CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2017
797.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 25/2017 – Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. (C. 4373 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
  esaminato il disegno di legge C. 4373 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante «Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti»;
  preso atto che l'articolo 1, nel disporre, attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, prevede, al comma 2, un regime transitorio per i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ossia al 17 marzo 2017), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
  valutata favorevolmente la norma transitoria in oggetto;
  rilevata tuttavia la necessità che tale norma sia integrata allo scopo di esplicitare che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, sia effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione;
  ricordato, in via generale, che l'istituto del lavoro accessorio era stato disciplinato al fine di regolare normativamente e dal punto di vista previdenziale le prestazioni svolte occasionalmente e per breve periodo da soggetti in procinto o di entrare nel mondo del lavoro o di uscirne, con il rischio di essere assorbiti dal mercato del lavoro nero;
  rammentato altresì che, con specifico riferimento al settore agricolo, l'istituto trovava una specifica declinazione e che, in particolare, in base all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, esso si applicava alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, nonché alle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia le aziende con volume di affari non superiore a 7.000 euro);
  richiamati i dati INPS relativi al numero dei voucher venduti in agricoltura, dai quali emerge che, seppur il rapporto tra tale numero e il totale dei voucher venduti si è andato riducendo nel corso degli anni, in termini assoluti, il numero dei voucher venduti in agricoltura risulta invece incrementato;
  vista conclusivamente la necessità che vengano introdotti nell'ordinamento nuovi istituti che consentano comunque il ricorso Pag. 197a forme di lavoro accessorio allo scopo di disciplinare, anche dal punto di vista previdenziale, le prestazioni regolamentate dalle disposizioni abrogate e ricordato che questa esigenza è particolarmente avvertita nel settore primario ove molteplici sono le attività agricole di carattere stagionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   a) valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione transitoria contenuta all'articolo 1, comma 2, allo scopo di esplicitare che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, già richiesti al 17 marzo 2017, sia effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione.

Pag. 198

ALLEGATO 2

DL 25/2017 – Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. (C. 4373 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO FORZA ITALIA – IL POPOLO DELLA LIBERTÀ – BERLUSCONI PRESIDENTE

  La XIII Commissione Agricoltura,
  esaminato il disegno di legge C. 4373, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti;
  preso atto che l'articolo 1, nel disporre, attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, prevede, al comma 2, un regime transitorio per i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ossia al 17 marzo 2017), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
  rilevato il carattere decisamente penalizzante per il Settore Primario di tale provvedimento soprattutto in relazione ai dati degli ultimi anni sull'utilizzo di questo strumento nel settore;
  osservato che tutto il mondo agricolo è, giustamente, in rivolta per una decisione che ostacola oltremodo la ripresa e la crescita delle imprese agricole nonostante queste non abbiano mai abusato dello strumento pensato originariamente proprio per la valorizzazione del lavoro saltuario ed occasionale nei periodi di richiesta straordinaria di lavoro agricolo;
  ricordato che i voucher furono introdotti per la prima volta nel 2008 nella vendemmia proprio per le peculiarità dell'offerta di lavoro e, dal 2011 ad oggi, l'uso dei voucher nel comparto agricolo è sempre stato stabile e si è attestato intorno ai 2 milioni di unità ogni anno (350 mila giornate di lavoro circa), senza registrare abusi o utilizzi che abbiano compromesso gli altri legittimi contratti di lavoro, come invece si è verificato in diversi settori, dove i voucher hanno praticamente sostituito gli altri contratti di lavoro previsti dalla legge;
  ricordato, in via generale, che l'uso distorto della disciplina del lavoro accessorio (introdotta dalla legge Biagi) nei diversi settori è dovuto in particolare ad alcune modifiche apportate da ultimo dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ovvero uno dei decreti attuativi del Jobs Act. Tra i cambiamenti di maggior rilievo viene in considerazione l'innalzamento da 5.000 euro a 7.000 euro del limite massimo annuale entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio. E questo fattore, insieme ad altre misure del Jobs Act che hanno estremamente ridotto altre tipologie di lavoro più flessibile, ha determinato un aumento spropositato dell'uso dei voucher da parte dei datori di lavoro; Pag. 199
  ritenuto che l'obiettivo di un'eventuale modifica della disciplina del lavoro accessorio sarebbe comunque dovuto essere quello di conservare il voucher, che si è comunque dimostrato uno strumento utile all'emersione del lavoro nero, ridefinendo la normativa nel senso quantomeno di abbassare il tetto del compenso annuo e restringere l'ambito di applicazione dei ticket lavoro, con la puntuale individuazione delle tipologie di lavoratori ammessi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio, sostanzialmente tornando alla disciplina già prefigurata dalla legge Biagi;
  preso atto che sarebbe stato ancora più importante rivedere gli strumenti di flessibilità, per evitare distorsioni nell'ambito applicativo della disciplina del lavoro accessorio, prevedendo forme di flessibilità anche alternative ai voucher, di maggiore tutela per i lavoratori;
  valutato che il Governo, con il decreto- legge 25/2017, ha messo in atto una politica rischiosa, senza peraltro aver pianificato prima valide alternative ai voucher, con estrema difficoltà sia per le aziende agricole, sia per le categorie deboli come giovani, pensionati, cassa integrati e disoccupati e che per anni i voucher hanno regolamentato una disciplina assai ostica, quale quella delle prestazioni meramente occasionali ed accessorie da svolgere nei momenti di maggiore necessità, senza nessun tipo di contraccolpo per lavoro agricolo subordinato (che non poteva essere retribuito con i voucher);
  rammentato che le aziende hanno beneficiato, nel passato recente, di questo strumento e con la cancellazione definitiva perdono opportunità di lavoro nei campi circa 50 mila giovani tra studenti, pensionati e cassa integrati impiegati esclusivamente in attività stagionali e che lo stesso Settore Agricolo non ha mai operato un uso distorto del dispositivo e, anzi, proprio attraverso i voucher, negli ultimi anni, il fenomeno del lavoro nero si è ridotto sensibilmente, nonostante annate di crisi generale del settore potessero far presagire l'effetto contrario;
  ribadito che la cancellazione dei voucher porterà in alcune zone del Paese il ritorno a situazioni di «far west», con il progressivo divampare di lavoro nero e caporalato, dinamiche che spesso colpiscono alla base i diritti e la dignità dei lavoratori occasionali e che il Governo ha operato senza valutare la specificità del settore agricolo, che presenta caratteristiche difficilmente equiparabili agli altri settori dell'economia, con attività come la preparazione dei terreni, di semine e trapianto di raccolta di ortaggi, frutta e uva condizionate dagli andamenti climatici sempre più imprevedibili che necessitano di strumenti che tengano conto di queste caratteristiche;
  vista la necessità che il Governo individui immediatamente strumenti ad hoc che tengano conto delle specifiche caratteristiche di stagionalità dell'agricoltura come avviene, peraltro, in tutti Paesi dell'Unione Europea e che la scelta del Governo in questione apre un gravissimo vuoto legislativo in un mercato del lavoro distorto come quello italiano,
  esprime

PARERE CONTRARIO

Pag. 200

ALLEGATO 3

Interventi per il settore ittico. (C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

  1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche ed a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura.

Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

  1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
   b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
   d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano Pag. 201nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
   4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, a decorrere dal 2018, il «Fondo per lo sviluppo della filiera ittica», di seguito denominato «Fondo», finanziato con le risorse di cui all'articolo 13, comma 4.
  2. Il Fondo è diretto a finanziare, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:
   a) stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
   b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
   c) svolgimento di campagne di educazione alimentare per la pesca marittima.

  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, con cadenza biennale, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

Art. 4.
(Distretti di pesca).

  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
(Distretti di pesca).

  1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico.
  2. I criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 e le attribuzioni ad essi di specifiche competenze sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Pag. 202Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità.
  3. I distretti ittici:
   a) sostengono azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;
   b) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;
   c) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità».

Art. 5.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, stipulata senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
  2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di Centri di assistenza già costituiti.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
  4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per il bilancio dello Stato.
  5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.
  5-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).

  1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, Pag. 203al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, nonché attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione.»;
   b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, nonché attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione.».

Art. 7.
(Prodotti della pesca).

  1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette standard, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.

Art. 8.
(Attività di Pescaturismo e Ittiturismo).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adegua la regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, sulla base dei seguenti indirizzi e definizioni:
   a) per Pescaturismo si intende l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, intrapresa dall'imprenditore ittico; tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:
    l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi consentiti per l'esercizio della piccola pesca;
    lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;
    lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;
    lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura;
   b) per Ittiturismo si intende l'attività, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese Pag. 204ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;
   c) le iniziative di pesca-turismo possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;
   d) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero in caso di necessità, in altro porto. È altresì consentito lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica;
   e) è autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;
   f) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;
   g) gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti «sistemi di traino» possono esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di pesca compresi nel sistema di pesca previsti dalla vigente normativa europea. I predetti sistemi a traino sono sbarcati o riposti a bordo, prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati;
   h) l'autorizzazione all'attività di pesca turismo rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo ufficio di iscrizione dell'unità di pesca, ha validità triennale e segue le date di rilascio e successiva scadenza della certificazione di Annotazioni di Sicurezza rilasciate dall'Ente tecnico.
   i) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo e satellitare, nonché di un apparato VHF.

  2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le conseguenti modifiche alla relativa regolamentazione attuativa, al fine di adeguarla a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 9.
(Esenzione dall'imposta di bollo).

  1. Al numero 21-bis) dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 10.
(Vendita diretta).

  1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere Pag. 205direttamente al consumatore finale, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e al regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
  2. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
  3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.
  4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009 all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
  «g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

  5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 11.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).

  1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: «(ICRAM)» sono inserite le seguenti: «tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura, senza diritto di voto.

Art. 12.
(Pesca non professionale).

  1. La pratica di pesca sportiva a mare di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è subordinata alla comunicazione e al pagamento del contributo annuale di cui ai successivi commi 2 e 3.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva in mare è tenuto a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite dal medesimo Ministero. La comunicazione ha validità annuale.
  3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento di un contributo, il cui importo, stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro ed è commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata. Pag. 206A decorrere dall'anno successivo al primo, tale canone può essere aggiornato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e le persone con disabilità sono esentati dal pagamento del contributo annuale e dalla comunicazione di cui al comma 2. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio. Il pagamento del contributo di cui al primo periodo è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti per essere riassegnate, per il cento percento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse pari al 50 per cento è destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica previsto dall'articolo 3 della presente legge. Un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 ed è utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto ed una quota del 20 per cento destinata alla promozione della pesca sportiva.

Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva).

  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, alla disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 e successive modificazioni in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;
   b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, Pag. 207corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 14.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze della pesca).

  1. Al fine rendere più eque e sostenibili le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo e protezione della fascia costiera e delle zone acquee, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze della pesca.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che, compatibilmente con la normativa europea, consenta di incentivare investimenti, anche a lungo termine, nella valorizzazione della fascia costiera e delle zone acquee;
   b) prevedere criteri di priorità per quelle iniziative e quegli interventi a migliore impatto ambientale;
   c) prevedere un sistema che garantisca l'accesso paritario anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura;
   d) introdurre un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni, anche in considerazione delle dimensioni degli operatori, degli investimenti proposti e della sostenibilità dei progetti presentati;
   e) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che garantisca un'equa diversificazione della tassa di concessione governativa richiesta per il rilascio delle predette licenze, che tenga conto delle dimensioni dell'attività del richiedente, consentendo altresì la possibilità di regolarizzazione flessibile del pagamento della predetta tassa;
   f) prevedere una durata delle licenze congrua con riferimento alle esigenze di ammortamento degli investimenti armatoriali, introducendo altresì meccanismi agevolati per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.Pag. 208
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.
(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura).

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 inserire il seguente:
  «20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento o indennità.».

Art. 16.
(Pesca del tonno rosso).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione tra i sistemi di pesca e i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70 per cento del suddetto incremento.
  2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (International commission for the conservation of the atlantic tuna), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto di natura non regolamentare a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL) onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale europea, un'adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (by-catch), nonché di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi palangaro e tonnara fissa.
  3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.

Art. 17.
(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, al comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti «dell'iscrizione».
  2. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Le predette sanzioni sono aumentate sino ad un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), Pag. 209p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).»;
   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoriamente o accidentalmente»;
   c) il comma 5 è sostituito dai seguenti: «5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    a) fino a 5 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
    b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
    c) oltre 25 e fino a 100 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
    d) oltre 100 e fino a 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
    e) oltre 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

   5-bis. Le sanzioni di cui al precedente comma 5 sono aumentate sino ad un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).»;
   d) al comma 6, sostituire le parole «al comma 5» con le seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
   e) al comma 11 le parole: «e subacqueo» sono soppresse.
   f) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate sino ad un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.».

  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è soppresso;
   b) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

Art. 18.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.