CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 maggio 2017
815.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Atto n. 401).

RILIEVI DELIBERATI

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, per i profili di propria competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (atto n. 401);
   considerato che:
    lo schema di decreto legislativo, intervenendo sulla disciplina relativa alla valutazione d'impatto ambientale, è riconducibile in massima parte alla materia «tutela dell'ambiente» che l'articolo 117, secondo comma, lettera s) riconduce tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale e di cui la principale giurisprudenza costituzionale ha ulteriormente precisato i contorni;
    in particolare, con la sentenza n. 225 del 2009, la Corte costituzionale ha affrontato le questioni sollevate da diverse regioni nei confronti di una serie di disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), oggetto di modifica anche da parte del provvedimento in esame, affermando, tra l'altro, che la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ed in siffatta materia la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela «adeguata e non riducibile»;
    nella sentenza n. 234 del 2009, la Corte costituzionale ha esaminato i ricorsi volti a contestare la legittimità costituzionale delle norme contenute nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) relativamente alla disciplina del procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale (VIA) osservando che la materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d'impatto ambientale è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato. Ne consegue che, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento, il citato titolo di legittimazione statale;
    la Corte costituzionale per altro verso – esprimendosi (sentenza n. 398 del 2006) in ordine alla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11, dove si stabilisce che «le disposizioni contenute nel presente capo danno attuazione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia alla direttiva 2001/42/CE (in tema di valutazione di impatto ambientale strategica VAS), con riferimento alle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalla medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale» – ha ritenuto non ravvisabile una violazione Pag. 50della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» e ha in proposito precisato che la valutazione ambientale strategica, pur attenendo alla materia «tutela dell'ambiente», non esclude ogni competenza del legislatore regionale sottolineando, altresì, la peculiarità della materia in esame, ponendo in rilievo la sua intrinseca «trasversalità»;
    considerato, altresì, che l'articolo 23, comma 3, dello schema di decreto disciplina l'adeguamento alle disposizioni del decreto degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo e prevede, altresì, che decorso inutilmente tale termine è prevista l'applicazione dei poteri sostitutivi;
    delibera di esprimere il seguente rilievo:
  appare necessario che la Commissione, nel proprio parere, chieda al Governo di valutare l'inserimento nell'articolo 23, comma 3, di una disposizione che, ferma restando la competenza statale, sia finalizzata a salvaguardare le condizioni di specialità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

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ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
   richiamato il parere espresso in prima lettura da questo Comitato nella seduta del 2 agosto 2016;
   evidenziato che con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni della proposta di legge riguardano prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo e possono essere ricondotte in gran parte alla materia dell'istruzione, le cui norme generali sono riservate dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), mentre altre disposizioni riguardano l'ordinamento civile e penale, anch'esso di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni (Nuovo testo C. 2962 Verini ed emendamenti).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminati gli emendamenti 1.6, 1.5, 1.4 e 1.3 del relatore, approvati in linea di principio dalla Commissione di merito, al nuovo testo della proposta di legge C. 2962 Verini, nell'ambito dell'esame in sede legislativa;
   rilevato, in particolare, che l'emendamento 1.5 sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della proposta, inserendo un ulteriore comma 3-bis, in tema di disciplina transitoria;
   osservato che la richiamata modifica che incide sul comma 3, nel confermare che lo spostamento dei comuni non produce effetti sulla competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti, offre una diversa definizione di pendenza penale, considerando infatti pendenti i procedimenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero;
   ricordato che l'articolo 335 del codice di procedura penale prevede che il Pubblico Ministero iscriva immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'ufficio ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa;
   valutata l'opportunità di individuare in tale adempimento dell'iscrizione del Pubblico Ministero l'inizio del procedimento penale, ai fini della norma testé richiamata;
   richiamato il parere espresso, con riferimento al provvedimento in titolo, in data 21 settembre 2016;
   rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che la proposta di legge è riconducibile alla materia «giurisdizione», di esclusiva competenza statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
  in relazione all'emendamento 1.5 del relatore, valuti la Commissione di merito, nell'ambito della modifica dell'articolo 1, comma 3 del nuovo testo, di precisare che, ai fini di tale disposizione, la pendenza dei procedimenti decorre dal momento dell'iscrizione da parte del Pubblico ministero nell'apposito registro custodito presso l'ufficio di ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.6, 1.4, 1.3 del relatore.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 3083 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3083 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013 (C. 4227 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4227 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013»,
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 6

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4444 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
   considerato che il provvedimento reca una pluralità di interventi normativi riconducibili, in primo luogo alle materie «tutela della concorrenza», «sistema tributario e contabile dello Stato», «perequazione dei bilanci pubblici», nonchè «ordinamento civile» e «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) ed l) della Costituzione nonché alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
   rilevato che l'articolo 47, comma 3, rimette ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilità dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettività della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali, l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee;
   osservato che appare in proposito opportuno il coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei suddetti decreti, anche in considerazione del fatto che il successivo comma 5 rimette a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione, tra quelle di cui al comma 3, delle linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione; le linee sono trasferite, a titolo gratuito, al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato;
   rilevato, altresì, che l'articolo 48 reca disposizioni relative ai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e ai relativi enti di governo, senza prevedere una clausola di salvaguardia per le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome;

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 47, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che recano l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale;
   b) all'articolo 48, relativo ai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia per le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome, che subordini l'applicazione della disciplina alla compatibilità con i rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione.».