CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 aprile 2017
798.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 01.

  Premettere il seguente articolo:

Capo 01
ABROGAZIONE DEI REATI DI INGRESSO E SOGGIORNO IRREGOLARE

Art. 01.
(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).

  1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.
  2. In considerazione dell'abrogazione di cui al comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 13, comma 3-septies le parole «di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;
   b) all'articolo 13, comma 5, il penultimo periodo è soppresso;
   c) all'articolo 14-ter, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
   d) all'articolo 16, comma 1, le parole «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;
   e) all'articolo 16, comma 1-bis le parole «all'articolo 10-bis» sono soppresse.
01. 1. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

ART. 1.

  Sopprimere il Capo I.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 22.
1. 1. Costantino, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Competenze del giudice di pace in materia di protezione internazionale).

  1. Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per l'esame delle relative domande in prima istanza ai giudici di pace.
  2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali in ogni distretto di Corte di Appello sezioni specializzate in materia di protezione internazionale.
  3. All'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole: «allo stato e», sono soppresse;

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    a) al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);Pag. 21
    b) sopprimere i commi 2 e 4.

  All'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: «Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale».
  All'articolo 6, comma 1:
   a) alla lettera a) ovunque ricorrano sostituire la parola o le parole: «commissione territoriale» o «commissioni territoriali» con le seguenti «giudice di pace circondariale» o «giudici di pace circondariali»;
   b) sopprimere le lettere b), c) e d);
   c) sostituire la lettera e), con la seguente:
    e) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Art. 33 – (Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta).1. Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32. 2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-bis.»;
   d) sostituire la lettera g) con la seguente: g) «dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti: «Art. 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). – (Procedura di presentazione e di valutazione delle domande). – 1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile. 2. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione. 3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza. 4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda. 6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-bis del codice di procedura civile. 7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo. 8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta. 9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda. 10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile;

  Art. 35-ter: (Casi di inammissibilità della domanda). – 1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi: a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine; c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; e) le parole: «Tribunale» e «Tribunali», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio» e Pag. 22«Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio».

  All'articolo 7, comma 1:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) alla lettera b) sopprimere le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;
   c) sopprimere le lettera d) ed e).

  All'articolo 8, comma 1:
   a) alla lettera b), n. 2, sostituire le parole: «Tribunale» con le seguenti: «Ufficio del giudice di pace» e sopprimere le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea»;
   b) alla lettera b), sostituire il n. 4, con il seguente: 4). il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta»;
   c) alla lettera c), sostituire le parole: «Tribunali in composizione monocratica» e «Tribunale in composizione monocratica», ovunque ricorrono, con le seguenti: «giudici di pace circondariale competenti per territorio» e «giudice di pace circondariale competente per territorio».

  All'articolo 10, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
  All'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni».   All'articolo 12, comma 1:
   a) sostituire le parole: «uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» con le seguenti: «Uffici circondariali del Giudice di Pace»;
   b) sostituire le parole «Ministero dell'interno» con le seguenti: «Ministero della giustizia»;
   c) sostituire le parole: «appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno» con le seguenti: «da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici, giudiziari del distretto».

  All'articolo 17, sostituire al comma 3, le parole: «il Tribunale» con le seguenti: «il Giudice di Pace circondariale» e sopprimere le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea».
1. 4. Invernizzi, Molteni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale).

  1. Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale ai giudici di pace.
  2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali di ogni distretto di Corte di Appello sezioni specializzate in materia di protezione internazionale.
  3. All'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole: «allo stato e», sono soppresse;

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    a) al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);
    b) sopprimere i commi 2 e 4.

  All'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nelle materie di cui all'articolo Pag. 233, le competenze riservate dalla legge al Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale».
  All'articolo 6, comma 1:
   a) sostituire la lettera e) con la seguente: e) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Art. 33. – (Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta). – 1. Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32. 2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-bis.»;
   b) sostituire la lettera g) con la seguente: g) dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti: «Art. 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale).(Procedura di presentazione e di valutazione delle domande). – 1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile. 2. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione. 3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza. 4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda. 6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-bis del codice di procedura civile. 7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo. 8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta. 9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda. 10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile»;

  Art. 35-ter: (Casi di inammissibilità della domanda). – 1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi: a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine; c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; c) le parole: «Tribunale» e «Tribunali», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio» e «Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio»;

  All'articolo 7, comma 1:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) alla lettera b) sopprimere le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea»;
   c) sopprimere le lettere d) ed e).

  All'articolo 8, comma 1:
   a) alla lettera b), n. 2, sostituire le parole: «Tribunale» con le seguenti: «Ufficio Pag. 24del giudice di pace circondariale» e sopprimere le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea»;
   b) alla lettera b), sostituire il n. 4, con il seguente: il comma 7 è sostituito dal seguente: 7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta;
   c) alla lettera c) sostituire le parole: «Tribunali in composizione monocratica» e «Tribunale in composizione monocratica», ovunque ricorrono, con le seguenti: «giudici di pace circondariali competenti per territorio» e «giudice di pace circondariale competente per territorio».

  All'articolo 10, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea».
  All'articolo 11, al comma 3: sopprimere le parole: «a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni».
  Sostituire all'articolo 12, comma 1:
   a) sostituire le parole: «uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» con le seguenti: «Uffici circondariali del Giudice di Pace», ovunque ricorrono;
   b) sostituire le parole: «Ministero dell'interno con le seguenti: «Ministero della giustizia»;
   c) sostituire le parole: «appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno» con le seguenti: «da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici giudiziari del distretto».

  All'articolo 17, comma 3, sostituire le parole: «il Tribunale» con le seguenti: «il Giudice di Pace circondariale» e sopprimere le parole «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea».
1. 3. Molteni, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).

  1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
  2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, all'uopo utilizzando i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).

  1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis»;
   b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;
   c) all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;
   d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis;Pag. 25
   e) all'articolo 16, comma 1-bis sono abrogate le parole: «all'articolo 10-bis».
1. 5. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).

  1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
  2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, anche in considerazione delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25.7.1998 n. 286.
  3. Al fine del finanziamento del funzionamento delle 26 sezioni specializzate si provvede altresì utilizzando gli stanziamenti di bilancio che erano stati previsti per finanziare le operazioni di videoconferenza originariamente istituite nell'articolo 8, al comma 1, la lettera b) numero 3) e nell'articolo 10, al comma 1, la lettera b), soppressi dalla presente legge di conversione in legge del decreto-legge.
1. 6. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  «1. Sono istituite presso tutti i tribunali ordinari dei capoluoghi di provincia sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.»
1. 2. Bruno Bossio.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: anche in considerazione delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 disposta dall'articolo 18-bis.
1. 7. Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Andrea Maestri, Palazzotto.

ART. 2.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: in collaborazione sino a: rifugiati.
2. 2. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1 dopo le parole: per i rifugiati inserire le seguenti:, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati Pag. 26esperti sulle materie del diritto degli stranieri.
*2. 3. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Leva, Quaranta, Rostan, Fossati.

  Al comma 1 dopo le parole: per i rifugiati inserire le seguenti:, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri.
*2. 5. Dadone, Brescia, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1 dopo le parole: per i rifugiati inserire le seguenti:, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri.
*2. 10. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, dopo le parole: per i rifugiati, inserire le seguenti: nonché con l'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali, con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,.
2. 7. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: In particolare, i corsi forniscono specifica formazione in materia di raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, di diritto di asilo, di tratta delle persone, nonché sulla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento degli stranieri, sull'accertamento dell'apolidia e in materia di cittadinanza italiana.
2. 12. Marcon, Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: considerata positivamente con le seguenti: considerato requisito necessario.
2. 1. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: specifiche sessioni dedicate inserire le seguenti: al diritto d'asilo, agli aspetti relativi alla condizione delle persone in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, nonché.
2. 8. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.
*2. 4. Sannicandro, Quaranta, D'Attorre, Rostan, Roberta Agostini, Leva, Fossati.

Pag. 27

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.
*2. 11. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.
2. 6. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 2, prima della parola: entro aggiungere la seguente: perentoriamente.

  Conseguentemente, ovunque nel testo del decreto-legge ricorra la parola: entro aggiungere dopo la stessa la seguente parola: perentoriamente.
2. 14. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organici degli uffici giudiziari nei quali sono costituite le sezioni specializzate, sono aumentati di un numero pari al numero dei magistrati assegnati alla sezione specializzata.
2. 9. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) per le materie previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di convalida e proroga dei trattenimenti degli stranieri espulsi e respinti nei centri di permanenza e di ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal prefetto, di convalida degli allontanamenti, di convalida delle misure accessorie personali all'espulsione con partenza volontaria;
   b) per le materie previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 circa i provvedimenti in materia di ingresso e soggiorno, per le materie previste dall'articolo 13, comma 11, decreto legislativo n. 286 del 1998 dei ricorsi contro le espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico e sicurezza, sui ricorsi contro le decisioni di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di protezione internazionale, sui ricorsi contro i dinieghi della cittadinanza per motivi di sicurezza nazionale o della concessione della cittadinanza, sui ricorsi contro la cessazione o limitazione delle misure di accoglienza dei richiedenti asilo previste dal decreto legislativo n. 142 del 2015 e in generale sui ricorsi avverso le decisioni prese nell'ambito dell'applicazione del Regolamento UE 604/2013 nonché sui ricorsi Pag. 28avverso il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
   b-bis) per la materia dei ricorsi contro i respingimenti, di azioni civili e dei ricorsi sui rigetti contro i provvedimenti di diniego della concessione della cittadinanza.
3. 16. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza.
*3. 8. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza.
*3. 17. Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Palazzotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;
   all'articolo 21, aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera c-ter) del comma 1, dell'articolo 11 e le parole: «, in particolare di carattere umanitario o» dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate».
3. 11. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente:
   all'articolo 6 comma 1, alla lettera d) premettere la seguente:
    0d) all'articolo 32 il comma 3 è soppresso;
   al comma 1 sopprimere la lettera d).
3. 18. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3. 2. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   «d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In tali controversie il Tribunale terrà conto ai fini della decisione anche del positivo percorso di inserimento sociale compiuto dal ricorrente nel periodo successivo alla proposizione della domanda desumibile da una delle seguenti circostanze:
    1) svolgimento di un regolare rapporto di lavoro, acquisizione di conoscenze linguistiche pari almeno al livello A1 del Quadro comune del Consiglio d'Europa;
    2) effettuazione di attività di volontariato realizzata su sollecitazione della struttura di accoglienza o mediante convenzioni stipulate con la Prefettura territorialmente Pag. 29competente, anche ai sensi dell'articolo 22-bis decreto legislativo n. 145 del 2015;
    3) effettuazione di attività di volontariato presso un'associazione facente parte del Consiglio territoriale per l'immigrazione oppure riconosciuta come associazione di volontariato a livello regionale o nazionale».
3. 5. Santerini.

  Al comma 1, sostituire la lettera e-bis) con le seguenti:
   «e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;
   e-ter) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-quater) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-quinquies) per le controversie aventi ad oggetto la convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e la convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-sexies) per le controversie aventi ad oggetto la convalida e la proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-septies) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
   e-octies) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».
3. 12. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:
   «e-ter) per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;
   e-quater) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-quinquies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'interno Pag. 30e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-sexies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-septies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-octies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
   e-novies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».
*3. 3. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Rostan, Roberta Agostini, Leva, Fossati.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   «e-ter) per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;
   e-quater) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-quinquies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-sexies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-septies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-octies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
   e-novies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale Pag. 31che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».
*3. 9. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   «e-ter) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego e di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi degli articoli 15 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
   e-quater) per i giudizi sui ricorsi avverso il mancato rilascio ai titolari di protezione internazionale dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
   e-quinquies) per i giudizi sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso degli stranieri, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;
   e-sexies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-septies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
   e-octies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   e-novies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, disposti nei casi previsti negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».
3. 13. Marcon, Civati, Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Palazzotto.

  Aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   e-ter) per le controversie aventi ad oggetto la revoca in materia delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 23, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
   e-quater) per le controversie aventi ad oggetto il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
3. 1. Bruno Bossio.

  Sopprimere il comma 3.
3. 6. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Sopprimere i commi 4 e 4-bis.
3. 15. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

  Sopprimere il comma 4.
3. 7. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Pag. 32

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  «4. Nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale».
3. 4. Sannicandro, Quaranta, D'Attorre, Fossati, Roberta Agostini, Rostan, Leva.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire la parole da: Le controversie in materia fino a n. 25, con le seguenti: Le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria, quelle in materia di riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 32, comma 3, e 35, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,.
3. 10. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 4-bis sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata almeno un componente del collegio nell'ambito dei magistrati appartenenti alla sezione, il quale in ogni caso è il relatore della controversia. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione e nei casi in cui non si debba disporre l'udienza ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».
3. 14. Civati, Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Palazzotto.

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel cui territorio ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.
*4. 6. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Palazzotto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel cui territorio ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.
*4. 1. D'Attorre, Sannicandro, Rostan, Roberta Agostini, Fossati, Leva, Quaranta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel caso di eventuali conflitti di competenza tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate dello stesso Tribunale, l'assegnazione è decisa dal presidente del tribunale.
4. 3. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 3, dopo le parole: ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 52, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
*4. 2. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Sannicandro, Fossati, Rostan, Leva.

Pag. 33

  Al comma 3, dopo le parole: ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 52, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
*4. 7. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 3, dopo le parole: ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 52, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
*4. 4. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

ART. 5.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Adeguamento delle piante organiche).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, relativamente al personale di magistratura, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, entro i limiti del ruolo organico di cui alla Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.
  2. Dalle disposizioni del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e all'attuazione delle medesime si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. 01. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

ART. 6.

  Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:
  00a) all'articolo 3, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

  I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico dell'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Pag. 34Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice.
6. 57. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:
   00a) all'articolo 3, alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico dell'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale; circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato.
6. 28. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 3, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico l'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice.
6. 123. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Al comma 1, lettera 0a) sono apportate le seguenti modifiche:
  1) al capoverso 3-bis sostituire le parole «e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti», con le seguenti «e si applica il rito sommario di cognizione. Il ricorrente ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete»;
  2) il capoverso 3-quater) è sostituito dal seguente:
   3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è sospesa fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice, dalla cui data decorre il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Pag. 35Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nel caso di provvedimento di rigetto del ricorso.
   3) al capoverso 3-quinquies dopo le parole «posti a fondamento della decisione di trasferimento» aggiungere le seguenti «, in particolare deve indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico dell'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato.».
   4) il capo verso 3-septies è sostituito dal seguente:
  3-septies. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso.

   5) il capoverso 3-octies è soppresso.
6. 85. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera 0a), capoverso 3-ter, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
6. 63. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera 0a), capoverso 3-quater, sopprimere le parole da: quando ricorrono fino a: ragioni.
6. 64. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera 0a), capoverso 3-sexies, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.
6. 65. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera 0a), sostituire il capoverso 3-septies con il seguente:
  3-septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione o quando il ricorrente ne faccia motivata richiesta nel ricorso. Il procedimento è definito entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il decreto è reclamabile al tribunale in composizione collegiale composto di magistrati della sezione specializzata diversi da quello che aveva deciso il decreto. Il reclamo può essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che si pronuncia sul ricorso ovvero entro quindici giorni se il ricorrente sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea. La decisione sul reclamo deve essere adottata entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto che decide sul reclamo, da effettuarsi a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto che decide sul reclamo; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto del reclamo, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.
6. 95. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Pag. 36

  Al comma 1, lettera 0a), capoverso 3-septies, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Il procedimento è trattato in camera di consiglio, previo svolgimento dell'udienza per la comparizione delle parti.
6. 66. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera 0a), sopprimere il capoverso 3-undecies.
6. 67. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente lettera:
  0aa) All'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ad essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse».
* 6. 23. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Leva, Fossati.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) inserire la seguente lettera:
  0aa) All'articolo 10 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 4 sia inserito il seguente comma 4-bis: Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ad essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse.
* 6. 2. Bruno Bossio.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
  0aa) Sostituire l'articolo 10-bis con il seguente:

Art. 10-bis.
(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).

  1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.
  2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della Polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.
  4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo Pag. 3711, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.
  5. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.
  6. È prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione.
** 6. 106. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
  0aa) Sostituire l'articolo 10-bis con il seguente:

Art. 10-bis.
(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).

  1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.
  2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della Polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.
  4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.
  5. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.
  6. È prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione.
** 6. 27. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Rostan, Quaranta, Leva, Fossati.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
  0aa) Sostituire l'articolo 10-bis con il seguente:

Art. 10-bis.
(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).

  1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.Pag. 38
  2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della Polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.
  4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.
  5. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.
  6. È prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione.
** 6. 8. Bruno Bossio.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
6. 68. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire i periodi dal secondo fino alla fine del comma con i seguenti: La notificazione viene effettuata per il tramite della Questura, facendone sottoscrivere ricevuta al destinatario. Dell'avvenuta notificazione il Questore dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale, anche mediante messaggio di posta elettronica certificata, contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il Questore ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale, anche mediante messaggio di posta elettronica certificata.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera a):
   al capoverso 3-ter sostituire le parole: da parte del responsabile del centro o della struttura con le seguenti: per il tramite della Questura.
   Sopprimere il capoverso 3-sexies.
6. 70. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, inserire le seguenti: in lingua italiana ed in inglese o francese, a seconda della nazionalità del soggetto destinatario dello stesso.
6. 48. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:
  3-bis. Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo Pag. 395, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata.
6. 122. Costantino, Civati, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di irreperibilità del richiedente, la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati.
*6. 22. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di irreperibilità del richiedente, la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati.
*6. 1. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, dopo le parole: inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 aggiungere le seguenti: a seguito di revoca delle condizioni di accoglienza ai sensi degli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo.
6. 96. Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter sostituire le parole: Decorsi venti giorni con le seguenti: Decorsi sessanta giorni.
6. 86. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-quater aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel caso di rifiuto o irreperibilità del richiedente la domanda di protezione internazionale sarà dichiarata infondata.
6. 17. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il comma 3-sexies.
*6. 121. Marcon, Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Fratoianni, Civati.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il comma 3-sexies.
*6. 58. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Pag. 40

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  «4-bis. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo, la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse, un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ed essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse».
6. 120. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
6. 69. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 12, comma 1-bis, le parole: «alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «alla presenza di almeno due componenti della Commissione».
6. 55. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
6. 71. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, al comma 1 dopo le parole: Il colloquio, inserire le seguenti:, previo consenso rilasciato in forma scritta dal richiedente,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere il comma 6-bis;
   b) al comma 7 sostituire le parole: o nei casi di cui al comma 6-bis con le seguenti: o nel caso di mancato consenso da parte del richiedente di cui al comma 1,.
6. 72. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 1, dopo le parole: e trascritto in lingua italiana inserire le seguenti: e in inglese o francese.
6. 43. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: ove necessario.
6. 83. Ravetto, Sisto, Gregorio Fontana.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: della lingua/idioma del richiedente o, in mancanza, tramite modello precompilato nella lingua/idioma del richiedente.
6. 10. Bruno Bossio.

Pag. 41

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 1, sostituire i periodi terzo e quarto con i seguenti: Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione.
6. 3. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.
6. 87. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, al comma 2 sostituire le parole da: e dall'interprete fino alla fine del comma con le seguenti:, dall'interprete e dal richiedente. Il richiedente, inoltre, sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.
6. 73. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.
* 6. 97. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.
* 6. 54. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.
* 6. 29. Roberta Agostini, Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva.

Pag. 42

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
6. 47. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, comma 3 dopo le parole: del momento in cui sono formati sono aggiunte le seguenti parole:, garantendo, altresì, la sicurezza delle registrazioni al fine di evitare che in modo illegale o accidentale le copie informatiche delle videoregistrazioni subiscano qualsiasi tipo di distruzione o di alterazione o di sottrazione o di riproduzione che possa creare rischi o timori per la sicurezza dei richiedenti asilo o dei loro familiari.
6. 98. Marcon, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», al comma 3, aggiungere infine le parole: garantendo, altresì, la sicurezza delle registrazioni al fine di evitare che attacchi mirati alle copie informatiche delle videoregistrazioni stesse mettano in pericolo la sicurezza dei richiedenti asilo a rischio di persecuzione.
6. 118. Fratoianni, Andrea Maestri, Costantino, Daniele Farina, Marcon, Civati.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche affinché per la documentazione video sia garantita la riservatezza e l'accesso unicamente ai soggetti autorizzati, sia limitata la diffusione e sia protetta da eventuali intrusioni informatiche.
6. 46. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche per la tutela dei documenti dai reati informatici.
6. 45. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al richiedente e al suo difensore è garantita l'immediata disponibilità della videoregistrazione.
6. 117. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, al comma 4 sostituire le parole: della trascrizione con le seguenti: del verbale della trascrizione.
6. 74. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 14, al comma 4 inserire, in fine, le seguenti parole: e copia informatica del file contenente la videoregistrazione.
6. 75. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti Pag. 43parole: e in inglese o francese e nella lingua utilizzata dal soggetto richiedente per lo svolgimento del colloquio.
6. 44. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: e in inglese o francese.
6. 42. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio.
*6. 88. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio.
*6. 53. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio.
*6. 30. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Fossati, Rostan, Leva.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Il richiedente ha la facoltà di rifiutare la videoregistrazione del colloquio per gravi ragioni di salute, religiose o per timori persecutori.
6. 116. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio
*6. 115. Costantino, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio
*6. 24. Sannicandro, D'Attorre, Roberta Agostini, Rostan, Quaranta, Fossati, Leva.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione Pag. 44territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio
*6. 4. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. La videoregistrazione di cui al precedente comma costituisce argomento di prova ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 comma secondo del codice civile.
6. 41. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, sostituire il comma 6-bis, con il seguente:
  6-bis. Lo straniero può fare istanza motivata, scritta o orale, di non avvalersi della videoregistrazione per motivi connessi al suo stato di salute fisica o psichica certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione della sua età o delle sue condizioni di particolare vulnerabilità o per le sue convinzioni religiose o per il timore fondato che la videoregistrazione possa essere in qualsiasi modo e tempo accessibile da chi nel Paese di origine o di provenienza possa perseguitare o maltrattare il richiedente o i suoi familiari rimasti in tale Stato. Nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato e della facoltà di presentare istanza scritta o orale di non avvalersene per uno dei motivi indicati nel periodo precedente. Sull'istanza decide la Commissione territoriale o la sezione della stessa competente ad esaminare la domanda e l'eventuale diniego deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile all'interessato, deve essere allegato alla decisione sulla domanda di protezione internazionale ed è impugnabile nel medesimo ricorso giurisdizionale avverso tale decisione.
6. 101. Daniele Farina, Costantino, Fratoianni, Civati, Marcon, Andrea Maestri, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, al comma 6-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 76. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, al comma 7, sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:
  Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente.
*6. 89. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

Pag. 45

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, al comma 7, sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:
  Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente.
*6. 52. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, al comma 7, sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:
  Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente.
*6. 31. D'Attorre, Roberta Agostini, Sannicandro, Fossati, Quaranta, Rostan, Leva.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 23-bis le parole: «sospende l'esame della» sono sostituite con le seguenti: «rigetta la» e dopo la parola: «domanda» sono aggiunte le seguenti: «dandone immediata comunicazione alle competenti autorità per gli adempimenti di cui agli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e il comma 2 è soppresso.
6. 18. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
   « c) il richiedente ha commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere».
6. 19. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 32 il comma 3 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 5, comma 6, le parole: «salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali Pag. 46dello Stato italiano», sono sostituite dalle seguenti: «salvo che si tratti di minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del minore adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77».
6. 84. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 32, comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «decreto legislativo» sono aggiunte le seguenti: o il richiedente nel corso della procedura abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere.
6. 20. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1 sopprimere la lettera e).
6. 77. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1 sopprimere le lettere f) e g).

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 78. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
    1) sopprimere la lettera a);
    2) alla lettera b), sopprimere il numero 4);
   b) all'articolo 19 sopprimere il comma 3.
6. 113. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, sopprimere il comma 1.
6. 79. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 2, dopo le parole: e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale, aggiungere le seguenti: o anche per mezzo di posta elettronica certificata ad uno degli indirizzi risultanti dai pubblici registri.
6. 38. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, al comma 13, sopprimere gli ultimi quattro periodi.
6. 13. Molteni, Invernizzi.

Pag. 47

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, al comma 3 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la parola: a).
6. 80. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 3, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3.
6. 112. Marcon, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Fratoianni, Civati.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 3, sopprimere la lettera d).
*6. 25. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 3, sopprimere la lettera d).
*6. 5. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   e) da parte di un soggetto che abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere;
   f) da parte di un soggetto che abbia rifiutato di ricevere atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale o si sia reso irreperibile per la loro comunicazione e notifica di cui all'articolo 11 commi 3 e seguenti;
   g) da soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale.
6. 16. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), sopprimere il comma 4.
6. 12. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 6, sopprimere le seguenti parole: rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale.
*6. 100. Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 6, sopprimere le seguenti parole: rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale.
*6. 51. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 8, sostituire le parole: entro venti giorni dalla notificazione del ricorso con le seguenti: fin dal momento della notifica della propria decisione al Pag. 48richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione.
**6. 90. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 8, sostituire le parole: entro venti giorni dalla notificazione del ricorso con le seguenti: fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione.
**6. 50. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 8, sostituire le parole: entro venti giorni dalla notificazione del ricorso con le seguenti: fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione.
**6. 32. Sannicandro, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In sede decisionale è acquisito parere obbligatorio del rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR), componente della Commissione territoriale competente per il caso in esame, e della decisione adeguatamente motivata della stessa Commissione territoriale in questione nel caso si fosse discostata dal predetto parere.
6. 11. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Ai fini dell'adozione del provvedimento il giudice tiene conto della circostanza che durante l'eventuale periodo di detenzione le competenti amministrazioni abbiano omesso di accertare la provenienza del richiedente.
6. 40. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, sopprimere i commi 10 e 11.

  Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3.
6. 110. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:
  10. Il giudizio relativo al riconoscimento della protezione internazionale non può prescindere dalla personale comparizione della parte.

  Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3.
6. 108. Marcon, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Fratoianni, Civati.

Pag. 49

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Il giudice, salvo che ritenga di disporre di elementi di prova sufficienti per riconoscere lo status di rifugiato al ricorrente, fissa l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio tra loro per:
   a) l'audizione dell'interessato;
   b) l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti;
   c) l'assunzione dei mezzi di prova disposti d'ufficio.
6. 37. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.
* 6. 91. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.
* 6. 49. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.
* 6. 33. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Il giudice provvede alla fissazione dell'udienza per la convocazione delle parti.
6. 9. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. È fissata udienza per la comparizione delle parti in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga necessario.
6. 81. Dadone, Brescia, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Pag. 50

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 10 alinea sopprimere la parola: «esclusivamente»;
   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) su richiesta motivata delle parti;».
   c) sostituire il comma 11 con il seguente: «11. L'udienza è disposta ai fini dell'audizione del richiedente in ogni caso quando la videoregistrazione non è prodotta in giudizio, l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti, o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio.».

  Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3.
6. 107. Fratoianni, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Civati.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 10, sopprimere la seguente parola: «esclusivamente»;
  2) al comma 10, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:
   d) su richiesta motivata delle parti;
  3) al comma 11, lettera c) dopo la parola: «dedotti» aggiungere le seguenti: «, o non sufficientemente approfonditi», e dopo le parole: «primo grado», inserire le seguenti: «ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio».
6. 26. D'Attorre, Roberta Agostini, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 10, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: su richiesta dell'interessato ovvero.
6. 34. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Fossati, Quaranta, Rostan, Leva.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), comma 10, sopprimere le lettere a) e c).
6. 21. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) ritenga sussistenti i gravi motivi richiesti dall'interessato ai fini della fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti.
6. 60. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e-bis) riceve motivata richiesta di audizione da parte dell'interessato, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.
6. 36. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 11, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché su istanza del richiedente.
6. 59. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Pag. 51

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 11, lettera a), dopo la parola: disponibile aggiungere le parole: o non è prodotta in giudizio.
6. 6. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, anche sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga di non disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.
6. 93. Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, il comma 13 è sostituito dal seguente:
  13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
* 6. 92. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, alla lettera g) capoverso Art. 35-bis, il comma 13 con il seguente:Pag. 52
  13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
* 6. 61. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adattarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento Pag. 53cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo, La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
6. 35. Sannicandro, D'Attorre, Roberta Agostini, Rostan, Quaranta, Fossati, Leva.

  Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo al Tribunale in composizione collegiale, composto soltanto da magistrati della medesima sezione specializzata, diversi da quelli che componevano il collegio che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. Il reclamo può essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che si pronuncia sul ricorso ovvero entro quindici giorni se il ricorrente sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dal suo deposito. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9,10,11,12,14, 15,17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto che decide sul reclamo; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il Pag. 54reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
6. 94. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Civati, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato, ovvero se non è stato presentato reclamo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato dispone la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
6. 104. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

Pag. 55

  Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis» comma 13 sostituire le parole da: Quando sussistono fondati motivi fino a: impugnabile con le seguenti: La proposizione del ricorso in Cassazione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.
6. 56. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera g) capoverso «Art. 35-bis», sopprimere il comma 14.
* 6. 39. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera g) capoverso «Art. 35-bis», sopprimere il comma 14.
* 6. 7. Bruno Bossio.

  Al comma 1, alla lettera g) capoverso «Art. 35-bis», sopprimere il comma 14.
* 6. 105. Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sopprimere il comma 17.
6. 82. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
  h) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «può individuare periodicamente i» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette l'elenco predisposto con cadenza trimestrale dal Ministero dell'interno, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, dei paesi di origine o parte di tali Paesi considerati sicuri, ai sensi dell'articolo 37 e dell'allegato I della direttiva 2013/32/UE, ai fini dell'articolo 28-bis e dei».........
   i) all'articolo 28-bis, al comma 2 dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   d) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma dell'articolo 5, comma 1-bis;
   e) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;
   f) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;
   g) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE;
   h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale entro 120 giorni dal suo ingresso;
   i) all'articolo 28-bis, al comma 3 le parole: «fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo» sono sostituite con le seguenti: «per un massimo di ulteriori sette giorni».
6. 15. Molteni, Invernizzi.

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ART. 7.

  Al comma 1, lettera d), il capoverso articolo 19-bis, è sostituito dal seguente:
  «Art. 19-bis.(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). – 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.
  2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;
*7. 4. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera d), il capoverso articolo 19-bis, è sostituito dal seguente:
  «Art. 19-bis.(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). – 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.
  2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;
*7. 2. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera d), il capoverso articolo 19-bis, è sostituito dal seguente:
  «Art. 19-bis.(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). – 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.
  2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;
*7. 1. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Leva, Fossati.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: dal rito sommario di cognizione con le seguenti: dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
7. 9. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al Pag. 57raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello status di apolide.
  2-ter. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide.
*7. 7. Fratoianni, Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello status di apolide.
  2-ter. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide.
*7. 10. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello status di apolide.
  2-ter. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide.
*7. 8. Bruno Bossio.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
  d-bis) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
  d-ter) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
**7. 3. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
  d-bis) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
  d-ter) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
**7. 5. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

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ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti richiedenti protezione internazionale).

  1. È istituito il Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. I suoi dati vengono inseriti nel Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.»

  4. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Il rilascio della Carta di identità allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai fini di protezione internazionale è di esclusiva competenza dell'Ufficio territoriale del Governo.
  1-ter. Il prefetto competente per territorio verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, vincolando la sua durata al permesso di soggiorno.
  1-quater. Ove lo straniero non disponga di dimora abituale, la residenza anagrafica è fissata presso la sede dell'Ufficio territoriale del Governo competente. Il Prefetto individua a tal fine apposite sedi ove collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».
8. 30. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
8. 20. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Fossati, Quaranta, Rostan, Leva.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter) all'articolo 5, aggiungere il seguente comma 3-bis «La semplice iscrizione anagrafica non costituisce presupposto per il rilascio della carta di identità, la quale può essere rilasciata solo successivamente all'accoglimento della domanda di protezione internazionale.»
8. 3. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
*8. 34. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
*8. 17. D'Attorre, Roberta Agostini, Fossati, Sannicandro, Rostan, Quaranta, Leva.

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  Al comma 1, lettera b), punto 1) le parole da: quando a espulsione sono soppresse.
8. 8. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:
  1-bis) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».
8. 42. Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.
8. 38. Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo le parole: e la possibilità di udire quanto vi viene detto inserire le seguenti: nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa di cui, rispettivamente, agli articoli 111 e 24 Cost.
8. 24. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
8. 44. Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Daniele Farina, Costantino, Civati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
  4) il comma 7 è soppresso.
*8. 45. Marcon, Fratoianni, Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
  4) il comma 7 è soppresso.
*8. 15. Sannicandro, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) le parole da: nonché a proposto sono soppresse.
8. 9. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis) inserire le seguenti:
   b-ter) all'articolo 8, comma 1 è sostituito dal seguente: «Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui agli articoli 14 e 11».
   b-quater) all'articolo 8, è aggiunto il seguente comma 3: «Lo straniero è accolto nelle strutture di cui al comma 2 ai fini dell'espletamento delle operazioni di primo soccorso ed assistenza nonché di identificazione ed accesso alle informazioni di cui all'articolo 10-bis del Decreto Pag. 60legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La permanenza è comunque limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo, alla valutazione delle condizioni di salute ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17. Sono garantiti i servizi alla persona per l'espletamento delle funzioni di cui al primo e secondo paragrafo».
8. 21. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Fossati, Rostan, Leva, Quaranta.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-ter) all'articolo 11, comma 2 è inserito infine il seguente periodo: «Qualora si ravvisi che la struttura individuata non ottemperi ai parametri previsti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, principalmente in riferimento al carico antropico per vano utilizzato, l'ente locale nel cui territorio è situata la stessa procederà alla sua immediata chiusura con propria ordinanza» .
8. 13. Simonetti, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-ter):
   b-ter) all'articolo 11, comma 2, è inserito infine il seguente periodo: «L'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, ad uso non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E non è consentita qualora vi sia parere contrario da parte dell'ente locale nel cui territorio si trovi la struttura, che deve essere sempre preventivamente consultato».
8. 12. Simonetti, Molteni, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-ter) all'articolo 11, comma 2, è inserito infine il seguente periodo: «L'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, a destinazione catastale non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E non è consentita qualora vi sia parere contrario da parte dell'ente locale nel cui territorio si trovi la struttura, che deve essere sempre preventivamente consultato».
8. 11. Simonetti, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   c-bis) all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:
    «6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato».
*8. 39. Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   c-bis) all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:
    «6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia Pag. 61di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato».
*8. 25. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   c-bis) all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:
    «6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato».
*8. 18. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «articolo 22-bis», comma 1, sostituire le parole da: all'implementazione sino alla fine del comma con le seguenti: a favorire, per i richiedenti protezione internazionale, la partecipazione su base volontaria ad attività sociali e culturali al fine di facilitare percorsi di integrazione.
8. 47. Daniele Farina, Civati, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera d) paragrafo «Art. 22-bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)» al comma 1 sostituire la parola: richiedenti con le seguenti: cittadini stranieri a cui è stata riconosciuta la.
8. 2. Rondini, Molteni, Invernizzi.

  Alla lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 1, sostituire la parola: richiedenti con le seguenti: titolari di.
8. 33. Ravetto, Sisto, Gregorio Fontana.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale).» comma 1, dopo le parole: base volontaria aggiungere le seguenti: e a titolo gratuito.
8. 6. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 1, dopo le parole: in favore delle collettività locali, sono inserite le seguenti: nonché di concorso ai lavori di manutenzione e di gestione dei servizi interni ai locali che li ospitano,.
8. 22. Marti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 22-bis – Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale) aggiungere in fine le seguenti parole:, senza alcun onere o spesa a carico del comune interessato.
8. 5. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità Pag. 62sociale), al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: solo in caso di necessità, previa verifica e accertamento della mancanza di cittadini residenti a svolgere le medesime attività.
8. 7. Molteni, Invernizzi.

  Alla lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Tali attività non possono sostituire rapporti di lavoro o forniture già esistenti, anche temporanei.
8. 32. Ravetto, Sisto, Gregorio Fontana.

  Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 22-bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)» aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni sono esentati da qualsiasi onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei richiedenti coinvolti, il cui obbligo rimane totalmente a carico dello Stato.
8. 4. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», al comma 1, è aggiunto in fine, il seguente periodo: Qualsiasi onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei richiedenti coinvolti, rimane totalmente a carico dello Stato.
8. 23. Marti.

  Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 22-bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)» i commi 2 e 3 sono soppressi.
8. 10. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 22-bis», comma 2, le parole: e le organizzazioni del terzo settore sono soppresse.
8. 28. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 22-bis», comma 3, le parole: anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, sono soppresse.
8. 29. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 8, comma 2, 9, 11, 14, 19 e 19-bis non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.
  3-ter. Verifiche specifiche sull'applicazione del comma 3-bis verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1.
8. 48. Costantino, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente: L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 9, 11, 14 e 19 non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.
8. 16. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Rostan, Quaranta, Fossati, Leva.

Pag. 63

  Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 22-ter», dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. L'attuazione del presente articolo non può comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 31. Ravetto, Sisto, Gregorio Fontana.

  Al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 22-bis», è aggiunto il seguente comma: I prefetti inviano annualmente al Ministero dell'interno una relazione contenente i dati sul monitoraggio dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, aggiungere le seguenti parole: nonché alle relazioni dei prefetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).
8. 27. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «Art. 22-bis», aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Agevolazioni fiscali per i beneficiari di protezione internazionale).

  Le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 381 del 1991 in riferimento alle cooperative sociali sono estese ai beneficiari di protezione internazionale per un periodo di due anni successivi al riconoscimento della protezione.
8. 14. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:
  d-bis) all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: «Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato».
*8. 40. Marcon, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:
  d-bis) all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: «Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato».
*8. 19. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:
  d-bis) all'articolo 23, nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: «Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso Pag. 64ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato».
*8. 26. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

ART. 9.

  Al comma 1, anteporre alla lettera a), la seguente:
   0a) sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «motivi umanitari».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
9. 7. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il questore procede al rinnovo del titolo di soggiorno, acquisito il parere positivo della competente Commissione territoriale.».
9. 8. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

  Al comma 1, anteporre alla lettera a), la seguente:
   0a) all'articolo 5:
    1) dopo il comma 9-bis è inserito il seguente: «9-ter. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato allo straniero o all'apolide che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Allo straniero o all'apolide titolare di permesso di soggiorno, che venga condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato per la durata di cinque anni dalla data di esecuzione della pena.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
9. 9. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 19:
    2) al comma 2, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: «Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero o dell'apolide, questo è sottoposto tempestivamente a idonea visita socio sanitaria e a tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero o apolide non accompagnato a sottoporsi alle indagini fa venire meno la presunzione della minore età.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
9. 11. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 19:
    1) al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: « d) delle donne in stato di gravidanza e, previo esame del Pag. 65DNA (acido desossiribonucleico), delle donne nei sei mesi successivi alla nascita del minore cui si accompagnano».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
9. 10. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

  Al comma 1, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
   2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla-osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata.».
*9. 12. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata».
*9. 4. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
   c) all'articolo 13, al comma 13-bis:
    1) sono sostituite le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da tre a otto anni» e le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni»;
    2) infine è aggiunto il seguente periodo: «In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario.»;
   d) all'articolo 16:
    1) al comma 1 sono sostituite le parole: «entro il limite di due anni e» con le seguenti: «entro il limite di tre anni e, ove la pena sia inferiore ad anni due, e»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione Pag. 66ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-bis del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione;
    3) al comma 5, primo periodo sono sostituite le parole: «due anni», con le seguenti: «tre anni»;
    4) al comma 8 sono sostituite le parole: «della pena» con le seguenti: «della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario;
   e) all'articolo 22, comma 12 le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e con la multa di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato».
9. 2. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 12:
    1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;
    2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro»;
    3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:
   « f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
   g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;
   h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».
    4) Il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».
    5) il comma 3-ter è soppresso;
    6) al comma 3-quater le parole: «ai commi 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis.»;
    7) al comma 3-sexies le parole: «commi 3, 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis.».
9. 1. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera c):
   c) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.
(Disposizioni concernenti il finanziamento per la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi).

  1. Gli enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi Pag. 67religiosi hanno l'obbligo di redigere il bilancio non in forma semplificata e depositarlo, ai fini della loro pubblicità, presso la Camera di Commercio dove hanno sede.
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono ricevere finanziamenti per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale.
  3. Ai fini della presente legge sono considerate attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
   a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
   b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
   c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;
   d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

  4. Gli enti di altre confessioni religiose rispetto a quelle con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere all'interno dei relativi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana.».
9. 3. Guidesi, Molteni, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:
  «10. Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno.».

  1-ter. Sono abrogati l'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera m)-sexies, e 135, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.Pag. 68
  1-quater. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 le parole: «autorità giudiziaria ordinaria» e «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea». La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
  1-quinquies. L'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è abrogato.
*9. 13. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:
  «10. Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno.».

  1-ter. Sono abrogati l'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera m)-sexies, e 135, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.
  1-quater. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 le parole: «autorità giudiziaria ordinaria» e «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea». La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.Pag. 69
  1-quinquies. L'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è abrogato.
*9. 6. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:
  «10. Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno.».

  1-ter. Sono abrogati l'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera m)-sexies, e 135, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.
  1-quater. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 le parole: «autorità giudiziaria ordinaria» e «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea». La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
  1-quinquies. L'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è abrogato.
*9. 5. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:
  «10. Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di Pag. 70soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la decisione sul ricorso giurisdizionale presentato. La decisione che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere rispettivamente il rilascio del visto di ingresso o il rilascio o il rinnovo o la conversione del titolo di soggiorno».

  1-ter. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera m)-sexies e 135, comma 1, lettera i) del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.
  1-quater. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 le parole: «autorità giudiziaria ordinaria» e: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
9. 15. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Diniego dello status di rifugiato).

  1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, le parole: «essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «avendo il pubblico ministero competente esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del medesimo codice di procedura».
9. 01. La Russa, Cirielli.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale).

  1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle parole: «tre mesi».
  2. All'articolo 19 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Entro lo stesso termine, la Corte di cassazione Pag. 71decide sull'impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale.»
9. 02. La Russa, Cirielli.

ART. 10.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 premettere il seguente:
   01. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 le parole: «autorità giudiziaria ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
  2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150»
10. 2. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Anteporre al comma 1 il seguente:
  01. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, le parole: «autorità giudiziaria ordinaria» sono sostituite dalle parole: «sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
10. 5. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Palazzotto.

  Al comma 1, la lettera b) è soppressa.
10. 6. Marcon, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
  2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.
*10. 7. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
  2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.
*10. 1. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva.

Pag. 72

ART. 12.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 3, sostituire le parole: «un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'UNHCR.» con le seguenti: «un funzionario della carriera prefettizia, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da un rappresentante designato dall'UNHCR e da un rappresentante delle associazione e degli enti di tutela dei migranti. Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dai componenti della Commissione, tra i membri della Commissione stessa».
  2) al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
12. 16. Costantino, Fratoianni, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Civati.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «altamente qualificato», aggiungere le seguenti: «, con il ruolo di componente a tutti gli effetti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale»;
   b) sostituire la cifra: «250» con: «400»;
   c) sostituire le parole: «2.766.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «5.533.076 euro per l'anno 2017 e di 20.532.300 euro a decorrere dall'anno 2018».

  Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c), sostituire le parole:
  quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti:
  quanto a 7.073.312 euro per l'anno 2017, a 18.614.447 euro per l'anno 2018, a 18.294.326» a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.753.973 euro per l'anno 2017, e per 10.253.585 euro a decorrere dall'anno 2018,.
12. 8. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

  Al comma 1, dopo le parole: di carattere specialistico inserire le seguenti: che abbia, in particolare, la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri, nonché la documentata conoscenza delle lingue straniere e aggiungere in fine il seguente periodo: La Commissione nazionale per il diritto di asilo predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato e può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni Pag. 73sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni, in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.
12. 14. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  dopo le parole: «Amministrazione civile dell'interno», aggiungere le seguenti: «, finalizzato alla creazione di un corpo specializzato di istruttori intervistatori a supporto delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale per il diritto di asilo».
12. 9. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 unità con le seguenti: 500 unità;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 2.766.538 euro e 10.266.150 euro rispettivamente con le seguenti: 5.133.076 euro e 20.532.300.

  Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole: «11.101.046 euro; 31.203.531 euro; 36.636.344 euro e 36.514.389 euro»; rispettivamente con le seguenti: «10.860.304 euro; 36.256.841 euro; 41.716.916 euro e 41.586.513 euro»;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
12. 6. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 unità con le seguenti: 500 unità;

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 2.566.538 euro e 10.266.150 euro rispettivamente con le seguenti: 5.133.076 euro e 20.532.300 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 1, apportare le seguenti variazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole: «11.101.046 euro; 31.203.531 euro; 36.636.344 euro e 36.514.389 euro» rispettivamente con le seguenti: «10.860.304 euro; 36.256.841 euro; 41.716.916 euro e 41.586.513 euro»;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione, in misura lineare, delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
12. 5. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito Pag. 74di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.
  1.2. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».
*12. 2. Roberta Agostini, Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.
  1.2. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.
*12. 12. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.
  1.2. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.
*12. 4. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Pag. 75

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
  1.1. Ai fini della selezione del personale mediante procedura concorsuale di cui al precedente comma, costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso la comprovata esperienza e preparazione in materia di diritto d'asilo, diritto dell'immigrazione e diritti umani, nonché la documentata conoscenza della lingua inglese e della lingua francese.
  1.2. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n. 25, stabilisce i criteri per l'organizzazione di corsi periodici per l'aggiornamento e la formazione costante del personale di cui al precedente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione della permanenza dei requisiti richiesti.
12. 3. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
  1.1. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere, tra cui almeno la lingua inglese o la lingua francese.
  1.2. Il personale selezionato ai sensi dei commi 1 e 1-bis deve partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento disposto ai sensi degli articoli 4 e 15 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo; essa può destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo oltre che a integrare la composizione delle Commissioni territoriali e delle loro sezioni per lo svolgimento dei colloqui e delle decisioni, al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei termini previsti dalle norme in vigore per la decisione di ogni domanda.
12. 13. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1.1. Per la selezione del personale di cui al comma 1 sono criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese.
  1.2. Il personale selezionato deve partecipare alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
12. 1. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1.1. Per la selezione del personale di cui al comma 1 sono criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.
12. 15. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 2, primo periodo, le parole: «massimo di venti», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno una per ogni provincia».
12. 7. Gregorio Fontana, Sisto, Ravetto.

Pag. 76

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «da un funzionario della Polizia di Stato», sono sostituite dalle seguenti: «da un funzionario delle Forze di polizia avente qualifica pari o superiore a quella di cui all'articolo 632, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
   b) al quinto periodo, le parole: «da un funzionario», sono sostituite dalle seguenti: «da uno o più funzionari».
12. 10. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

  Dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, a supporto del contingente di personale attualmente operativo presso gli uffici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché a supporto del personale assunto con le procedure concorsuali di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, con mansioni di assistente amministrativo appartenente alla seconda area funzionale dell'amministrazione civile dell'interno, nel limite complessivo di 340 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale così assunto ha il compito di coadiuvare i collegi giudicanti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali, svolgendo in particolare le seguenti attività:
   a) attività di collaborazione in compiti di natura tecnica o amministrativa;
   b) attività di aggiornamento e cura per la corretta conservazione di atti e fascicoli;
   c) attività di preparazione o formazione di atti per il corretto svolgimento del procedimento di esame delle domande di protezione internazionale, con particolare riguardo al momento del colloquio con il richiedente;
   d) assistenza del collegio giudicante, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.

  1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-ter, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c), sostituire le parole: quanto 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018, a 8.028.176 euro a decorrere dell'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: quanto a 6.699.494 euro per l'anno 2017, a 13.135.457 euro per l'anno 2018, a 12.779.792 euro per l'anno 2019 e a 12.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 16.785 euro a decorrere dall'anno 2017.
12. 11. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

Pag. 77

ART. 13.

  L'articolo è soppresso.
13. 1. Molteni, Invernizzi.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3.1. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel biennio 2017-2018, ad assumere un contingente di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario, a tempo indeterminato, nel limite massimo di ulteriori 250 unità, nell'ambito della procedura selettiva prevista dall'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 177 del 2016.
  3.2. Le procedure di cui al comma 3.1, sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  3.3. Per le finalità di cui al comma 3.1, è autorizzata la spesa di euro 1.422.657 per l'anno 2017 e di euro 8.409.486 a decorrere dall'anno 2018, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 13, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario.
13. 3. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
  3.1. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1, costituisce requisito essenziale la comprovata conoscenza dei processi e delle dinamiche psicologiche delle persone, in particolare minori, in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico.
  3.2. Ai fini della selezione del personale funzionario della professionalità di mediatore culturale, costituisce requisito essenziale la documentata conoscenza delle dinamiche di accoglienza, di integrazione sociale, culturale ed economica, nonché dei diversi codici linguistici e culturali.
13. 4. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Dopo il comma 3, inserire in fine il seguente:
  3.1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformità dei percorsi formativi per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Pag. 78lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, specifiche linee guida sulle competenze, capacità e conoscenze di base necessarie per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale.
13. 2. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
  3-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede a determinare le sedi a cui assegnare i candidati risultanti vincitori delle procedure concorsuali di cui al comma 1...
13. 5. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Assunzioni straordinarie nel comparto difesa e sicurezza).

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'aumento dei flussi migratori, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 20.000 unità nel Comparto difesa e sicurezza, adeguatamente distribuite tra Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulle relative facoltà assunzionali.
13. 01. La Russa, Cirielli.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 1. Invernizzi, Molteni.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
  «Art. 12-bis.1. Costituiscono motivo di revoca della cittadinanza italiana, se in possesso di un'altra cittadinanza, i seguenti motivi:
   a) sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c);
   b) condanna passata in giudicato alla pena non inferiore a cinque anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria;
   c) violazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  2. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 1 comporta l'espulsione nel Paese di origine del condannato, previa espiazione della pena detentiva se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati.
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1»;
   b) al comma 2 dell'articolo 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 12-bis».
14. 01. La Russa, Cirielli.
(Inammissibile)

Pag. 79

ART. 15.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  «1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero che attesti, sotto la propria responsabilità:
   a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per violazione delle disposizioni in materia di armi e stupefacenti o per un delitto di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;
   b) di non essere coinvolto o di non essere stato coinvolto in attività di sabotaggio o spionaggio, di genocidio o di terrorismo e di non essere in contatto con persone aderenti o contigue a gruppi terroristici;
   c) di non essere stato espulso o rifiutato dallo Stato italiano o da qualsiasi altro Stato.

  1-ter. La falsa dichiarazione relativa all'attestazione di cui al comma 1-bis è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. In ogni caso, l'attestazione di false dichiarazioni di cui al citato comma 1-bis comporta l'arresto obbligatorio e l'espulsione dello straniero dal territorio italiano, previa espiazione della pena detentiva, se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati; nonché il diniego di concessione del visto di ingresso per i successivi cinque anni. Lo straniero deve altresì dichiarare di impegnarsi, per la durata del periodo di permanenza nel territorio italiano, a riconoscere e a rispettare la Costituzione, a non compiere atti di violenza, criminali, di istigazione all'odio razziale o religioso. La violazione degli impegni di cui al presente comma comporta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, sono disciplinate le procedure e le modalità di attestazione di cui al presente comma, individuando l'ente preposto a svolgere tali attività. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di cui agli articoli 5 e 9, nonché allo straniero che faccia domanda di protezione internazionale»;
   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal Direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.».
15. 1. La Russa, Cirielli.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 1. Costantino, Daniele Farina, Civati, Marcon, Andrea Maestri, Fratoianni, Palazzotto.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17. 24. Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati, Daniele Farina, Costantino.

Pag. 80

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.
(Disposizioni per l'identificazione e le informazioni da fornire ai cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).

  1. Le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare comprendono una completa informazione, in lingua comprensibile, della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'informazione deve essere accurata, fatta attraverso un mediatore culturale, in lingua comprensibile e fornita immediatamente dopo che il richiedente abbia ricevuto un primo aiuto e sia stato posto in condizioni di ricevere le informazioni medesime in modo consapevole. L'attività informativa può essere fornita dallo Stato o da soggetti terzi di provata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con lo Stato, garantendo che a tali soggetti non siano contestualmente affidate attività di monitoraggio o garanzia, nello stesso centro di prima accoglienza o in altri centri di eguale natura.
  2. In mancanza delle informazioni di cui al comma 1 ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione deve intendersi nullo.
  3. Le operazioni di identificazione sono effettuate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nelle ipotesi, nei modi, nei limiti e nei termini previsti dalla legge per la generalità dei cittadini nonché dal Regolamento n. 603/2013 che istituisce EURODAC.
  4. Alle organizzazioni e alle persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 2013/32/UE è garantito l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. È garantito altresì l'accesso alle strutture di accoglienza o di trattenimento ad enti indipendenti che monitorino l'effettivo rispetto del diritto all'informazione. Tali organizzazioni hanno accesso a tutti i luoghi in cui sono presenti o transitano gli stranieri. L'accesso ai centri e alle singole parti di questi non può essere sottoposto a previa autorizzazione. Tali organizzazioni, in occasione dei loro accessi, possono altresì fornire informazioni direttamente ai richiedenti asilo. Tali organizzazioni non possono svolgere in convenzione con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività di cui al comma 2-ter dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE ovvero altre attività in convenzione con pubblica Amministrazione nei centri di primo soccorso di cui all'articolo 8 comma 2 o di prima accoglienza di cui all'articolo 9 della direttiva 2013/32/UE o nei centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  5. Per evitare il riprodursi delle criticità nei centri di accoglienza previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 51, convertito in legge 29 dicembre 1995, n. 573, che si riferiva ad una emergenzialità circoscritta in termini geografici e temporali, risulta necessario fissare dei termini massimi di accoglienza (24 ore), dei minimi standard di accoglienza e una modalità legittima di istituzione dei centri medesimi.
17. 25. Marcon, Fratoianni, Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 1, dopo le parole: punti di crisi, dovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti parole: o, in mancanza, presso la locale Questura.
*17. 5. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 1, dopo le parole: punti di crisi, Pag. 81dovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti parole: o, in mancanza, presso la locale Questura.
*17. 9. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 1, dopo le parole: punti di crisi, dovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti parole: o, in mancanza, presso la locale Questura.
*17. 16. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: come previsto e disciplinato dal decreto ministeriale 27 ottobre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304.
17. 8. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.
  1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.
  1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di Pag. 82pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.
  1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.
  1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura
  1-septies. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 1-ter.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies.
*17. 6. Roberta Agostini, Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.
  1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami Pag. 83familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.
  1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.
  1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.
  1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura
  1-septies. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 1-ter.
*17. 21. Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato Pag. 84alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.
  1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.
  1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.
  1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.
  1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura
  1-septies. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 1-ter.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies.
*17. 10. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Pag. 85

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.
  1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.
  1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.
  1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.
  1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso Pag. 86nel centro o nel locale o nei locali della questura.
17. 26. Fratoianni, Civati, Daniela Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, sopprimere il comma 3.
17. 27. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: reiterato.
*17. 1. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: reiterato.
*17. 14. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: caso per caso.
**17. 2. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: caso per caso.
**17. 15. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.
17. 28. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, al comma 3 sostituire il terzo e il quarto periodo con le seguenti parole: in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
17. 3. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli stranieri richiedenti protezioni internazionale nonché alle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
17. 29. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, inserire il seguente:
  4-bis. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto di diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgono in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli Pag. 87immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
*17. 7. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati.

  Al comma 1, capoverso 10-ter, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto di diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgono in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
*17. 23. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Palazzotto.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 3 non si applica ai richiedenti asilo e alle persone vulnerabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
17. 4. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore» sono soppresse;
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «3. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore.».
17. 13. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente: «Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 48 ore».
17. 12. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente: «Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 36 ore».
17. 11. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.
(Inammissibile)

Pag. 88

ART. 18.

  Premettere al comma 1 il seguente comma:
  01. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle dell'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
18. 8. La Russa, Cirielli.

  Prima del comma 1 premette il seguente:
  01. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. È punito ai sensi del comma 1 chiunque trasporti nel territorio dello Stato stranieri raccolti in acque territoriali di uno Stato diverso da quello italiano.
18. 5. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 9-septies, aggiungere il seguente:
  «9-octies. Nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, il comandante dell'unità navale militare operante, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, può procedere, in luogo del sequestro di cui al comma 9-quater, all'affondamento del natante utilizzato per il trasporto, nei casi eccezionali in cui tale misura risulti indispensabile per fronteggiare un pericolo concreto ed attuale per la salvaguardia della vita umana degli stranieri soccorsi o dell'equipaggio dell'unità navale ovvero per la sicurezza della navigazione e non siano praticabili in concreto altri interventi, assicurando, ove possibile, ogni fonte di prova. Il comandante dell'unità navale militare che ha proceduto all'affondamento informa, senza ritardo, il pubblico ministero competente, trasmettendo, entro le quarantotto ore successive, il verbale delle operazioni compiute. Il verbale contiene l'indicazione delle circostanze di fatto che hanno legittimato il ricorso all'affondamento. La misura dell'affondamento prevista dal presente comma si applica solo ai natanti di stazza lorda (GT) inferiore a cinquecento.
18. 1. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2017, 3,25 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, in misura lineare, per un ammontare pari a 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
18. 4. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Pag. 89

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di incrementare la dotazione organica dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia in misura pari ad almeno il 20 per cento del ruolo organico assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla rideterminazione delle piante organiche delle direzioni distrettuali antimafia, così come determinato dall'allegato 1 di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
18. 3. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria.
18. 2. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1235, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della navigazione, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli ufficiali della Guardia costiera impegnati nelle operazioni di salvataggio in mare per l'accertamento dei reati connessi con l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani;
18. 9. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina la revoca del permesso di soggiorno per un periodo di cinque anni dalla data di deposito della sentenza nella cancelleria del giudice che la ha pronunciata».
18. 7. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina l'impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno alla sua scadenza per un periodo di 5 anni».
18. 6. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).

  1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis»;
   b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;Pag. 90
   c) all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;
   d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis»;
   e) all'articolo 16, comma 1-bis sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis».

  3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.
  4. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono resi disponibili per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché ai fini delle operazioni di respingimento, espulsione e rimpatrio di cui al presente decreto-legge.
18. 03. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo:

Art. 18-bis.
(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono abrogati:
   a) l'articolo 10-bis;
   b) all'articolo 13, comma 3-septies, le parole: di cui all'articolo 10-bis;
   c) all'articolo 13, comma 5, il penultimo periodo;
   d) all'articolo 14-ter, comma 3, il secondo periodo;
   e) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis;
   f) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 10-bis».

  2. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.
* 18. 02. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegale).

  1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. In considerazione dell'abrogazione prevista nel comma 1 nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis»;
   b) all'articolo 13, comma 5, è abrogato il penultimo periodo;
   c) all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;
   d) all'articolo 16; nel comma 1, sono abrogate le parole: «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis»;
   e) all'articolo 16, comma 1-bis, sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis».
* 18. 04. D'Attorre, Luciano Agostini, Quaranta, Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati.

Pag. 91

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 10-bis è abrogato».
18. 05. Sannicandro, Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Rostan, Leva, Fossati.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni concernenti la polizia locale).

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:
  L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione.
  È escluso, per i sottufficiali e agenti di polizia locale di cui al terzo comma del presente articolo, l'accesso ai dati e alle informazioni secretati di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.
  Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d'identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi penali pendenti riguardanti persone e cose.
  Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di cui al terzo comma».

  2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
18. 06. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.
(Inammissibile)

ART. 19

  Sopprimerlo.
19. 41. Marcon, Civati, Fratoianni, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri.

  Sopprimere il comma 1.
19. 42. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine, il Comune può avvalersi di strutture per l'autonomia di piccole dimensioni, concepite per accogliere minori prossimi alla maggiore età, valutati Pag. 92individualmente dai servizi sociali come idonei per essere avviati progressivamente alla vita autonoma attraverso un accompagnamento educativo mirato. Le Regioni, nell'ambito delle loro competenze di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali si impegnano a promuovere, anche sperimentalmente, strutture con tali caratteristiche su tutti i territori definendone i requisiti strutturali e organizzativi».
19. 40. Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Sopprimere il comma 2.
19. 43. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
19. 17. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: di ulteriori 15 giorni con le seguenti:, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori quattordici mesi.
19. 9. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: di ulteriori 15 giorni con le seguenti:, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori otto mesi.
19. 8. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: 15 con la seguente: 90.
19. 7. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: 15 con la seguente: 60.
19. 6. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 2 sopprimere la lettera b).
19. 1. Bruno Bossio.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) All'articolo 14, comma 5 al quinto periodo le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalla seguenti: «centottanta giorni.» ed è inserito il seguente periodo: «Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi».
19. 3. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) All'articolo 14, comma 5 al quinto periodo le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni.» ed è inserito il seguente periodo: «Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori sei mesi».
19. 4. Molteni, Invernizzi.

Pag. 93

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) All'articolo 14, comma 5 al quinto periodo le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
19. 5. Invernizzi, Molteni.

  Sopprimere il comma 3.
19. 44. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento qualitativo della vivibilità dei centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo le spese di realizzazione dei centri è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
19. 45. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei luoghi di accoglienza inseriti nei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
19. 46. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Al comma 3, primo periodo dopo le parole: delle strutture aggiungere le seguenti: e una loro capienza effettiva tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o soggiorno sia irregolare presenti.
19. 13. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 3, primo periodo dopo le parole: delle strutture aggiungere le seguenti: con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecentocinquanta.
19. 12. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: delle strutture aggiungere le seguenti: con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecento.
19. 11. Invernizzi, Molteni.

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'ampliamento di cui al precedente periodo persegue l'obiettivo di porre in funzione almeno un centro di permanenza per i rimpatri in ogni regione con popolazione superiore a tre milioni di abitanti.
19. 16. Menorello.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: delle strutture aggiungere le seguenti: con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a centocinquanta.
19. 10. Molteni, Invernizzi.

Pag. 94

  Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: La dislocazione dei con le seguenti: L'individuazione dei siti e delle aree ove saranno dislocati i e aggiungere la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con e dopo la parola: interessata aggiungere le seguenti: e con i Sindaci dei comuni interessati.
19. 14. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente della regione interessata con le seguenti: d'intesa con la regione interessata.
19. 30. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente della regione interessata con le seguenti: sentita la regione interessata.
19. 25. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente della regione interessata con le seguenti: acquisito il parere del consiglio regionale.
19. 31. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: il presidente della regione o provincia autonoma interessata, inserire le seguenti: previo parere dei sindaci dei comuni interessati e dopo il secondo periodo inserire il seguente: Nell'individuazione dei siti e delle aree sulle quali dislocare i centri nonché nelle procedure di trasferimento dei migranti nel territorio dei rispettivi comuni, è richiesto il parere vincolante dei sindaci dei comuni interessati.
19. 36. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: privilegiando con le seguenti: esclusivamente presso.
19. 20. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il provvedimento di dislocazione, che deve innanzitutto valutare eventuali istanze di enti locali, contiene anche specifiche direttive alle forze dell'ordine al fine di assicurare al territorio del Comune ospitante il centro di permanenza per i rimpatri e di quelli ad esso contigui particolari misure di sicurezza.
19. 15. Menorello.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I membri del Parlamento e, per i territori di competenza, i consiglieri regionali possono ispezionare, senza autorizzazione, i centri di cui al presente comma, al fine di acquisire tutte le informazioni relative alla struttura e verificarne le condizioni, ed incontrare altresì, durante le visite, il personale e le persone presenti nei centri medesimi. L'autorizzazione non è altresì necessaria per coloro che accompagnano le persone sopraindicate per ragioni del loro ufficio.
19. 26. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 3, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) vigila sulle procedure Pag. 95di gara per gli appalti di lavori di adeguamento e ristrutturazione dei centri di nuova istituzione di cui al presente comma, nonché sulle modalità di affidamento dei medesimi centri e sulla relativa gestione da parte degli enti gestori, e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. Al fine di garantire forme e modalità per la verifica degli adempimenti contrattuali da parte degli enti gestori, ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati, ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto, tutti gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente comma vengono comunque trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative. L'Anac trasmette annualmente al Governo e al Parlamento apposita relazione sull'attività svolta dagli enti gestori dei centri e segnala fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici.
19. 27. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto, le iniziative idonee a garantire che le stazioni appaltanti, nell'affidamento dei servizi per la gestione dei centri di cui al presente comma, assicurino il rispetto della normativa vigente in materia di aggiudicazione di contratti pubblici e il rispetto dei principi di concorsualità, trasparenza, economicità, «par condicio» e buona amministrazione, anche in situazioni di estrema urgenza o di emergenza, e favoriscano la massima partecipazione, attraverso l'utilizzo di accordi-quadro che consentano di individuare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, un elenco di possibili erogatori dei servizi con i quali stipulare apposite convenzioni finalizzate a far fronte alle esigenze di accoglienza. Il Ministro dell'interno adotta altresì le opportune iniziative volte a garantire azioni di monitoraggio della corretta esecuzione dei contratti e ad assicurare la verifica periodica dell'efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni fornite, nonché del raggiungimento degli obiettivi previsti.
19. 21. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei centri di cui al presente comma è consentito l'accesso ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
19. 22. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei centri possono accedervi in qualsiasi momento, senza autorizzazione, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali della regione in cui ha sede il centro, nonché coloro che li accompagnano per ragioni del loro ufficio, al fine di verificare i requisiti della struttura e le condizioni di trattenimento anche attraverso incontri con il personale e le persone presenti nei centri.
19. 47. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

Pag. 96

  Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: I centri di nuova istituzione non possono essere gestiti da soggetti privati.
19. 29. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Nelle regioni nel cui territorio sia presente un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'istituzione di nuovi centri ai sensi del presente articolo determina la chiusura dei centri già esistenti.
19. 34. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei centri di nuova istituzione di cui al presente articolo, il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali di categoria, ad incrementare il personale di polizia in servizio presso i centri medesimi, a fronte della corrispondente riduzione dell'utilizzo del personale di polizia per funzioni di notificazione e altri servizi connessi alla fase di ricorso giudiziario già prevista dal presente decreto-legge. Con il medesimo decreto di cui al presente comma viene stabilita, per il personale di polizia impiegato presso i centri di nuova istituzione, una indennità specifica di servizio, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 141 della legge 11 dicembre 2016, n.232.
19. 28. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Previa comunicazione alle Prefetture – Uffici territoriali del governo competenti per territorio, da inviare anche solo per via telematica, ai parlamentari nazionali ed europei è consentito in qualsiasi momento il diritto di accesso alle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
19. 35. Gregorio Fontana, Sisto, Ravetto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. La gestione dei centri di cui al presente articolo è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabilite le modalità relative alla gestione esclusivamente pubblica dei centri di cui al presente articolo.
19. 18. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. La gestione dei centri di nuova istituzione non può essere affidata a soggetti, enti o associazioni che gestiscano centri di accoglienza.
19. 19. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Pag. 97

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.
19. 48. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Fratoianni, Civati.

  Al comma 4 sostituire le parole: Ministero dell'interno con le seguenti: Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
19. 2. Molteni, Invernizzi.

  Al comma 4, sostituire le parole da: la spesa di euro 19.125.000 fino alla fine del comma, con le seguenti: la spesa di 30 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede:
   a) quanto a 19.125.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020;
   b) quanto a 10.875.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
19. 23. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali risorse sono interamente destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
19. 39. La Russa, Cirielli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. È istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, un Organismo di controllo con il compito di verificare e monitorare il corretto adempimento di quanto previsto dalle convenzioni che disciplinano la gestione dell'accoglienza dei migranti richiedenti asilo da parte dei gestori dei centri, nonché la qualità dei servizi, i livelli di assistenza e accoglienza e la gestione contabile nei centri governativi, soprattutto di accoglienza temporanea.
  5-ter. L'Organismo si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
  5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo.
19. 38. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, i centri di cui al presente articolo devono in ogni caso assicurare la necessaria assistenza dello straniero, il pieno rispetto della sua dignità e gli strumenti atti a rendere effettiva la libertà di corrispondenza con l'esterno. Durante la permanenza dei centri, il trattamento delle persone straniere deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, tenendo conto, per quanto attiene alla assegnazione e alle modalità di convivenza, anche delle caratteristiche derivanti dalla provenienza, dal sesso, dall'età e dalla religione professata dalla persona. Deve essere assicurata Pag. 98e periodicamente verificata la tutela della salute psicofisica delle persone trattenute, favorendo per quanto possibile la loro collaborazione alle attività dei centri, nel rispetto delle cautele imposte dalla legge.
19. 32. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Il questore decide la destinazione al centro le cui caratteristiche sono più idonee ad ospitare le persone di cui si dispone il trattenimento, sulla base di protocolli che il Ministro dell'interno, al fine di assicurare un trattamento dignitoso alle persone, trasmette a ciascuna questura sul territorio.
19. 33. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. Se il parere non è reso, il prefetto è autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.
19. 37. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam).

  1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam.
  2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato «Registro».
  3. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
  4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione.
  5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.
  6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:
   a) l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;Pag. 99
   b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;
   c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;
   d) l'elenco della documentazione allegata.

  7. Alla domanda di iscrizione sono allegate:
   a) una relazione contenente:
    1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea;
    2) l'indicazione, qualora i princìpi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento;
    3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, le generalità del titolare;
    4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende;
    5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi dei responsabili;
    6) la consistenza numerica dei fedeli;
   b) copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;
   c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

  8. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.
  10. In particolare, la prefettura – ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:
   a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;
   b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
   c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

  11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 10 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
  12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.
  13. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.
  14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe presso la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico Pag. 100sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.
  15. Chi esercita la funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.
  16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
  17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.
  18. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo».
  19. Chi intende esercitare la funzione di imam o funzioni analoghe chiede l'iscrizione all'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
   a) residenza e domicilio in Italia;
   b) conoscenza della lingua italiana;
   c) maggiore età;
   d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;
   e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui al comma 25;
   f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;
   g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005;
   h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui al comma 25.

  20. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.
  21. In qualsiasi momento il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.
  22. Nel caso in cui chi è iscritto all'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo.
  23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali Pag. 101procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.
  24. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo.
  25. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione per l'Albo degli imam, di seguito denominata «Commissione», competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del mare Mediterraneo.
  26. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.
  27. La Commissione ha il compito di:
   a) esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;
   b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

  28. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 19, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.
  29. I criteri e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, d'intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate.
  30. Al termine del corso di formazione e di studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di imam nelle moschee italiane.
  31. I soggetti ai quali si applica la presente disposizione entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge.
19. 01. Garnero Santanchè, Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.
  2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente Pag. 102della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
  3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-bis comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.
  4. Restano immutate tutte le altre disposizioni di cui alla legge 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.
19. 02. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

Art. 19-bis.
(Diritto di accesso presso le strutture di prima e seconda accoglienza).

  1. Previa comunicazione alle Prefetture – Uffici territoriali del governo competenti per territorio, da inviare anche solo per via telematica, è consentito in qualsiasi momento il diritto di accesso nelle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ai seguenti soggetti:
   a) Parlamentari nazionali ed europei;
   b) Presidenti e componenti della giunta regionale in relazione al territorio di competenza;
   c) Consiglieri regionali in relazione al territorio di competenza;
   d) Sindaci, assessori e consiglieri comunali in relazione al territorio di competenza;
   e) Garanti dei detenuti o comunque titolari di competenze in materia di tutela dei diritti nella privazione della libertà in relazione al territorio di competenza;
   f) Garante nazionale dell'infanzia e garanti dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione al territorio di competenza e se in presenza di minori presso le strutture.

  2. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con riferimento alle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è predisposto ed adottato un apposito regolamento che statuisce e regolamenta il diritto di accesso per i seguenti soggetti:
   a) soggetti del privato sociale che operano in relazione alle condizioni di vita e all'effettività della garanzia dei diritti degli stranieri;
   b) giornalisti e foto cineoperatori.
19. 03. Gregorio Fontana, Sisto, Ravetto.

  Dopo l'articolo inserire il seguente

Art. 19-bis.
(Sospensione straordinaria dell'applicazione di alcune disposizioni del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

  1. Per arginare la crescita esponenziale dei flussi migratori nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 52 della Costituzione anche con l'intento di evitare misure discriminatorie nei confronti dei cittadini italiani in stato di grave disagio economico e abitativo, per un anno dall'entrata in vigore della presente legge Pag. 103sono sospese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
   a) il comma 5, articolo 35 relativamente alla segnalazione dell'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno;
   b) l'articolo 40 relativamente ai programmi di accesso all'abitazione, ad esclusione dei territori dove non vi siano condizioni di emergenza abitativa dei cittadini italiani;
   c) articolo 41 relativamente alle provvidenze e alle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, ad esclusione dei soli stranieri titolari della carta di soggiorno;
   d) le quote di ingresso annualmente definite con decreto di cui all'articolo 21.
19. 04. Invernizzi, Molteni.

ART. 19-bis.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Per ciascuno degli gli anni 2017 e 2018 è istituito un fondo di euro 1.000.000 da destinare a progetti volti a favorire l'integrazione culturale e sociale, e l'apprendimento della lingua italiana da parte dei minori stranieri non accompagnati.
  1-ter. Il ministro dell'interno, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a dare attuazione al comma 1-bis.
  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017 e 2018.
  1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19-bis. 1. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  All'articolo 19-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   3-bis. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione.
19-bis. 2. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

Pag. 104

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 dopo le parole: «Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata,» inserire le seguenti: «non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'articolo 403 del c.c.»
19-bis. 3. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  2. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sostituire le parole: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti parole: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2».
19-bis. 4. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

ART. 20.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «di ogni anno»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al periodo precedente è integrata da una relazione redatta dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con il contributo di associazioni od enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed esperti del diritto dello straniero».
20. 2. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole:, nonché al numero delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, effettuate a fronte delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 19, comma 4.
20. 5. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla relazione è accluso un dossier statistico dettagliato, contenente:
   a) i dati numerici relativi ai migranti giunti sul territorio italiano, con riferimento alle nazionalità di provenienza;
   b) i dati numerici relativi alle richieste di protezione internazionale, con specifici riferimenti agli esiti delle procedure, al numero dei casi pendenti e ai rinnovi dei permessi di soggiorno rilasciati ai richiedenti protezione;
   c) i costi sostenuti dallo Stato analiticamente considerati, con riferimento specifico alle attività di primo soccorso, alla gestione dei centri di permanenza, alle operazioni di rimpatrio, al funzionamento delle Commissioni territoriali e alle spese di giustizia.
20. 4. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione di cui al presente comma viene contestualmente inviata anche al Presidente delle Regioni e ai Sindaci in cui sono localizzati i centri di permanenza per i rimpatri.
20. 1. Menorello.

Pag. 105

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È costituito presso il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un comitato di esperti sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, avente anche il compito di analizzare dati e informazioni sulle migliori prassi per la gestione dei procedimenti in materia di protezione internazionale. Il comitato, sulla base del lavoro svolto, formula proposte di intervento e progetti, ove opportuno anche in forma di modifiche alla legislazione vigente, volte ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali dei richiedenti protezione internazionale. Le proposte del comitato di cui al presente comma sono allegate alla relazione di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato, al quale partecipano anche giuristi di comprovata competenza in materia di diritto di asilo, diritti umani e diritto processuale civile. La partecipazione alle attività del comitato non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese di qualunque natura.
20. 3. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).

  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi di reato di cui alla lettera b) del comma 1 e nelle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore.»;
   b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16, commi 1, lettera a), b), primo periodo, c), d), d-bis) e comma 2. In questi casi la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore;».
20. 01. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Commissione tecnica permanente).

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che procede:
   a) al monitoraggio delle situazioni di crisi e instabilità politica negli Stati confinanti e nei Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea che potrebbero determinare un eccezionale afflusso migratorio verso l'Italia;
   b) al monitoraggio dei dati relativi ai reati commessi da cittadini immigrati;
   c) al fine di applicare efficacemente le disposizioni di cui al comma 3, articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, alla compilazione e all'aggiornamento di una lista di Paesi UE fortemente interessati dal fenomeno migratorio verso l'Italia, con relativo studio del fenomeno per individuare le reali motivazioni ed avviare, attraverso accordi bilaterali con Pag. 106gli Stati interessati, modalità di accesso alle banche dati della pubblica sicurezza per schedare e identificare preventivamente i cittadini comunitari che rappresentano un rischio per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza interna;
   d) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente nel nostro Paese e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di Paesi extracomunitari e comunitari, nonché sui rimpatri;
   e) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno, alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori e all'elaborazione di misure atte ad incentivarne i rimpatri;
   f) all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento alla disponibilità di posti di lavoro nei diversi settori occupazionali, di alloggi, e rispetto alla reale sostenibilità dei costi e dei servizi garantiti;
   g) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
   h) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai Paesi di provenienza;
   i) al monitoraggio dei reali effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis (accordo di integrazione) così come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179;
   j) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad una immigrazione di qualità, includendo nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare».
20. 02. Molteni, Invernizzi.

ART. 21.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a fini deflattivi del contenzioso, è rilasciato, salva diversa e motivata decisione della questura territorialmente competente, un permesso di soggiorno per motivi umanitari a coloro che siano in grado di dimostrare, alternativamente, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b):
   a) essere già presenti in Italia alla data del 28 febbraio 2017; avere un rapporto di lavoro in corso pari, nel minimo, a 20 ore lavorative alla settimana; possedere una buona conoscenza della lingua italiana, pari almeno al livello A2, certificabile entro tre mesi dalla domanda secondo le medesime modalità previste per il rilascio del permesso di soggiorno Ue;
   b) essere od essere stati richiedenti la protezione internazionale; possedere una conoscenza della lingua italiana, pari almeno al livello A1, certificabile entro tre mesi dalla domanda mediante certificazione proveniente da uno degli enti legittimati dalla disciplina dell'accordo di integrazione o da quella relativa al rilascio del permesso di soggiorno Ue; svolgere un rapporto di lavoro pari almeno a venti ore a settimana oppure di svolgere un'attività di volontariato certificata, sino al compimento di 90 giorni dalla domanda, mediante attestazione di positivo apprezzamento rilasciata da un'associazione facente Pag. 107parte del Consiglio territoriale per l'immigrazione oppure riconosciuta come associazione di volontariato a livello regionale o nazionale.
21. 1. Santerini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 6, dell'articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:
   6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.
21. 2. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 2-bis. Allo straniero che incorre in una delle ipotesi delittuose previste dall'articolo 16, commi 1, lettere a), b), primo periodo, c), d), d-bis), e comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, nei 5 anni successivi dalla data della sua concessione è disposta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, la revoca della stessa con le medesime modalità previste per la sua concessione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.
21. 3. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
    4. Se taluna delle persone indicate nel presente articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 48 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
  4-bis. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al comma 4 senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.
  4-ter. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-bis.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.
21. 5. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso n. 4)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 108
   a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
    4. Se taluna delle persone indicate nel presente articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 36 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
  4-bis. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al comma 4 senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.
  4-ter. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-bis.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.
21. 4. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso n. 4)

ART. 22.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b), conseguentemente alla lettera c), sostituire le parole: 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 10.716.312 euro per l'anno 2017, a 31.018.797 euro per l'anno 2018, a 36.514.416 a decorrere dall'anno 2019 e sostituire le parole: 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 6.416.323 euro per l'anno 2017, 22.677.285 euro per l'anno 2018 e 28.493.025 euro a decorrere dall'anno 2019.
22. 1. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.