CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2017
802.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
* 1. 1. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Sopprimerlo.
* 1. 2. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Sopprimerlo.
* 1. 3. Rostan, Sannicandro, Leva.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo comma le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio»;
   c) al quarto comma le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
   d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

  All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».
1. 18. Lupi, Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.
  2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 52-bis. – (Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati). – Nel contrasto di una violazione di domicilio Pag. 33finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:
   a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;
   b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

  Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
1. 8. Gregorio Fontana, Gelmini, Vito, Ravetto, Santelli, Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale i commi 2 e 3 sono abrogati.
1. 9. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 52 e 55 del codice penale).

  1. All'articolo 52 del codice penale, sostituire il comma primo con il seguente: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, tenuto conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione.».
  2. Alla rubrica dell'articolo 55 del codice penale, aggiungere «Causa soggettiva di esclusione della responsabilità».
  3. All'articolo 55 del codice penale, primo comma, la parola: «colposamente» è sostituita dalle seguenti: «con colpa grave».
  4. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: «Non è punibile l'eccesso dai limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque in condizioni di minorata difesa».
1. 5. Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima).

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo»;
   b) al secondo comma, alla lettera b), sono eliminate le parole: «quando non vi è desistenza»;
   c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura.»;
   d) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nel Pag. 34caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

  Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
1. 4. Gelmini, Gregorio Fontana, Vito, Ravetto, Santelli, Sisto, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 1. – All'articolo 52 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;
   b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa».
1. 10. La Russa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al primo comma dell'articolo 52 del codice penale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui non vi sia possibilità, per circostanze di tempo e di luogo di valutare l'entità della difesa; in tale ipotesi resta non punibile chi ha commesso il fatto in circostanze tali da non poter oggettivamente valutare il criterio di proporzionalità».
1. 6. Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: «Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui l'offesa sia in concreto imprevedibile o sia arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa».
1. 7. Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Difesa legittima e difesa legittima domiciliare».
  2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
1. 12. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del Pag. 35proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
1. 13. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
  2. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20,000.
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
  La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dai primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
  Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

  3. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».
  4. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 624-bis».

  Conseguentemente il titolo è sostituito con il seguente: Modifiche al codice penale, e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.
1. 11. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentata, nell'ipotesi di cui all'articolo 593-bis».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 593 del codice penale inserire il seguente:
  Articolo 593-bis. Quando i fatti di cui agli articoli 614 e 624-bis sono commessi Pag. 36in luoghi in cui sono presenti persone, la pena prevista per i suddetti reati è aumentata da un terzo fino alla metà.
1. 14. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone.»;
   b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e difesa legittima domiciliare.
1. 15. Longo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, la colpa è sempre esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in preda alla paura, al panico ovvero ad un grave turbamento, determinati dalla situazione di pericolo».
  2. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, se l'errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora esso sia stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è commesso il fatto».
1. 16. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

  1. All'articolo 55 del codice penale, in fine è aggiunto il seguente comma: «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».
1. 19. Marotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave, tenuto anche conto della condotta della persona contro cui è diretto il fatto».
1. 20. Sisto, Santelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave».
1. 21. Sisto, Santelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre Pag. 37esclusa quando l'errore è conseguenza di un comportamento della persona contro la quale è diretta la reazione idoneo a causare un grave turbamento psichico».
1. 22. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Nei casi di cui all'articolo con le parole: Ai sensi dell'articolo.
1. 23. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: la colpa con le parole: la responsabilità.
1. 24. Sisto.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: sempre con le parole: in ogni caso.
1. 25. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso il rapporto di proporzionalità e lo stato di attualità del pericolo.
1. 26. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso il rapporto di proporzionalità.
1. 27. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso lo stato di attualità del pericolo.
1. 28. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: l'errore è aggiungere la seguente: anche.
1. 29. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole del grave con le seguenti: anche del lieve.
1. 35. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: grave turbamento psichico con le seguenti: lieve stato di agitazione.
1. 30. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: grave turbamento psichico con le seguenti: stato di agitazione.
1. 31. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.
*1. 32. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.
*1. 33. Vazio.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.
*1. 34. Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: grave con la parola: semplice.
1. 37. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: grave con la seguente: lieve.
1. 36. Molteni, Fedriga, La Russa.

Pag. 38

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: turbamento psichico con le seguenti: stato di agitazione.
1. 38. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: turbamento aggiungere la seguente: anche.
1. 39. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: psichico con la parola emotivo.
1. 40. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: psichico aggiungere la seguente: anche.
1. 41. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: causato fino alla fine del capoverso con le seguenti: causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto, o quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi ivi indicati, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di paura e agitazione nella persona offesa.
1. 42. La Russa, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: causato con la parola: ingenerato.
1. 43. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: causato aggiungere le seguenti: anche indirettamente.
1. 44. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dalla persona con le parole: dal contesto.
1. 45. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla persona aggiungere le parole: ovvero dal contesto.
1. 46. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: contro con la parola: verso.
1. 47. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: e l'agente, qualora sia il proprietario o il detentore ad altro titolo del luogo nel quale è avvenuta l'intrusione, dimostra di avere operato secondo diligenza nella messa in sicurezza del luogo stesso.
1. 48. Librandi, Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: Per tali casi lo Stato, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, garantisce il rimborso delle spese legali sostenute.
1. 49. Verini.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: Per tali casi lo Stato, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, garantisce il rimborso delle spese legali sostenute.
1. 100. La Russa, Sarro, Gelmini, Molteni, Marotta.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dall'articolo 614 (violazione di domicilio), è presunta la legittima difesa se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, ha commesso il fatto per respingere l'ingresso con effrazione, violenza o inganno».
1. 50. Lupi, Marotta.

Pag. 39

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 605 (Sequestro di persona), 614 (violazione di domicilio) 624 (Furto), 624-bis (Furto in abitazione e furto con strappo), 628 (Rapina) è esclusa la risarcibilità del danno da parte della persona offesa ai sensi dell'articolo 2044 del codice civile».
1. 51. Marotta.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 52 dei codice penale è inserito il seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 605 (Sequestro di persona), 614 (violazione di domicilio) 624 (Furto), 624-bis (Furto in abitazione e furto con strappo), 628 (Rapina) è sempre presunta la temporanea incapacità di intendere di volere della persona offesa».
1. 52. Marotta.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al primo comma le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio»;
   c) Al quarto comma le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
   d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

Art. 1-ter.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo «condizione di procedibilità» è aggiunta la seguente frase «ovvero il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità,».
  2. All'articolo 411 del codice di procedura penale, dopo «ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto» s'introduce la seguente frase: «perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di altra causa di non punibilità,».
1. 01. Marotta.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 dei codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».
1. 02. Gelmini, Vito, Sarro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 624-bis dei codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). Chiunque si impossessa Pag. 40della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10,000 a euro 20.000, La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

  Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: «Modifiche a disposizioni in materia di legittima difesa e al codice penale, e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo».
1. 03. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».

  Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: «Modifiche a disposizioni in materia di legittima difesa e al codice penale».
1. 04. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 624-bis».

  Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: «Modifiche in materia di legittima difesa e a disposizioni dell'ordinamento penitenziario».
1. 05. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente comma:
  «4-quater. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».
1. 06. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

  1. All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salva Pag. 41guardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».
1. 010. Gelmini, Vito, Sarro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle vittime di reati subiti in occasione dell'introduzione illecita di altri nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale».
1. 07. Gelmini, Vito, Sarro.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122).

  La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.
1. 08. Molteni, Fedriga, La Russa.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Gli articoli da 11 a 16 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 11.
(Istituzione di un fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti – Applicazione e definizione).

  1. È Istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Fondo», finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

Art. 12.
(Presupposti per l'accesso al fondo).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:
   a) il responsabile è deceduto;
   b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;
   c) il responsabile è rimasto ignoto;
   d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

  3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine:
   a) al coniuge e ai figli;
   b) ai genitori;
   c) al convivente more uxorio;
   d) ai fratelli e alle sorelle.

Art. 13.
(Disposizioni generali).

  1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e Pag. 42comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con ti medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisionale anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.
  2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.
  3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione, le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.

Art. 14.
(Dotazione del fondo).

  1. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
   a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 Pag. 43luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);
   d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciati da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
   g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.».

Art. 3.
(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44).

  1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, le parole: «e dei reati intenzionali violenti», sono soppresse;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «da due rappresentanti del Ministero della giustizia», sono sostituite dalle seguenti: «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia»;
   c) all'articolo 4, comma 3, le parole: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302», sono soppresse.

  2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera b-bis) è soppressa.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

  1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità della tutela prevista per le vittime di reati intenzionali violenti, le posizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'articolo 11 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono trasferite al Fondo istituito all'articolo 2.
  2. Le somme autorizzate e non ancora utilizzate di cui all'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 2.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

  1. Per gli oneri di cui all'articolo 2, quantificati in quindici milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
1. 09. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole:, anche legislativo inserire la seguente: regionale.
1. 1. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso articolo 339-bis, dopo le parole: ed è commessa inserire le seguenti:, per le finalità di cui all'articolo 338,.
3. 2. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso articolo 339-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente articolo non si applica in relazione ai componenti delle assemblee legislative nazionali.

  Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali.
3. 1. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di altri, con le seguenti: di uno o più candidati.
5. 1. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ART. 6.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225).

  1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è esteso agli amministratori locali Pag. 45vittime di atti intimidatori, a ristoro dei danni patrimoniali subiti.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con Conferenza Stato Città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

6. 01. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

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ALLEGATO 3

5-10421 Damiano: In materia di delitti predatori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti lamentano una generalizzata tendenza all'immediata scarcerazione degli indagati di reati predatori, arrestati in flagranza e processati con rito direttissimo, in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche e della definizione del procedimento con riti alternativi e grazie alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
  Chiedono, pertanto, se il Ministro della giustizia abbia avviato una indagine statistica in merito, nonché «sugli effetti distorsivi che possono ingenerarsi a seguito di prassi giurisprudenziali orientate ad un improprio automatismo tra mancanza di sentenze passate in giudicato e riconoscimento dei benefici di legge ai fini del riconoscimento della non applicazione della custodia cautelare, del riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione della pena o del riconoscimento della continuità del reato», e, correlativamente, quali iniziative si intendano assumere per perfezionare il funzionamento del casellario giudiziale.
  Chiedono, infine, se il Ministro non ritenga opportuno segnalare le paventate criticità al Consiglio Superiore della Magistratura ed alla Scuola Superiore della Magistratura per l'avvio di mirate attività di programmazione e formazione.
  Nell'affrontare il tema proposto, preme, innanzitutto, rassicurare gli Onorevoli interroganti che tutte le istituzioni, a partire dalla stessa autorità giudiziaria, prestano la massima attenzione al tema del contrasto ai reati predatori, soprattutto se consumati nei luoghi di privata dimora, proprio nella consapevolezza che tali fattispecie delittuose inficiano il senso di fiducia della collettività nelle istituzioni e generano una percezione di allarme e paura.
  In tale prospettiva devono essere letti i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che hanno fornito un'interpretazione estensiva del concetto di privata dimora per i reati contro il patrimonio, ampliandone la portata a tutti i luoghi in cui il titolare può legittimamente esercitare lo ius excludendi.
  Pari attenzione al tema è stata riservata dal Governo e dal Ministero nell'ambito del disegno di legge AS 2067, approvato dal Senato lo scorso 15 marzo e attualmente all'esame della Camera, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario».
  Il disegno di legge interviene, infatti, sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e con strappo, di cui all'articolo 624-bis c.p., e del delitto di rapina, di cui all'articolo 628 c.p..
  In particolare, per entrambe le fattispecie, è previsto un inasprimento del limite minimo della pena detentiva e dei limiti minimo e massimo della pena pecuniaria, anche in relazione alle condotte aggravate; inoltre, analogamente a quanto già disposto per il delitto di rapina, si prevede l'introduzione, all'articolo 624-bis, di un ulteriore comma, in virtù del quale è precluso il giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 c.p. (minore età) e 625-bis c.p. (collaborazione per l'individuazione dei correi nel Pag. 47furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con le circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 c.p.
  La scelta di intervenire sui limiti minimi della pena edittale detentiva risponde alla precisa esigenza di garantire un innalzamento delle pene in concreto irrogate per tali delitti, così potenziando la funzione general preventiva della sanzione penale.
  L'inasprimento sanzionatorio dei reati contro il patrimonio mediante violenza sulle persone dispiegherà i suoi effetti anche in relazione all'applicazione delle misure cautelari ed alla commisurazione della sanzione, all'esito del giudizio, soprattutto attraverso la sottrazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.
  Giova, inoltre, segnalare che il citato disegno di legge, nel riservare particolare attenzione alle vittime di tali reati, prevede, altresì, la modifica dell'articolo 408 c.p.p. portando da dieci a venti giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini. Inoltre, anche per il reato di furto in abitazione o con strappo, oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona, il pubblico ministero deve notificare alla parte offesa la richiesta di archiviazione, concedendole trenta giorni (in luogo dell'ordinario termine di venti) per l'opposizione.
  Il Governo, pertanto, ha già adottato concrete iniziative normative che si orientano nella direzione auspicata dagli Onorevoli interroganti, ed è fortemente impegnato verso l'obiettivo della effettività della sanzione penale.
  Per quanto riguarda, invece, le valutazioni rimesse, di volta in volta, all'autorità giudiziaria in ordine alla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, va ribadito che – come noto – il Ministro Guardasigilli non dispone di alcun potere di sindacato sull'esercizio della potestà giurisdizionale, al di fuori delle ipotesi di abnormità e violazione di legge.
  Va, a tal riguardo, anche considerata la doverosa distinzione fra scelte discrezionali dell'autorità giudiziaria, in quanto tali insindacabili, e comportamenti vincolati, perché imposti da precise norme di legge, suscettibili, questi soli, di verifiche alla stregua dei parametri di diligenza sottesi alle figure dell'illecito disciplinare.
  La concessione delle attenuanti generiche all'esito del giudizio e la valutazione prognostica necessaria alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sono, pertanto, prerogative rimesse all'insindacabile apprezzamento del giudice, suscettibili degli ordinari strumenti di gravame ma incensurabili – in sede disciplinare – al di fuori dei casi previsti dalla legge, da valutarsi caso per caso.
  Proprio al fine di consentire la più consapevole ed informata valutazione del giudice, il già citato disegno di legge A.S. n. 2067 contiene anche la «Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale», secondo princìpi e criteri direttivi ispirati alla semplificazione ed alla riduzione degli adempimenti amministrativi, adeguando la relativa disciplina alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.
  Il casellario giudiziale costituisce, difatti, una banca dati d'interesse nazionale, alimentata dagli uffici giudiziari, contenente i provvedimenti definitivi emessi a carico di determinati soggetti, ed accessibile da qualsiasi ufficio del territorio nazionale per l'acquisizione del certificato a richiesta dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002.
  Allo stato, risulta che vengono acquisiti dall'autorità giudiziaria mediamente circa 6.800 certificati al giorno.
  Al fine di perfezionarne la funzione, la competente direzione generale dei servizi informativi automatizzati sta procedendo all'adeguamento del Sistema Informativo del Casellario – SIC – ai decreti legislativi 12 maggio 2016, numeri 73, 74 e 75, che hanno recepito nel nostro ordinamento rispettivamente Pag. 48la decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, la decisione quadro 2009/315/GAI e la decisione 2009/316/GAI, queste ultime relative agli scambi di informazioni tra i casellari europei. Le misure in corso di adozione intendono potenziare il già vigente sistema di interconnessione tra i casellari nazionali dei Paesi membri (c.d. «ECRIS»), allo scopo di fornire, in primo luogo all'autorità giudiziaria, il certificato del casellario giudiziale europeo recante le condanne inflitte ad un determinato soggetto da parte delle autorità giudiziarie di tutti gli Stati membri dell'Unione, al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto alla criminalità transfrontaliera e, in ultima istanza, della progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in ambito europeo.
  Con riferimento, invece, ai carichi pendenti, si deve preliminarmente osservare che, in attesa dell'attivazione nazionale del relativo casellario, il certificato è attualmente rilasciato da ciascuna Procura della Repubblica ed è relativo ai soli procedimenti in corso dinanzi al Tribunale presso il quale quella Procura è incardinata.
  L'Ufficio centrale del casellario, unitamente alla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, ha già predisposto una banca dati dei carichi pendenti e le procedure per il caricamento automatico dei dati dei registri della cognizione penale (SICP), avviando una prima sperimentazione con il distretto giudiziario di Catania.
  L'intento perseguito è quello di consentire una certificazione dei carichi pendenti relativamente a tutti i procedimenti in corso, a carico di un determinato soggetto, presso qualsiasi sede giurisdizionale.
  Il Ministero è, inoltre, impegnato, da un lato, a sollecitare gli uffici giudiziari all'eliminazione dell'arretrato nelle iscrizioni dei provvedimenti nel Sistema Informativo del Casellario e a raccomandare ai medesimi il corretto ed omogeneo utilizzo dei registri informatizzati della giustizia penale, dall'altro a fornire la disponibilità per assolvere alle esigenze formative non solo del personale amministrativo, ma anche di quello di magistratura.
  Si tratta, dunque, di iniziative finalizzate a potenziare e perfezionare il sistema delle banche dati alle quali l'autorità giudiziaria accede per l'accertamento della posizione giuridica dell'imputato, al fine della corretta formulazione delle valutazioni coinvolte nel giudizio di colpevolezza e per la determinazione della pena.
  Per quanto attiene, infine, alla formazione dei magistrati, in conformità ai principi costituzionali di indipendenza della magistratura, di libertà della ricerca e dell'insegnamento e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la Scuola superiore della magistratura – istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 – assicura, in via esclusiva ed in piena autonomia, l'attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge gli altri compiti didattici e di ricerca previsti dal decreto istitutivo e dal proprio statuto.
  Nell'adozione o nella modifica del programma annuale dell'attività didattica la Scuola tiene conto anche delle linee programmatiche sulla formazione formulate dal Ministro della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura, nonché delle proposte del Consiglio nazionale forense e del Consiglio universitario nazionale.
  Nel contesto così delineato, il Ministro della giustizia ha declinato le linee programmatiche sulla formazione considerando temi prioritari di approfondimento quelli attinenti l'effettività della sanzione penale e la tutela delle vittime, soprattutto quelle più vulnerabili.

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ALLEGATO 4

5-10969 Santelli: Sui lavoratori-tirocinanti del Ministero della giustizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in discussione viene riproposto un tema sul quale il Ministero della giustizia ha già in numerose occasioni risposto, ricostruendo, nell'ambito del quadro normativo che disciplina la materia, le conseguenti iniziative del Governo, finalizzate al riconoscimento dell'apporto prestato dai tirocinanti attualmente impegnati presso gli uffici dell'amministrazione giudiziaria.
  Confermando la costante attenzione e la disponibilità del Ministero della giustizia a valutare ogni opportuno e possibile intervento che vada incontro alle aspettative degli interroganti, pare opportuno ricostruire, anche in questa sede, l'ambito di disciplina della materia, a completamento di quanto rappresentato nella risposta resa al precedente question time del Deputato Farina davanti a questa Commissione.
  Come è noto, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo in favore delle 1.115 risorse attualmente ivi assegnate con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, la legge di stabilità 2017 ha previsto una proroga dei tirocini in corso di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo in favore delle 1.115 risorse attualmente ivi assegnate con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.
  Con tale disposizione normativa non si è inteso operare una mera proroga dei tirocini in atto, ma assicurare il perfezionamento di percorsi formativi idonei a garantire migliori e concrete prospettive occupazionali di lavoratori che erano già in mobilità o in stato di disoccupazione rispetto a lavori svolti in precedenza presso altri settori. Condizione sociale sicuramente meritevole di estrema attenzione, che ha indotto il Ministero della giustizia a prevedere, con senso di responsabilità, un vero e proprio percorso professionalizzante, idoneo a costituire titolo preferenziale nelle procedure selettive, la cui rilevanza si appalesa evidente se osservata sotto il profilo dell'auspicabile futuro sblocco delle assunzioni nel pubblico impiego.
  In presenza della necessaria copertura finanziaria, il Governo potrà valutare analoghe disposizioni per l'anno 2018, nella prospettiva di non disperdere le professionalità acquisite dai tirocinanti e nelle more della definizione delle procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 117 del 2016, nonché delle ulteriori procedure che saranno bandite sulla base della normativa vigente.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 372 della legge n. 232 del 2016, il Ministero della giustizia è stato, difatti, autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2017/2019, mediante procedure concorsuali pubbliche e, eventualmente, mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità, venendosi a determinare, pertanto, ulteriori possibilità di inquadramento, nei ruoli della giustizia, dei tirocinanti in questione, valorizzandone il percorso professionale.Pag. 50
  Del resto, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad 800 posti nel profilo professionale di Assistente giudiziario, II Area funzionale, fascia retributiva F2 l'esercizio del tirocinio presso gli uffici giudiziari è stato già opportunamente valorizzato.
  Il bando è stato predisposto tenendo conto anche delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di concorsi e di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, nonché di quelle espressamente previste dal decreto interministeriale 20 ottobre 2016, emesso in attuazione del decreto-legge n. 117 del 2017.
  L'articolo 6 del detto decreto interministeriale prevede la valorizzazione dell'esperienza formativa di quanti abbiano svolto» con esito positivo, tirocini e percorsi professionali presso gli uffici giudiziari.
  Al comma c) dell'articolo 6 del bando è prevista l'assegnazione ai tirocinanti della giustizia di punteggi aggiuntivi, sulla base del possesso dei titoli e criteri indicati ed in misura di 6 punti per quanti abbiano svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, e di 1 punto per coloro che abbiano completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito e successivamente modificato.
  Il bando ha, dunque, previsto che i tirocini indicati, svolti con esito positivo, costituiscano sia titolo valutabile ai fini dell'assegnazione di punteggi aggiuntivi, che titolo di preferenza, a parità di merito.
  Nel quadro descritto, il bando ha conseguentemente previsto che i tirocini indicati, svolti con esito positivo, costituiscano sia titolo valutabile ai fini dell'assegnazione di punteggi aggiuntivi, che titolo di preferenza, a parità di merito.
  L'articolo 6, lettera c) ha anche differenziato i punteggi, parametrandoli sulla diversa valenza assegnata dallo stesso legislatore alle relative esperienze professionali.
  Sul punto, merita di essere precisato come, in via generale, la normativa preveda che, nei concorsi pubblici, a parità di merito, costituisce generico titolo di preferenza ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 lo svolgimento di tutte le indicate tipologie di tirocinio. Ma è solo per i tirocini di perfezionamento nell'Ufficio per il processo ed ai fini delle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia che è, invece, prevista espressamente l'introduzione di meccanismi utili a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo.
  E di tali disposizioni il bando ha tenuto conto, nel rispetto dei limiti che disciplinano l'accesso al pubblico impiego.
  Come ribadito anche dalla recente pronuncia della Corte di cassazione, Sez. lavoro, 26 settembre 2016, n. 18854, al pubblico impiego si accede, secondo l'ordinamento vigente, tramite pubblico concorso e le deroghe al predetto criterio generale possono essere previste, attraverso specifiche disposizioni normative, solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici.
  Sia pur nel doveroso rispetto dei vincoli normativi imposti dalla legislazione vigente, verranno, comunque, attentamente valutate tutte le proposte formulate nella prospettiva di individuare soluzioni praticabili.