CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2017
811.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. (C. 4410, ed abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 4410 e abb. approvato dal Senato, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario»;
   sottolineata l'opportunità che la Commissione parlamentare di inchiesta, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate, approfondisca gli aspetti riguardanti il processo di completamento dell'Unione bancaria europea, con particolare riferimento all'attuazione del sistema comune di assicurazione dei depositi, anche al fine di assicurare una adeguata gestione della relativa fase transitoria,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170;
   ricordato che lo schema di decreto – in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lett. l), della l. 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea per il 2015) – detta disposizioni specifiche per la regolamentazione del commercio al dettaglio e all'ingrosso di oro, sul presupposto dell'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita;
   rilevato che il provvedimento è volto all'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (nuova direttiva antiriciclaggio) e si pone nel solco sia della precedente direttiva 2005/60/CE, sia della normativa nazionale di rango primario e secondario succedutasi nel tempo in materia, che ha progressivamente esteso le misure antiriciclaggio, originariamente introdotte nel settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, a numerose professioni e ad attività d'impresa ritenute particolarmente a rischio di riciclaggio;
   visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso sullo Schema di decreto legislativo in data 9 marzo 2017;
   preso atto delle osservazioni ivi espresse con riferimento all'articolo 3 dello Schema di decreto, che subordina l'iscrizione all'istituendo «Registro degli operatori compro oro» alla trasmissione, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, di un'istanza contenente dati e informazioni relative al soggetto che intende effettuare l'attività di «compro oro», e che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e finanze la definizione delle «modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro», in modo che sia garantito «il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione chi dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto» (articolo 3, comma 4, lettera d));
   condivisa al riguardo l'indicazione formulata dal Garante per la protezione dei dati personali di assicurare che tale previsione sia garantita sin dalla fase di istituzione del Registro medesimo, in ossequio al principio del data protection by design previsto all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.