CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2017
788.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione (COM(2016)588 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DELLA RELATRICE

   La IX Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione COM(2016)588;
  considerato che:
   il settore delle comunicazioni elettroniche registra una rapidissima e costante evoluzione tecnologica: la telefonia vocale è stata progressivamente rimpiazzata da dispositivi collegati in rete, tramite accesso fisso e mobile, che consentono di fruire di un'offerta crescente di servizi digitali e richiedono reti sempre più efficienti per la loro fornitura;
   si registra un rapido aumento dei dispositivi connessi a Internet (si stima nel 2019 ci saranno 24 miliardi di dispositivi collegati in rete rispetto ai 14 miliardi del 2014), dovuto principalmente alle comunicazioni machine-to-machine (M2M) nell'Internet of Things, e un incremento del traffico dati (si stima che nel 2020 ci sarà un traffico internet mobile 30 volte superiore a quello del 2010);
   ne consegue l'esigenza di una nuova generazione di tecnologia di rete, il 5G, che consenta di supportare il crescente flusso di dati e garantisca una continuità della connessione;
   il 5G, rispetto al 4G, dovrebbe essere in grado di consentire la trasmissione di quantità notevolmente superiori di dati in tempi ridottissimi, garantire trasmissioni sicure ed affidabili e ridurre i costi per unità dei dati trasmessi, con effetti positivi anche in termini di attenuazione dell'impatto ambientale;
   la concentrazione dei dati consente anche un più basso consumo di energia per dispositivi mobili con una maggiore durata delle batterie, il che è particolarmente importante per l'Internet of Things, dati gli ingenti costi che comportano la sostituzione e la ricarica delle batterie incorporate nei dispositivi;
   la disponibilità del 5G può rappresentare un fattore cruciale per consentire alle economie europee di mantenersi competitive a livello globale, considerato che alcuni Paesi, come Stati Uniti, Corea del sud e Giappone, stanno già finanziando progetti per il lancio della tecnologia 5G nei prossimi anni;
   il 5G ha il potenziale per generare nuova occupazione e stimolare la crescita nell'industria innovativa, creando nuovi modelli di business e offrendo nuovi servizi; può consentire numerose nuove applicazioni, in particolare, nel campo dell'e-health, del trasporto su strada e dell'industria, potendo arrivare a rendere praticabile e sostenibile la telechirurgia, i veicoli a guida automatizzata e l'introduzione di robot intelligenti connessi;
   per poter cogliere pienamente i vantaggi economici e sociali di questa trasformazione digitale, è indispensabile garantire il dispiegamento su vasta scala di reti ad altissima capacità in coerenza con uno Pag. 159degli obiettivi principali della strategia per il mercato unico digitale. Uno dei presupposti imprescindibili per l'avvio del 5G è la disponibilità di larghezze di banda ampie e contigue dello spettro radio per fornire velocità di banda larga senza fili più elevate. Tali larghezze di banda sono disponibili nello spettro radio solo al di sopra dei 6 GHz, la cui designazione sarà all'ordine del giorno della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2019 (WRC-19);
   la comunicazione in esame delinea un piano di azione per uno sviluppo rapido e coordinato delle reti 5G in Europa avvalendosi di un partenariato pubblico-privato tra la Commissione, gli Stati membri e il mondo dell'industria, cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Horizon 2020 (il 5G-Infrastructure-PPP), dotato di un budget complessivo di 1,4 miliardi e finalizzato alla creazione di network di comunicazione di nuova generazione e di servizi di connessione superveloci;
   il piano è strutturato sulla base di due elementi chiave: l'allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per l'avvio coordinato del 5G in tutti gli Stati membri dell'UE, con l'obiettivo di una prima introduzione delle reti entro il 2018 e del progressivo lancio di servizi a carattere commerciale al più tardi entro la fine del 2020; la messa a disposizione di bande di spettro provvisorie per il 5G in vista della suddetta Conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 2019 (WRC-19), da integrare il prima possibile con ulteriori bande, lavorando, nel contempo, ad un approccio comune per autorizzare le bande di spettro superiori ai 6 GHz, specifiche per il 5G;
   per consentire la diffusione del 5G fin dal 2018, gli Stati membri e la Commissione, lavorando congiuntamente nel gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG), hanno riconosciuto l'importanza dell'individuazione di bande di frequenza «pioniere», comuni in tutta l'UE. La prima serie di bande pioniere include una combinazione di spettro che comprende anche la banda 700 MHz, che dovrà essere resa disponibile entro il 2020, con possibili deroghe fino al 2022, come previsto dalla relativa proposta di decisione della Commissione europea, su cui la IX Commissione (Trasporti) della Camera ha adottato un documento finale;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
   esprime una valutazione positiva,
   con le seguenti condizioni:
    a) per garantire la traduzione concreta del piano d'azione è indispensabile definire un cronoprogramma puntuale che stabilisca le scadenze e i relativi passaggi; individui le risorse finanziarie immediatamente attivabili – anche a valere sugli stanziamenti già disponibili, ivi compreso Horizon 2020 – e quelle che potranno essere reperite successivamente, anche mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato; preveda la definizione di standard comuni e l'attivazione di iniziative che garantiscano un'introduzione sincronizzata e contestuale del 5G in tutti gli Stati membri, senza creare discriminazioni e disallineamenti a scapito dei Paesi che possano avvalersi di minori disponibilità finanziarie;
    b) con riferimento specifico alle esigenze finanziarie, si segnala l'opportunità di individuare tutte le soluzioni che potranno risultare utili allo scopo, ivi compreso un maggiore coinvolgimento della BEI, la quale potrebbe attivare consistenti disponibilità finanziarie, essendo il 5G un programma suscettibile di assicurare considerevoli ritorni economici;
    c) è peraltro indispensabile che alla previsione di risorse e iniziative volte a favorire il potenziamento e l'aggiornamento delle infrastrutture si accompagnino anche interventi coordinati e coerenti per incentivare la domanda attraverso, Pag. 160in particolare, la concessione di voucher rivolti ai potenziali utenti in modo da indurli ad accedere a servizi più avanzati, al fine di incrementare il numero dei sottoscrittori di servizi ad almeno 100 Mbps;
    d) occorre verificare se il quadro normativo vigente, anche in tema di aiuti di Stato e di incentivi agli investimenti, sia adeguato alla necessità di creare le condizioni ottimali per la realizzazione entro tempi più rapidi possibili di reti ad altissima capacità in tutto il territorio dell'Unione europea;
    e) per non ritardare l'introduzione del 5G a livello europeo, come è avvenuto in passato per il 4G (nel 2015, oltre il 75 per cento della popolazione degli USA aveva accesso al 4G, a fronte di un 28 per cento della popolazione dell'UE), sono necessari un coordinamento e una pianificazione a livello transfrontaliero, al fine di evitare il rischio di una frammentazione tra Stati membri in termini di disponibilità dello spettro, di continuità del servizio attraverso le frontiere e di applicazione delle norme;
   f) è indispensabile completare il processo di liberazione delle frequenze a favore dei servizi di banda larga mobile e del 5G, destinando al 5G adeguati spettri di banda e attuare le misure di gestione dello spettro per affrontare gli attuali problemi di interferenze con gli Stati vicini;
   g) occorre valutare attentamente le proposte contenute nel Manifesto per l'impiego nel 5G in Europa, sottoscritto nel 2016 dalle aziende leader nel settore delle telecomunicazioni, di stanziare più risorse per progetti pilota che abbiano anche una funzione dimostrativa su larga scala e di creare un fondo (5G Venture Fund) a sostegno delle start-up e delle imprese che investono nelle tecnologie 5G, nonché di semplificare, ridurre e armonizzare le norme sulle telecomunicazioni al fine di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo sulle reti 5G.

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ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti).

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

ART. 1.

  1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre come Giornata nazionale delle vittime della strada e promuove ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando il coinvolgimento dei componenti delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari, nonché delle associazioni e degli organismi operanti nel settore cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati a:
   a) tenere vivo il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunità di cui le vittime facevano o fanno parte;
   b) rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle squadre di emergenza, agli operatori delle Forze di polizia e ai sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze traumatiche della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali;
   c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali;
   d) informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche in termini economici, per le famiglie e per le comunità;
   e) sensibilizzare, in particolare i giovani, sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti sopravvissuti;
   e-bis) promuovere iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in particolare rivolte agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori;

  2-bis. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  2-ter. All'attuazione della presente legge le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non è consentito il traffico motorizzato;
   d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette;
   e) «strade senza traffico»: strade con traffico motorizzato inferiore a cinquanta veicoli al giorno di media annua;
   f) «strade a basso traffico»: strade con traffico motorizzato inferiore a cinquecento veicoli al giorno di media annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
   g) «strade 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari o limite inferiore, segnalata con le modalità di cui all'articolo 135, comma 14, terzo periodo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; per le strade extraurbane sono «strade 30» anche quelle con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri dedicata ai veicoli non a motore, salvi i veicoli autorizzati, e sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2 sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificate come ciclovie gli itinerari che comprendono una o più delle seguenti categorie:
   a) le piste o corsie ciclabili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 140, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
   b) gli itinerari ciclopedonali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f-bis), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   c) le vie verdi ciclabili, ai sensi del comma 1, lettera c);
   d) sentiero ciclabile o percorso natura ai sensi del comma 1, lettera d);
   e) le strade senza traffico e a basso traffico ai sensi del comma 1, lettere e) ed f);
   f) le strade 30, ai sensi del comma 1, lettera g);
   g) le aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;Pag. 163
   h) le zone a traffico limitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   i) le zone residenziali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  al medesimo articolo 2, alla rubrica, sopprimere le parole: e classificazione;

  all'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili-greenway;

  all'articolo 7, comma 2, lettera c), sostituire le parole: la rete delle ciclovie verdi (greenway ciclabili o vie verdi ciclabili), tale da con le seguenti: la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a.
2. 1. Il Relatore (nuova formulazione).

ART. 3.

  Al comma 3, lettera b), la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia»;

  Conseguentemente:
   al comma 3, lettera d), la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia»;
   al comma 4, la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia»;

  Conseguentemente:
  all'articolo 4:
   al comma 1, ultimo periodo, la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia»;
   al comma 2, la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia»;
   al comma 3, la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia»;
   al comma 4, la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia»;
   al comma 7, la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia»;
   al comma 9, la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia»;
   alla rubrica, la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia».

  Conseguentemente:
  all'articolo 5:
   al comma 1, lettera b), la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia»;
   al comma 1, lettera f), la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia».

  Conseguentemente:
   all'articolo 6:
   al comma 3, la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia»;
   al comma 3, lettera a), la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia» ovunque ricorra.

  Conseguentemente:
  all'articolo 10:
   al comma 1, la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia»;

  Conseguentemente:
  all'articolo 15:
   al comma 1, lettera c), la parola: Bicitalia è sostituita dalle seguenti: denominata «Bicitalia».
3. 3. Il Relatore.

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ART. 5.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: ferroviario con le seguenti: su rotaia.
5. 2. (nuova formulazione) Cristian Iannuzzi.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: con cadenza triennale.
6. 1. Bruno Bossio, Mura.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione, salvo quanto previsto dal comma 1-bis e dall'articolo 9, comma 7, sono destinate le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori di spesa di cui alla lettera a) del medesimo comma 140.
  1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
   2. Possono essere destinate all'attuazione della presente legge anche risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci.
  3. All'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13 e 14.
12. 1. Il Relatore.

ART. 15.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 1o aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.
15. 1. (nuova formulazione) Attaguile, De Lorenzis.

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ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Nuovo testo C. 4144, approvato dal Senato, e abb.)

PARERE APPROVATO

   La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» (C. 4144, approvato dal Senato, e abb.);
   preso atto che l'articolo 8, comma 1, capoverso 1-octies, riguarda le risorse economiche messe a disposizione degli enti parco, materia già disciplinata dal novellato articolo 16 della legge quadro, e prevede che i titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio di un'area protetta e nelle aree contigue esterne, debbano versare una somma una tantum all'ente gestore dell'area protetta;
   evidenziato che l'ammontare del suddetto versamento è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione e per gli anni successivi alla prima applicazione viene previsto uno specifico sistema di remunerazione che l'articolo 28 delega al Governo;
   ribadita l'opportunità di scongiurare, in sede di attuazione della citata delega, misure pregiudizievoli per il mercato della nautica da diporto;
   segnalato che la remunerazione dei servizi forniti dagli ecosistemi è quindi un modo per finanziare gli interventi necessari a contrastare il degrado e consentire il ripristino dei medesimi ecosistemi facendo entrare nel circuito economico i costi che altrimenti sarebbero integralmente a carico della collettività;
   ricordato che – in coerenza con il contenuto dell'articolo 9-ter – le finalità di tutela delle aree protette nazionali, che rappresentano un grande patrimonio nazionale ambientale e una imprescindibile opportunità di sviluppo sostenibile anche all'insegna del principio di compatibilità tra ecosistemi naturali e attività antropiche, sociali ed economiche, deve contemperarsi con beni parimenti meritevoli di tutela come la sicurezza dei trasporti e la sicurezza stradale nonché consentire in concreto, per quanto negli opportuni limiti, l'esercizio del diritto alla mobilità,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.