CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2017
811.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato in attuazione dell'articolo 8 comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
   tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e del parere espresso in sede di Conferenza unificata;
   osservato che nelle premesse, nella parte in cui si fa riferimento al decreto legislativo n. 177 del 2016, andrebbe valutata l'opportunità di richiamare specificamente le disposizioni di interesse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui agli articoli 7, 9, 12 e 15 del suddetto decreto, come indicato anche dal Consiglio di Stato nel proprio parere;
   considerato che la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della medesima legge n. 124 del 2015;
   considerato che in questo ambito lo schema di decreto legislativo reca, per taluni aspetti, la disciplina dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui;
   richiamati, a tal proposito, gli impegni contenuti nella risoluzione 8-00217 Fiano, Cozzolino, Rizzetto, Pili, Menorello, Piccione sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 gennaio 2017;
   sottolineata l'esigenza che il Governo, nell'esercizio dei poteri delegati, nei limiti posti dai principi e dai criteri direttivi, recepisca gli impegni contenuti nella richiamata risoluzione;Pag. 69
   valutato, a tal proposito, con favore l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), dello schema di decreto in esame che modifica l'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 139 del 2006, nel senso di disporre che gli appositi elenchi ivi previsti siano distinti in due tipologie, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche, vale a dire i cosiddetti discontinui, in linea con uno degli impegni della citata risoluzione 8-00217;
   evidenziato però che viene mantenuta la disposizione del medesimo articolo 6, per cui il personale volontario non è legato all'Amministrazione da un rapporto d'impiego;
   ricordato che la citata risoluzione 8-00217 prevedeva un impegno per superare, con riferimento ai discontinui richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la suddetta previsione;
   rilevato, quindi, che appare necessario inserire alla novella dell'articolo 6, comma 1, un periodo che specifichi che la disposizione in merito all'assenza di un rapporto d'impiego non si applica all'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche;
   osservato che l'articolo 14, comma 2, detta una norma transitoria per l'istituzione dei due elenchi, e che pare necessario coordinarlo con l'articolo 2;
   sottolineato che il medesimo articolo 14 richiama come unico requisito per l'iscrizione a tali elenchi, l'iscrizione agli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali, mentre un impegno della citata risoluzione 8-00217 prevedeva come requisito per l'iscrizione all'albo del personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso i comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze di questi ultimi (i cosiddetti discontinui) l'iscrizione presso gli elenchi dei comandi provinciali da almeno tre anni e l'aver effettuato non meno di 120 giorni di servizio, prevedendo, nel contempo, che l'elenco fosse ad esaurimento;
   evidenziato che appare necessario adeguare la norma transitoria del comma 2 dell'articolo 14 nel senso dell'impegno della risoluzione 8-00217;
   rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 nel senso di includere le aree boscate tra gli oggetti dei compiti di prevenzione ed estinzione degli incendi affidati a Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recependo il trasferimento dal Corpo forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri, al medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e al loro spegnimento con mezzi aerei, sancito dal decreto legislativo n. 177 del 2016;
   evidenziato che pare opportuno un monitoraggio da parte del Governo del corretto esercizio e della funzionalità della nuova suddivisione di competenze, anche con riferimento all'uso delle strutture logistiche, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi;
   rilevato, come osservato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che al medesimo articolo 1, lettera a), andrebbe valutata l'opportunità di sostituire l'inciso «comprese le aree boscate», volto ad integrare il riferimento al «territorio nazionale», con l'inciso «ivi compresi gli incendi boschivi» da inserire dopo la parola «incendi» contenuta nel predetto comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006, al fine di mantenere la identica dizione contenuta negli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016, a cui fa esplicito riferimento la relazione allo schema di decreto;
   sottolineata la necessità di modificare, al fine dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, anche l'articolo 3 del decreto legislativo n. 139 del 2006 relativo al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso di attribuire al medesimo Capo la funzione di componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;Pag. 70
   valutata altresì l'opportunità, al medesimo articolo 1, di prevedere che, al fine dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, il Capo del Corpo nazionale assolva la funzione di coordinamento della Direzione centrale per le risorse umane, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
   osservato che l'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto apporta modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006, lasciando però invariata la previsione dicotomica tra costituzione ex novo di distaccamenti volontari e potenziamento di quelli esistenti: in entrambi i casi si continua a prevedere la possibilità di un apporto delle regioni e degli enti locali ai medesimi;
   evidenziato altresì, come osservato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che è stato soppresso al novellato comma 1 del citato articolo 4 il riferimento all'articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 concernente «richiami in servizio del personale volontario» e che la soppressione di tale riferimento, a detta del Consiglio di Stato medesimo, potrebbe ingenerare il dubbio che dei distaccamenti volontari possa fare parte anche personale di ruolo;
   rilevato, quindi, che andrebbe valutata l'opportunità di ripristinare al comma 1 del novellato testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006, il riferimento al personale reclutato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, valutando altresì l'opportunità di far invece riferimento, come indicato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, all'articolo 8;
   osservato che il comma 3, lettera a), dell'articolo 2 modifica il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevedendo che anche le sanzioni disciplinari applicabili al personale volontario dal Corpo nazionale trovino la loro disciplina in un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   sottolineato altresì che il comma 6 del medesimo articolo 2 apporta modifiche ai commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 139 del 2006, ribadendo però al comma 1 la previsione secondo la quale il personale volontario del Corpo Nazionale è assoggettato alle sanzioni disciplinari della censura, della sospensione dai richiami da 1 a 5 anni e della radiazione, mentre invece al comma 2 si fa riferimento al citato regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, in ordine alla «individuazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di applicazione e gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale»;
   preso atto che anche dalle deduzioni fatte dal Consiglio di Stato nel proprio parere, appare plausibile che al regolamento emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 si voglia demandare il compito di individuare le condotte illecite ascrivibili a ciascuna delle sanzioni disciplinari irrogabili al personale volontario, e che quest'ultime sono unicamente quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 11;
   rilevato che alla luce di quanto sopra esposto appare opportuno, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, valutare di integrare il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 139 del 2006, inserendo prima delle parole «sanzioni disciplinari» l'espressione «condotte che danno luogo all'applicazione delle» od altra equivalente;
   evidenziato che l'articolo 3, comma 4, dello schema di decreto sostituisce l'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante «Procedure di prevenzione incendi» e che, in particolare, il comma 2 del suddetto articolo 16 dispone che si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 Pag. 71agosto 1988 n. 400 ad individuare le attività, i locali, i depositi soggetti alle procedure di prevenzione incendi;
   osservato che la suddetta disposizione si lega strettamente con la prescrizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 2 dello schema di decreto, dedicato alle sanzioni penali ed alla sospensione dell'attività e che, in particolare, il comma 1 fa riferimento – in relazione all'individuazione dei soggetti titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi – proprio ai decreti del Presidente della Repubblica contemplati nel novellato comma 2 dell'articolo 16;
   ricordato, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che in passato la giurisprudenza penale ha ritenuto che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 richiedesse, per l'esatta determinazione delle condotte penalmente rilevanti, la promulgazione del decreto presidenziale previsto dall'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo e che in carenza di norma integratrice a cagione della mancata adozione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, la condotta del titolare di un'attività che avesse omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi non potesse assumere i connotati del fatto penalmente rilevante;
   sottolineato, quindi, che, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, al fine di evitare che l'efficacia preventiva della sanzione penale posta a presidio di condotte omissive foriere di pericolo per la pubblica incolumità possa essere vanificata da eventuali ritardi nella emissione dei decreti di cui al comma 2 del novellato articolo 16, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre nell'articolato nell'ambito dell'articolo 16 una disposizione con cui si specifichi che, fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 medesimo, le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi sono individuate alla stregua dei decreti emanati sulla scorta della versione originaria dell'articolo 16 medesimo;
   rilevato che l'articolo 3, comma 9, lettera b), apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 139 del 2006, rimettendo a un decreto del Ministro dell'interno, in luogo del decreto del Presidente della Repubblica attualmente previsto, la disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
   evidenziato che, alla luce della modifica apportata, appare necessario espungere dal testo vigente del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 139 del 2006, le parole: «su proposta del Ministro dell'interno», come indicato anche dal Consiglio di Stato nel proprio parere;
   osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale in cui inquadrare il personale dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi;
   osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale SATI e quello di supporto all'attività operativa (medici, ginnici ecc.) e il personale non più idoneo all'attività operativa;
   osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere possibili progressioni di carriera anche nei ruoli direttivi e dirigenziali delle figure amministrative-contabili e tecnico-informatiche (SATI), con l'eventuale adeguamento della pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche con riferimento a laureati in economia e commercio, giurisprudenza e scienze delle comunicazioni, nonché la loro mobilità da e verso altre amministrazioni dello Stato;
   preso atto delle osservazioni espresse nel proprio parere dalla Conferenza unificata in merito all'articolo 24 come modificato dall'articolo 4 comma 1 dello schema di decreto;Pag. 72
   evidenziato che il medesimo articolo 24, come novellato, al comma 10 salvaguarda comunque tutte le funzioni del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e altresì le competenze specifiche in materia di soccorso sanitario ed elisoccorso delle Regioni e delle Province autonome;
   valutata inoltre l'opportunità di specificare al medesimo comma 10 dell'articolo 24 che sono fatte salve tutte le funzioni del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e che restano altresì ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di soccorso sanitario;
   rilevata anche l'opportunità di promuovere apposite intese tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, per garantire un migliore coordinamento e ripartizione dei rispettivi compiti di soccorso nelle zone montane, in ipogeo e nelle aree impervie;
   sottolineato che in varie disposizioni dello schema in esame (ad esempio articolo 3, comma 6 e articolo 4, commi 1 e 3) vengono delineati compiti affidati al Corpo nazionale che richiedono particolari specificità tecniche;
   osservato che al proposito rileva in modo particolare l'articolo 4, comma 1, che nel sostituire l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di interventi di soccorso pubblico al comma 1 affida al Corpo nazionale la «direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche ad alto contenuto specialistico» mentre al comma 2 specifica le diverse tipologie di interventi;
   rilevata la necessità, in relazione ai suddetti interventi – anche alla luce delle disposizioni in materia di pericolo di incidenti rilevanti, connessi con la diffusione o il contatto con sostanze pericolose di cui alla direttiva 2012/18/UE recepita dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – e ai servizi di prevenzione degli incendi, di adeguare la pianta organica del Corpo nazionale con l'inserimento di figure tecniche e specialistiche, quali ad esempio geologi, biologi, chimici, fisici;
   osservato che al medesimo articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, andrebbe valutata l'opportunità di far entrare nel ruolo di aereo-naviganti anche gli elisoccorritori e di valorizzare, nell'ambito delle specializzazioni del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco, le alte qualificazioni/specialità in possesso del personale di ruolo;
   rilevato che il comma 4 del novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006 ribadisce la prescrizione (già contenuta nel comma 3 del vigente testo) secondo cui «gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità»;
   evidenziato che il comma 2 dell'articolo 24 ricomprende gli interventi ivi descritti nel novero degli interventi di soccorso pubblico più generalmente delineati nel comma 1 della predetta disposizione, appare necessario, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, di estendere il riferimento al comma 2, contenuto nel citato comma 4, anche al comma 1 dell'articolo 24 suddetto;
   osservato che l'articolo 5, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 139 del 2006 il nuovo articolo 26-bis, rubricato «Formazione»;
   rilevato che il comma 4 del nuovo articolo 26-bis, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma senza menzionare espressamente il datore di lavoro tra i soggetti destinatari dell'attività di formazione, mentre le disposizioni del suddetto decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, – come interpretate dalla giurisprudenza Pag. 73– prevedono una responsabilità diretta del datore di lavoro, laddove non proceda a conferire le deleghe in materia di sicurezza, mentre la giurisprudenza penale ritiene non presidiata da sanzione penale la inosservanza all'obbligo di formazione;
   sottolineato che appare pertanto necessario aggiungere alla fine del predetto comma 4 le parole: «ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi»;
   preso atto che l'articolo 7, comma 2, novella l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 2006, affidando tra l'altro al Corpo nazionale il compito di provvedere agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento per i veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova;
   ricordato con favore che l'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la legge di bilancio per il 2017, ha disposto uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo;
   osservato, al riguardo, che sarebbe opportuno prevedere che l'immatricolazione di nuovi veicoli debba essere preceduta da un'attività di programmazione, anche al fine di utilizzare al meglio le suddette risorse stanziate dall'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   evidenziato che al medesimo articolo 7, comma 2, nonché in altri parti del testo si usano i termini «caserma» e «casermaggio» con riferimento a una struttura civile quale il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   rilevata la necessità di sostituire, all'articolo 7, comma 2, e ovunque ricorrano nel testo, le parole «caserma» e «casermaggio», rispettivamente con le locuzioni «sede di servizio» e «servizi di logistica»;
   rilevato che l'articolo 7, comma 3, del provvedimento, novellando l'articolo 31 del decreto legislativo n. 139 del 2006, interviene in materia di uniformi e equipaggiamento prevedendo, tra l'altro, la possibilità di fornire i necessari equipaggiamenti a tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento alla dotazione di dispositivi di protezione e indispensabili ad operare in contesti emergenziali;
   rilevato, inoltre, che rimane invece riservata al solo personale che espleti attività operative l'applicazione della previsione che esso sia munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate da apporre sulle uniformi;
   evidenziata, al riguardo, l'opportunità di tenere conto, nella definizione della materia delle uniformi, dell'equipaggiamento e dei distintivi – nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili – della necessità di rendere riconoscibile a terzi tutto il personale che opera, anche con funzioni di supporto, in contesti emergenziali;
   valutato con favore che l'articolo 8, comma 1, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005, eleva al 35 per cento la riserva di posti disponibili per le immissioni di personale in organico al personale volontario iscritto negli appositi elenchi;
   osservato che il novellato comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come rilevato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, non contiene più la disposizione presente nella vigente versione del predetto comma secondo cui «i posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1» e che appare opportuno valutare se reintrodurre tale previsione;
   rilevato che i commi 2 e 3 dell'articolo 8 sostituiscono rispettivamente l'articolo 12 e l'articolo 16 del decreto legislativo Pag. 74n. 217 del 2005 e che entrambi riportano al comma 3 tra i requisiti prevalenti a parità di punteggio l'anzianità anagrafica;
   sottolineato che, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, debba essere valutata l'opportunità di sostituire il termine «anzianità anagrafica» (in astratto suscettibile di una pluralità di interpretazioni) con quello di «maggiore età anagrafica» (ove si voglia dare continuità alla vigente previsione normativa) ovvero – laddove si voglia allineare la predetta disposizione alle prescrizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 – con quello di «minore età anagrafica»;
   osservato che agli articoli 8, comma 4, e 10, commi 4 e 5, che modificano rispettivamente gli articoli 21, 119 e 126 del decreto legislativo n. 217 del 2005, appare opportuno valutare se, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, sostituire il riferimento al «10 per cento dei posti messi a concorso», ivi previsto con quello a «un decimo dei posti», al fine di rendere inequivoco che la nuova percentuale di riserva non va computata sul totale dei posti messi a concorso, ma soltanto sul 50 per cento dei medesimi destinati ai soggetti che superino il concorso pubblico per titoli ed esami;
   osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere nello schema in esame o in successivi interventi integrativi e correttivi, il requisito del titolo di studio pari almeno al diploma triennale per l'accesso ai concorsi ancora da bandire per il ruolo di vigile del fuoco, salvaguardando i diritti già acquisiti da parte degli idonei in graduatoria di concorso e da parte dei vigili del fuoco volontari presenti negli elenchi di cui all'articolo 14 del presente schema di decreto;
   preso atto che alla luce dell'alto livello di professionalità conseguito, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato in servizio, iscritto nell'apposito elenco, potrebbe essere anche utilmente impiegato nei ruoli del personale amministrativo e tecnico (SATI) anche per espletare servizi ausiliari, di supporto, di controllo mezzi e manutentivi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per questi ruoli;
   osservato che l'articolo 10, comma 1, ha inserito un comma 2-bis all'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005, mediante il quale è stato disposto che per l'assunzione alla qualifica di operatore e di operatore tecnico la selezione avvenga con prelazione in favore del personale volontario del Corpo nazionale che alla data della selezione sia iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi e che abbia effettuato almeno centoventi giorni di servizio;
   rilevato che, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, andrebbe valutata l'opportunità di inserire dopo la parola «data» e prima della parola «della» l'espressione «di indizione», od altra equivalente, al fine di individuare con certezza il momento in cui devono essere posseduti i predetti requisiti;
   valutato con favore l'articolo 11, comma 3, che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, stabilisce che il personale dichiarato totalmente inabile al servizio operativo transiti, a domanda, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, mantenendo lo stesso livello retributivo, e permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio;
   osservato al proposito che andrebbe valutata l'opportunità, sotto il profilo dell'economicità e della funzionalità, di reinternalizzare i servizi ausiliari, di supporto e tecnico manutentivi esternalizzati;
   sottolineato che nel medesimo comma 3 del novellato articolo 134 andrebbe valutata l'opportunità, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, di inserire l'indicazione che la norma riguarda esclusivamente il personale di ruolo;Pag. 75
   rilevato al riguardo che andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere al proposito un adeguato percorso formativo per un corretto reinserimento lavorativo;
   osservato che in generale, nel decreto in esame o in ulteriori decreti correttivi o integrativi, andrebbe valutata, nell'ottica della semplificazione che è alla base della legge di delegazione, l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale con una riduzione dei periodi di anzianità necessari per tali passaggi e con la previsione di una progressione economica anche sul piano orizzontale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 3 del decreto, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f) è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;
   2) all'articolo 2, comma 1, lettera a),numero 3), siano aggiunte, in fine, le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 e»;
   3) all'articolo 2, comma 1, lettera a), sia aggiunto, in fine, il seguente numero: «4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al precedente periodo, per cui il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione, non si applica all'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche»;
   4) all'articolo 14, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di 120 giorni di servizio.»;
   5) all'articolo 3, comma 9, lettera b), siano aggiunte, in fine, le parole; «; le parole:» su proposta del Ministro dell'interno» sono soppresse»;
   6) all'articolo 4, comma 1, che sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, sia inserita una disposizione che preveda l'adeguamento, in relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico ivi previsti, e dei servizi di prevenzione degli incendi, della pianta organica del Corpo nazionale con l'inserimento di figure tecniche e specialistiche, quali, ad esempio, geologi, biologi, chimici, fisici;
   7) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 24, comma 4, le parole: «al comma 2» siano sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;
   8) all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 4, siano aggiunte, in fine, le parole: «ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi»;
   9) all'articolo 7, comma 2, e ovunque ricorrano nel testo, le parole «caserma» e «casermaggio» siano sostituite, rispettivamente dalle locuzioni «sede di servizio» e «servizi di logistica»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo, nelle premesse, nella parte in cui si fa riferimento al decreto legislativo n. 177 del 2016, l'opportunità di richiamare specificamente le disposizioni di interesse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui agli articoli 7, 9, 12 e 15 del suddetto decreto;
   b) valuti il governo l'opportunità di modificare l'articolo 1, nel senso di prevedere che, al fine dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, il Capo del Corpo nazionale assolva la funzione di coordinamento Pag. 76della Direzione centrale per le risorse umane, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
   c) valuti il Governo l'opportunità di un monitoraggio sul corretto e funzionale esercizio della nuova divisione di competenze e delle forme di coordinamento, anche con riferimento all'uso degli strumenti logistici, tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi, sancito dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e recepito all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in esame;
   d) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006, di sostituire l'inciso «comprese le aree boscate», volto ad integrare il riferimento al «territorio nazionale», con l'inciso «ivi compresi gli incendi boschivi» da inserire dopo la parola «incendi» contenuta nel predetto comma 1 dell'articolo 1 del decreto;
   e) valuti il Governo all'articolo 1, comma 3, che apporta modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di ripristinare al comma 1 del novellato testo del citato articolo 4, il riferimento al personale reclutato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, valutando altresì l'opportunità di far riferimento più correttamente, come indicato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, all'articolo 8;
   f) valuti il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di integrare il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 139 del 2006, inserendo prima delle parole «sanzioni disciplinari» l'espressione «condotte che danno luogo all'applicazione delle» od altra equivalente;
   g) valuti il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di introdurre nell'articolato nell'ambito dell'articolo 16, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto, una disposizione con cui si specifichi che, fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 medesimo, le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi sono individuate alla stregua dei decreti emanati sulla scorta della versione originaria dell'articolo 16 medesimo;
   h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere nello schema in esame o in successivi interventi integrativi e correttivi, il requisito del titolo di studio pari almeno al diploma triennale per l'accesso ai concorsi ancora da bandire per il ruolo di vigile del fuoco, salvaguardando i diritti già acquisiti da parte degli idonei in graduatoria di concorso e da parte dei vigili del fuoco volontari presenti negli elenchi di cui all'articolo 14 dello schema di decreto;
   i) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale SATI, quello di supporto all'attività operativa (medici, ginnici ecc.) e il personale non più idoneo all'attività operativa,
   j) valuti il Governo, l'opportunità di prevedere possibili progressioni di carriera anche nei ruoli direttivi e dirigenziali delle figure amministrative-contabili e tecnico-informatiche (SATI), di adeguare la pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche con riferimento a laureati in giurisprudenza visti i compiti di polizia giudiziaria, nonché a laureati in economia e commercio, e scienze delle comunicazioni, e la loro mobilità da e verso altre amministrazioni dello Stato;
   k) valuti il Governo, all'articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di far entrare nel ruolo di aereo-naviganti anche gli elisoccorritori, e di rivedere in un'ottica di valorizzazione, nell'ambito delle specializzazioni del Corpo Pag. 77nazionale dei Vigili del fuoco, le alte qualificazioni/specialità in possesso del personale di ruolo;
   l) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 2, che sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di prevedere che l'immatricolazione di nuovi veicoli ivi prevista debba essere preceduta da un'attività di programmazione, anche al fine di utilizzare al meglio le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha disposto uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo;
   m) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 3, che novella l'articolo 31 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di tenere conto, nella definizione della materia delle uniformi, dell'equipaggiamento e dei distintivi ivi prevista e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, della necessità di rendere riconoscibile a terzi tutto il personale che opera, anche con funzioni di supporto, in contesti emergenziali;
   n) valuti il Governo l'opportunità al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto, di ripristinare la disposizione secondo cui «i posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1»;
   o) valuti il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, che sostituiscono rispettivamente l'articolo 12 e l'articolo 16 del decreto legislativo n. 217 del 2005, di sostituire il termine «anzianità anagrafica» con quello di «maggiore età anagrafica» ovvero con quello di «minore età anagrafica»;
   p) valuti il Governo l'opportunità, agli articoli 8, comma 4, e 10, commi 4 e 5, che modificano rispettivamente gli articoli 21, 119 e 126 del decreto legislativo n. 217 del 2005, di sostituire il riferimento al «10 per cento dei posti messi a concorso», ivi previsto con quello a «un decimo dei posti», al fine di rendere inequivoco che la nuova percentuale di riserva non va computata sul totale dei posti messi a concorso, ma soltanto sul 50 per cento dei medesimi destinati ai soggetti che superino il concorso pubblico per titoli ed esami;
   q) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale in cui inquadrare il personale dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi;
   r) valuti il Governo la possibilità che il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato in servizio, iscritto nell'apposito elenco, possa godere, alla luce dell'alto livello di professionalità conseguito, di una specifica prelazione per l'accesso nei ruoli del personale amministrativo e tecnico (SATI) anche per espletare servizi ausiliari, di supporto, di controllo mezzi e manutentivi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per questi ruoli;
   s) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 10, comma 1, che ha inserito un comma 2-bis all'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005, di inserire dopo la parola «data» e prima della parola «della» l'espressione «di indizione», od altra equivalente, al fine di individuare con certezza il momento in cui devono essere posseduti i predetti requisiti;
   t) valuti il Governo all'articolo 11, comma 3, che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, interviene con disposizioni di garanzia per il transito, a domanda, di personale dichiarato totalmente inabile al servizio operativo nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, l'opportunità di prevedere un adeguato percorso formativo;
   u) valuti il Governo, al proposito, l'opportunità, sotto il profilo dell'economicità Pag. 78e della funzionalità, di reinternalizzare i servizi ausiliari, di supporto e tecnico manutentivi esternalizzati;
   v) valuti il Governo l'opportunità, nel medesimo comma 3 del novellato articolo 134, di inserire l'indicazione che la norma riguarda esclusivamente il personale di ruolo;
   w) valuti il Governo, nel decreto in esame o in ulteriori decreti correttivi o integrativi, nell'ottica di semplificazione che è alla base della legge di delegazione, l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale con una riduzione dei periodi di anzianità necessari per tali passaggi e con la previsione di una progressione economica anche sul piano orizzontale;
   x) valuti il Governo l'opportunità di tenere conto degli ulteriori impegni della risoluzione 8-00217 approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 gennaio 2017, se e in quanto compatibili con i principi e criteri direttivi della delega.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. (C. 3891, approvata dal Senato e abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 3891, approvata dal Senato, e abb., recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti»;
   rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'oggetto del provvedimento è riconducibile alle materie «sicurezza», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, e «ordinamento penale e norme processuali», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (C. 2801 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2801 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (C. 4410).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 4410, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario»;
   osservato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.