CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2017
793.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 e C. 3674.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 302 e n. 3674, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;
   espresso apprezzamento per i contenuti del provvedimento, che intende definire una disciplina organica della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, con particolare riferimento al sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti, ai distretti biologici, all'organizzazione della produzione e del mercato, nonché agli strumenti di sostegno di carattere finanziario allo sviluppo dell'agricoltura biologica;
   rilevato che l'articolo 8 prevede la promozione, da parte dello Stato, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della formazione teorico-pratica di tecnici e operatori relativa alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i relativi controlli ispettivi;
   considerato che il medesimo articolo 8 rinvia la definizione dei principi in base ai quali le Regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale a un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel procedimento di adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, chiamato a definire i principi in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano la formazione professionale, con riferimento alla produzione agricola con metodi biologici, di tecnici e operatori nonché dei soggetti pubblici incaricati di svolgere controlli ispettivi.