CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 marzo 2017
789.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali (Nuovo testo C. 2950 Ascani).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante «Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia della tutela e della valorizzazione dei beni culturali;
   evidenziato in proposito che la tutela dei beni culturali rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, mentre la loro valorizzazione rientra tra le materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
   rilevato che tale riparto di competenze è stato confermato da una costante giurisprudenza costituzionale, anche successivamente all'adozione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   considerato che alla luce di quanto premesso, andrebbe previsto il coinvolgimento delle Regioni in riferimento al procedimento di adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, comma 1, con i quali sono disciplinati, rispettivamente, la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, e i buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi;
   sottolineato che all'articolo 3 si prevede che nella sezione speciale del Registro ivi previsto siano iscritte le imprese culturali e creative «di cui agli articoli 1 e 2», mentre sembrerebbe più opportuno, al fine di evitare dubbi interpretativi, far riferimento al possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 ai fini dell'iscrizione delle imprese nel Registro,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, comma 1, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa, in riferimento all'adozione dei decreti ministeriali ivi disciplinati, avendo cura di adeguare i termini previsti per l'adozione dei decreti medesimi.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. (Nuovo testo C. 4144, approvata in testo unificato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 4144, approvata in testo unificato, dal Senato, e abb., recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», come risultante dall'esame degli emendamenti;
   considerato che l'articolo 1 modifica l'articolo 2 della n. 394 del 1991 (legge quadro), disponendo, in particolare, con il nuovo comma 5-ter dell'articolo 2 della legge quadro, inserito dall'articolo 1 in esame, che alle aree del territorio nazionale rientranti nella rete «Natura 2000» si applicano le norme del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
   osservato che il successivo comma 5-quinquies del medesimo articolo 2 della legge quadro, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, consente di affidare in gestione agli enti gestori delle aree protette le aree esterne al territorio nazionale rientranti nella rete «Natura 2000» (di cui al precedente comma 5-ter);
   richiamato che per le aree esterne in questione la norma nulla prevede in ordine ai criteri per la loro delimitazione, mentre l'individuazione delle aree contigue «ed esterne» al territorio dei parchi nazionali, che hanno finalità di zona di transizione, di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 della legge quadro, inserito dall'articolo 5 della proposta di legge, avviene d'intesa con la regione;
   preso atto che l'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, oltre a sopprimere l'articolo 3 della legge quadro, che disciplina la costituzione del Comitato per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree naturali protette, sostituisce l'articolo 4 della legge quadro, al fine di inserire la disciplina del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, nell'ambito del quale si prevede il cofinanziamento regionale attraverso accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente;
   rilevata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, relativamente alla procedura per l'approvazione di tale Piano;
   osservato che l'articolo 2-bis consente di definire, nell'ambito delle aree protette, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale, demandando tale disciplina a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambente e della tutela del territorio e del mare;
   rilevata l'esigenza, in proposito, di valutare la coerenza del citato articolo Pag. 112-bis con i principi costituzionali che governano il sistema delle fonti del diritto, considerato che tale articolo 2-bis demanda l'intera disciplina ad un decreto interministeriale, senza definire una cornice entro la quale la materia possa essere regolamentata;
   osservato che l'articolo 4 della proposta di legge in esame sostituisce l'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, disponendo la nomina del Presidente dell'ente parco con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito di una terna proposta dal Ministro, prevedendo il breve termine di 15 giorni per il raggiungimento dell'intesa, decorso il quale il Ministro procede comunque alla nomina, previo parere delle Commissioni parlamentari, scegliendo prioritariamente tra i nomi della terna, anche nel caso in cui le regioni abbiano espresso il proprio dissenso, esplicitandone le ragioni con specifico riferimento a ciascuno dei nomi compresi nella terna;
   ricordato, in proposito, che la Corte (sentenza n. 21 del 2006) ha ritenuto necessario il coinvolgimento della regione interessata, nella forma forte dell'intesa, nella procedura di nomina dei presidenti degli enti parco nazionali, in considerazione del fatto che la regolamentazione dell'ente parco, di cui il presidente è l'organo fondamentale, interferisce con le potestà costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie del governo del territorio, dell'agricoltura, del turismo, della pesca e della caccia (rispetto alla quale vige, tuttavia, secondo la giurisprudenza successiva della Corte, la competenza statale legata alla necessità di garantire l'attuazione della normativa europea e la tutela dell'ambiente);
   rilevato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 27 del 2004 e nella richiamata sentenza n. 21 del 2006, ha rilevato che la procedura per la nomina del Presidente dell'Ente parco «esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo»;
   richiamata pertanto l'esigenza di valutare la disposizione dell'articolo 9, comma 4, comma 4, della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 4 del provvedimento in esame, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale;
   osservato che l'articolo 19-bis, comma 7, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 12, comma 1 – introduce una disciplina ad hoc per il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche in caso di atti richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, senza considerare la disciplina generale dell'istituto introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;
   valutata in proposito l'opportunità di coordinare la disciplina ivi prevista per il silenzio assenso con la disciplina generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;
   rilevato che l'articolo 19-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, nonché all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE (Appennino parco d'Europa; si tratta di un progetto che coinvolge le 14 regioni dell'arco appenninico suddivise per aree geografiche), nonché per la sua valorizzazione in sede europea;
   valutata l'opportunità, al riguardo, di prevedere l'intesa, anziché con la Conferenza delle regioni, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che rappresenta la sede privilegiata della negoziazione politica tra le amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali;Pag. 12
   rilevato che l'articolo 25, nell'ampliare i compiti del Comitato paritetico per la biodiversità – disciplinato esclusivamente dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 giugno 2011, che ne ha disposto l'istituzione – viene ad incidere su una fonte di rango subordinato;
   valutata dunque la necessità di evitare che atti non aventi forza di legge presentino un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi e che si ponga in essere una modalità di produzione legislativa che non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti;
   osservato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile alla materia della «tutela dell'ambiente e ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato, in ogni caso, che la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, e si configura quindi come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. sia modificato l'articolo 2-bis, in coerenza con principi costituzionali che governano il sistema delle fonti del diritto, considerato che tale articolo 2-bis demanda il compito di definire, nell'ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale – per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale – ad un decreto interministeriale, senza definire una cornice entro la quale la materia possa essere definita;
   2. si sopprima l'articolo 25, che incide su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularlo nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa della regione per l'individuazione delle le aree esterne al territorio nazionale rientranti nella rete «Natura 2000», al pari di quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, lettera b), numero 7, capoverso 2-bis, in relazione alle aree contigue «ed esterne» al territorio dei parchi nazionali;
   b) all'articolo 1-bis, comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, relativamente alla procedura per l'approvazione del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, nell'ambito del quale si prevede solamente il cofinanziamento regionale attraverso accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente;
   c) all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso «4», valuti la Commissione di merito le disposizioni ivi recate, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la quale, nelle sentenze n. 27 del 2004 e nella sentenza n. 21 del 2006, ha rilevato che la procedura per la nomina del Presidente dell'Ente parco «esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale Pag. 13cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo»;
   d) all'articolo 12, comma 1, capoverso 19-bis, comma 7, si valuti l'opportunità di coordinare la disciplina ivi prevista per il silenzio assenso con la disciplina generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;
   e) all'articolo 19-bis, sia valutata l'opportunità di prevedere l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in luogo dell'intesa con la Conferenza delle regioni.