CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 aprile 2017
798.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (C. 4394 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 4394 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;
   considerato che il provvedimento, al fine di rispondere all'eccezionale afflusso di migranti e al significativo aumento, registratosi negli anni 2013-2016, di richieste di protezione internazionale, appresta misure incisive per definire più celermente i connessi procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali e i relativi ricorsi giurisdizionali, anche a tal fine istituendo sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e disponendo assunzioni e incrementi di organico;
   osservato altresì che, con le medesime finalità, il decreto-legge detta misure mirate a velocizzare i tempi di identificazione delle persone e di definizione delle procedure, amministrative e giurisdizionali, volte ad accertare lo status di persona internazionalmente protetta per chi presenta domanda, nonché di avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio;
   rilevato che le misure proposte si collocano – anche mediante specifiche misure di attuazione – nel quadro delle disposizioni europee in materia di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale (dir. 2013/32/UE), di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (dir. 2013/33/UE), di attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (dir. 2011/95/UE), nonché di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (Reg. (UE) N. 604/2013);
   richiamata al riguardo la riforma del sistema comune europeo di asilo, avviata dalla Commissione europea mediante la presentazione, lo scorso 4 maggio 2016, di un pacchetto di proposte legislative di riforma, il cui esame si auspica possa procedere celermente;
   ricordato altresì che il 2 marzo 2017 la Commissione europea ha presentato un rinnovato piano d'azione dell'UE sul rimpatrio e una serie di raccomandazioni agli Stati membri su come rendere più efficaci le procedure di rimpatrio; tra le misure proposte vi è l'eliminazione delle inefficienze mediante la riduzione dei termini per i ricorsi, l'emissione sistematica di decisioni di rimpatrio senza data di scadenza, nonché la lotta agli abusi del sistema, sfruttando la possibilità di valutare le domande di asilo con procedure accelerate quando si sospetta che tali domande siano presentate solo per ritardare l'esecuzione della decisione di rimpatrio;Pag. 249
   preso atto in particolare, alla luce di tali indirizzi, delle disposizioni recate dall'articolo 6, che disciplinano il procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo per tali controversie l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale, con un unico grado di merito; ciò anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, che nella sentenza resa nella causa Samba Diouf (C-69/10) ha rilevato che il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della legislazione europea non si riferisce ad un certo numero di gradi di giudizio, e tenuto conto della prevalenza, nei sistemi di impugnazione presenti nei diversi Stati membri europei, di casi nei quali – con riguardo alle controversie in materia di asilo – l'esame in fatto e in diritto è riservato esclusivamente al primo grado, mentre il procedimento di secondo grado può aver ad oggetto esclusivamente profili di legittimità;
   apprezzate altresì le disposizioni, recate dall'articolo 8 – di modifica del decreto legislativo n. 142 del 2015 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca, attuativo delle citate direttive n. 33 e n. 32 del 2013 – laddove prevedono il mantenimento per il richiedente protezione internazionale che sia oggetto di un provvedimento di respingimento (e non solo di un provvedimento di espulsione) della misura restrittiva del trattenimento qualora si ravvisi che la domanda sia stata presentata allo scopo di ritardare o impedire il respingimento o l'espulsione (lettera b), n. 1);
   valutate positivamente le disposizioni, recate dal medesimo articolo 8, che consentono la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali (lettera d), rispondendo all'esigenza, da tempo manifestata dagli enti locali, di strumenti normativi adeguati per tali finalità;
   viste inoltre le disposizioni recate l'articolo 9, lettera a), che modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di uniformare l'ordinamento interno a quanto rilevato dalla Commissione europea con l'apertura della procedura di infrazione n. 2013/0276. In particolare, la disposizione è finalizzata a rispondere alla contestazione della Commissione europea circa il mancato recepimento dell'articolo 1, numero 8), della direttiva 2011/51/UE, volto a disciplinare il regime di annotazione dello status di protezione internazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi che abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno degli Stati membri.
   preso atto delle disposizioni recate dagli articoli 12, 13 e 14, che autorizzano assunzioni di personale ed incrementi di organico, rispettivamente, negli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, e presso le sedi diplomatiche e consolari africane;
   visto l'articolo 15, che potenzia il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), come istituito dal Reg. (CE) n. 1987/2006, individuando nel direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno l'autorità competente nel nostro ordinamento ad adottare la decisione di inserimento nel sistema Schengen della segnalazione di un cittadino di un Paese terzo ai fini del rifiuto di ingresso, nei casi in cui nei confronti del cittadino di un Paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro;
   apprezzate le finalità dell'articolo 17, che reca disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale Pag. 250o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare, mediante operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di attuazione del regolamento UE n. 603/2013 (Eurodac) in materia di rilevamento, trasmissione, confronto e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali e ricordato che il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri;
   richiamate le disposizioni, di cui al medesimo articolo 17, relative ai «punti di crisi» (hotspot), ove il cittadino straniero è sottoposto alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini del rispetto degli articoli 9 e 14 del citato regolamento Eurodac;
   giudicate favorevolmente le misure di cui all'articolo 19, che reca disposizioni per rafforzare l'effettività delle espulsioni e potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri, prevedendo un ampliamento ed una distribuzione sull'intero territorio nazionale di tali centri;
   rilevato in proposito che le iniziative relative a tali centri sono assunte dal Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze e che la loro dislocazione – per i centri di nuova istituzione – è disposta sentito il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata;
   auspicato sul punto che la misura proposta consenta un ampio ed effettivo coinvolgimento degli enti interessati in ordine alla ubicazione di tali strutture, al fine di garantirne la migliore integrazione e compatibilità con le esigenze dei territori circostanti,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 251

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo unificato recante Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico ((Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello);
   ricordato che il provvedimento in titolo si concentra, nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, sul sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti, sui i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato e sugli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
   visto in particolare l'articolo 13, in materia di sementi biologiche, che modifica l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, introducendovi un nuovo comma 6-bis, al fine di prevedere che anche agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, siano riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio;
   rilevato che la medesima disposizione prevede altresì che analoga facoltà di vendita diretta ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata, nonché il diritto al libero scambio sia riconosciuta anche agli agricoltori che producono sementi non iscritte al registro italiano varietà vegetali, sementi di varietà da conservazione, o riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione;
   osservato che tale ultima disposizione riconosce agli agricoltori il diritto di vendita diretta e di libero scambio di tutte le sementi e non unicamente di quelle prodotte in regime biologico, e che tale previsione non appare omogenea con il contenuto prevalente del provvedimento, specificamente rivolto a disciplinare il settore del biologico;
   ritenuto altresì opportuno garantire, in linea generale, in ottemperanza al principio di necessaria pubblicità, che la vendita e lo scambio delle sementi avvenga con modalità che consentano di identificare le varietà vendute o scambiate, al fine di assicurare adeguata tutela per gli utilizzatori o consumatori delle medesime;
   preso atto inoltre che l'articolo 6 del testo unificato in titolo istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, destinando all'agricoltura biologica le risorse precedentemente destinate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, più in generale, al Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità;Pag. 252
   ritenuto al riguardo opportuno che sia valutata la possibilità di destinare risorse, oltre che all'agricoltura biologica, anche all'innovazione in agricoltura e alla sostenibilità della filiera agroalimentare,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità, con finalità di omogeneità e coerenza del provvedimento in titolo, di modificare l'articolo 13 del provvedimento nel senso di prevedere, al comma 1, capoverso 6-bis), secondo periodo, che il riferimento agli agricoltori che producono sementi, riguardi esclusivamente le sementi biologiche.

Pag. 253

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto n. 397).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 397 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture;
   richiamata la norma di delega di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 11 del 2016, che fissa in un anno dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (19 aprile 2016) il termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive;
   preso atto che lo schema di decreto consta di 121 articoli, formulati come novelle al Codice dei contratti pubblici, che intervengono sulla normativa vigente con modifiche di carattere formale e sostanziale;
   ricordato che lo schema in esame apporta numerose modifiche alla disciplina vigente, con cui è stata data attuazione, nell'ordinamento italiano, alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
   osservato che tra i princìpi fondamentali posti a base delle tre direttive europee in materia di appalti e concessioni rientrano la tutela della libertà di concorrenza, la non discriminazione tra imprese, e il sostegno alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) alle procedure di affidamento;
   rilevato che l'articolo 57 dello schema di decreto in esame modifica in più punti l'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto;
   ricordato, in particolare, che il citato articolo 95, comma 13, dispone, tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito – compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità – il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente;
   rilevato che – ai sensi dell'articolo 11 del TFUE, richiamato nei considerando della direttiva 2014/24/UE, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile;
   valutato che, già in via interpretativa, l'articolo 95, comma 13 – trattando di beni di minore impatto per la salute e l'ambiente – potrebbe ricomprendere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prevedere un meccanismo premiale per le imprese che utilizzano beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero;
   osservato, in ogni caso, come l'introduzione di una specificazione al predetto articolo 95, comma 13, includendovi espressamente i beni o prodotti da filiera Pag. 254corta o a chilometro zero, garantirebbe una interpretazione e applicazione uniforme del suddetto criterio premiale;
   preso atto altresì che il Codice dei contratti, nel Capo dedicato agli appalti nei servizi sociali, all'articolo 144 riferito ai servizi di ristorazione, già prevede che in sede di aggiudicazione, la valutazione dell'offerta tecnica tenga conto degli aspetti relativi alla qualità dei generi alimentari «con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale»; la norma richiama inoltre le disposizioni del decreto-legge n. 104 del 2013, che stabiliscono che nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica sia «garantita una adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta»;
   ritenuto pertanto auspicabile valutare l'opportunità di estendere tale riferimento ai beni o prodotti da filiera corta anche, più estensivamente, ai bandi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
   richiamato sul punto l'ordine del giorno in Assemblea n. 9/03194-A/035 – accolto nella seduta dell'Assemblea del 27 novembre 2015 – che impegnava il Governo, in sede in sede di esercizio della delega, a prevedere la possibilità per le stazioni appaltanti di introdurre nei bandi criteri preferenziali di valutazione delle offerte, nei confronti delle imprese che si impegnino ad utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero, anche individuando ipotesi specifiche in cui le amministrazioni ricorrono a tale modalità premiali di valutazione delle offerte;
   ribadito, da ultimo, che lo schema in esame, all'articolo 57, pur modificando in più punti l'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, non interviene affatto sui criteri «ambientali» di cui al comma 13,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 57 dello schema di decreto legislativo – e conseguentemente modificare l'articolo 95, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 – specificando che tra i beni che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente rientrano i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.