CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2017
788.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Nuovo testo C. 4144 approvata, in un testo unificato, dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato della Repubblica, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;
   osservato che il provvedimento reca disposizioni che incidono sulle materie di competenza della XI Commissione nella misura in cui determinano riflessi sui rapporti di lavoro pubblici o sui livelli occupazionali nel settore privato;
   considerate le modifiche, introdotte dall'articolo 4 della proposta di legge, alla disciplina relativa agli enti parco e, in particolare, le disposizioni concernenti le modalità di selezione del direttore dell'ente parco e il suo stato giuridico ed economico, nonché le disposizioni, recate dal medesimo articolo 4, relative alla determinazione della pianta organica degli enti parco e al reclutamento del relativo personale;
   rilevato che, nell'ambito dell'articolo 4, comma 1, lettera d), capoverso comma 11, non appare necessario prevedere una specifica deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di consentire il collocamento in aspettativa del lavoratore privato chiamato ad assumere l'incarico di direttore dell'ente parco;
   osservato che il comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sesto periodo, del medesimo articolo 4 fissa al 1o gennaio 2017 il termine entro il quale tutti gli enti parco dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
   rilevato che l'articolo 9-bis prevede che, nel quadro delle attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali, sia possibile destinare le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di attività e progetti esclusivamente riguardanti i giovani fino a 35 anni di età, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina recata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, in deroga ad ogni altra disposizione di legge;
   considerato che l'articolo 12 prevede che l'organico di un'area marina protetta sia costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sesto periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiornare il termine a decorrere dal quale gli enti parco sono tenuti ad avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (Nuovo testo C. 3671-ter Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3671-ter, recante una delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;
   condivise le finalità del provvedimento, che intende assicurare la coerenza sistematica della disciplina dell'amministrazione straordinaria, stratificatasi per effetto della successione dei provvedimenti adottati in materia, assicurando il contemperamento tra le esigenze dei creditori e quelle pubblicistiche sottese all'interesse pubblico per la conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per la loro dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale;
   considerato che, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;
   apprezzato il rafforzamento della tutela dei lavoratori coinvolti nelle procedure di amministrazione straordinaria, previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, che introduce, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, la previsione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali dalla data di apertura della procedura per l'ammissione fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario, nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali;
   rilevata, a tale proposito, l'opportunità di meglio definire, anche nell'esercizio della delega, i profili attuativi della nuova disciplina degli ammortizzatori sociali da applicare in caso di amministrazione straordinaria, anche con riferimento ai limiti di durata degli interventi straordinari di integrazione salariale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE