CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 aprile 2017
799.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. (C. 4394 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4394, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale», approvato dal Senato;
   richiamato il proprio parere espresso in data 2 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   rilevato che il decreto-legge è prevalentemente riconducibile alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione», «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale», «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), l) ed h), della Costituzione;
   valutato favorevolmente il recepimento dell'osservazione formulata nel precedente parere relativa al coinvolgimento delle Regioni nella disciplina della partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale, di cui l'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame;
   rilevato peraltro che il predetto articolo 22-bis, in relazione alle priorità per l'assegnazione delle risorse per i progetti degli enti territoriali, fa riferimento ai Comuni, alle Regioni e alle Province autonome che prestano i servizi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, che risulta tuttavia applicabile agli enti locali, ma non alle Regioni ed alle Province autonome;
  considerato infine che:
    l'articolo 19, comma 3, prevede che, al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE), in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere resi idonei allo scopo;
    secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, «la costituzione e l'individuazione dei CIE attengono ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione, in quanto le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale» (sentenza n. 134/2010),Pag. 263
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 – introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame – si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di priorità per l'assegnazione delle risorse ai progetti delle Regioni e delle Province autonome, posto che la disposizione richiama l'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, che risulta applicabile ai soli enti locali.

Pag. 264

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e la mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. (Nuovo testo C. 2305 e abb./A).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 ed abb./A, recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   richiamato il proprio parere espresso in data 13 settembre 2016;
   rilevato che il contenuto della proposta di legge risulta riconducibile, nel suo complesso, alle materie «grandi reti di trasporto» e «governo del territorio», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   espresso apprezzamento per il recepimento delle quattro condizioni formulate nel precedente parere, relative alla previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica, alla soppressione del riferimento all'organo regionale competente a deliberare per l'adozione dei piani regionali della mobilità ciclistica ed al chiarimento delle funzioni attribuite a Comuni, Città metropolitane e Province,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 265

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Atto n. 404).

DELIBERAZIONE APPROVATA

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Atto del Governo n. 404);
   preso atto che:
    sul testo in esame è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata al fine di tener conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 nella parte in cui prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata. In quell'occasione la Corte ha affermato che il principio di leale collaborazione impone la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, ogni volta che la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra un intreccio di competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze delle Regioni;
    con l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame, il Governo, oltre ad introdurre modifiche correttive al testo unico al fine di risolvere criticità emerse in fase applicativa, ha inteso pertanto sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte costituzionale, dando seguito a quanto suggerito nel parere n. 83 del 17 gennaio 2017 che il Consiglio di Stato ha reso in risposta ad un quesito formulato dalla Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
    tenuto conto del contenuto degli emendamenti concordati in sede di Conferenza unificata e recati nell'Allegato B alla medesima intesa, di cui costituisce parte integrante;
    preso altresì atto che sul provvedimento si è espresso il Consiglio di Stato;
    considerato che, come rilevato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 251 del 2016, la disciplina delle società a partecipazione pubblica investe ambiti materiali che afferiscono alle competenze sia statali che regionali, senza che sia rinvenibile una prevalenza delle prime;
  sottolineato che la disciplina attiene alle materie «ordinamento civile» (cui sono riconducibili le disposizioni «volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato») e «tutela della concorrenza», riservate alla competenza esclusiva dello Stato, alla materia «coordinamento della finanza pubblica» (cui afferiscono le previsioni relative alla razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e di reclutamento del personale, ai vincoli alle assunzioni e alle politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi), ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, nonché alla materia «organizzazione amministrativa regionale» (cui afferiscono, fra le altre, le disposizioni sulla ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la Pag. 266costituzione di società, nonché l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie), spettante alla competenza regionale;
   espresso apprezzamento per le finalità del testo unico, nell'ambito delle quali interviene il provvedimento in esame, tese a superare la frammentarietà della disciplina riguardante le società partecipate da amministrazioni pubbliche, nonché a operare una razionalizzazione del settore, attraverso la ridefinizione delle regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche; il rafforzamento dei principi di trasparenza e controllo del sistema; l'obiettivo di ridurre possibili fonti di inefficienza nel settore, anche attraverso la definizione di un regime delle responsabilità degli amministratori e del personale delle società, il rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale e le politiche retributive;
   espresso altresì apprezzamento per le disposizioni dirette a modificare il testo unico:
     all'articolo 4, comma 9, nel senso di estendere ai provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione la facoltà – che nel testo vigente è riconosciuta al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di escludere, in modo totale o parziale, dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del testo unico determinate società;
     all'articolo 11, comma 1, con l'introduzione dell'intesa in sede di Conferenza unificata nell'ambito dell’iter di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;
     all'articolo 11, comma 6, al fine di subordinare alla previa intesa in Conferenza unificata l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di definizione degli indicatori dimensionali delle società in controllo pubblico, diretti a individuare cinque fasce per la classificazione delle stesse (utili anche ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti);
     all'articolo 25, comma 1, affinché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale devono essere stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente da parte delle società a controllo pubblico alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;
    espresso altresì apprezzamento per la proposta di modifica recepita nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata (con riferimento all'articolo 5, comma 2) volta consentire alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
    valutate altresì con favore le proposte di modifica del testo unico, sia quelle contenute nello schema in esame, sia quelle concordate in sede di Conferenza unificata, in particolare con riferimento all'articolo 4, riguardante finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, e all'articolo 20, relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Si tratta di interventi nel complesso volti a contemperare l'esigenza di razionalizzare società inefficienti con l'opportunità di riconoscere a taluni ambiti societari deroghe connesse alle loro caratteristiche distintive;
    rilevato che sotto questo profilo appare opportuna l'integrazione dell'articolo 4, comma 7, del testo unico – che nel testo vigente dispone l'ammissibilità delle partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, Pag. 267la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane – con le società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili;
    preso atto che in sede di intesa in Conferenza unificata si è convenuto, con riferimento alle richiamate società, di stabilire che «ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del T.U. n. 175 del 2016» (secondo cui le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare piani di razionalizzazione qualora esse rilevino partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti), «si considerino gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto»;
    ritenuto tuttavia che sia opportuno riconoscere a tali società una deroga più ampia con riferimento alla disciplina riguardante la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, in ragione sia dell'importanza che rivestono in talune realtà regionali, sia della peculiare struttura economica caratterizzata, ad esempio, da ridotte dimensioni di fatturato, che rendono oggettivamente difficoltoso il rispetto dei criteri contenuti all'articolo 20, comma 2, del testo unico,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo,
  con il seguente rilievo:
   si valuti l'opportunità di escludere le società di cui all'articolo 4, comma 7 (società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili) dall'applicazione dei criteri per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20, comma 2, del testo unico.