CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 aprile 2017
798.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. (Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3831 La Marca e abb. recante Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo,
   rilevato che l'istituzione di una giornata nazionale, pur non rientrando espressamente in alcuna delle materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, richiede necessariamente una disciplina di livello statale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 126

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (C. 3916 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3916 Governo recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010»;
   rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 127

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz (C. 4102 Sereni).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 4102 Sereni recante Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz,
   evidenziato che la proposta di legge in esame apporta novelle al comma 1 all'articolo 2 (contributo straordinario) e al comma 2 all'articolo 3 (copertura finanziaria) della legge 20 dicembre 2012, n. 238, finalizzate all'erogazione di un contributo annuale alla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz a decorrere dal 2017;
   rilevato che la legge 3 febbraio 2017, n. 17 «Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa Festival», ha novellato il medesimo articolo 2 della legge n. 238 del 2012, prevedendo, invece, per la copertura finanziaria del provvedimento un comma autonomo senza apportare modifiche all'articolo 3 della citata legge n. 238 del 2012;
   rilevata l'opportunità che la Commissione di merito proceda al coordinamento tra il testo in esame e la legge 3 febbraio 2017, n. 17,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere al coordinamento tra il testo in esame e la legge 3 febbraio 2017, n. 17.

Pag. 128

ALLEGATO 4

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (Nuovo testo C. 4314 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4314 Governo e abb., recante Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri;
   rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dal disegno di legge può essere ricondotta alla materia dei «beni culturali»;
   osservato, in particolare, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali «tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali « tra le materie di legislazione concorrente;
   osservato che nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte costituzionale ha chiarito che la tutela «è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale», mentre la la valorizzazione «è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa»;
   ricordato altresì che, successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, ad avviso della Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3);
   richiamato, inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, che ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
   richiamato altresì l'articolo 9 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione;
   ricordato che, nelle materie in questione, la Corte costituzionale – nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue Pag. 129articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;
   preso atto poi che l'articolo 2 istituisce tre distinti Comitati nazionali, che – in base all'articolo 3, comma 6, primo periodo, e 7 – sono posti sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e hanno sede presso lo stesso Ministero;
   rilevato che l'articolo 3, nel disciplinare la composizione dei Comitati nazionali, al comma 3, dispone che essi sono scelti tra: esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare; rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare, ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono;
   richiamata, in proposito, l'esigenza di valutare l'opportunità di prevedere esplicitamente la partecipazione a ciascun Comitato di rappresentanti degli enti territoriali competenti, in virtù della competenza concorrente tra Stato e Regioni prevista per la promozione e organizzazione di attività culturali, così come previsto da altre leggi vertenti su analoga materia;
   osservato poi che, sulla base del vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dal vigente articolo 10, comma 3, ai fini della definizione di «bene culturale», sottoponendo così il bene privato alle disposizioni di tutela dettate dallo stesso Codice;
   rilevato, al riguardo, che l'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, novellando l'articolo 10, comma 3, lettera d), del richiamato decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dispone che la predetta dichiarazione di interesse culturale di cui al citato articolo 13 del citato Codice – relativa a cose immobili e mobili di cui al già richiamato articolo 10, comma 3, lettera d), a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose – può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di «monumento nazionale», qualora le cose indicate rivestano, altresì, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale;
   rilevato che, con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, attualmente il Codice non prevede una specifica procedura da porre in essere, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale «gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente « e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali;
   preso atto del contenuto della circolare n. 13 del 5 giugno 2012 – indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici – con la quale è stata affrontata la questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale;
   osservato che tale circolare ricorda come l'istituzione di monumenti nazionali risalga al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo e come le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non abbiano fatto alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti Pag. 130nazionali, introducendo piuttosto la nuova nozione di «interesse storico-relazionale»;
   evidenziato che tale circolare ha richiamato diversi pareri dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con i quali è stata rilevata l'incongruenza della nozione di monumento nazionale per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela, ponendosi in ogni caso il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati;
   rilevato che, con il richiamato articolo 5-bis del nuovo testo all'esame si introdurrebbe, ora, nel Codice una procedura per la dichiarazione di monumento nazionale – da includere nella dichiarazione di interesse culturale con la quale un determinato bene è riconosciuto come bene culturale – non specificando, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere esplicitamente la partecipazione a ciascun Comitato di rappresentanti degli enti territoriali competenti, in virtù della competenza concorrente tra Stato e Regioni prevista per la promozione e organizzazione di attività culturali;
   b) all'articolo 5-bis, si valuti l'esigenza di chiarire se e in quale misura dalla dichiarazione di monumento nazionale scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Pag. 131

ALLEGATO 5

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (Nuovo testo C. 2305 De Caro e abb.-A).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2305-A De Caro e abb. recante Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica,
   ricordato che il provvedimento è stato rinviato in Commissione a seguito di deliberazione dell'Assemblea del 19 ottobre 2016, in considerazione dell'assenza del parere della V Commissione, in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo,
   valutato con favore che la Commissione di merito ha recepito le condizioni e le osservazioni poste da questo Comitato con il proprio parere del 14 settembre 2016,
   rilevato che, in ordine al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia prevalente del provvedimento è riconducibile alla materia» grandi reti di trasporto e di navigazione « rientrante nella competenza concorrente, in base all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, mentre l'articolo 5, concernente l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una Direzione generale per la mobilità ciclistica, rientra nella materia di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», di competenza esclusiva dello Stato;
   osservato poi che altre disposizioni, con specifico riferimento alla circolazione dei ciclisti, attengono poi alla sicurezza della circolazione stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), all'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato, e che sono presenti alcune disposizioni attinenti alla materia «governo del territorio», di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.