CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2017
797.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (C. 4373 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:
    1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    2) dell'insegnamento privato supplementare;
    3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;
    4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;
    5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
    6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti;
   c) attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

  2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera b) non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 5.000 euro annui.Pag. 112
  5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 5.000 euro annui.

Art. 02.
(Prestatori di lavoro accessorio).

  1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera b):
   a) i disoccupati;
   b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;
   c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;
   d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Art. 03.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il Pag. 113versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transazione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il concessionario del servizio è individuato nell'INPS.

Art. 04.
(Sanzioni).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera a), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  2. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, i dati a disposizione dell'INPS, inerenti all'uso dei buoni, sono a disposizione delle autorità di controllo competenti, qualora ne facciano richiesta.
01. 01. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:
    1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    2) dell'insegnamento privato supplementare;
    3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;
    4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;Pag. 114
    5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
    6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti;
   c) attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

  2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera b) non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 5.000 euro annui.
  5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 5.000 euro annui.

Art. 02.
(Prestatori di lavoro accessorio).

  1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera b):
   a) i disoccupati;
   b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;
   c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;
   d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Art. 03.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più carnet, di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione Pag. 115oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dei concessionari di cui al comma 7. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono gestiti dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dei concessionari di cui al comma 7, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Per la sola riscossione possono essere identificati concessionari che utilizzino strutture fisiche mediante riconoscimento con il codice fiscale del prestatore.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto i concessionari del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il concessionario del servizio è individuato nell'INPS.

Art. 04.
(Sanzioni).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera a), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di Pag. 116false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  2. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, i dati a disposizione dell'INPS, inerenti all'uso dei buoni, sono a disposizione delle autorità di controllo competenti, qualora ne facciano richiesta.
01. 02. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Sopprimerlo.
* 1. 1. Simonetti.

  Sopprimerlo.
* 1. 33. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Sopprimerlo.
* 1. 38. Rizzetto.

  Sopprimerlo.
* 1. 67. Catalano.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

  «Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, inferme o disabili;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
   e) della collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di interventi di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o a eventi naturali improvvisi, ovvero di interventi di solidarietà.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
  3. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo non possono essere svolte in favore del committente pubblico al quale è posto espresso divieto di utilizzo di tale tipologia di prestazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1.

  Art. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio). – 1. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio:
   a) i disoccupati da oltre un anno;
   b) le casalinghe, gli studenti e i pensionati;
   c) i disabili e i soggetti ospitati presso comunità di recupero;Pag. 117
   d) i lavoratori di Stati non membri dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.

  Art. 50. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere c) e d) acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 15 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, nonché la tipologia di attività prestata.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.Pag. 118
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276».

Art. 1-bis.
(Sanzioni).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, di cui all'articolo 1, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina una trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, qualora le prestazioni rese risultino funzionali all'attività di impresa o professionale.
1. 35. Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 48.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;
   e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
   f) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro annui.
  3. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 4.000 euro annui.

Pag. 119

Art. 49.
(Prestatori di lavoro accessorio).

  1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al precedente articolo:
   a) i disoccupati;
   b) i pensionati e i giovani con meno di 30 anni di età;
   c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero.

Art. 50.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti individuati al primo comma dell'articolo 48 possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. I buoni orari sono numerati progressivamente e datati, il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1 gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Capo VI-bis.
LAVORO A CHIAMATA

Art. 50-bis.
(Definizione del lavoro a chiamata).

  1. Il contratto di lavoro a chiamata è il contratto mediante il quale un lavoratore Pag. 120si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le esigenze individuate con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi non contrattualmente predeterminati e che non dà luogo a compensi netti superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari.
  3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo.

Art. 50-ter.
(Divieti e limitazioni).

  1. È vietato il ricorso al contratto a chiamata:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
   c) per i settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

  2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  3. Il ricorso al contratto a chiamata da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 50-quinquies sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  5. È vietato il ricorso a contratti a chiamata nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 50-quater.
(Forma e comunicazioni).

  1. Il contratto a chiamata è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
   a) durata del contratto, comunque non superiore a un anno;
   b) luogo e modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
   c) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione Pag. 121della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
   d) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

  2. Almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, che non può essere superiore a tre giorni consecutivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1.200 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 50-quinquies.
(Trattamento economico e previdenziale).

  1. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari. I datori di lavoro acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 13 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, l'importo di cui al primo periodo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. Il lavoratore a chiamata percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 30 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono Pag. 122individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
1. 40. Zanetti, Mottola, Parisi.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 48.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;
   e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
   f) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro annui.
  3. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 4.000 euro annui.

Art. 49.
(Prestatori di lavoro accessorio).

  1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al precedente articolo:
   a) i disoccupati;
   b) i pensionati e i giovani con meno di 30 anni di età;
   c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero.

Art. 50.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti individuati al primo comma dell'articolo 48 possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. I buoni orari sono numerati progressivamente e datati, il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.Pag. 123
  3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 41. Zanetti, Mottola, Parisi.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:
    1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    2) dell'insegnamento privato supplementare;
    3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;
    4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;
    5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
    6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti che abbiano fino a due dipendenti, con qualunque forma contrattuale inquadrati;Pag. 124
   c) attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

  2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera b) non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.
  5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.

  Art. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio). – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
   a) i disoccupati da almeno un anno;
   b) gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati;
   c) le persone disabili;
   d) le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da ludopatia;
   e) le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica;
   f) i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro;
   g) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare.

  2. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b):
   a) i disoccupati;
   b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;
   c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;
   d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  3. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Pag. 125

  Art. 50. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. Per i lavori nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, Pag. 126il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

  Art. 50-bis. – (Sanzioni). – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.».
1. 93. Polverini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
   e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

  Art. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio). – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
   a) disoccupati da oltre un anno;
   b) casalinghe, studenti e pensionati;
   c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
   d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, Pag. 127nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavora accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

  Art. 50. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
  2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
  4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
  5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.».
1. 92. Polverini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
   e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;
   f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Pag. 128

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.
  3. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  Art. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio). – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
   a) i disoccupati da oltre un anno;
   b) le casalinghe e i pensionati;
   c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;
   d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

  2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

  Art. 50. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere c) e d), acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.Pag. 129
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, compresa la posta elettronica certificata, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai sette giorni successivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità per l'applicazione delle disposizioni del primo periodo e possono essere previste ulteriori forme per la trasmissione della comunicazione, in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, eseguendo altresì per suo conto il versamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua il concessionario del servizio e disciplina i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
1. 23. Simonetti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Pag. 130tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. È istituito un buono di taglio mensile per prestazioni di lavoro quali tirocini e apprendistati resi a favore di imprenditori o professionisti, anche in forma occasionale, del valore di 600 euro. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transazione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Pag. 131Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 27. Mucci, Catalano.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, i buoni esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 12 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 17 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transazione avviene mediante il portale Pag. 132telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 29. Mucci, Catalano.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.

  1. Gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dal seguente:

  «Art. 48. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative svolte in ambito domestico e di assistenza familiare che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. I committenti possono acquistare i buoni per prestazioni di lavoro accessorio attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate.
  3. Per il valore nominale dei buoni si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali, e in assenza di questi ultimi è fissato in 7,50 euro per ora lavorativa prestata.
  4. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio, e regolamenta i criteri e le modalità per il pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni e il versamento dei contributi previdenziali. Con il medesimo decreto determina, altresì, le modalità per il controllo sul corretto utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio.»
1. 31. Rizzetto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015. n. 81).

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo complessivamente superiore a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo annuo di 7.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per una durata mensile non superiore a cinquanta ore e per compensi di importo complessivamente non superiore a 2.000 euro nel corso di un anno civile. Qualora sia superato il limite di 50 ore mensili, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli importi indicati nel Pag. 133presente comma sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1 possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti titolari di trattamenti di pensione e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. Per i percettori di tali prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito il limite complessivo annuo di cui al comma 1, primo periodo, è ridotto a 3.000 euro; l'importo è rivalutato annualmente ai sensi del comma 1, quarto periodo. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio
  2-bis. Le imprese e le pubbliche amministrazioni non possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio rese da un numero di lavoratori superiore, per ciascun anno, a un terzo del numero medio dei dipendenti in servizio nel corso del medesimo anno».
1. 87. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81).

  1. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, le parole: «da pensionati» fino a: «presso l'università» sono sostituite con le seguenti: «da pensionati, da lavoratori part-time con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni orari presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, da giovani non studenti disoccupati o inoccupati e da precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito nel limite di 4.000 euro lordi di compenso per anno solare».
1. 34. Altieri, Palese, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al Capo VI la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti»;
   b) all'articolo 48, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese. Nel rispetto del predetto limite, nei confronti dei committenti imprenditori e professionisti le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per non più di cinque giornate al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.»;Pag. 134
   c) all'articolo 48, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; le aziende che impiegano più di quindici dipendenti possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente in favore di soggetti disoccupati o percettori di trattamenti pensionistici.
  4-ter. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.»;
   d) all'articolo 49 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
  «1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
  2. Per il valore nominale dei buoni si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali, e in assenza di questi ultimi è fissato in 7,50 per ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali.»;
   e) all'articolo 49 comma terzo, primo periodo, dopo le parole: «Ispettorato nazionale del lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e all'INPS».
1. 45. Rizzetto.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  04. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie di cui al periodo precedente.
  05. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I Pag. 135concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 06.
  06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  07. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  08. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Procedura di anticipo della prestazione di lavoro e abrogazioni).
1. 49. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7000 euro lordi annui.
  04. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie di cui al periodo precedente.
  05. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una Pag. 136procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 06.
  06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto, i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  07. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  08. I dati raccolti relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro e abrogazioni).
1. 53. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  04. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, Pag. 137regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  05. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 06.
  06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione individua con decreto i concessionari abilitati consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione. 
  07. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  08. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura del lavoro accessorio e abrogazioni).
1. 55. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.Pag. 138
  04. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  05. Per ricorrere alle prestazioni, di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 06.
  06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto, i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  07. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto di INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  08. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni).
1. 58. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

Pag. 139

  02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.
  04. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  05. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 06.
  06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  07. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  08. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo delle prestazioni di lavoro e abrogazioni).
1. 51. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, Pag. 140dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.
  04. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  05. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 06.
  06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  07. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  08. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro e abrogazioni).
1. 47. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Pag. 141

  Al comma 1, premettere i seguenti:
   01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.
  04. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02, possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  05. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 06.
  06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  07. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  08. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Pag. 142

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni).
1. 57. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.
  04. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  05. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 06.
  06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione. 
  07. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  08. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione Pag. 143delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni).
1. 60. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  03. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  04. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 05.
  05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, dispone con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  06. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  07. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina Pag. 144l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro e abrogazioni).
1. 52. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  03. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  04. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 05.
  05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  06. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  07. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di Pag. 145attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazioni di lavoro e abrogazioni).
1. 48. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.
  03. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  04. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 05.
  05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  06. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso Pag. 146della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  07. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro e abrogazione).
1. 50. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  03. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  04. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 05.
  05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  06. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già Pag. 147versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  07. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni.
1. 54. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito: di piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.
  03. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  04. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 05.
  05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  06. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi Pag. 148con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  07. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disciplina della procedura di anticipo di prestazione al lavoro e abrogazioni.
1. 46. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.
  03. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  04. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 05.
  05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  06. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per Pag. 149fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  07. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni.
1. 56. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.
  03. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  04. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 05.
  05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  06. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo Pag. 150lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  07. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni.
1. 59. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

  Sopprimere il comma 1.
1. 68. Catalano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2018.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1. 5. Simonetti.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: a partire dal 31 dicembre 2017.
1. 69. Catalano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base della disciplina vigente dal 17 marzo 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 39. Baruffi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: eccetto le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
1. 65. Mucci, Catalano.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti da un committente pubblico per soddisfare l'offerta formativa garantita dagli enti formativi accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni.
1. 25. Gebhard.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di settori produttivi, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica Pag. 151e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.
1. 61. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani, ovvero delle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro.
1. 62. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali da parte di pensionati.
1. 63. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
1. 64. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai disoccupati da oltre un anno.
1. 73. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle casalinghe, agli studenti e pensionati.
1. 74. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai disabili e ai soggetti in comunità di recupero.
1. 75. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
1. 76. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al lavoro imprenditoriale.
1. 77. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al lavoro tessile.
1. 78. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al lavoro industriale.
1. 79. Catalano, Palladino, Mucci.

Pag. 152

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.
1. 80. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'insegnamento privato supplementare.
1. 81. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico.
1. 82. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.
1. 83. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività domestiche, al fine di garantire l'applicabilità delle norme a favore della natalità, tra cui quelle previste dall'articolo 1, commi 353, 355, 356, 357, della legge n. 232 del 2016 e dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 84. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
1. 86. Catalano, Palladino, Mucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di occasionale rese nell'ambito delle attività domestiche.
1. 85. Catalano, Palladino, Mucci.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma transitoria).

  1. Nelle more della definizione di regole sostitutive all'utilizzo del voucher nell'ambito del lavoro accessorio, in via provvisoriamente sostitutiva, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi entro e non oltre Pag. 153trenta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, stabilisce le modalità per la stipula da parte del committente di un contratto di lavoro, in forma scritta per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, prevedendo in particolare:
   a) la durata della prestazione lavorativa;
   b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
   c) in caso di prestazione lavorativa della durata di un mese, l'eventuale misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.
1. 89. Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi, Tripiedi.

  Sopprimere il comma 2.
1. 70. Catalano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio possono essere richiesti e utilizzati fino al 31 dicembre 2017, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 come vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
1. 43. Zanetti, Mottola, Parisi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio.
1. 4. Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 3. Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: richiesta alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate con le seguenti: possono essere richiesti e utilizzati.
1. 71. Catalano.

  Al comma 2, sostituire le parole: richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati con le seguenti: possono essere acquistati ed utilizzati.
1. 2. Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: sino al 15 maggio 2017.
1. 26. Lupi, Pizzolante, Vignali, Misuraca.

  Al comma 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 gennaio 2018.
1. 72. Catalano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle norme di cui agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 come vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
1. 42. Zanetti, Mottola, Parisi.

Pag. 154

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo l'acquisto ed utilizzo dei buoni lavoro secondo la normativa previgente fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 6. Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per i privati di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018.
1. 7. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per il settore agricolo di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018.
1. 8. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per il settore turistico ricettivo e di ristorazione di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018.
1. 9. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per attività di insegnamento privato supplementare.
1. 10. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per attività di natura meramente occasionale rese nell'ambito di piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti.
1. 11. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per attività di natura meramente occasionale rese da soggetti non aventi finalità di lucro per la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
1. 12. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.
1. 13. Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per attività agricole di carattere stagionale ovvero attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 14. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per le vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
1. 15. Simonetti.

Pag. 155

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà.
1. 16. Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di contrastare forme di lavoro irregolare, nelle more dell'introduzione di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro di carattere occasionale, al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13:
    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi» sono soppresse;
    2) al comma 1, è soppresso il secondo periodo;
    3) il comma 2 è soppresso;
    4) al comma 3, primo periodo, le parole: «quattrocento giornate» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento giornate»;
   b) all'articolo 15, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) durata del contratto;».
1. 30. Rubinato, Rostellato, Rotta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di contrastare forme di lavoro irregolare, nelle more dell'introduzione di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro di carattere occasionale, fino al 31 dicembre 2017, il contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, può essere utilizzato con riferimento ad ogni tipo di prestazione lavorativa discontinua o intermittente, anche al di fuori dei casi consentiti dalla contrattazione collettiva, senza limitazioni connesse all'età dei lavoratori.
1. 88. Rubinato, Rostellato, Rotta.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'utilizzo dei voucher per i servizi di baby-sitting, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni, resta valido il sistema dei buoni per il lavoro accessorio, secondo la previgente disciplina di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
1. 36. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Marguerettaz.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
1. 66. Mucci, Catalano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono fatte salve fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 28. Mucci, Catalano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio nel periodo transitorio di cui al comma 2 deve essere effettuato nel rispetto delle modalità di cui alle disposizioni in materia di lavoro accessorio Pag. 156previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del presente decreto.
1. 37. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 2, fino al 31 dicembre 2017 si continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
1. 32. Rizzetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more della sostituzione del buono lavoro con altro strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.
1. 17. Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more della sostituzione del buono lavoro con altro strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività di insegnamento privato supplementare, resa da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne.
1. 18. Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'adozione di un nuovo strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività agricole di carattere stagionale rese da disoccupati da oltre un anno, casalinghe, pensionati e giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado.
1. 19. Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'attuazione di nuove modalità per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza relativi a episodi di calamità naturali ovvero eventi di solidarietà.
1. 20. Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, è fatto salvo il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, secondo la previgente disciplina, da parte di un committente pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno, per attività di pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti, nonché per piccoli lavori di giardinaggio, eseguiti da disoccupati di lungo periodo, pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero.
1. 21. Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in Pag. 157vigore della nuova disciplina di prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di professionisti e imprenditori nei settori produttivi turistico-ricettivo e nel commercio esclusivamente nei periodi di saldi di fine stagione.
1. 22. Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine di cui al comma 2 è esteso al 31 dicembre 2018 solo ed esclusivamente per le piccole e medie imprese che occupano meno di 50 unità di personale ubicate in aree geografiche con un indice di disoccupazione non inferiore all'8 per cento e nella misura massima di trenta giornate all'anno per ogni singolo lavoratore interessato.
1. 24. Boccadutri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fino al 31 dicembre 2017, ai fini dell'utilizzo dei buoni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 48 al 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché le disposizioni previste dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.
1. 44. Rostellato, Falcone, La Marca, Crivellari, Coppola, Fragomeli, Rubinato, Iori, Capozzolo, Lavagno, Arlotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina del lavoro a chiamata).

  1. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunti i seguenti:

Capo VI-BIS
LAVORO A CHIAMATA

Art. 50-bis.
(Definizione del lavoro a chiamata).

  1. Il contratto di lavoro a chiamata è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le esigenze individuate con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi non contrattualmente predeterminati e che non dà luogo a compensi netti superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari.
  3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo.

Art. 50-ter.
(Divieti e limitazioni).

  1. È vietato il ricorso al contratto a chiamata:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
   c) per i settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Pag. 158

  2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
  3. Il ricorso al contratto a chiamata da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 50-quinquies sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  5. È vietato il ricorso a contratti a chiamata nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 50-quater.
(Forma e comunicazioni).

  1. Il contratto a chiamata è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
   a) durata del contratto, comunque non superiore a 1 anno;
   b) luogo e modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
   c) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
   d) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

  2. Almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, che non può essere superiore a tre giorni consecutivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all'ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1.200 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 50-quinquies.
(Trattamento economico e previdenziale).

  1. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari. I datori di lavoro acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze Pag. 159istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 13 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, l'importo di cui al primo periodo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
  3. Il lavoratore a chiamata percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 30 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
1. 025. Zanetti, Mottola, Parisi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

  1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.Pag. 160
  4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  5. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 6.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  7. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  8. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9. 
1. 010. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

  1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

Pag. 161

  2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  5. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 6.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  7. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  8. I dati raccolti dai concessionari relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.
1. 07. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti Pag. 162non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  4. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  5. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 6.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  7. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  8. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.
1. 019. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti Pag. 163non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  4. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  5. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 6.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  7. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  8. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.
1. 015. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

  1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.
  4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  5. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 6.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  7. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  8. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo Pag. 165di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.
1. 05. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.
  4. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  5. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 6.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  7. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  8. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio Pag. 166accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.
1. 017. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.
  4. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  5. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari, abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 6.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  7. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  8. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di Pag. 167attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.
1. 013. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

  1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  4. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni una procedura telematica mediante il portale telematico dell'istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 5.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  6. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  7. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze Pag. 168dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.
1. 021. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

  1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  4. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni una procedura telematica mediante il portale telematico dell'istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 5.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  6. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  7. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze Pag. 169dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.
1. 04. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

  1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  4. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 5.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  6. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  7. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di Pag. 170attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.
1. 06. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  3. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  4. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 5.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  6. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  7. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.Pag. 171
  8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.
1. 014. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  3. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  4. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 5.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  6. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  7. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la Pag. 172relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.
1. 018. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  3. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  4. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 5.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  6. Il concessionario agisce come sostituito d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  7. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.Pag. 173
  9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.
1. 020. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.
  3. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  4. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 5.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto, i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo del prestazione.
  6. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  7. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio Pag. 174è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.
1. 016. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

  1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.
  3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  4. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 5.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  6. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  7. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono per i disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.Pag. 175
  9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.
1. 08. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina del Voucher garanzia giovani).

  1. Per prestazioni di lavoro quali tirocini e apprendistati resi a favore di imprenditori o professionisti, anche in forma occasionale, è prevista l'istituzione del buono Voucher Garanzia Giovani.
  2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tutte le imprese iscritte al registro delle imprese in attuazione del programma europeo Garanzia Giovani.
  3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, con un'età compresa tra i 15 e i 29 anni.
  5. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro di cui al comma 1, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'Inps, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 6.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  7. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  8. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono nei disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.
1. 09. Mucci, Catalano.

Pag. 176

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma transitoria).

  1. I buoni orari per prestazioni di lavoro richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono utilizzati con le modalità operative, previdenziali, assicurative e fiscali previste dalla normativa previgente, fatto salvo per le disposizioni di cui al comma 2.
  2. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono tenuti a comunicare almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, all'ispettorato territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione stessa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai quindici giorni successivi.
1. 01. Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Resta ferma la disciplina della possibilità di richiedere, utilizzare e corrispondere i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting in alternativa al congedo parentale prevista dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  2. I voucher per l'acquisto e la corresponsione di servizi di baby sitting nei casi previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, continuano ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste dalla normativa previgente l'entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 02. Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Validità per gli anni 2017 e 2018 dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting).

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come prorogate dai commi 356 e 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 03. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme transitorie in tema di «piccoli lavori»).

  1. Nelle more di una più ampia revisione della normativa sul lavoro accessorio ovvero sulle prestazioni di natura meramente occasionale, le disposizioni del presente articolo si applicano:
   a) ai piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, ai piccoli lavori di giardinaggio e di pulizia e manutenzione, all'assistenza domiciliare ai bambini, compreso quanto previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle persone anziane, agli ammalati e ai soggetti con disabilità;
   b) alla realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali Pag. 177o caritatevoli di piccola entità promosse da soggetti non aventi fini di lucro.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro le attività lavorative di cui al comma 1 possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 7 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  4. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1, pensionati, lavoratori part-time, giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, da giovani non studenti disoccupati o inoccupati sotto i venticinque anni di età, da persone con disabilità, dai soggetti in comunità di recupero e da precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito nel limite di 4.000 euro lordi di compenso per anno solare. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti acquistano uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate.
  6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti.
  7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 9, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 5, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle Pag. 178relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 012. Latronico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungete il seguente:

Articolo 1-bis.
(Modifica all'articolo 13 decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di ampliamento del campo di applicazione dell'istituto del lavoro intermittente).

  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è sostituito dal seguente:
  «Art. 13. – 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
  2. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.».
1. 011. Lupi, Pizzolante, Vignali, Misuraca.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
* 2. 5. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Sopprimerlo.
* 2. 9. Simonetti.

  Sopprimerlo.
* 2. 10. Brunetta.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: «dei contratti collettivi nazionali» a «del settore» con le seguenti: «di accordi interconfederali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
2. 4. Pizzolante, Vignali.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al primo periodo le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di un anno.».
* 2. 3. Pizzolante, Vignali.

Pag. 179

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al primo periodo le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di un anno.».
* 2. 7. Simonetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dell'esercizio della responsabilità solidale di cui al presente comma, l'azione di recupero, a pena di nullità, deve essere avviata e condotta nei confronti sia del datore di lavoro appaltatore o subappaltatore che del committente. Al committente è riconosciuta specifica legittimazione ad intervenire, sia nelle azioni giudiziarie che nelle azioni amministrative.».
2. 1. Pizzolante, Vignali.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La responsabilità solidale del presente comma si applica fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui i lavoratori o gli enti creditori propongono la domanda.».
2. 2. Pizzolante, Vignali.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 6. Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 8. Simonetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al primo periodo, dopo le parole: «sino al limite massimo di 12 mesi», sono inserite le seguenti: «per ciascun anno di riferimento».
2. 01. Leva.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. L'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
   a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico;
   b) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

  2. I soggetti di cui al comma 1 non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
  3. L'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto.
  4. L'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione Pag. 180dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1.
  5. Il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore.
  6. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o appalto.
2. 02. Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.