14.

  Al comma 2, aggiungere infine la seguente lettera:
   g) prevedere che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, e siano comprese tra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: e di energia elettrica da acquacoltura.
14. 50. Il Relatore.

ART. 16.

  Sostituire con il comma 1 con il seguente:
  1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fìssa (TRAP) e, per il restante 80 per cento per cento alla pesca accidentale o accessoria.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole da: riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca sportiva (SPOR), fino alla fine del comma, con le seguenti: riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR).
16. 50. Il Relatore.