CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 aprile 2017
805.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo e C. 865 Abrignani.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  All'articolo 1, sopprimere il comma 3.
1. 100. Il Relatore.

  All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis: Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 101. Il Relatore.

ART. 2.

  All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:
   f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse, necessari per l'iscrizione nell'albo medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo l'avere svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa e l'avere maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi;
   f-bis) stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario, ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera f); prevedere che lo stesso soggetto non possa essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati; prevedere altresì per i commissari straordinari il divieto, sanzionabile con la revoca dall'incarico, di ricevere incarichi professionali da professionisti incaricati della stessa funzione o di conferirli ai medesimi;

  Conseguentemente alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 2 sostituire le parole: nell'istituendo albo dei commissari straordinari con le seguenti: nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera f).
2. 100. Il Relatore.

  All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera h).
2. 101. Il Relatore.